La festa è finita, liberate Bossetti

debt-money-dna “Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione; un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato.”

(Albert Einstein, lettera a Max Born del 4 dicembre 1926)


In principio fu la menzogna.
Se la vicenda mediatico-giudiziaria relativa al sig. Massimo Bossetti fosse collocata in un testo religioso, senza dubbio si aprirebbe con queste parole.

D’altro canto, gli elementi di stampo mitologico sembrano non mancare: dal misterioso furgone bianco che cambia volta a volta i propri connotati strutturali quel tanto che basta per adeguarli alla bisogna, alla “magica” polvere di calce che si ritiene il muratore porti sempre con sé, ed in effetti tanto magica da comparire nell’alveo bronchiale nell’ordinanza del GIP e da non essere invece evidenziata, nello stesso punto, dalla relazione autoptica. Non è un caso che la maggior parte dello spazio su questo blog sia stata dedicata a smentire una lunga serie di notizie distorte e insussistenti, ma la madre di tutte le inesattezze, quella che ha dato sin dall’inizio un manto d’infallibilità a questa indagine costellata di errori è stata quella secondo la quale l’analisi del DNA sarebbe stata ripetuta da quattro diversi laboratori.
Ce lo hanno ripetuto per mesi, in tutti i modi e in tutte le salse, ma non corrisponde al vero. C’è infatti una differenza sostanziale tra il fare un’analisi (cosa fatta da un solo laboratorio) e il controllarne i risultati su carta al fine di “certificarla”: e c’è una differenza sostanziale, perché se c’è un errore a monte in una qualsiasi fase precedente, in questo modo l’errore verrebbe semplicemente replicato, sic et simpliciter.

Qualche giorno fa è stato pubblicato in questo blog l’articolo Ignoto1? Un DNA impossibile in natura. Ed ora affannatevi meno nell’arrampicata sugli specchi e liberate Massimo Bossetti: questo articolo, che tanti ha fatto saltare sulla sedia in quanto meno diplomatico del solito, è stato pubblicato sulla base di presupposti ben precisi, e nessuna considerazione è stata lasciata al caso.

Di recente, qualcuno ha ben pensato di provare a sostenere, naturalmente senza alcuna valida argomentazione sottesa, che quanto recentemente divulgato in relazione alla non corrispondenza del dna mitocondriale di Ignoto1 con quello di Massimo Bossetti sia poco più che una quisquilia, o un cavillo difensivo.
E’ intervenuto perfino il Procuratore di Bergamo, Dott. Francesco Dettori, il quale ha affermato quanto segue:
«Sulle notizie apparse sui mezzi di comunicazione di massa in ordine alla valenza probatoria del dna repertato e utilizzato nel processo a carico di Massimo Giuseppe Bosseti, mettendola in qualche modo in discussione e incentrando le relative critiche sulla distinzione tra dna mitocondriale e dna nucleare, la procura di Bergamo ribadisce che tale profilo è stato già oggetto di ampia e approfondita valutazione in sede di accertamenti tecnici, con i risultati ampiamente conosciuti e che tali evidentemente rimangono».

Sembra quasi voler dire, il Dott. Dettori, nel suo palesare un certo fastidio in relazione alla notizie apparse circa la non corrispondenza del dna mitocondriale, che i panni sporchi si lavano in famiglia.
Chi scrive, in realtà, avrebbe ben gradito una situazione nella quale le vicende giudiziarie sono appannaggio dei tribunali e non di giornali e trasmissioni televisive, ma deve essere rammentato che chi ha portato fuori dalla famiglia i proverbiali panni sporchi (e che in questo caso sembrano essere davvero molto sporchi) non è certo stata la difesa del sig. Bossetti.
Deve essere rammentato anche che non c’è stato alcun intervento del Procuratore nel momento in cui, ad esempio, sono stati dati in pasto ai giornali stralci di interrogatori i cui contenuti, privi non solo di qualsivoglia valenza indiziante ma anche di qualsivoglia interesse pubblico sotteso, si configuravano come palesemente lesivi della privacy e della dignità di un’intera famiglia (oltre che, ovviamente, dell’indagato, il quale è pure una persona che deve essere, ove possibile, tutelata).

In questo caso, però, non siamo di fronte alla divulgazione di un elemento inutile, ma di un elemento che in qualsiasi Paese civile (per inferenza logica è dunque evidente che l’Italia non possa definirsi tale) avrebbe comportato l’immediata scarcerazione dell’indagato: infatti, come vedremo nel corso dell’articolo, da un punto di vista strettamente logico e perfino scientifico, non si può assolutamente ritenere alla luce delle nuove risultanze che “i risultati ampiamente conosciuti” rimangano tali e l’unica conclusione possibile e, a parere di chi scrive, irrefutabile, sembra essere il fatto che il sig. Bossetti non possa essere considerato Ignoto1.

Ora, in qualità di curatrice di questo blog, vorrei fare alcune doverose premesse.
La prima è che non mi sono mai limitata, in questo spazio, a riportare acriticamente tesi difensive, come pure qualcuno ha provato a sostenere.
Se mi desse una qualche soddisfazione personale divulgare veline preconfezionate, allora di certo, anziché scrivere (ben volentieri) a titolo gratuito su questo blog, lavorerei per qualche grande ed importante testata giornalistica, magari finanziata dai contribuenti.
Tra le linee guida di una tale testata giornalistica comparirebbero certo, sciorinati con veemenza ma raramente rispettati, ideali di correttezza deontologica e accuratezza delle notizie, magari anche riferimenti all’uguaglianza e ai principi democratici, ostentati in vetrina ma solertemente dimenticati.
In quel caso avrei potuto riportare per mesi, certa o quasi di una totale impunità, una lunga serie di pseudonotizie tese unicamente a ingenerare nell’opinione pubblica la convinzione che il sig. Massimo Bossetti sia colpevole, pur accorgendomi della fallacia delle stesse e senza mai offrire contraddittorio.
Avrei dedicato lungo spazio alle lampade solari fatte dal sig. Bossetti in un centro estetico “vicino alla fermata del bus di Yara”, naturalmente fingendo di dimenticare che i centri estetici sono chiusi nelle fasce orarie in cui gli studenti prendono l’autobus, e ancora avrei provato a sostenere, senza alcuna vergogna, che costituisca un fatto sospetto e del tutto inusuale l’acquisto di materiali edili da parte di un muratore.
Di contro, al venir fuori una notizia clamorosa come la non corrispondenza del dna mitocondriale di Ignoto1 con quello di Massimo Bossetti, anziché fare quanto dovuto, ossia mettere in discussione l’operato degli inquirenti, sarei corsa immediatamente non da un genetista esterno al caso per chiedere ragguagli sulle implicazioni di un fatto simile, ma dai consulenti della Procura, per dare loro la possibilità di salvare il salvabile (e tutelare i propri scranni) arrampicandosi sugli specchi, e soprattutto tranquillizzando i lettori del fatto che, no, non c’è nessun errore e che, parafrasando le eloquenti parole dell’Avv. Claudio Salvagni, sia cosa del tutto normale avere nelle proprie cellule un dna nucleare riconducibile ai propri genitori e un dna mitocondriale del proprio vicino di casa.

In data 30 gennaio su Il Garantista Errico Novi ha intervistato il Prof. Alessandro Meluzzi (vedi qui: http://ilgarantista.it/2015/01/30/quel-dna-e-costato-troppo-lo-difenderanno-coi-denti-anche-se-e-una-bufala/).

L’intervista, intitolata “Quel Dna è costato troppo: lo difenderanno coi denti, anche se è una bufala“, un titolo da me apprezzato, essendo ormai chiaro che le cose stanno proprio in questo modo -e lo dico da persona ben poco amante delle dietrologie, ma anche abbastanza acuta da comprendere quando sia il vil denaro a muovere determinati meccanismi-, proponeva una serie di considerazioni interessanti, ma ai fini di questa trattazione ne richiamerò due in particolare.
Con riferimento alla improponibile (e verrà spiegato anche il perché di un aggettivo così categorico) linea difensiva adottata dai consulenti della Procura, il Prof. Meluzzi sottolineava come tale linea non risponda al quesito di base che viene posto, ed evidenziava inoltre come il sostenere la “bontà” e la valenza probatoria di quella traccia, alla luce degli ultimi riscontri, sembri rispondere ad un criterio di tipo “esoterico” piuttosto che scientifico.

Ora, non so effettivamente se il Professore si sia lasciato andare ad una considerazione spontanea o se ci fosse, a monte, un percorso riflessivo più complesso, tuttavia penso che questa constatazione riassuma un concetto fondamentale, che poi è lo stesso sotteso alla battuta (ironica solo in minima parte) riportata nell’articolo precedente, secondo la quale, a questo punto, solo il Divino Otelma potrebbe risolvere il busillis.

Il grande antropologo Lucien Lévy-Bruhl dedicò una serie di studi ai popoli primitivi, caratterizzati da culture con una netta preponderanza di un pensiero di tipo “magico”.
Lo studioso parlava, a tal proposito, di “prelogismo”, volendo con ciò evidenziare la differenza ed il distacco di simili concezioni rispetto al pensiero sviluppatosi a partire dalla nascita della logica classica, in seno alla quale vennero elaborati, per la prima volta, i principi di identità e non contraddizione.

Il principio di non contraddizione, alla base del pensiero razionale e scientifico, afferma la falsità di ogni proposizione che implichi un fatto e, in concomitanza, la sua negazione. Aristotele definisce il principio in questi termini:

“È impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e sotto il medesimo riguardo .”

Applicando questo criterio razionale al caso in disamina, è chiaro che debba essere rigettato l’assurdo sulla base del quale il sig. Bossetti possa trovarsi ad essere (sulla base del DNA nucleare), e contemporaneamente a non essere (sulla base del DNA mitocondriale), Ignoto1.

E’ un criterio di tipo logico e scientifico a portare a questa conclusione, mentre la conclusione opposta risponde ad una concezione sottesa che disconosce palesemente i cardini della scienza.
A nulla vale sostenere che il dna mitocondriale abbia minor potere identificativo.
Sia chiaro: nessuno mette in dubbio questa affermazione, trattandosi di una constatazione acclarata, in quanto, mentre il dna nucleare contiene informazioni ereditate sia in linea materna sia in linea paterna, il dna mitocondriale è ereditato unicamente dalla madre ed è condiviso dall’intero ceppo materno (identico).
Se sul luogo di un delitto fosse rinvenuto il mio dna mitocondriale sarebbe dunque impossibile (essendo identico) stabilire se è mio, di mia madre, di mia nonna materna, di mio fratello e così via- mentre il dubbio si chiarirebbe definitivamente con il dna nucleare. Un’evidenza altrettanto inoppugnabile, tuttavia, è il fatto che in natura non esiste e non può esistere nessuna cellula che abbia un corredo di informazioni che rimandi a soggetti diversi nel nucleo e nel mitocondrio.

La mattina del 28 gennaio, su Radio Padania, è stato intervistato il Dott. Marzio Capra, biologo e genetista forense di chiara fama, con particolare riferimento al caso Yara e all’ultima novità del dna mitocondriale.

Il Dott. Capra, in relazione all’assurdità di questa anomalia, ha proposto il significativo paragone di una persona che si guardi allo specchio e, normalmente, vi si riconosca, ma poi si accorga, voltandosi di spalle, di essere un altro soggetto completamente diverso.
Il Dott. Capra ha anche sottolineato che già da anni era noto che quella traccia presentasse alcune grosse anomalie “difficilmente spiegabili o inspiegabili”.

Inserisco, di seguito, la trasmissione menzionata, segnalando che la parte relativa al caso Yara comincia al minuto 47:

Alcune delle anomalie cui il Dott. Capra fa riferimento furono segnatamente evidenziate dai RIS, e riprese dalla difesa del signor Massimo Bossetti nell’istanza di scarcerazione presentata a settembre.

Relazione RIS Anche in questo caso, come da copione, ci si affannò immediatamente a sminuire la cosa, tuttavia quanto sottolineato dalla difesa del sig. Bossetti rimandava ad alcune considerazioni non di poco conto.

Ci si chiedeva infatti se tale traccia dovesse davvero considerarsi “oltre ogni ragionevole dubbio”, e ce lo si chiedeva in quanto appare chiaro, dalla relazione dei RIS, ed anche il Dott. Marzio Capra ha avuto modo di soffermarsi sull’argomento, che ci troviamo quantomeno di fronte ad un campionamento ambiguo, nel quale la traccia biologica riscontrata non è visibile a occhio, a causa della forte degradazione del materiale, ma nel contempo non emerge una corrispettiva degradazione del DNA, che infatti consente non solo di estrarre un profilo completo ma si presenta, addirittura, “abbondantemente cellularizzato”, salvo poi non consentire di diagnosticarne l’origine biologica.

Tuttavia, se in relazione a queste anomalie si poteva obiettare (e si è obiettato) che non potessero inficiare i risultati ottenuti, posto che era stato in ogni caso estratto un profilo completo, non si può rispondere altrettanto di fronte all’evidenza di un dna mitcondriale non coincidente con quello dell’indagato, e nondimeno perfettamente chiaro e appartenente a persona specifica, diversa dall’indagato e allo stato non identificata.

Al fine di spiegare meglio questa anomalia, ho chiesto delucidazioni ad alcuni biologi e genetisti, e le spiegazioni ricevute mi sembrano del tutto incompatibili con la linea assunta dai consulenti della Procura di Bergamo e dai loro amici e colleghi; cosa peraltro del tutto comprensibile: in tempi non sospetti inserii nel blog una traduzione, fatta dall’amico Rocco Cerchiara, di Forensic DNA Evidence. The Myth of Infallibility, del Prof. William C. Thompson, che stigmatizzava a più riprese (con riferimento a casi concreti nella casistica statunitense) la reticenza dei laboratori coinvolti nell’ammissione di eventuali errori.

A tal proposito è interessante notare come questa evidenza paia turbare i sonni di molti, causando una serie di imbarazzanti inversioni di tendenza.
Così, c’è chi fino a qualche giorno fa riteneva che, nel caso di specie, fosse impossibile (peraltro non si capisce su quale base) che potesse configurasi un’ipotesi di trasferimento secondario del dna o una contaminazione, ed ora sostiene con veemenza queste ipotesi, ovviamente -ça va sans dire- limitandole al solo DNA mitocondriale, e senza che alcuna considerazione realmente scientifica di fondo possa avvalorare un simile quadro.
Allo stesso modo, c’è anche chi fino a poco tempo fa si palesava garantista ritenendo prospettabile l’ipotesi del trasporto ma, alla luce della non corrispondenza del dna mitocondriale, sembra aver maturato un inspiegabile livore nei confronti della difesa del sig. Bossetti, arroccandosi in una posizione che potrebbe essere riassunta in questi termini: “difendetelo pure, ma nessuno parli di dna mitocondriale!”

Esempi che ben mostrano, purtroppo, il volto di una scienza che si risolve in malleabili formule di stile, un contenitore vuoto nel quale inserire tutto e il contrario di tutto secondo la convenienza del momento.

Dopo aver evidenziato tutto questo, la questione che vorrei sollevare è, di fatto, una sola. Orbene, se qualcuno nei salottini televisivi non ha avuto molti peli sulla lingua nel dichiarare che gli importa relativamente poco del sig. Bossetti, io ne ho ancor meno nell’affermare che a me non importa assolutamente nulla di quanti, di fronte ad una clamorosa cantonata, potrebbero vedere stroncata la propria fiorente carriera.

Detto questo, e posto altresì che di fronte ad una Procura (il cui discutibile modus operandi è stato, in queste pagine, abbondantemente illustrato) che ha avuto ed ha a disposizione milioni di euro pubblici, e ad un operaio che protesta la propria innocenza e al quale non posso che credere, a questo punto per ragioni palesi, non ho dubbi su quale posizione sia dovere etico e civile assumere, penso che le cose, laddove chiare, debbano essere ribadite, e lo faccio subito, ripetendo che in natura non è scientificamente possibile che nella stessa (e poi vedremo perché ribadisco la parola stessa) cellula ci sia il dna mitocondriale di un soggetto e quello nucleare di un altro.

Vorrei a questo punto riportare alcune considerazioni scientifiche, scusandomi anticipatamente per l’eventuale inadeguatezza terminologica o altre piccole “sbavature” in tal senso, ma si tratta di cose che mi sono state spiegate, da esperti di settore, per mezzo di esempi adeguati ai “non addetti ai lavori”.

Come anticipato, è del tutto inutile sostenere che sia maggiormente identificativo il dna nucleare, in quanto caratteristica precipua della scienza e del metodo scientifico è la ripetibilità di esperimenti e risultati: è proprio a questo che la scienza deve la sua robustezza, ed è in virtù di questo che si distingue dalla superstizione e dalla ciarlataneria.

In un contesto scientifico, se si ha un protocollo e lo si ripete, il risultato è sempre il medesimo, ed in caso contrario è l’intero procedimento a risultare travolto.
Insomma, mettiamoci d’accordo: se, come ci è stato ripetuto per mesi, “la scienza non mente”, non mente neppure quando scagiona l’indagato e neppure quando, evidenziando un errore a monte, mette a rischio gli scranni di tanti illustri signori.

Alla luce dei presupposti sui quali si basa il metodo scientifico, implicante appunto la riproducibilità degli esperimenti e la compatibilità dei risultati ottenuti, se si ha una cellula con il dna nucleare di X, anche il dna mitocondriale deve essere di X.

Se ciò non accade qualcosa non va e anche se di norma l’identificazione si fa per mezzo del dna nucleare (in quanto contenente un maggior numero di informazioni), ovviamente la si fa nella prospettiva che il dna mitocondriale sia della stessa persona, essendo il contrario impossibile in natura: ribadisco il concetto “impossibile in natura” perché, nel caso di specie, vi è una impossibilità per ragioni squisitamente scientifiche di qualsivoglia ipotesi alternativa, come illustrerò nelle righe successive.

“Merita” a questo punto di essere richiamata un’altra ipotesi prospettata dai consulenti della Procura, secondo i quali il mtDNA del sig. Bossetti sarebbe stato “coperto”: questa tesi propone un caso che appare non prospettabile nel caso di specie.

Anzitutto, è chiaro che se un dna mitcondriale può essere coperto, di certo non può materializzarsene un altro ex nihilo, cosa che invece dovrebbe essere evidentemente accaduta in questo caso.
Su questo aspetto, non credo si possano sollevare obiezioni, se non proponendo un Ignoto2, con il mtDNA di Ignoto1 che scompare, mentre nel contempo scompare il dna nucleare di Ignoto2.

Se si vuole proporre una soluzione di questo tipo, o siamo di fronte ad un miracolo tanto grande ed evidente da far annichilire qualunque adepto del CICAP, oppure, più prosaicamente, ci troviamo di fronte ad una clamorosa arrampicata sui vetri.

La prima considerazione da fare, infatti, può essere riassunta in termini molto spicci: non prendiamoci in giro.
Un’ipotesi di questo tipo implicherebbe una serie di avvenimenti tanto incredibili da non avere neppure la minima parvenza di credibilità sul piano sostanziale: bisognerebbe infatti postulare due diversi agenti che lascino una traccia biologica esattamente nel medesimo punto ed in secondo luogo bisognerebbe postulare una scomparsa “selettiva” delle parti “scomode” dei rispettivi dna.

Ci troviamo di per sé dinnanzi ad una ipotesi estremamente risibile, ma in realtà esistono anche ragioni di tipo scientifico che portano a ritenere che questa soluzione nel caso in disamina sia del tutto impossibile.
Affinché una parte del dna venga “coperta” devono ricorrere una serie di condizioni che in questo caso non sono soddisfatte.
Per mostrare come una parte del dna di un soggetto possa essere “coperta”, faccio un esempio pratico, lo stesso che è stato fatto a me.

Si tratta di un esempio “scolastico” e diverso dal caso in esame, finalizzato unicamente a comprendere il meccanismo di fondo.
Il mio sangue gocciola sul campione di tessuto epidermico di X.
Supponendo che accada che nella mia goccia di sangue non ci siano globuli bianchi ma solo piastrine e globuli rossi, nel momento in cui andassi ad analizzare la traccia troverei una popolazione finale mista, con nuclei solo di X ma con mitocondri miei e suoi, perché i globuli rossi non hanno nucleo.
Questo accadrebbe perché quando si sequenzia un frammento di DNA la popolazione minore in una situazione mista è sfavorita, a volte tanto da sembrare un rumore di fondo e (questo dipende molto dai kit utilizzati) da non essere rilevata.

Allontanandoci dall’esempio scolastico e prospettando un caso autentico, la possibilità astratta si configura in questi termini: sia il nucleo sia i mitocondri sono protetti da una membrana, per cui una rottura della cellula non implica necessariamente anche la rottura del nucleo o dei mitocondri; di conseguenza, nel caso di una traccia mista, con più contributori, può verificarsi che nuclei e mitocondri di persone diverse si mischino nella medesima traccia e che la componente minore, sfavorita, non venga rilevata.

Affinché un’ipotesi di questo tipo possa in concreto verificarsi, è però necessario che le cellule non siano integre (devono essere spezzate, ridotte in frammenti), condizione che non è affatto soddisfatta nel caso di Ignoto1.

A dirlo, ancora una volta, non sono i consulenti della difesa, ma la relazione dei RIS richiamata nell’ordinanza che definisce la traccia come “abbondantemente cellularizzata”. Fluido-cellularizzato Abbondantemente cellularizzata significa, in genetica forense ma anche in Italiano, che le cellule sono integre, in caso contrario il fluido non potrebbe mai essere definito cellularizzato, perché non ci sarebbero cellule, ma frammenti, e meno ancora potrebbe definirsi “abbondantemente cellularizzato”.

Posto dunque che il dna mitocondriale del sig. Bossetti non può, nel caso concreto, essere stato “coperto” dalla componente biologica di Yara o di un terzo, è evidente che ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale è impossibile sostenere con sicumera che il sig. Bossetti sia Ignoto1.

Appare peraltro strano un errore interpretativo sul dna mitocondriale perché, come evidenziato nel precedente articolo, sussistono elementi di fatto che fanno sospettare che tale esito negativo non sia stato ottenuto ora per la prima volta.

A questo punto le spiegazioni mi pare siano solo due, ed entrambe portano alla medesima conclusione: Massimo Bossetti non può essere scientificamente considerato Ignoto1.

Il teorema viene travolto sin dalle fondamenta, in quanto se in una cellula il dna mitocondriale non appartiene all’indagato, non ci può essere, nella parte nucleare, nessuna decantata “naturale corrispondenza su 21 marcatori autosomici STR”.

Infatti, posto che in natura, come sopra evidenziato, non esiste e non può esistere nessuna cellula che abbia un corredo di informazioni che rimandi a soggetti diversi nel nucleo e nel mitocondrio, o siamo di fronte ad un frutto di laboratorio, nel qual caso la corrispondenza non può dirsi “naturale”, o -se si vuole sostenere che si tratta di un dna naturale e posto che nessuno sembra contestare la non corrispondenza mitocondriale, peraltro messa nero su bianco da consulente della pubblica accusa- c’è un errore (di tipo procedurale o meramente interpretativo) per quanto attiene alla parte nucleare e non c’è, consequenzialmente, la corrispondenza su tutti i 21 marcatori autosomici.

In questo caso, che tuttavia è una semplice ipotesi al momento non suffragata da elementi certi e che dunque suggerisco di prendere con il dovuto beneficio di inventario, potrebbe darsi che la corrispondenza esista ma sia in realtà inferiore a quella prospettata, magari comunque alta ma non completa, cosa che potrebbe trovare spiegazioni congrue nelle “sottopopolazioni”: è attestato, infatti, che gli appartenenti a sottopopolazioni (quale potrebbe essere, ad esempio, quella della Val Seriana) tendono ad avere dna simili, tanto da provocare, talvolta, effetti distorsivi considerevoli sulla random match probability (Jobling&Gill, 2004).
Per il resto, c’è da sottolineare altresì che una sopravvalutazione della corrispondenza potrebbe essere dovuta al fatto che mi pare chiaro che la comparazione non sia stata effettuata in cieco, ossia tra il 15 e il 16 giugno si sapeva bene di star comparando il dna di Ignoto1 con quello della persona sospettata di essere Ignoto1: questa consapevolezza può causare, anche del tutto involontariamente, errori interpretativi, dei quali la casistica statunitense è costellata.

In conclusione mi pare si possa dunque affermare che il tanto decantato cavallo di battaglia della Procura di Bergamo si sia rivelato un cavallo zoppo, o forse dovremmo dire un cavallo inesistente.
Lascio ai lettori la valutazione dell’atteggiamento tenuto, in merito, dalla Procura di Bergamo, e mi limito ad una considerazione giuridica.

L’articolo 25 della nostra Costituzione sancisce il principio di riserva di legge delle norme penali, di ascendenza illuministica, che porta con sé un triplice corollario: il principio di precisione, che vincola il legislatore a formulare le norme penali nel modo più chiaro possibile, il principio di tassatività, che lo vincola a formulare norme incriminatrici rispettose del divieto di analogia della legge penale, e infine il principio di determinatezza, che impone al legislatore di incriminare solo fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo.

Tale principio fu elaborato da Montesquieu e successivamente approfondito da Feuerbach e dall’italiano Beccaria.
In questa sede non parliamo di legislazione, dunque il richiamo potrebbe apparire improprio, ma se si riflette sulla ratio di questo principio e dei suoi corollari, i quali implicano che le decisioni sulla libertà di un individuo non possano e non debbano essere rimesse all’arbitrio di un giudice privo di limiti ben delineati, diviene chiaro il perché la scrivente ritenga che, sulla base delle ultime risultanze, il sig. Massimo Bossetti non dovrebbe, in un Paese civile, neppure essere rinviato a giudizio, ma scarcerato con tante scuse, che dovrebbero quanto prima prendere il posto della strenua negazione dell’evidenza.
Ho parlato più volte, in questa pagine, del paradosso del iudex peritus peritorum in relazione alla prova scientifica: ma se la prova scientifica si configura come prova insussistente e piegata ad interessi d’altro calibro, la questione diviene ben più grave, e il rischio è proprio che si decida inaccettabilmente ad libitum sulle sorti di un cittadino.

Questa vicenda è costellata di troppi errori e di troppi dubbi.
Dubbi che si sono conficcati come spine nella coscienza di chiunque abbia seguito il caso in maniera autenticamente critica sin dall’inizio.
Dubbi che portano ad un’unica conclusione: da oltre sette mesi, nella casa circondariale di Bergamo, è rinchiuso un innocente.
Per mesi ci è stato ripetuto che “il dna non vola” (frase peraltro del tutto risibile, posto che il dna, pur non volando, è trasportabile e la prova scientifica dovrebbe essere decisamente demistificata), ora la prospettiva di mitocondri volanti sembra allettare gli stessi solerti sostenitori della prima ora della frase di cui sopra.

Io credo che ci sia più di una persona che dovrebbe farsi, quanto prima, un accurato esame di coscienza.
Nelle aule dei nostri Tribunali campeggia la scritta secondo la quale “la legge è uguale per tutti”.
Anche le leggi scientifiche sono uguali per tutti, e lo sono anche quando scagionano Massimo Bossetti.

La festa è finita, e siete stati voi a metterlo nero su bianco: scarceratelo, perché nessuna carriera e nessuna spesa, per quanto ingente, vale quanto la libertà umana.

Alessandra Pilloni

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AAA cercasi “un giudice a Berlino”: perché la mancata scarcerazione di Bossetti dovrebbe preoccupare tutti noi

Articolo scritto a quattro mani con Laura.

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“Un lupo e un agnello, spinti dalla sete, erano venuti allo stesso ruscello.
Il lupo stava più in alto e, un po’ più lontano, in basso, l’agnello.
Allora il malvagio, incitato dalla gola insaziabile, cercò una causa di litigio.
“Perché – disse – mi hai fatto diventare torbida l’acqua che sto bevendo?
E l’agnello, tremando: “Come posso – chiedo – fare quello di cui ti sei lamentato, o lupo? L’acqua scorre da te alle mie sorsate!”
Quello, respinto dalla forza della verità: “Sei mesi fa – aggiunse – hai parlato male di me!” Rispose l’agnello: “Ma veramente… non ero ancora nato!”
“Per Ercole! Tuo padre – disse il lupo – ha parlato male di me!”
E così, afferratolo, lo uccide dandogli una morte ingiusta. Questa favola è scritta per quegli uomini che opprimono gli innocenti con falsi pretesti.”
(Fedro)


Superior stabat lupus.

Così recita la massima che gli antichi romani traevano dalla favola di Fedro del lupo e l’agnello.
Stava più in alto, rispetto all’agnello, il lupo della celebre favola di Fedro.
Stava più in alto e, di conseguenza, la sua accusa, rivolta all’agnello che si abbeverava allo stesso torrente, di sporcare la sua acqua, non poteva essere vera.
Ma il lupo non si perse d’animo, e trovò un altro pretesto: la condanna era già scritta.

Di tanto in tanto, c’è chi tira fuori dal cilindro qualche statistica secondo la quale l’Italia sarebbe fanalino di coda, a livello europeo o perfino mondiale, per quanto concerne la preparazione in ambito tecnico-scientifico della popolazione scolarizzata.

In questi casi, si tende puntualmente a puntare il dito contro un’istruzione tradizionalmente imperniata sulle discipline umanistiche.
Il problema, purtroppo, è che anche le discipline umanistiche non vengono adeguatamente recepite dagli studenti: se così non fosse, è sufficiente vedere come, a distanza di due millenni, la celeberrima favola di Fedro non sia stata, evidentemente, in grado di insegnare nulla.
Analoga considerazione può senz’altro farsi in relazione a quel grande pioniere della filosofia occidentale, noto a qualsiasi studente italiano, ma forse non abbastanza: mi riferisco a Socrate, il sapiente consapevole di non sapere.
C’è un dramma che finisce costantemente per piagare la giustizia italiana e che si ripete negli anni senza insegnare nulla: l’ostentazione di certezze da parte di Procure e Pubblici Ministeri.
C’è ben poco in grado di terrorizzarmi quanto le apodittiche convinzioni ostentate da molti PM nostrani: convinzioni che, peraltro, in un gran numero di casi si rivelano inesatte.
A titolo d’esempio, mi sono imbattuta proprio ieri in questo video.
Minuto 1,31, parole della PM “convinta” della colpevolezza di Daniela Stuto… Che però era innocente, ed è stata risarcita (una miseria, perché al danno segue sempre la beffa) a spese dei contribuenti.

Ho mantenuto qualche giorno di “silenzio stampa” prima e dopo il Riesame, per riordinare una serie di idee e considerazioni.
Finora, ho cercato di analizzare la vicenda mantenendo toni in un certo qual modo sommessi.
Alla luce della decisione del Tribunale del Riesame di non scarcerare Massimo Bossetti, urge però una celere e netta presa di posizione nella quale lascerò da parte i mezzi termini.
Esordisco allora, in modo quanto mai esplicito, con quello che è il fulcro dell’opinione che ho maturato: se quanto divulgato da giornali e trasmissioni televisive negli ultimi giorni circa le motivazioni del Riesame (che non sono state divulgate integralmente, ma nei loro contenuti) corrisponde a realtà, la carcerazione preventiva del sig. Massimo Bossetti contrasta con la normativa in materia ed a parere di chi scrive è pertanto illegittima.

Qualora la descrizione dei contenuti delle motivazioni diffusa dai principali quotidiani corrisponda a realtà, la Cassazione dovrà necessariamente fare chiarezza e ripristinare i capisaldi della nostra civiltà giuridica.
Se non lo farà, disponendo l’immediata scarcerazione di Massimo Bossetti, potremmo trarre la conclusione di essere parte di un sistema barbaro nel quale l’abuso di misure cautelari ha ormai superato ogni limite di legge.

E’ noto che l’Italia, quanto ad abuso di misure cautelari, ha un triste primato europeo. Secondo i dati dell’Associazione Antigone il sovraffollamento delle patrie galere è del 147% e quasi la metà dei detenuti è in attesa di giudizio.
Lunedì, il giudice del riesame di Brescia Michele Mocciola ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali del sig. Massimo Giuseppe Bossetti.

Come è ovvio che sia, questo è stato un duro colpo per il sig. Massimo che rimane in carcere, sottoposto al regime di isolamento, dove si trova da più di quattro mesi, accusato dell’atroce omicidio della tredicenne Yara Gambirasio.
Bossetti sta perdendo “la speranza in un processo giusto” e questo lo sta “uccidendo giorno dopo giorno”, racconta uno dei suoi avvocati, Claudio Salvagni, dopo averlo visitato nel carcere di Bergamo.

Chi potrebbe biasimarlo? Il sig. Massimo ha capito benissimo la gravità della situazione in cui è venuto a trovarsi, e, ad oggi, non è il solo.
Basta fare un salto  indietro a quattro mesi fa e confrontare l’umore e l’orientamento delle masse, che si nutrono di pane segreti e delitti in salsa gialla, di allora con quello che si avverte oggi per accorgersi che i conti proprio non tornano nemmeno a coloro i quali si ostinavano a volerli far quadrare a tutti i costi.
Ciò che è emerso è che il giudice, il quale aveva richiesto degli approfondimenti per potersi sentire sicuro della decisione da prendere, non ha reputato ammissibile la richiesta della difesa di dichiarare nulli gli atti alla base della consulenza dei RIS che portarono all’individuazione di “ignoto 1” e alla successiva identificazione del sig. Bossetti.

Gli avvocati della difesa hanno provato a indebolire l’unico elemento che collega il sig. Massimo all’omicidio di Yara e cioè il DNA ma il tribunale del riesame sembra invece averlo rafforzato in modo non condivisibile poiché ha sottolineato che se c’è presenza di materiale organico dell’uomo sul corpo della ragazza questo è chiaro indice di un di un contatto contestuale (prima o poi qualcuno dovrà spiegare a tutti noi in virtù di quale nuovo primato scientifico i giudici italiani siano in grado di fare ciò che non sanno fare i genetisti: datare il DNA) alla morte della piccola.Il tribunale della Libertà, se così si può ancora definire, sembrerebbe inoltre aver ignorato i tabulati forniti dalla vodafone dai quali si evince che l’utenza telefonica di Yara agganciò la cella di Brembate alle 18:55 prima di spegnersi per sempre, mentre quella del sig. Massimo rimane vincolata alla cella di Mapello.
Questo dato, ad occhi imparziali, rimanda l’immagine di due persone, o per lo meno di due cellulari, che non si trovano nello stesso posto collocando Yara nei pressi della sua casa a via Rampinelli alle 18:55 di quel 26 novembre e il sig. Bossetti nella sua casa di Mapello dove ha sempre sostenuto di trovarsi all’ora della scomparsa della ragazza.

Quanto trapelato a partire dal Corriere della Sera sulle motivazioni del Riesame è estremamente problematico.
Come peraltro ribadito da altre fonti e dichiarato dallo stesso inviato di Quarto Grado ieri sera, il Riesame ha di fatto ritenuto che i vari pseudo-indizi sui quali si è favoleggiato negli ultimi mesi, di fatto non sussistono, ma ha ritenuto che il solo DNA sia “elemento sufficiente”.
Pare che abbia inoltre tratto delle conclusioni su un qualcosa di non detto né ipotizzato  dalla difesa non so se per giustificare la sua discutibile scelta o perché ha mal interpretato l’ipotesi del trasporto.
In pratica ha cavillato sostenendo che l’ipotesi che il DNA di Bossetti sia finito sugli abiti di Yara in quanto messovi a bella posta da qualcuno sia “inverosimile”, intendendo in tal modo per trasportabilità del DNA solo quella dolosa e non preoccupandosi minimamente del fatto che quest’ultima possa ovviamente, e molto più verosimilmente, essere fortuita.

Gli antichi dicevano “excusatio non petita, accusatio manifesta”: io non so se una tale motivazione debba intendersi come tentativo di giustificare la propria decisione, ma so che i legali di Massimo Bossetti non hanno mai prospettato l’ipotesi di un trasporto doloso del DNA e che, di conseguenza, questa motivazione non sembra rispondere a nessun criterio logico-giuridico accettabile.
Ma questo è solo uno dei tanti punti discutibili.

Perché se nelle motivazioni ci fosse davvero scritto, come qui abbiamo peraltro sempre sostenuto, che oltre al DNA non sussiste alcun vero elemento indiziario, i presupposti richiesti ex lege per la carcerazione preventiva semplicemente non ci sono.
Se sono i magistrati del Tribunale del Riesame di Brescia ad evidenziare come nei confronti di Massimo Bossetti, allo stato, il solo elemento indiziante sia rappresentato dalla traccia biologica rinvenuta sugli indumenti della vittima, allora sono loro stessi ad affermare che manca il primo presupposto richiesto per la custodia cautelare in carcere: gli indizi plurimi e gravi.
Non è giuridicamente accettabile la tesi secondo la quale il DNA, anche se non accompagnato da ulteriori indizi di colpevolezza, abbia di per sé un valore probatorio tale da consentire l’adozione di una misura custodiale nei confronti dell’indagato.

E’ infatti pacifico in giurisprudenza come, ex art 273,2 c.p.p, un solo indizio di colpevolezza non sia di per sé sufficiente all’adozione di una misura cautelare di questo tipo.
Secondo l’impostazione in assoluto maggioritaria è necessario, infatti, che gli indizi siano plurimi e gravi, non potendosi ridurre il quadro indiziario ad un unico elemento.

Non sembra avere senso neppure l’assunto in base al quale tale traccia biologica avrebbe valore di prova e non di mero indizio.

Infatti, non solo l’assunto in questione è di per sé fortemente incondivisibile, ma va evidenziato soprattutto come tale distinzione nella fase delle indagini preliminari non abbia alcuna pregnanza specifica: l’art 273 c.p.p, infatti, nel prescrivere che “nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza”, non opera né consente di operare distinzioni di sorta tra elementi di prova ed elementi indizianti.
A ciò si aggiunga che nella fase delle indagini preliminari -a meno che non si proceda con l’incidente probatorio – è improprio parlare di prove.
Nel nostro ordinamento le prove si formano in contraddittorio, in presenza di tutte le parti processuali e degli eventuali consulenti tecnici.

Anche gli accertamenti tecnici non ripetibili, ex art 360 c.p.p., devono svolgersi in contraddittorio.
Solo la presenza di tutte le parti (persona offesa, indagato, PM, consulenti di parte) consente di far in modo che le risultanze acquisite in base a quel determinato accertamento (non più ripetibile in fase dibattimentale) possano poi essere utilizzate anche ai fini dell’adozione di una sentenza di condanna.
Se dovesse pertanto risultare che l’estrazione della traccia biologica non potrà più essere posta in essere e che,quindi, quell’accertamento tecnico effettuato nell’anno 2012 (accertamento espletato in assenza del difensore dell’allora indagato Mohammed Fikri, del suo consulente tecnico e senza la presenza della parte offesa e del loro consulente e quindi in violazione dell’art. 360 c.p.p.) non potrà più essere ripetuto, l’elemento indiziario unico del quale si parla è stato inoltre acquisito con modalità non valide, in violazione delle garanzie procedurali.
Se così fosse, il signor Massimo Bossetti, oltre che sottoposto ad una carcerazione preventiva che appare contrastante con il dettato normativo ex art. 273 c.p.p., sarebbe inoltre ristretto in base ad un unico elemento probatorio acquisito illegittimamente.

Per chi non è particolarmente versato in ambito giuridico, potrei fare una semplice considerazione molto pragmatica: immaginate una traccia biologica che semplicemente non esiste più essendo già stata completamente spremuta per effettuare degli accertamenti in vostra assenza in violazione delle garanzie di legge.
Esistono stringhe, tracciati elettroforetici su un pc.
Non c’è bisogno di essere giuristi per cogliere come il solo fatto di privare una persona della propria libertà sulla base di qualcosa che non esiste più in rerum natura vada ben oltre il drammatico immaginario kafkiano.
Va da sé, inoltre, che sono del tutto carenti anche le esigenze cautelari.
Si sostiene, infatti, che Bossetti, ove venisse accolta la richiesta degli arresti domiciliari, potrebbe reiterare il reato.
Tale motivazione è spesso addotta a giustificazione delle troppe carcerazioni preventive che affliggono il nostro Paese, e spesso attraverso l’ausilio di fantasiose formule di stile, come in questo caso.
La domanda sorge spontanea: con quali modalità e per quale motivo tale reiterazione del reato dovrebbe essere posta in essere dall’odierno indagato, che si protesta innocente? Potrebbe evadere dalla propria abitazione e ferire a morte il primo passante a caso?
E da quali elementi concreti si evince una simile follia criminale?

Se è vero quanto trapelato da plurime fonti giornalistiche, ci sarebbe da mettersi le mani sui capelli e, ahimé, da dichiarazioni dei difensori sembrerebbe proprio vero: la vita perfettamente normale di Bossetti dimostrerebbe la sua pericolosità e la sua assenza di freni inibitori.

Ma come?

Per quattro lunghi mesi testate giornalistiche affette dalla brutta malattia del “velinismo”, ossia incapaci di criticare chi dà loro da mangiare, ci hanno martellato con una vergognosa e a tratti addirittura ridicola propaganda tesa, almeno nelle loro intenzioni, a presentare Massimo Bossetti, agli occhi di sessanta milioni di Italiani, come un truce depravato che millantava a suon di menzogne un’inesistente vita normale, ed ora ci dicono così, senza preavviso, che Bossetti ha una vita normale e che, proprio per questo, rischia di reiterare un reato che per giunta non c’è uno straccio di prova che abbia commesso?

Ebbene, è necessario che gli Italiani inizino a far pace con il proprio cervello e, se possibile, con la propria coscienza, e si uniscano alla nostra campagna informativa a tutela della presunzione di innocenza di Massimo Bossetti e dei sacrosanti principi dello Stato di diritto.

Per restare in tema di tendenze giornalistiche al “velinismo”, alle quali abbiamo avuto il disonore di assistere per più di quattro mesi, inserisco una breve descrizione esplicativa data dal Prof. Giorgio Resta:

“Si parta da un fatto difficilmente confutabile. Nel nostro Paese almeno dall’inizio degli anni ’90 (volendo fare della cronaca da “Tangentopoli” in poi) si è creato un circolo vizioso fra autorità giudiziaria (in particolare inquirente) e mezzi di informazione.
Tale rapporto è consistito in:
a) rapporti privilegiati fra taluni magistrati e taluni giornalisti;
b) comunicazione da parte dei primi -direttamente o indirettamente- di atti ma soprattutto di documentazione facente parte del fascicolo giudiziario prima del loro deposito o nell’immediatezza dello stesso;
c) enorme risalto mediatico delle vicende giudiziarie viste attraverso la prospettiva (malevolmente, si direbbe il buco della serratura) dell’accusa, con rappresentazione unilaterale e il più delle volte demonizzante dell’indagato;
d) sostituzione del giudizio mediatico a quello dei Tribunali, il quale giunge -se giunge- solo molti anni dopo, e il cui esito, quasi sempre demolitorio delle ipotesi accusatorie, viene minimizzato se non ignorato;
e) significativi vantaggi vantaggi mediatico-professionali per i partecipanti allo scambio segreto istruttorio/scoop”

Ciò che abbiamo visto negli ultimi quattro mesi è senz’altro inquadrabile all’interno di un simile scenario, con la sola differenza che in questo caso è stato superato ogni pronostico di ridicolo: di recente, il Corriere della Sera ha superato se stesso arrivando a proporre l’esilarante notizia secondo la quale un mese prima del fermo il signor Massimo Bossetti, incontratosi con una donna di quaranta anni suonati per venderle uno specchio, come da accordo su ebay, le avrebbe fatto i complimenti, chiedendole se avesse anche una sorella così bella.
Una frase tanto diffusa da essere un banale gesto di galanteria, ma il Corriere non ha resistito all’idea di titolare in questo modo: “Incontrai Bossetti, mi chiese se era bella la mia sorellina”.

La terribile ruffianeria il titolo con la parola “SORELLINA”, che a chi non legge l’articolo fa pensare che Bossetti abbia, come minimo, abbordato un bambino chiedendogli della sorella, mentre in realtà si tratta di una, per giunta banalissima, battuta ad una donna di quaranta anni suonati, adulta e vaccinata, che non risulta abbia subito nessuna molestia né in quel momento né in seguito, non è passata inosservata, tanto che il giorno dopo Il Giornale ha “risposto” con un suo articolo: Se il Corriere inventa la pedofilia di Bossetti (vedi qui: http://www.ilgiornale.it/news/politica/se-corriere-inventa-pedofilia-bossetti-1060778.html).

La parte finale dell’articolo del Corriere, sul materiale della cornice dello specchio che sarebbe stata spacciata per legno essendo, in realtà, plastica, conferiva all’intero articolo quel tocco di ridicolaggine in più- in realtà il livello era già estremamente elevato, ma si è voluto strafare.
Con la divulgazione di questa “perla” gli inquirenti che hanno fornito la “notizia” al Corriere hanno raschiato il fondo del barile, e i giornalisti che si prestano a questo giochetto meriterebbero di veder divulgati anche all’estero i loro articoli: d’altronde, due risate non si negano a nessuno e sarebbe bello se queste perle del giornalismo nostrano potessero essere apprezzate anche a livello internazionale.

Ma ora recuperiamo la serietà (per quanto sia difficile) e torniamo a noi, perché al di là di tutto ciò che abbiamo scritto ed ipotizzato fino ad ora, in questo ed in altri articoli, il nostro pronostico principale si è rivelato esatto: le mistificazioni dei giornalisti asserviti alla Procura sono servite a prendere in giro qualcuno, ma ora non siamo più solo noi, ma il Tribunale del Riesame a dire che non esiste alcun elemento indiziario oltre a quella minuscola traccia biologica, dalla quale -e il Dott. Mocciola dovrebbe saperlo- non si può inferire, in assenza di altri riscontri idonei, la colpevolezza dell’indagato.

Esistono infatti almeno cinque scenari alternativi rispetto a quello prospettato dalla pubblica accusa:

1) Erronea modalità di repertazione; affannarsi a negare tout court un siffatto scenario non onora l’onestà intellettuale di chi lo fa: non sarebbe certo un’eventualità del tutto inedita nel panorama investigativo nostrano (celebri sono, a tal proposito e a mero titolo esemplificativo, i casi“Sollecito”, “Via Poma”, “Pantani”);
2) Erronea modalità di catalogazione e di conservazione del reperto;
3) Errore durante le analisi di laboratorio per non aver adottato rigorose modalità operative; 4) Errore e contaminazione durante la fase dell’estrazione o dell’amplificazione;
5) Li si potrà definire scenari improbabili o in qualsiasi altro modo, ma negarli senza beneficio del dubbio, specie in caso di accertamento effettuato senza le dovute garanzie di legge, è inaccettabile.
Ed è inaccettabile perché quand’anche in concreto nessuno di questi scenari si fosse verificato, il messaggio che gli elementi di prova possano essere acquisiti in questo modo, senza contraddittorio, non può e non deve passare per il bene di tutti.
Ma vi è di più.
Ammesso che non vi siano stati errori o eventuali contaminazioni nelle fasi di repertazione, estrazione, conservazione, elaborazione e comparazione e che il DNA rinvenuto sia davvero appartenente all’indagato, in assenza di ulteriori riscontri non solo non se ne può inferire la colpevolezza per omicidio, ma non si può neppure ipotizzare con sicumera un contatto diretto.

E’ noto ai genetisti forensi, e qui ne abbiamo parlato molto estesamente, che il fluido biologico può trasferirsi su una superficie non solo e non necessariamente attraverso contatto diretto, ma anche attraverso l’intervento di un vettore esterno che può essere rappresentato da un individuo o da un oggetto.

Tale intervento può essere di matrice dolosa (quella ritenuta “improbabile” dal giudice, ma anche da chi scrive ed anche dalla difesa di Massimo Bossetti, che infatti non risulta abbia mai anche solo menzionato un simile scenario) o fortuita, evenienza che, in questo caso, prenderei invece in serissima considerazione: dagli elementi emersi sino ad ora, appare degna di considerazione l’ipotesi che questo delitto possa essere maturato e abbia come protagonisti soggetti appartenenti al mondo dell’edilizia o in qualche modo legati allo stesso.
E’ allora possibile che la vittima sia stata accompagnata in ambienti – cantieri, furgoni ecc- in cui può essere avvenuto tale trasporto indiretto.
Altrettanto ipotizzabile è che il contatto indiretto possa essere avvenuto mediante attrezzi edili utilizzati come arma del delitto: quest’ultima ipotesi, nel presente blog, è stata da ultimo vagliata, mediante la citazione di studi scientifici, nel’articolo Lo Stato di diritto ai tempi dell’austerity: se “la scienza non mente”, è bene che non menta per nessuno.

Bene, come sopra evidenziato, gli scenari alternativi possono essere diversi e tutti ipotizzabili, anche se non ho mai nascosto la mia netta propensione per l’ultimo, binario più difficile e da percorrere con l’ausilio di indagini difensive (a tal proposito non posso che salutare con grande favore l’ingresso del Dott. Ezio Denti nel pool difensivo), ma più solido e, probabilmente, più vicino di quanto si possa immaginare alla realtà dei fatti.

Quindi, quando si parla di DNA come prova certa e inequivocabile che da sola può essere sufficiente all’adozione di una misura custodiale, nonchè di una successiva sentenza di condanna, si commette un gravissimo errore di fondo, dettato dalla cosiddetta “fallacia dell’accusatore” (ampiamente analizzata anche qui nell’articolo Henri Poincaré e la marmellata d’arance: cronistoria di un’arrampicata sugli specchi).

Signori, insomma, chiariamoci: l’unica cosa scientificamente certa al 99,999999999% sono i rapporti di paternità e filiazione: rapporti dei quali, per giunta, non interessa niente a nessuno diverso dalle persone coinvolte nella “scoperta”.

Non è invece altrettanto certo che il DNA originariamente presente sugli indumenti della vittima appartenesse effettivamente a Bossetti, così come è ipotizzabile che vi possa essere stata una contaminazione nelle varie fasi della repertazione, estrazione, conservazione, elaborazione e comparazione del materiale biologico, ovvero, che vi possa essere stato un trasporto indiretto della sostanza biologica oggetto di indagine.
In relazione alla “febbre scientista” che porta spesso l’opinione pubblica a ritenere ciecamente il DNA prova di colpevolezza, alcuni Autori hanno parlato, negli ultimi anni di “effetto CSI”.

Anche in questo blog ho riportato spesso questa simpatica espressione, ma è bene sottolineare due cose: la prima è che, nel caso di specie, le vittime del grottesco effetto CSI ancor prima (e forse ancor più) dell’opinione pubblica sembrano essere giudici ed inquirenti; la seconda è che, in fondo, questa espressione è impropria e perfino ingenerosa nei confronti della nota serie TV: basterebbe infatti guardarlo bene, CSI, per apprendere qualcosa anche sugli scenari alternativi qui prospettati.

Tanti insigni giuristi si sono occupati del complesso rapporto tra scienza e diritto, e la conclusione è sempre stata, giustamente, che il dato scientifico va sempre calato nella realtà processuale (o procedimentale) onde verificare che esso venga corroborato o frustrato dalle ulteriori emergenze processuali (o procedimentali) e che non vi siano interferenze di decorsi causali alternativi che possano spiegare razionalmente un determinato evento.

La Dott.ssa Maccora nella sua “suggestiva” ordinanza di non convalida del fermo (comunque abbondantemente superata, in termini di discutibilità, dalla pronuncia del Riesame) aveva richiamato un orientamento cassativo secondo il quale il DNA avrebbe valore di prova e non di indizio.
Non ho avuto modo di leggere le motivazioni del Riesame, ma immagino che anche lì sia stato fatto il medesimo riferimento.
Avevo già scritto parecchio sul fatto che tale pronuncia della Cassazione sia abbastanza contraddittoria, così come sul fatto che non essendo l’Italia un Paese di common law e non trattandosi neppure di una sentenza delle Sezioni Unite, l’analisi di questo orientamento andasse fatta con le dovute cautele del caso.
In realtà questo richiamo appare del tutto improprio, in quanto trascura un piccolo dettaglio: secondo l’impostazione maggioritaria, fatta propria (questa sì) anche dalla Cassazione a Sezioni Unite (nella già richiamata in articoli precedenti sentenza Franzese) occorre, infatti, ragionare non solo in termini di probabilità statistica ma anche in termini di probabilità logica: il dato scientifico, e l’elemento indiziante da esso ricavato, da solo non può essere sufficiente e non deve assolutamente portare né ad una sentenza di condanna né, tantomeno, all’adozione di una misura custodiale, ma, a tal fine, deve essere sempre e comunque accompagnato da ulteriori elementi indiziari, in modo tale che si possa pervenire ad un giudizio di colpevolezza con alto grado di credibilità razionale e, quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Tali principi valgono a maggior ragione nella fase delle indagini preliminari e nelle “procedure de libertate”, soprattutto quando la piattaforma indiziaria appare formata (come da stessa ammissione del Riesame) da un unico elemento acquisito, se tutto ciò non bastasse, in violazione delle garanzie procedurali ex art. 360 c.p.p.

Tutto questo ovviamente, tralasciando la palese insussistenza della necessità di misure cautelari, dedotta come abbiamo visto ritorcendo contro l’indagato il fatto che questi abbia “una vita normale”.

Nel corso di una recente puntata di Matrix, alla quale abbiamo anche dedicato un articolo in questo spazio, Telese ha parlato di “inchiesta politica”.
E sebbene mi ritenga fondamentalmente e fortemente ostile a tutto ciò che rientra nel novero del cosiddetto “complottismo”, nel venire a conoscenza della mancata scarcerazione del signor Massimo, al quale oggi va la mia più sentita solidarietà per il grave danno che sta subendo a mio parere ad onta di ogni garanzia di legge, e ancor più delle motivazioni cavillose e altamente problematiche, non posso negare di essermi chiesta se la situazione oggi sarebbe davvero la medesima se in data 16 giugno il Ministro Alfano non avesse vergognosamente annunciato urbi et orbi via Twitter l’individuazione dell’ “assassino” causando una pressione mediatica senza precedenti.

Una condanna scritta prima ancora che il malcapitato conoscesse l’infamante accusa a suo carico.

Ma non è certo la polemica sterile il mio obiettivo, e allora non posso che concludere con un invito a tutti a leggere e far leggere questo blog, e soprattutto ad interrogarsi sulle conseguenze, che un giorno potrebbero colpire chiunque, di quanto si sta verificando.
Se passerà il messaggio che una sola traccia biologica, per giunta esigua e di natura non chiara né accertabile, e ancora per giunta non acquisita in maniera legittima, sia sufficiente a privare della libertà un uomo prima del processo, e magari perfino a pronunciare una sentenza di condanna in assenza di qualsiasi altro riscontro, allora da domani saremo tutti in pericolo.
Saremo tutti dei potenziali, ed inconsapevoli, Massimo Bossetti. Rifletteteci, rifletteteci bene.
Pensate anche a come per quattro mesi quest’uomo è stato massacrato dalla macchina del fango mediatica sulla base di elementi (tutte le illazioni diverse dal DNA) ritenuti inutili dallo stesso Tribunale del Riesame che ne ha negato la scarcerazione.

Forse sarebbe il caso di cominciare a preventivare l’acquisto di una sorta di tutina da astronauta, per evitare di lasciare in giro qualsivoglia traccia biologica.
E, soprattutto, di cominciare a pensare a Massimo Bossetti non come un estraneo, ma come uno di noi, della nostra famiglia, della nostra cerchia di amici e conoscenti.
Stanotte, perderemo l’unica cosa legale rimasta nel nostro Paese: l’ora.

Torna l’ora solare, Massimo Bossetti resta in carcere sulla base di un solo elemento che non può affatto dirsi prova di colpevolezza e che, a rigore, non sarebbe utilizzabile in dibattimento, la possibilità di reiterazione di un reato alla base della carcerazione preventiva può essere dedotta dal fatto di avere “una vita normale”.
A partire dal prossimo articolo torneremo probabilmente all’analisi di alcuni dettagli della scena del crimine e dell’insostenibilità logico-fattuale del teorema accusatorio.

Per ora… Pensate davvero di poter dormire sonni tranquilli?

Lo Stato di diritto ai tempi dell’austerity: se “la scienza non mente”, è bene che non menta per nessuno

“Il dubbio è fastidioso, ma la certezza è ridicola”

(Prof. Guglielmo Gulotta)
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In queste pagine ho parlato spesso di processi mediatici e di tutto ciò che suole denominarsi, con un simpatico neologismo, “brunovespismo”. E in effetti, ai fini di questo articolo, non c’è termine più adatto di “brunovespismo”, poiché è giunto il momento di parlare della puntata di Porta a Porta andata in onda in data 2 ottobre. Siamo in tempi di austerity, è cosa nota, ma non credevo che le nuove politiche economiche avrebbero toccato perfino i principi dello Stato di diritto. Invece, pare sia proprio così; si sa che a pensar male si fa peccato ma, come si suole aggiungere, spesso ci si azzecca, e alla luce della disparità di trattamento osservata in alcune trasmissioni televisive, verrebbe da pensare che la giustizia dei tribunali mediatici abbia fissato un’imposta anche sulla presunzione di innocenza. Un’imposta a scaglioni, come l’Irpef, ma regressiva: paga di più chi ha meno. Così, ci sono i “dottor Stasi” e i “muratori”: per i primi si fa sfoggio di un sano garantismo, per i secondi si perviene a condanne di piazza sulla base di “prove” immaginarie sbandierando tesi colpevoliste e perfino scientificamente inesatte come se non ci fosse un domani. Avevo già notato queste palesi disparità di trattamento in altre trasmissioni, ma mi permetto di evidenziarle oggi per un semplice motivo: vorrei infatti dire, pubblicamente, che finché davanti alla giustizia televisiva ci saranno i “dottor Stasi” e i “muratori”, mi sentirò pienamente legittimata a considerarla espressione di una società malata. Nulla di personale nei confronti di Alberto Stasi, che ha diritto come tutti ad un equo processo e al contraddittorio, ça va sans dire, ma è avvilente osservare come nel suo caso sia stato riservato un accurato servizio sulla difesa con l’esposizione puntuale delle contestazioni all’accusa, mentre nel caso di Massimo Bossetti tale servizio sia stato un’autentica farsa, nel quale le possibili tesi difensive venivano presentate solo per essere, almeno in apparenza, smontate senza licenza di contraddittorio. E’ bene sottolineare infatti sin dall’inizio che nella summenzionata puntata di Porta a Porta, al fine di affrontare il caso Bossetti, Bruno Vespa, forse dimenticando che il contraddittorio è uno dei principi fondanti di ogni democrazia, ha avuto la brillante idea di invitare in studio quattro volti noti (Barbara Benedettelli, Roberta Bruzzone, Simonetta Matone e Andrea Biavardi) e notoriamente colpevolisti. Il contraddittorio avrebbe forse dovuto essere dato dall’unico garantista, tra l’altro ampiamente penalizzato dal collegamento esterno, il Prof. Guglielmo Gulotta, encomiabile per i suoi interventi, ma sistematicamente interrotto senza ritegno. In una trasmissione a sfondo religioso in una teocrazia islamica il confronto sarebbe stato sicuramente maggiore. Il Prof. Gulotta, nonostante le innumerevoli interruzioni, ha detto una frase che mi ha colpita, e che ho segnalato in incipit: “Il dubbio è fastidioso, ma la certezza è ridicola”. E non avrebbe potuto usare termine più adeguato di “ridicola” per definire la caciara di affermazioni che sono state fatte, non in una discussione tra amici, vale la pena di sottolinearlo, ma in una trasmissione mandata in onda dal Servizio Pubblico pagato dai contribuenti. Potrei esordire, a titolo d’esempio, richiamando l’attenzione sul fatto che il signor Biavardi abbia dato prova di “conoscere” una relazione dei RIS diversa dalla relazione dei RIS, oppure dalle fini esternazioni della Dott.ssa Bruzzone, che riferendosi alla signora Ester Arzuffi, ed in particolare al fatto che la signora nega il contatto sessuale con Guerinoni, ha affermato che questo sarebbe il secondo caso di Immacolata Concezione. In queste pagine mi sono sempre guardata bene dal porre l’accento sulle questioni relative ai rapporti di filiazione, se non altro perché trattasi di qualcosa che non ha nulla a che vedere con le indagini, posto che il “problema” di Massimo Bossetti non è quello di essere o meno figlio di Giuseppe Guerinoni, ma la corrispondenza con la traccia biologica di “Ignoto1”, tuttavia ho voluto sottolineare questo passaggio perché da tempo non mi capitava di imbattermi in cotanta empatia nei confronti di una donna il cui figlio è in carcere da quasi quattro mesi con un’accusa infamante (e a sostegno della quale non ci sono prove), mentre il marito è malato terminale. Per il resto, chi sia il padre dei figli della signora Arzuffi, è qualcosa che non mi interessa, e che non dovrebbe interessare neppure al resto degli Italiani, anche se la cosa pare solleticare la pruderie del popolino, che dimostra, ahimè, come non sia cambiato proprio nulla rispetto all’Italietta che nel ’68 condannava per “plagio” il Prof. Braibanti, “reo”, di fatto, di essere omosessuale. A beneficio dei posteri inserisco comunque un link con le interessanti parole affidate, in data 20 giugno, dalla stessa Dott.ssa Bruzzone a Io Donna, che offrono un interessante spaccato sulla tendenza, tutta italiana, a balzare da un carro all’altro con estrema facilità: http://www.iodonna.it/attualita/primo-piano/2014/yara_bruzzone_intervista-402147644485.shtml. E’ difficile capire cosa sia cambiato dal 20 giugno ai giorni immediatamente successivi per causare nella criminologa un’inversione a U di questa portata, ma a tal proposito mi si potrà dire che cambiare opinione su un determinato argomento è una libera scelta individuale. Concordo pienamente su questo, decisamente meno su altri aspetti: se infatti dobbiamo rendere conto del fatto che, come ormai tutti dicono, “la scienza non mente”, diviene meno chiaro come sia possibile che, nel cambiare idea, nel susseguirsi di dichiarazioni una traccia biologica “esigua e di origine non accertata” si trasformi in una traccia biologica “abbondante ed ematica”, la qual cosa ricorda un po’ la barzelletta del papà di Pierino, che dopo essere andato a pesca torna a casa con un pesce che “si allunga di qualche cm ogni volta che ne parla”. Ironia a parte, non riprendo le considerazioni sul fatto che la traccia fosse notoriamente esigua, deteriorata e di natura non accertabile: basta scorrere i precedenti articoli per trovare dei riferimenti, tratti non da opinionisti, ma dalla documentazione e dalle parole degli stessi che hanno svolto le analisi. Sulla natura non accertabile della traccia mi limito ad inserire uno stralcio della relazione dei RIS: ” (…) Tale evidenza rende di per sè non agevole la diagnosi dei singoli contributi biologici all’interno di una mistura prodotta da più soggetti; può talvolta risultare utile, in casi del genere, un approccio deduttivo, per esclusione di esiti oggettivamente verificati (es. negatività a determinati test), ma mancherebbe comunque il legame univoco: profilo dell’unico donatore — diagnosi della traccia” e questo perché nessuno dei test diagnostici “prescinde dalla integrità della struttura molecolare delle proteine che costituiscono i marcatori “bersaglio” della maggior parte di tali saggi diagnostici (emoglobina, PSA, semenogelina, ecc.)”. Mi preme di più, però, concentrarmi sulle altre considerazioni in ambito di genetica forense fatte dalla Dott.ssa Bruzzone, che genetista non è, quindi, non essendo genetista neppure io, direi che partiamo ad armi pari. Se la Dott.ssa Bruzzone vuole dunque affermare nella radiotelevisione pubblica che la traccia è “coeva” all’omicidio e che “non può essere esito di trasferimento secondario” perché in quel caso non avrebbe potuto restituire un profilo completo, a rigor di logica dovrebbe perlomeno citare degli studi scientifici che avvalorino le sue affermazioni, non da ultimo perché non stiamo parlando di questioni mondane, trucco e parrucco, ma stiamo sentenziando contro un uomo incensurato a carico del quale ci sono indizi che potremmo definire immaginari. Dal momento che non lo fa, di fronte al nuovo spettacolo del “diritto alla rovescia” e dell’onere della prova capovolto, mi prendo però la briga di citarli io, gli studi, che ben lungi dall’avvalorare alcunché smentiscono le sue affermazioni. Che il DNA non sia databile, a meno che la Bruzzone non abbia fatto la scoperta scientifica del secolo, lo sanno tutti e lo abbiamo ripetuto più volte: basta leggere qualsiasi testo di genetica per appurarlo. L’unica soluzione che trovo per ribadirlo, a questo punto, è inserire le parole a caratteri cubitali che si possono leggere sul sito dell’Associazione Identificazioni Forensi – A.I.Fo. AIFO Richiamo anche l’attenzione sul fatto che è la stessa relazione dei RIS ad affermare che non esiste ad oggi alcun metodo che consenta di datare con precisione una traccia. Nel fare riferimento a traccia “non coeva” la relazione dei RIS mirava infatti semplicemente ad escludere che vi fosse stata una contaminazione recente della traccia da parte delle stesse forze dell’ordine e nello specifico “dovute a semplice contatto manuale o ad imprudente approccio al reperto da parte del personale operante senza le cautele che il caso impone”: in quel caso infatti la traccia sarebbe stata probabilmente meno deteriorata. Passiamo alle altre note dolenti. Parto dal presupposto che, come già scrissi come introduzione all’articolo La necessità di cautela nell’uso del test del DNA per evitare la condanna di innocenti, del Prof.Michael Naughton, Università di Bristol – Sintesi di Rocco Cerchiara, una contaminazione (che può essere avvenuta in più di una fase) non può essere esclusa. Chiariamoci: nella “ricostruzione” dell’accusa ci sono dei buchi e delle contraddizioni evidenti, che farebbero annichilire in un sol colpo le presunte contraddizioni di Bossetti sui suoi spostamenti di quattro anni prima (sic). Sostenere che il corpo di Yara sia rimasto all’aperto a Chignolo per tre mesi (con la traccia nella parte posteriore del corpo e a contatto con il terreno umido) e che non ci sia stata contaminazione è scientificamente risibile. Non c’è nessuno studio che attesti una possibilità di questo tipo e, al contrario, ci sono studi (citati nell’articolo inserito sopra) che la smentiscono clamorosamente: una traccia ematica a contatto con il terreno (asciutto) non restituisce profili già dopo trenta giorni. Questo senza l’azione ulteriore di acqua, fluidi prodotti dalla decomposizione del cadavere, saprofiti. Se ci si vuole basare sulla scienza, non si possono salvare capra e cavoli: o Yara non è rimasta a Chignolo per tre mesi, o la traccia non era lì sin dall’inizio. Tertium non datur. Ad ogni buon conto, nel ricordare che la piena compatibilità di cui si parla non è propriamente tra Bossetti e la traccia di Ignoto1, ma tra Bossetti e l’amplificazione del DNA di Ignoto1 estratto da una traccia (una apparente sottigliezza che in alcuni casi può rilevare) la cui estrazione è con ogni probabilità non ripetibile in contraddittorio, ai venditori di certezze non posso che consigliare un ottimo testo: Application of Low Copy Number DNA Profiling, Forensic Science Service, Trident Court, Birmingham, UK, del Prof. Peter Gill [1]. Parla dei rischi presenti nel DNA “low copy number”, ossia estremamente esigui e degradati. Il Prof. Gill sottolinea che in questi casi ci sono diverse conseguenze che non possono essere evitate: casi di allelic dropout, cosiddetti “falsi alleli” analizzati, e contaminazioni. Sono gli stessi kit di amplificazione e gli stessi strumenti utilizzati per l’analisi di tracce particolarmente problematiche in quanto esigue e deteriorate ad esporre ai rischi di contaminazione a causa della loro particolare sensibilità. Questo per ricordare, sebbene io non abbia mai propeso particolarmente per dinamiche di questo tipo ed abbia sempre preferito basarmi sull’evidenza che il DNA è trasportabile, come il solo sciorinare certezze assolute sia ridicolo. Meritano di essere riportate le considerazioni finali dello studio del Prof. Gill, quanto mai adatte al nostro caso: “Quando vengono analizzate piccole quantità di DNA, si impongono considerazioni particolari come le seguenti: a) Anche se è stato ottenuto un profilo del DNA, non è possibile identificare il tipo di cellule da cui il DNA ha origine, né è possibile affermare quando sono state depositate le cellule. b) non è possibile fare alcuna conclusione circa il trasferimento e la persistenza del DNA in questo caso. (…) c) Poiché il test del DNA è molto sensibile, non è raro trovare dei commisti. Se le potenziali fonti dei profili di DNA non possono essere identificate, non ne consegue necessariamente che siano pertinenti nel caso di specie, dal momento che il trasferimento di cellule può essere esito di contatto casuale. In effetti, il valore della prova del DNA LCN è diminuito rispetto al DNA convenzionale. Ciò deriva inevitabilmente dalle incertezze relative al metodo di trasferimento di DNA su una superficie e dalle incertezze relative al quando il DNA è stato trasferito. Si sottolinea che la rilevanza della prova del DNA in un caso può essere valutata solo sulla base di una considerazione simultanea di tutti gli altri elementi di prova diversi dal DNA”. Stando alle conclusioni del Prof. Peter Gill, va da sé che diviene palese il motivo per il quale c’è chi, come la sottoscritta, non riesce a capire per quale ragione Massimo Bossetti sia in carcere: infatti, nel caso di Massimo Bossetti, gli elementi di prova diversi dal DNA semplicemente non esistono, a meno che non si voglia parlare di gossip e dei summenzionati indizi immaginari. Non entro nel merito della problematicità di per sé del processo indiziario, e vado direttamente alla questione indizi, perché in questo caso siamo ben al di là del processo indiziario. Chi segue il caso, ed anche chi segue questo blog, sa che c’è una “querelle” sul valore degli elementi dell’ordinanza, che ho sollevato sin dall’inizio. Il GIP li ritiene indizi perché assumerebbero, a suo dire, rilievo “in una valutazione globale” e non valutati singolarmente. Il nocciolo della questione è che gli indizi, per essere tali, non possono essere corbellerie di per sé insignificanti unite tra loro: certo, deve procedersi ad una valutazione globale, ma prima gli indizi devono già essere indizi. E quelli “a carico” di Massimo Bossetti, per giunta anche smontabili in altro modo (nel caso in cui fossero indizi), non sono indizi, perché del tutto carenti di univocità. L’esempio più eclatante è quello delle celle telefoniche: quale univocità può avere l’aggancio di una cella telefonica compatibile con la propria abitazione? Messa in questi termini, la questione delle celle telefoniche di per sé è neutra, perché non è univoca, nel senso che è passibile di plurime interpretazioni che, fuor di retorica e mistificazioni, in mano all’accusa non lasciano davvero un bel nulla. Questo anche senza aggiungere la discrasia cronologica evidente (di oltre un’ora) nell’aggancio della medesima cella telefonica da parte di Yara, ed anche senza aggiungere il fatto (guarda caso omesso nell’ordinanza di custodia cautelare), già trapelato dalle fonti giornalistiche dell’epoca e ora provato dai tabulati Vodafone, che l’ultima cella telefonica agganciata da Yara non è, come riportato nell’ordinanza, quella di Mapello alle ore 18,49, ma quella di Brembate alle 18,55. Partiamo da una considerazione: la distanza in linea retta tra Mapello e Brembate di Sopra è 2.72 km, ma la distanza di guida è 4.7 km. In auto, ci vogliono 10 minuti circa per andare da Brembate a Mapello. Alle 18,44 Yara aggancia (per la seconda volta) la cella telefonica di Ponte S. Pietro, compatibile con il cortile della palestra. Se per spostarsi da Brembate a Mapello ci vogliono dieci minuti in auto, e se Yara alle 18,44 era ancora in un’area compatibile con il cortile della palestra dal quale ha agganciato la cella di Ponte S. Pietro, come poteva trovarsi a Mapello alle 18,49, dopo solo 5 minuti? Quindi, se davvero Yara fosse stata a Mapello alle 18,49, non solo il tragitto in auto sarebbe durato la metà del tempo medio necessario, ma in questi 5 minuti dovrebbe collocarsi anche il rapimento o il “convincimento” della ragazza teso a farla salire sull’auto di uno sconosciuto. Ma il problema più grave resta ciò che manca nell’ordinanza. 18,55, Yara aggancia la cella telefonica di Brembate. E’ di nuovo a Brembate, ancora una volta in tempi inferiori a quelli richiesti? E perché andare avanti e indietro tra i due paesi? L’unico scenario verosimile è che l’aggancio della cella telefonica di Mapello sia stato del tutto “incidentale”, dovuto a sovraccarico della cella miglior servente, e che prima delle 18,55 Yara sia sempre stata a Brembate. Il fatto che l’aggancio della cella di Mapello sia circondato dall’aggancio di celle telefoniche compatibili con l’area di Brembate, induce a pensare che la cella telefonica agganciata incidentalmente sia proprio quella di Mapello alle ore 18,49. In soldoni, le celle telefoniche non sono suggestive del fatto che Yara e Bossetti si trovassero nella stessa area (al di là del fatto che parlare della stessa area in spazi geografici così ridotti ha poco senso), ma dell’esatto opposto. Tale considerazione fa a cadere, a mò di tifone, un intero “indizio”, ma è bene sottolineare che tale indizio già non era tale, come avevo già notato da tempo (vedi La questione delle celle telefoniche: tanto rumore per nulla?). Il grande Prof. Alfredo Gaito, nel suo saggio“La prova penale”, si sofferma estesamente proprio sul fatto che gli indizi debbano prima essere valutati singolarmente ed essere, appunto, indizi. Leggendo questa descrizione risulterà immediatamente evidente che quelli contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare, in virtù dei quali un uomo è in carcere da oltre cento giorni, non sono neppure valutabili come elementi indiziari. Riporto parte del testo: “(…) Per gli indizi sono prefigurati requisiti ulteriori, in mancanza dei quali resta de iure esclusa la legittimazione di un giudizio di colpevolezza. Permangono, per vero, alcune difficoltà ermeneutiche, giacché le qualifiche di gravità, precisione e concordanza non possono essere caratterizzate da un sicuro ed univoco referente; va, comunque, evocato l’insegnamento della giurisprudenza di cassazione, per cui gli indizi: a) sono precisi solo quando sono non generici e non suscettibili di diversa ed antitetica interpretazione e, perciò, non equivoci nonché quando sono considerati certi i relativi elementi indiziari (…); b) sono gravi solo quando sono dotati di un elevato grado di fondatezza e, quindi, di un’elevata intensità persuasiva di ogni singolo strumento gnoseologico indiziario; c) sono concordanti solo quando i loro risultati, basati su singoli elementi indiziari, lungi dal porsi in antitesi con altri dati o elementi certi, confluiscono verso una ricostruzione unitaria del fatto cui si riferiscono. Considerato che la prova indiziaria è ontologicamente (e normativamente) composita, richiedendo l’art. 192 c.p.p. la presenza di una pluralità di indizi, tra di loro precisi e concordanti, e di conseguenza gravi, si impone al giudice di merito di verificare la rispondenza degli elementi conoscitivi acquisiti alla regola di giudizio codificata, mediante un accertamento di routine della sussistenza del requisito della concordanza con tutti gli altri elementi indiziari presenti agli atti, e soprattutto di valutare (id est: non ignorare) la rilevanza delle prove contrarie, al fine di articolare un ragionato giudizio di prevalenza delle une rispetto alle altre, singolarmente e nella loro globalità. A fronte della molteplicità degli indizi, si deve procedere in primo luogo all’esame parcellare di ciascuno di essi, definendolo nei suoi contorni, valutandone la precisione (che è inversamente proporzionale al numero dei collegamenti possibili col fatto da accertare e con ogni altra possibile ipotesi di fatto) nonché la gravità; si deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi, così esaminati possono essere collegati tutti ad una sola causa o ad un solo effetto e collocati tutti, armonicamente, in un unico contesto dal quale possa per tale via essere desunta l’esistenza o, per converso, l’inesistenza di un fatto. (…) Nella valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, onde il limite della valenza di ognuno risulta superato, sicché ove il giudice collochi in un contesto indiziario circostanze che non rispondono ai requisiti normativi, è l’intero quadro indiziario che deve essere riconsiderato, al fine di accertare se la caducazione di taluno degli indizi non determini il venir meno della conclusione finale. Simmetricamente, così come non è dato procedere a scomposizioni di comodo della c.d. costellazione indiziaria per contestare la validità del discorso accertativo, allo stesso tempo non è consentito assemblare risultanze singolarmente imprecise per poi apoditticamente tagliare corto che la complessità degli indizi vale a dimostrare alcunché: stando ancorati all’insegnamento giurisprudenziale collaudato, i singoli indizi devono essere anzitutto precisi; che anzi, valendo la precisione a requisito indefettibile della gravità, è logicamente precluso definire grave un indizio non preciso. Le parole del Prof. Gaito sono sostanzialmente adatte a comprendere i termini del problema. E’ il GIP stesso nell’ordinanza ad ammettere che gli elementi hanno rilevanza solo in una valutazione globale e non isolata. Infatti, singolarmente considerati non sono ontologicamente indizi perché non hanno nessuna univocità. Ne discende che non ci sono indizi “precisi”, e di conseguenza non ci sono indizi “gravi”, e ancora di conseguenza non ci sono “indizi”. La valutazione della prova è sempre una tematica estremamente complessa e, vista l’attinenza con il nome del blog mi permetto di richiamare anche un calzante monito del Prof. Tonini ( Manuale breve di diritto processuale penale, V edizione, Giuffrè 2010): “in questa materia l’aspetto problematico sta nel fatto che, al posto di regole di esperienza ricostruite mediante criteri razionali, il giudice (come ogni persona umana) è portato ad utilizzare, a volte inconsciamente, pregiudizi e luoghi comuni. La storia è piena di esempi in tal senso, a cominciare da quei processi agli untori che sono stati descritti da Alessandro Manzoni”. Appurato per l’ennesima volta che il DNA non è accompagnato da elementi indiziari dotati di sussistenza ontologica, sposterei a questo punto la querelle sull’ultima affermazione della Dott.ssa Bruzzone: a suo parere (parlo di parere, dal momento che non ha citato alcuno studio in grado di avvalorare una simile esternazione) una traccia di DNA esito di trasferimento secondario non restituisce profili completi. Davvero? Sarei curiosa di sapere allora per quale ragione la casistica giudiziaria contempli casi in cui ciò si è verificato, e sarei ancora più curiosa di sapere da dove la Bruzzone abbia tratto questa informazione, dal momento che è sufficiente cercare qualche studio scientifico per appurare l’esatto opposto. Evito scientemente giri di parole, e imposto subito la questione nei termini (sia pure, come abbiamo visto, non avvalorati) più graditi alla Bruzzone e a chi ostenta certezze colpevoliste: la traccia è senza alcun dubbio ematica, la contaminazione è esclusa tout court, il DNA è diventato databile e ci permette di dire che la traccia è stata depositata contestualmente all’omicidio. Ebbene, non è difficile reperire studi che hanno accertato non solo il trasferimento secondario di traccia ematica, ma perfino quello terziario (e più), ricavando sulle superfici finali profili completi, perfino a partire da sangue essiccato su superfici non porose (come il vetro). A titolo di esempio, sul trasferimento terziario: “Il trasferimento di sangue liquido ha dato un profilo genetico completo ben oltre gli eventi di trasferimento secondario sia su substrati di cotone sia su vetro. Il sangue secco ha dato un profilo completo ben oltre gli eventi di trasferimento secondario solo su vetro, ma in misura minore rispetto al sangue liquido. Il DNA da contatto ha prodotto solo un profilo completo sul substrato primario sia su cotone sia su vetro, e le quantità rilevabili al di là dell’evento trasferimento secondario solo su vetro. I nostri risultati contribuiranno ad una migliore comprensione del trasferimento terziario e successivo del DNA, che consentirà una migliore valutazione della probabilità di scenari alternativi che spieghino perché il DNA di un individuo è stato trovato sulla scena del crimine.” (da Following the transfer of DNA: How far can it go?, da Forensic Science International Genetics Supplement Series 01/2013, V.J. Lehmann, R.J. Mitchell, K.N. Ballantyne, R.A.H. van Oorschot). Ma non spingiamoci al trasferimento terziario, ed occupiamoci di quello secondario, che nel caso in esame a livello giornalistico si è spesso supposto derivare, ad esempio, dall’uso di un’arma del delitto sporca, come un attrezzo da lavoro. C’è uno studio interessantissimo, che inserisco [2] e che a breve inserirò anche in traduzione integrale, Secondary DNA transfer of biological substances under varying test conditions (M. Goray et al. / Forensic Science International, 2009) Si tratta di uno studio finalizzato all’analisi dei fattori che possono influenzare il trasferimento secondario del DNA, con particolare riferimento al tipo di sostanza biologica depositata, alla natura del substrato primario e secondario ed al contenuto di umidità della sostanza depositata. Le componenti biologiche utilizzate sono state DNA puro, sangue e saliva, i substrati primari e secondari plastica (non porosa), lana e cotone (porosi), e sono stati provati tre tipi di contatto: contatto passivo, pressione e frizione. I risultati hanno mostrato che il trasferimento secondario risulta influenzato sia dal tipo di substrato primario sia dall’umidità del campione biologico, e che risulta inoltre essere maggiore in caso di frizione/attrito. Sebbene le tre diverse fonti biologiche testate (DNA puro, saliva e sangue) abbiano viscosità diverse, non sono emerse fra loro differenze importanti nella quantità di trasferimento secondario, cosa che spinge ad ipotizzare che materiali biologici diversi, come sperma, lacrime e urine produrrebbero risultati simili. Nel caso di campioni umidi il substrato ha mostrato un forte impatto sulla percentuale di trasferimento, maggiormente agevolato dalla plastica (non porosa) come substrato primario e dal cotone (poroso) come substrato secondario, fino a tassi di trasferimento, per il sangue fresco, del 97% del materiale iniziale nel caso di frizionamento.

Mgor

Ipotizzando uno scenario come il trasferimento secondario a mezzo arma, il substrato primario sarebbe non poroso (arma), il substrato secondario poroso (indumenti), e la modalità di trasferimento frizione/attrito: condizioni che, come abbiamo visto, sono proprio quelle che sperimentalmente agevolano il trasferimento secondario di traccia ematica. C’è da introdurre una variabile: il sangue su un’arma sporca non sarebbe liquido ma essiccato, anche se verosimilmente potrebbe reidratarsi, almeno in parte, venendo a contatto con il sangue fresco della vittima, in quantità intuibilmente ben maggiore. Comunque, voglio spingermi fino in fondo nel prendere per buone tutte le tesi sciorinate nei salotti televisivi da persone che sentenziano senza citare studi, e allora parliamo di sangue essiccato tout court senza tener conto della possibile reidratazione. Il grafico parla da sé: in condizioni di frizionamento/attrito il trasferimento secondario del sangue secco da substrato primario non poroso (plastica) a substrato secondario poroso (cotone) è del 16,1%, una percentuale certo non paragonabile a quella del sangue fresco, ma che permette comunque senza nessun dubbio di trovare una quantità ancora considerevole di materiale biologico sulla superficie finale, certamente idonea ad estrarre un profilo completo (che ormai si ricava perfino da un paio di cellule!).

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Detto ciò, si consideri semplicemente che 1 ml di sangue contiene ben 20.000 ng di DNA, e che è possibile ottenere un profilo da un solo nanogrammo di DNA. Basta fare qualche calcolo per inferire come un trasferimento a mezzo arma possa lasciare sulla superficie finale anche più di quanto necessario all’estrazione di un profilo. Il mio campo (proprio come quello della Dott.ssa Bruzzone) non è la scienza, quindi trovo doveroso citare studi a sostegno delle mie affermazioni anziché presentare opinioni personali come verità assodate, anche se vorrei sottolineare che in casa mia esiste un principio, che gli antichi romani erano soliti compendiare nei termini “affirmanti incumbit probatio”: la prova spetta a chi afferma. Non dovrei essere io a citare degli studi, ma gli studi dovrebbero essere citati da chi, nel Servizio Pubblico pagato dai contribuenti, fa affermazioni in contrasto con i principi costituzionali, come il diritto alla presunzione di innocenza e, a quanto pare, anche con la tanto decantata scienza. Nel cercare una giustificazione alla legge ed agli ordinamenti stessi, la filosofia del diritto avanza diverse ipotesi con altrettanti principi. Uno di questi è la coerenza, ossia la capacità di applicare a se stessi le norme che si vorrebbero imporre agli altri. Ebbene, se si vuole che per Massimo Bossetti la scienza non menta, allora non deve mentire per nessuno: neanche per chi nei saloni televisivi si erge a giudice di un uomo da quasi quattro mesi protesta la propria innocenza mentre è in carcere sulla base di un quadro probatorio di per sé nullo e di un quadro indiziario insussistente. Non posso che concludere con una bellissima citazione di Richard P. Feynman che ci ricorda, qualora ce ne fosse bisogno, che è proprio la scienza a nutrirsi di dubbi piuttosto che di certezze: chissà che queste parole non possano ancora insegnare qualcosa e restituirci una parvenza di civiltà. “Questa libertà di dubitare è fondamentale nella scienza e, credo, in altri campi. C’è voluta una lotta di secoli per conquistarci il diritto al dubbio, all’incertezza: vorrei che non ce ne dimenticassimo e non lasciassimo pian piano cadere la cosa. Come scienziato, conosco il grande pregio di una soddisfacente filosofia dell’ignoranza, e so che una tale filosofia rende possibile il progresso, frutto della libertà di pensiero”. Alessandra Pilloni

Bibliografia: 1-Application of Low Copy Number DNA Profiling, Prof. Peter Gill: lcn dna article gill 2- Secondary DNA transfer of biological substances under varying test conditions, M. Goray et al. : Secondary DNA transfer of biological substances under varying test conditions

Obiezione, Vostro Onore: a tre mesi dal fermo di Massimo Bossetti, ancora non ho capito quali siano i “gravi indizi” a suo carico!

Liberté

“Si chiamava Libertà. Un giorno scese per strada e prese a interrogare la gente che incontrava. Le risposte che ebbe furono di questo genere: «Fatevi i fatti vostri. – Non te ne incaricare. – Impicciati per te. – Lascia perdere. – Chi te lo fa fare? – Te l’ha ordinato il medico? – Ti pagano per questo? – Sei stanca di campare? – Ti puzza di vivere? – Attacca l’asino dove vuole il padrone. – Non fare la stupida. – Non ti mettere nei guai. – Gli stracci vanno per aria. – Passata la festa gabbato il santo. – L’oro non si macchia. – Sta’ coi frati e zappa l’orto».
Libertà disse: «Questa gente è molto saggia, non ha bisogno di me». Infatti cominciò a uscire meno e un giorno annunciò che se ne andava. Ai giornalisti che l’assediavano per conoscere i motivi della sua decisione rispose in modo alquanto enigmatico. Disse sorridendo: «La libertà va tenuta in continua riparazione».”

(Ennio Flaiano, La solitudine del satiro)


TV e giornaletto, forcaiolo perfetto: il teorema del colpevole per forza, ovvero come salvare capra e cavoli.

Il presente blog ha ormai più di due mesi, e nel tempo si sono susseguiti diversi articoli, talvolta tra loro simili, spesso diversi.
Questo articolo, a differenza di altri, avrà la peculiarità di essere fondamentalmente dettato dalla rabbia e dall’amarezza per una situazione ogni giorno più stigmatizzabile che si protrae da ormai tre mesi.

Avrei preferito scrivere qualcos’altro, e sono certa che anche molti dei miei lettori avrebbero preferito leggere qualcos’altro.
Eppure, è inutile girarci intorno: il rigetto dell’istanza di scarcerazione, risalente alle prime ore del pomeriggio di ieri, era nell’aria.

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Quando a fine agosto cominciò a circolare la voce di un’istanza entro metà settembre, alla luce di un lavoro d’analisi che ritengo che, se effettuato con la dovuta perizia e cum grano salis, renda piuttosto chiaro che i “gravi indizi” di cui nell’ordinanza del 19 giugno non sono tali, pensai che il GIP avrebbe valutato la situazione in modo diverso e più obiettivo.

Pensavo, in buona sostanza, che dalle presunte evidenze “non illogiche” e “suggestive” dell’ordinanza, a mente fredda, si potesse fare un salto di qualità e passare a valutazioni realmente logiche e persuasive.

L’assenza di riscontri laddove sarebbero dovuti emergere in maniera finalmente univoca in caso di colpevolezza (nessun riscontro tra i reperti piliferi né tracce sulle autovetture) e, come contraltare, la palese non univocità degli “indizi” di cui nell’ordinanza, che troverebbero ben più logica spiegazione nella semplice vita di una persona nel luogo che non in fantasiose costruzioni che portano con sé il retrogusto dell’arrampicata sugli specchi, alimentavano le mie speranze di poter vedere in breve la fine di un accanimento che comincia ad assumere connotati preoccupanti.

Quando però lo scorso mercoledì l’istanza è stata presentata ed ho visto, ahimè, tirar fuori dal cilindro un cavillo per un presunto vizio procedurale ex art. 299 c.p.p., ho intuito subito che le cose sarebbero andate in questo modo.
Il GIP ha inizialmente dichiarato inammissibile per vizio procedurale l’istanza di scarcerazione, successivamente ripresentata dopo aver sanato il presunto vizio.
Parlo di presunto vizio perché individuato, a parere di chi scrive in modo non del tutto valido, sulla base dell’art. 299 c.p.p., che prevede la notificazione dell’istanza alla parte offesa.
L’art. 299 c.p.p. è stato introdotto lo scorso anno con la cosiddetta legge sul femminicidio del 15 ottobre 2013.

Giacché tuttavia la ratio legis di questa norma era quella di tutelare le vittime di femminicidio, tenuto conto della ratio legis la mancata notificazione non avrebbe dovuto costituire, a mio avviso, vizio procedurale, in quanto non siamo di fronte ad un reato consumato in ambito familiare/affettivo (ambito al quale si riferisce la legge sul femminicidio).

Anche alcuni tribunali hanno dato questa interpretazione.

Ad esempio, Tribunale di Torino, 4 novembre 2013 (Giudice Marra)

“La disciplina contenuta nell’articolo 299, comma 3, del Cpp, laddove si prevede che, nel caso di delitto commesso con violenza alle persone, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva debba essere, a pena di inammissibilità, contestualmente notificata alla persona offesa, si applica solo nei procedimenti in cui la condotta violenza si caratterizza anche per l’esistenza di un pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima, in cui, quindi, la violenza alla persona non è occasionalmente diretta nei confronti della vittima, ma lo è in modo mirato, in ragione di tali pregressi rapporti (da queste premesse, il giudice ha escluso l’applicabilità della suddetta disciplina
nell’ambito di un procedimento per il reato di rapina, in cui l’azione violenta era stata del tutto occasionalmente diretta nei confronti di persone offese sconosciute all’indagato).”

Tutto ciò visto e considerato che in altra circostanza è lo stesso GIP a mostrare di non disdegnare l’interpretazione della legge sulla base della ratio: ad esempio quando nell’ordinanza stabilisce che sono pienamente utilizzabili gli atti di indagine nonostante la scadenza dei termini ex art. 407 c.p.p.
In tale frangente il GIP richiama infatti la ratio legis ripresa da parte della giurisprudenza secondo la quale tali termini non si applicano per i procedimenti iscritti a carico di ignoti (cito dall’ordinanza: “Al riguardo infatti occorre richiamare l’orientamento prevalente della giurisprudenza che evidenzia la ratio della normativa dettata daIl’art. 407 comma terzo c.p.p. che prevede che l’inutilizzabilità di atti d’indagine per inosservanza dei termini non può riguardare i procedimenti iscritti a carico di ignoti.”).

Al di là di queste considerazioni de iure dalle quali mi è, per (de)formazione personale, impossibile astenermi, vorrei ora provare a fare qualche riflessione sul rigetto dell’istanza a partire dalla solita caciara mediatica contornata dalla diffusione di “indiscrezioni” e presunti “indizi” (sempre i soliti, se non bastasse) malamente rimestati.
In dottrina ci si pone da tempo un annoso quesito: le pressioni mediatiche hanno un peso, o comunque un effetto deleterio, sulle decisioni degli organi giudicanti?
Rispondere ad una tale domanda è difficilissimo, ma una cosa la si può dire senza alcuna remora: l’accanimento mediatico può rovinare la vita a persone innocenti, e sono del fermo parere che questo sia, purtroppo, uno di quei casi.

In diversi articoli precedenti provai a porre una domanda: cosa accadrà non appena la serie di gossip e indiscrezioni relative ad elementi privi di qualsivoglia valore probatorio sarà terminata?
Cosa accadrà quando non ci sarà più nulla da scarnificare nella vita di Massimo Bossetti?
Avevo ipotizzato che, a quel punto, sarebbe tardivamente calato il silenzio, sic et simpliciter.
Sbagliavo.
La realtà si sta rivelando ben peggiore: terminati gli “elementi” nuovi, si torna con nonchalance a quelli vecchi e perfino già smentiti.

Colpevole contro ogni ragionevole dubbio, non “oltre” ogni ragionevole dubbio: è questo Massimo Bossetti.

Che la giustizia italiana non sia esattamente la migliore del mondo è cosa nota da tempo, ma di recente stiamo raggiungendo vette inusitate.

In questo blog parliamo di una persona privata della sua libertà sulla base di elementi a dir poco dubbi, di un uomo in carcere, in isolamento, da ormai tre mesi, sbattuto senza un briciolo di umana pietà sulle pagine dei giornali e nei palinsesti televisivi, condannato in anteprima a reti unificate, distrutto da un tweet sul solco delle nuove condanne sommarie in versione 2.0 prima ancora di potere proferir parola a sua discolpa, capro espiatorio di un accanimento mediatico schizofrenico che non presta attenzione alcuna alla veridicità delle notizie dove perfino indiscrezioni all’apparenza del tutto credibili ed accertate (si pensi alla questione “reperti piliferi”) si rivelano clamorose bufale, colpevole costruito a tavolino piuttosto che cercato.

Colpevole per forza, appunto.
E’ questo il verdetto, e a mò del pollice verso di Nerone è condanna a morte inappellabile.

Bossetti è colpevole perché “incastrato” (termine assai gradito a molti giornalisti nostrani, che generosamente lo utilizzano senza cognizione di causa alcuna) ogni giorno da una castroneria diversa, riproposta a cadenza settimanale perfino dopo la smentita o la confutazione dell’elemento, è colpevole perché ultimo appiglio di un’indagine che ha già prodotto un presunto colpevole sbagliato e i cui termini erano già scaduti, è colpevole perché massacrato nella sua vita privata quando mancano elementi concreti, è colpevole perché un GIP lo ha stabilito essere “privo di freni inibitori” per l’addebito di un reato che non è provato abbia commesso, è colpevole perché così scriteriato da passare talvolta in un paese che dista la bellezza di 2,72 km dal suo luogo di residenza, è colpevole perché ha perfino agganciato una cella telefonica compatibile nientemeno che con l’area della propria abitazione, ed è colpevole perché quando gli elementi mancano è solo perché in qualche modo non documentato deve sicuramente averli eliminati.

Ci si accorge di essere davanti a un “colpevole contro ogni ragionevole dubbio” quando si assiste alla ricerca di indizi che quando non ci sono sembrano essere quasi artificiosamente montati: è il caso del furgone ripreso da una telecamera di sorveglianza, che è evidentissimo abbia una incompatibilità strutturale insanabile (fanali rettangolari, in casa mianon possono produrre un fascio di luce a losanga arrotondata) ma è “simile”, e soprattutto con un po’ di immaginazione pare si possa vedere un catarifrangente simile (pazzesco, mica per riconoscere un furgone si guarda la carrozzeria, no!, si guarda la presenza di un catarifrangente, magari guardando un po’ meglio all’interno si vede pure se c’è un Arbre Magique compatibile con quello del furgone di Massimo Bossetti!).

Avevamo già affrontato l’argomento, ma lo riprendiamo perché qualche giorno fa, i nostri organi di stampa, dal Corriere a TGCOM24 sono tornati a parlare del fantomatico furgone ripreso il 26 novembre 2010 a Brembate dalle telecamere di sorveglianza di una banca.
La ripresa del furgone, risalente alle ore 18,01, è stata tra l’altro collocata, dalle suddette fonti, che alla tentazione di allungare il pesce evidentemente non sanno proprio resistere, alle 18,30.

Il furgone di cui si torna a parlare dopo due mesi, ha solo un piccolo problema, ossia il fatto di non essere quello di Massimo Bossetti.
Le differenze di fanaleria accennate sopra sono evidenti ictu oculi, e già da tempo sono state evidenziate in modo chiaro da un esperimento effettuato dal Dott. Ezio Denti, proprio in via Rampinelli e con le medesime condizioni di luce.
Ecco un eloquente fermoimmagine della videosimulazione [1]: in alto, si può vedere il furgone ripreso dalla telecamera di sorveglianza, al centro un Iveco Daily di modello successivo al 2006 e in basso un Iveco Daily di modello identico a quello in uso al Bossetti.

Videosimulazione_furgoni
L’incompatibilità strutturale è evidente a chiunque, eccetto che ai nostri organi di stampa e salotti televisivi che continuano con immutato fervore a propinare la notizia che il furgone sia di Bossetti.
In realtà, come evidenziato già a luglio da Ezio Denti, è chiaro che non solo no può trattarsi del furgone di Massimo Bossetti (modello del 1999 con fanali rettangolari), ma con ogni probabilità non si tratta neppure di un Iveco Daily ma di un Ford Transit.

Oppure è il caso di chi va a sostenere che la traccia di DNA, definita esigua e di natura non accertata con certezza da chi ha svolto le analisi [2], sia in realtà abbondante e derivi nientemeno che da epistassi: non importa, poi, se si tratta della medesima fonte che a luglio cercava maldestramente di smentire che Bossetti soffrisse di epistassi.
Un quadro, in ogni caso, così ridicolo da poter essere smentito dalla logica più elementare: se così fosse non solo bisognerebbe postulare che il disgraziato abbia un’epistassi in una sera di autunno inoltrato, e per giunta proprio mentre compie un omicidio, ma anche che il sangue proveniente dall’epistassi sia “telecomandato” e vada a finire in un solo punto, guarda caso attiguo ad uno dei margini recisi degli indumenti indossati dalla vittima!
Sappiamo tutti che in caso di epistassi il primo, naturale riflesso è quello di portarsi le mani al naso, sporcandosele: ma Bossetti riesce a non lasciare nessuna traccia ulteriore.
Di più: la ferita sulla quale è stato isolato il profilo genetico di Ignoto1 è nella parte posteriore del corpo, ed il corpo è stato ritrovato supino.
Dunque, se è valida la relazione della Cattaneo, avrebbe perfino dovuto girarlo senza lasciare nessun’altra traccia.
Se tutto questo non bastasse, non solo non occulta il cadavere nonostante capisca certamente di aver lasciato tracce (è impossibile non accorgersi di un’epistassi), ma fa molto di più: sapendo che il suo DNA è finito sulla scena criminis a causa di un’epistassi ma volendosi mostrare estraneo ai fatti, a inizio luglio chiede sua sponte di essere interrogato dalla PM e dichiara… Di soffrire di epistassi!!!

Io, essendo per natura ottimista e fiduciosa nel genere umano, vorrei davvero confidare nella malafede di alcune fonti d’informazione, perché qualora ci siano persone che prospettano tesi simili in buona fede, e dunque ritenendole attendibili, sarebbe davvero il caso di chiedersi cosa esattamente sia andato storto nell’evoluzione umana.

Vorrei anzi cogliere la palla al balzo per suggerire a tutti i miei lettori di mostrarsi sempre ottimisti e felici: qualora dovesse capitare una disgrazia, infatti, anche una eventuale timidezza o un malumore può diventare, secondo alcuni organi di informazione, un indizio a proprio carico.

tristeUna recente puntata di Quarto Grado mi spinge inoltre a suggerirvi di non digitare mai su Google la parola “pelo”: anche questo pare sia un indizio, anche se, nonostante gli ingenti sforzi, non ho ancora ben capito di cosa.
Concedetemi di sdrammatizzare: è forse indizio di “tricofilia”?

Ancora, ci si accorge di essere davanti a un “colpevole contro ogni ragionevole dubbio” quando sia un elemento sia l’elemento contrario vengono interpretati come indizio di colpevolezza.

Negli ultimi giorni ne abbiamo avuto alcuni esempi eclatanti: nei prossimi giorni tornerò in argomento in modo più incisivo dalle pagine de L’Osservatore d’Italia, ma comincio ad esprimere qualche doverosa considerazione.
L’ultimo esempio di come tutto e il contrario di tutto possa essere inteso come indizio di colpevolezza è quello relativo all’assenza di Massimo Bossetti dal cantiere il pomeriggio del 26 novembre 2010, elemento trapelato solo qualche giorno fa, a ridosso del rigetto dell’istanza da parte del GIP.
Anzitutto, l’assenza in sé: fino a pochi giorni fa si riteneva che la presenza in cantiere di Massimo Bossetti, che lo avrebbe portato quel pomeriggio a passare per Brembate Sopra al suo ritorno fosse indizio di colpevolezza.
Ora che è venuta fuori la sua assenza, diventa la sua assenza un indizio di colpevolezza.

Infatti pare, udite udite!, che Massimo Bossetti si sia contraddetto.
Chiunque abbia seguito il caso sin dall’inizio con occhio critico e vigile ricorderà però che fino a poco tempo fa si riteneva un indizio il fatto che avesse ricordi troppo chiari e non contraddittori riguardo fatti di quattro anni prima, chiaro indice di colpevolezza.

In realtà, è sufficiente leggere l’ordinanza stessa per vedere come i suoi ricordi non fossero poi così chiari, ma fossero soggetti alla normale confusione dovuta al troppo tempo trascorso.
Ma anche questo non va bene ed è indice di colpevolezza.

Cito ad esempio dall’ordinanza:
“Qualche incongruenza nel racconto si riscontra quando Bossetti afferma di ricordare i suoi movimenti la sera dcl 26.11.2010 perché proprio quella sera aveva visto di fronte al centro sportivo di Brembate dei furgoni con delle grosse parabole e di essere stato attirato da tale presenza.
Ha poi precisato di non essere sicuro che il giorno fosse il 26 novembre potendo forse essere il 27 novembre 2010.
Affermazione che andrà verificata nel proseguo delle indagini dato che la denuncia della scomparsa di Yara Gambirasio avviene la mattina del 27.11.2010, quindi difficilmente tali furgoni dotati di parabole possono essere collegati a mezzi di telecomunicazioni ivi presenti a causa della scomparsa di Yara Gambirasio.”

La “contraddizione” di Bossetti si è originata molto probabilmente proprio dall’aver confuso, in prima battuta, tra 26 e 27 novembre.
Interrogato dal GIP disse di ricordare cosa aveva fatto il 26 (cioè “essere andato al lavoro e tornato a casa passando per Brembate come tutti i giorni”) perché era stato colpito dalla presenza, nei pressi della palestra, di una serie di furgoni con grosse parabole relativi presumibilmente a mezzi di telecomunicazioni presenti sul luogo proprio per la scomparsa di Yara.
Ma è chiaro che non poteva essere il 26, ma il 27, perché solo in quella data la notizia fu diffusa.
Ecco infatti che poi Bossetti, riflettendo sul periodo in analisi, scopre che il 26 novembre era l’ultimo venerdì del mese, giorno da lui deputato, nel pomeriggio, alle commissioni, e lo dichiara alla PM, “contraddicendosi”, altro chiaro segno di colpevolezza, perché ovviamente tutti noi ricorderemmo cosa abbiamo fatto, ad esempio, il 19 agosto 2009 senza contraddirci.
Così come non andava bene la memoria di ferro, neanche la confusione trova il beneficio del dubbio.

Volendo proprio focalizzare l’attenzione sull’assenza dal cantiere di Massimo Bossetti in data 26 novembre 2010, bisognerebbe poi aggiungere due ulteriori considerazioni.
La prima è che si tratta di un elemento assolutamente neutro in quanto l’orario in cui si colloca l’aggressione alla piccola Yara è comunque incompatibile con i normali orari di lavoro di un muratore: in buona sostanza, giacché alle ore 18,30-19,00 un muratore ha già terminato di lavorare, il fatto che Massimo Bossetti quel pomeriggio fosse stato al lavoro non avrebbe potuto costituire un alibi in suo favore, ma allo stesso modo il fatto contrario non può ovviamente costituire un elemento a suo carico.
La seconda, di contro, è che questo elemento potrebbe essere perfino utile a scagionare Bossetti: infatti, tra i presunti indizi che deporrebbero contro quest’uomo, vi sono le polveri di calce rinvenute nell’albero bronchiale della piccola Yara, la cui presenza sarebbe, cito l’ordinanza del GIP, dovuta alla permanenza in ambienti “saturi” di calce ovvero “ad un contatto con parti anatomiche (più facilmente mani) o indumenti indossati da terzi imbrattate di tale sostanza”.

Questo elemento è stato correlato alla professione svolta da Massimo Bossetti.
Ma se quel pomeriggio Massimo Bossetti non era al lavoro non poteva avere né mani né abiti imbrattati di calce.

In tutta questa caciara senza capo né coda la giustizia è andata, una volta per tutte, a farsi benedire, e in ottima compagnia: con essa, infatti, se ne sono andati il buon senso e l’umiltà di ammettere che i conti non tornano proprio e che ciò che si sta registrando è un palese accanimento verso un colpevole per forza, contro il quale, quando non sarà rimasto più alcun dettaglio della sua vita da distorcere e scarnificare, ci si ritroverà inermi con una piccola traccia di DNA che non potrà provarne la colpevolezza in quanto sarà impossibile dimostrarne al di là di ogni ragionevole dubbio che sia davvero correlata all’azione omicidiaria.

Una domanda, a questo punto, non si può non farla: questo processo mediatico senza precedenti è legittimo?

Abbiamo già visto più volte, in queste pagine, alcuni estratti dal titolo II del codice deontologico dei giornalisti, e ci siamo altresì soffermati sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che non lascia adito a dubbio alcuno sull’illegittimità di quanto da tre mesi si sta impunemente consumando sotto gli occhi attoniti e, ahimè, spesso conniventi, dell’intero Paese.

Ne approfitto allora per segnalare altresì la delibera dell’AGCOM (Autorità Garante per le comunicazioni) n. 13/08/CSP- Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive [3].
Leggendo il testo di intuisce immediatamente come queste regole siano state ripetutamente violate.
Perché nessuno interviene con le dovute sanzioni?
A questa domanda è impossibile rispondere, ma una cosa è certa: questo codice è stato violato e nessuno, ma proprio nessuno, ha minimamente ritenuto di dover intervenire.

“Considerato che i programmi televisivi mostrano la tendenza a trasmettere in forma spettacolare vere e proprie ricostruzioni di vicende giudiziarie in corso, impossessandosi di schemi, riti e tesi tipicamente processuali che vengono riprodotti, peraltro, con i tempi, le modalità e il linguaggio televisivo, ben diversi da quelli giudiziari, ricreando un foro mediatico non equilibrato che perviene ad una sorta di convincimento pubblico sulla fondatezza o meno di una certa ipotesi accusatoria, aggravato dal fatto che, nella percezione di massa, la comunicazione televisiva svolge una sorta di funzione di validazione della realtà;
considerato che la tecnica della spettacolarizzazione dei processi, che le trasmissioni televisive utilizzano a fini di audience, amplifica a dismisura la risonanza di iniziative giudiziarie con il rischio della degenerazione della trasmissione in una sorta di “gogna mediatica” a scapito della presunzione di non colpevolezza dell’imputato e, in ultima analisi, della tutela della dignità umana e del diritto al “giusto processo”, garantiti dalla nostra Costituzione e dai principi comunitari, costituendo una condanna preventiva, inappellabile e indelebile;
considerato che l’attenzione distorta, insistente e talora parossistica dedicata a taluni pur gravi fatti delittuosi comporta notevoli rischi di alterazione, vuoi sul versante della deturpazione dell’immagine vuoi sul versante di un’enfatizzata notorietà che regala a protagonisti negativi una celebrità distorsiva dei valori di una società civile;
considerato che non è da escludere o da sottovalutare il pericolo che una siffatta rappresentazione “mediatica” del processo -ispirata più dall’amore per l’audience che dall’amore per la verità in programmi delle principali emittenti televisive che occupano con grande ascolto la prima e la seconda serata- possa influenzare indebitamente il regolare e sereno esercizio della funzione di giustizia;
considerato che la vigente normativa sul sistema radiotelevisivo pone tra i principi fondamentali del settore la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo (inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni), l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e dell’armonico sviluppo dei minori, garantiti dalla Costituzione, dalle regole di base dell’Unione europea, dalle norme e convenzioni internazionali e dalle leggi nazionali;
tutto ciò considerato, le emittenti radiotelevisive si attengono, in particolare, ai seguenti criteri:
a) va evitata un’esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva e/o artificiosamente suggestiva, anche per le modalità adoperate, delle vicende di giustizia, che non possono in alcun modo divenire oggetto di “processi” condotti fuori dal processo. In particolare vanno evitati “processi mediatici”, che, perseguendo il fine di un incremento di audience, rendano difficile al telespettatore l’appropriata comprensione della vicenda e che potrebbero andare a detrimento dei diritti individuali tutelati dalla Costituzione e delle garanzie del “giusto processo”;
b) l’informazione, fermo restando il diritto di cronaca, deve fornire notizie con modalità tali da mettere in luce la valenza centrale del processo, celebrato nella sede sua propria, quale luogo deputato alla ricerca e all’accertamento della “verità”: dovranno pertanto essere seguite modalità tali da tenere conto della presunzione di innocenza dell’imputato e dei vari gradi esperibili di giudizio, evitando in particolare che una misura cautelare o una comunicazione di “garanzia” possano rivestire presso l’opinione pubblica un significato e una concludenza che per legge non hanno;
c) la cronaca giudiziaria deve sempre rispettare i principi di obiettività, completezza, correttezza e imparzialità dell’informazione e di tutela della dignità umana, evitando tra l’altro di trasformare il dolore privato in uno spettacolo pubblico che amplifichi le sofferenze delle vittime e rifuggendo da aspetti di spettacolarizzazione suscettibili di portare a qualsivoglia forma di “divizzazione” dell’indagato, dell’imputato o di altri soggetti del processo; deve inoltre porre sempre in essere una tutela rafforzata quando sono coinvolti minori, dei quali va salvaguardato lo sviluppo fisico, psichico e morale;
d) restando salva la facoltà di sviluppare sui temi in esame dibattiti tra soggetti diversi dalle parti del processo nel rispetto del principio del contraddittorio ed assicurando pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti intervenienti, vanno evitate le manipolazioni tese a rappresentare una realtà virtuale del processo tale da ingenerare suggestione o confusione nel telespettatore con nocumento dei principi di lealtà, obiettività e buona fede nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
e) quando la trasmissione possa inferire sui diritti della persona, l’informazione sulle vicende processuali deve svolgersi in aderenza a principi di “proporzionalità”, accordando pertanto alle informative e alle analisi uno spazio equilibratamente commisurato alla presenza e all’entità dell’interesse pubblico leso e raccordando la comunicazione al grado di sviluppo dell’iter giudiziario, e quindi al livello di attendibilità delle indicazioni disponibili sulla verità dei fatti.”

Se dovessi fare un pronostico sul caso Yara Gambirasio, dovrei dire che, a mio parere, al colpevole non si arriverà mai.
Contro Massimo Bossetti non emergerà alcun elemento univoco e gli inquirenti resteranno (come già sono) con in mano il solo DNA.

Il DNA, quand’anche l’estrazione fosse ripetibile (qualora non lo fosse sorgerebbe un evidente problema in quanto le prove si formano, ai sensi della disciplina codicistica, in contraddittorio) e desse i medesimi risultati, in traccia unica, non sarà sufficiente a superare il ragionevole dubbio, e così, se non in primo grado perlomeno in appello, Massimo Bossetti verrà assolto.
Nel frattempo la sua vita sarà stata rovinata, e a causa delle pressioni mediatiche il messaggio che passerà a livello di opinione pubblica sarà che il giudice ha assolto un colpevole.

Una verità processuale non sempre corrisponde ad una verità sostanziale, e questo è un dato di fatto.
Nel nostro ordinamento, il principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” non è applicabile in relazione alla difesa, ma solo all’accusa, e ciò sta a significare che l’ordinamento deve necessariamente prediligere, nel dubbio, l’assoluzione di un colpevole piuttosto che la condanna di un innocente.

L’accusa deve vincere la presunzione d’innocenza “oltre ogni ragionevole dubbio”, nel senso che il teorema accusatorio deve resistere ad obiezioni e spiegazioni alternative prospettate dalla difesa.
La difesa invece non soggiace al limite del “ragionevole dubbio”, ma può vincere il teorema accusatorio “semplicemente” prospettando alternative che siano possibili in rerum natura e non impossibili o estremamente improbabili nel caso concreto, senza altra limitazione.

Questo perché l’ordinamento opera una scelta: il non trovare un colpevole per un fatto delittuoso denota un fallimento del sistema, ma la condanna di un innocente implica la -ben peggiore- criminalizzazione del sistema stesso, nel momento in cui va a compromettere erroneamente un principio inviolabile quale la libertà personale.

Per me che credo nell’innocenza di Bossetti alla luce delle mie analisi del caso che mi portano a ritenere del tutto inverosimile il castello accusatorio, verità processuale e sostanziale, se le cose andranno in questo modo che ho prospettato, collimeranno.

Ma la vita e la dignità di un individuo saranno irrimediabilmente distrutte.
E a quel punto non varranno a salvarci dall’onta di aver avventatamente linciato un innocente né le parole pronunciate in prima serata dal signor Carmelo Abbate che, avendo evidentemente già sentenziato (non si sa su quali basi), sostiene che la Procura abbia nientemeno che “un quadro indiziario completo” (salvo, ovviamente, lasciar cadere nel dimenticatoio la richiesta di giudizio immediato sbandierata nei primi giorni), né la pretesa possibilità di una reiterazione del reato che giustifichi la custodia cautelare (che è chiaro a tutti, tranne che alla Dott.ssa Maccora, non sussistere in alcun modo), né quella pericolosa forma di autosuggestione che spinge i più a rifiutare tout court il garantismo in quanto significherebbe mettere in dubbio la bontà della macchina giudiziaria.

Scrive il Prof. Eraldo Stefani che:
“E’ naturale che in ognuno di noi ci sia una forte resistenza a credere che la giustizia, non possa e non debba mai sbagliare; essa infatti assicura, attraverso l’osservanza della legge, l’ordine fra i consociati e dunque assicura la sopravvivenza della società stessa ed il suo miglioramento sotto il profilo dei valori.
Perciò ammettere l’errore da parte dell’istituzione preposta ad assicurare l’ordine, pone in dubbio la solidità dell’ordine stesso e con esso la nostra sopravvivenza.
(…)
Di qui l’esigenza talvolta di trovare un colpevole, a tutti i costi, come se la macchina della giustizia dovesse dimostrare di aver svolto il proprio compito portando un risultato concreto, come se la società che guarda attonita l’orrore del delitto trovasse una sorta di rassicurazione e compensazione per la perdita subita, attraverso l’individuazione di un capro espiatorio, più o meno effettivamente colpevole.
Tuttavia, la tranquillità che infonde una condanna, o un’assoluzione, se non supportata dalla verità, può diventare la più destabilizzante delle menzogne.”

La conclusione del caso Yara-Bossetti metterà l’Italia intera con le spalle al muro, ognuno con le proprie responsabilità.
Massimo Bossetti, stante l’attuale quadro che non potrà reggere al dibattimento, sarà assolto: quella singola traccia biologica avulsa da un quadro di indizi concreti ed univoci non potrà mai dimostrare la sua colpevolezza.
Il quadro indiziario, comunque la si rigiri, è estremamente debole, e se nei giornali ed in tv, non essendoci contraddittorio, sembra tutto semplice, in un’aula di Tribunale sarà invece terribilmente complicato per la Procura fare reggere una costruzione ai limiti del teatro dell’assurdo, e non saranno certo i maldestri tentativi di cercare indizi ridicoli in tutto e il contrario di tutto a venire in soccorso: la saggezza popolare lo sa da tempo, salvare capra e cavoli è impossibile, e lo è ancor di più se insieme a capra e cavoli si vuole salvare pure la faccia.

Massimo Bossetti verrà dichiarato innocente.
E a quel punto, purtroppo, sarà l’Italia intera a scoprirsi colpevole.

Alessandra Pilloni


1- Videosimulazione furgoni del Dott. Ezio Denti:
-Filmato comparativo girato con i fari abbaglianti:
http://www.ecodibergamo.it/videos/video/1005929/?attach_m
-Filmato comparativo girato con i fari anabbaglianti:
http://www.ecodibergamo.it/videos/video/1005930/?attach_m

2- Testuale dichiarazione del Prof. Novelli, genetista che ha svolto le analisi, alla Stampa:

«A quel punto ci si è chiesti se la quantità ricavata fosse sufficiente per sottoporla a successive analisi che avrebbero permesso di confermare la natura biologica del campione: sangue, urina, sperma e così via. Ma, vista la quantità esigua e il rischio di compromettere quell’unica traccia, si è deciso di proseguire direttamente con le analisi del Dna»

http://www.lastampa.it/2014/06/18/scienza/tuttoscienze/polimorfismi-e-computer-cos-ho-letto-il-dna-dove-c-la-firma-del-killer-di-yara-TgU7fRRT7WuexElqtPCMoN/pagina.html

3- Delibera dell’AGCOM n. 13/08/CSP: Delibera 13-08-CSP

Vengo anch’io! No, tu no – tra riscontri mancati sui peli e assenza di contraddittorio come tracollo della civiltà

Sbagliare per un pelo

nuzzi2

Correva la data 28 giugno 2014, quando mi veniva comunicato nel tardo pomeriggio, che il giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi annunciava nel proprio profilo facebook (vedi schermata) che nella puntata di Segreti e Delitti in onda quella sera il pubblico avrebbe ascoltato in anteprima una clamorosa notizia: non vi era solo il DNA a carico di Massimo Bossetti, ma erano stati rinvenuti dei peli dello stesso Bossetti, e la notizia sarebbe stata data nientemeno che da tale Prof. Buzzi, che “collabora con gli inquirenti di Bergamo”.

La notizia veniva smentita seccamente, a partire dall’Eco di Bergamo, un’ora prima che la trasmissione andasse in onda, da colui che stava svolgendo le analisi sui peli stessi, Dott. Carlo Previderé: cionondimeno, si sceglieva di sorvolare bellamente sulla smentita, che pure non lasciava adito a dubbi di nessun tipo tanto era categorica, e di mandare comunque in onda la notizia già smentita in prima serata.

Tutto ciò, nonostante nello stesso giorno fosse venuto fuori perfino che il Prof. Buzzi non aveva ricevuto un incarico diretto dalla Procura di Bergamo né conduceva le analisi, che venivano invece condotte dall’autore della secca smentita Dott. Previderé.

buzzi Smentita del Dott. Previderé sull’Eco di Bergamo, 28 giugno

Quando facevo notare la cosa a Nuzzi, evidenziando tra l’altro la sconfortante assenza di contraddittorio nella puntata della trasmissione, questi mi tacciava in un suo commento di “palese malafede”, assicurandomi che prima o poi, quando la notizia sarebbe stata confermata, avrei dovuto fare “pubblica ammenda”, e quando qualche giorno dopo lo informavo dell’indiscrezione pubblicata su La Stampa secondo la quale non vi era coincidenza alcuna tra i peli, faceva ancora di più, e dopo avermi reso edotta del fatto che l’indiscrezione della Stampa non aveva alcun valore, con buona pace del contraddittorio tanto caro agli ordinamenti democratici, mi bloccava.

Schermata-2014-07-04-alle-12.41.23-700x400 Schermata dell’articolo pubblicato su La Stampa in data 4 luglio 2014 con l’indiscrezione “senza valore”.

In effetti, un’indiscrezione in sé potrebbe essere priva di valore, anche se non si capisce perché dovrebbe esserlo solo quando la fonte è La Stampa e non quando è Segreti e Delitti.
Sorvolando su questo strano dettaglio, comunque, la questione potrebbe chiudersi qui, se non fosse che proprio ieri gli organi di stampa hanno finalmente la dato la notizia secondo la quale è ufficialmente emerso in un vertice tra pm e consulenti dell’Università di Pavia che i peli non sono di Bossetti (vedi ad esempio qui: http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_luglio_19/yara-peli-trovati-indumenti-non-bossetti-ignoti-da217a92-0f25-11e4-a021-a738f627e91c.shtml).

Tra l’altro, la comparazione è stata fatta, per forza di cose (vedi articolo), sulla linea materna, e dal momento che, come già gli antichi Romani avevano ben chiaro, “mater semper certa est”, nel caso di specie viene meno ogni appiglio di critica.

bl

 

Da Blitz Quotidiano (http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/massimo-giuseppe-bossetti-genetista-chiede-tempo-per-perizia-dna-peli-su-yara-1930997/) proviene un resoconto più dettagliato:

L’Eco di Bergamo scrive:

“Il genetista dell’Università degli Studi di Pavia è stato venerdì mattina in procura per un colloquio informale con il magistrato: le analisi, si è appreso, sono concluse e hanno già escluso che ci fossero peli di Massimo Bossetti fra quelli analizzati. Si tratta di circa 200 tracce pilifere repertate dagli inquirenti sugli indumenti della ragazzina di Brembate Sopra: tra questi ci sono sia peli animali che umani”.

Le analisi richiedono molto tempo, ma il dubbio è che dalle tracce fino ad adesso gli inquirenti non siano riusciti a trovare il Dna di Bossetti:

“l’esito non è ancora noto e non si sa se da quei peli sia stato isolato del Dna utile al fine delle indagini, ma un elemento è certo: fra questi non ci sono quelli di «Ignoto 1», cioè del muratore di Mapello. La perizia è stata ultimata ma il genetista avrebbe chiesto altro tempo per metterla nero su bianco. Evidentemente Previderè nella visita ha anticipato a voce al pm l’esito della consulenza, che non avrebbe portato a clamorose scoperte”.

Senza scomodare San Gennaro: richiami scientifici sulla liquefazione del sangue rappreso

In attesa di vedere se qualcuno (e non io) farà ora pubblica ammenda come di dovere, dai reperti piliferi mi è giocoforza tornare su alcune questioni relative alla traccia di DNA.
Quando ho deciso di aprire questo blog, ho giurato a me stessa che avrei in ogni modo evitato di scadere nella banalità di illazioni e notizie non confermate, quand’anche appetibili, e soprattutto ho giurato a me stessa di prestare grande attenzione all’attendibilità di quanto diffuso da queste pagine: è proprio questo, ad esempio, il motivo per cui nel parlare dell’ipotesi del trasporto del DNA attraverso l’arma del delitto, non mi sono limitata a riportare una mia opinione, ma ho richiamato a più riprese le parole della Dott.ssa Marina Baldi, genetista d’esperienza proprio nell’ambito forense.

Per chi non avesse letto i precedenti articoli, mi permetto di richiamare il fatto che la Dott.ssa Marina Baldi, presente come ospite a Estate in Diretta in data 11 luglio, ha spiegato che stando alle conoscenze del caso in esame ad oggi disponibili (che riferiscono di un’unica traccia, presumibilmente ematica, di Ignoto1), un trasporto del DNA tramite l’arma del delitto è scientificamente possibile ed ha inoltre sottolineato come la contestazione circa il fatto che il sangue eventualmente presente sull’arma del delitto sarebbe stato secco, ha poco senso poiché il sangue secco, venendo a contatto con del sangue fresco (della vittima) andrebbe incontro a liquefazione.

La Dott.ssa Baldi non è un pinco pallino qualsiasi, ma è una biologa e specialista in Genetica Medica, fondatrice della società “Consultorio di Genetica” e da oltre 10 anni, dopo relativa formazione professionale, dedita alla ricerca dell’aspetto forense della genetica presso il Laboratorio Genoma, per il quale è responsabile della sezione di Genetica Forense.

E’ chiaro dunque che far vedere in TV, come avvenuto nell’ultima puntata di Segreti e Delitti, una cazzuola sulla quale è stata fatta asciugare una macchia blu di non meglio specificata natura, a simulare del sangue rappreso, e strofinarci sopra una pezzuolina per mostrare al pubblico che in tal modo la macchia non viene via, non è una dimostrazione chiarificatrice: può andar bene, forse, per dimostrare la difficoltà del “sangue” coagulato a staccarsi da una lama attraverso sfregamento, ma non prova sicuramente l’impossibilità di liquefazione del sangue rappreso a contatto con del sangue fresco.

Per amor di verità, bisogna dire che la dimostrazione era proprio tesa a dimostrare che il sangue coagulato non potesse staccarsi dalla lama: il problema è che il punto, come giustamente evidenziato dalla Dott.ssa Baldi, è invece la possibilità, scientificamente data e di un’ovvietà che sfiora il banale, che del sangue eventualmente presente sull’arma del delitto si sia liquefatto venendo a contatto con del sangue fresco nel contesto dell’aggressione alla vittima.

Un aspetto, questo, che non può essere trascurato con il semplice fatto di sorvolarvi bellamente, né tantomeno escluso, stante la sua plausibilità scientifica.
Qui non si sta parlando di ipotesi peregrine né della liquefazione del sangue di San Gennaro, ma si sta semplicemente ponendo l’accento su un banalissimo processo di liquefazione di sangue rappreso che entri in contatto con del sangue fresco.
Se poi il miracolo di San Gennaro dovesse sopraggiungere, mi auguro che possa contribuire ad illuminare una nutrita schiera di giornalisti italiani: un’impresa, questa, per la quale un miracolo sembra sempre più necessario.

Se mi ostino a riportare le parole della Dott.ssa Baldi, è perché io non amo ergermi a genetista o sfoggiare competenze non mie.
La mia formazione è giuridica, e per parlare di scienza devo pertanto ricorrere alla citazione di soggetti qualificati.
Posso tuttavia evitare di ricorrervi nel momento in cui l’asse del discorso si sposta dalla scienza al diritto.

C’erano una volta i presunti innocenti

Nell’ondata di disinformazione alla quale abbiamo assistito e tuttora stiamo assistendo, mi è capitato di sentire più riprese affermazioni come “Bossetti dovrà spiegare che/come/quando/dove/perché…” e così via.

Nella stessa puntata di Segreti e Delitti, dopo l’intervento della Pivetti che ipotizzava una casualità, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha affermato che tali casualità Bossetti “dovrà dimostrarle una ad una”.

Un’affermazione di questo tipo, all’apparenza può sembrare innocua, ma tale non è: per quanto possa essere fatta in buona fede, si tratta infatti di un’affermazione che non rispecchia i principi del nostro ordinamento, e che se li rispecchiasse sarebbe gravida di conseguenze molto pericolose per lo stato di diritto.
Una nozione di questo tipo, per intenderci, è l’anticamera di uno stato di polizia.

Massimo Bossetti, secondo i principi agonizzanti del nostro ordinamento, non dovrebbe in linea teorica dimostrare nulla, perché l’onere della prova incombe sull’accusa.

La presunzione di innocenza è un principio del diritto penale secondo il quale un imputato è considerato non colpevole sino a condanna definitiva, ossia sino all’esito del terzo grado di giudizio emesso dalla Corte Suprema di Cassazione.
L’onere della prova spetta alla pubblica accusa, rappresentata nel processo penale dal Pubblico Ministero. Non è quindi l’imputato a dover dimostrare la sua innocenza, ma è compito degli accusatori dimostrarne la colpa.

Questo principio non è, almeno nell’ordinamento italiano, una mera ripresa dell’ “affirmanti incumbit probatio” (“la prova spetta a chi afferma”), in quanto viene tenuto conto anche del tipo di affermazione: se si tratta di un’accusa, è valido il principio latino suddetto, mentre se si tratta di un’affermazione di innocenza si presume vera fino a prova contraria, in virtù del dovere di solidarietà sociale e della funzione della Repubblica di riconoscere i diritti individuali (Cost. art. 2 e 3), e anche qualora venga provata la falsità, si presume la buona fede per gli stessi principi costituzionali.

Vale la pena di ricordare che il principio dell’onere della prova incombente sull’accusa non è un portato moderno, ma un principio di civiltà che vanta antichi e nobili natali: già nel Corpus Iuris Civilis era infatti attestato il principio in base al quale “l’accusatore, dichiarando di non poter provare ciò che afferma, non può obbligare il colpevole a mostrare il contrario, perché, per la natura delle cose, non c’è nessun obbligo di prova per colui che nega il fatto”.

Se ad imporre che l’onere della prova incomba sull’accusa è una regola di rango costituzionale (art. 27), in armonia con questo principio il codice di procedura penale del 1988 ha fissato le regole probatorie in modo tale da dare rilevanza anche al dubbio, stabilendo (art. 530 c.p.p.) che in esito al giudizio va pronunciata sentenza assolutoria non solo se vi è prova che “il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione”  ma anche quando sugli stessi elementi del reato vi è il dubbio perché la prova “manca, è insufficiente o è contraddittoria”.

Questo significa che non dovrebbe essere (in linea teorica) Massimo Bossetti a spiegare perché una traccia del suo DNA sia stata isolata sui leggings della povera Yara, ma dovrebbe essere l’accusa a spiegare perché, sulla base di quella traccia, Massimo Bossetti è colpevole dell’omicidio “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

In linea altrettanto teorica, questo significa nel caso di specie che dovrebbe essere l’accusa a dimostrare che:
al di là di ogni ragionevole dubbio (che non potrà che essere sciolto davvero ripetendo il test a partire dalla traccia originale sui leggings e in contraddittorio con i periti della difesa) Bossetti è Ignoto1.

-qualora Bossetti sia Ignoto1 (stante la prova di cui sopra) si dovrà ulteriormente provare che al di là di ogni ragionevole dubbio quella traccia di DNA non può essere frutto di trasporto casuale attraverso l’arma del delitto.

Quest’ultima affermazione implica come corollario che si debba ulteriormente dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che:

1-il fatto che la traccia presumibilmente ematica ricondotta a Bossetti sia esito di una ferita di Bossetti procuratasi in una colluttazione tra lo stesso e la vittima nonostante l’esame autoptico non abbia evidenziato alcuna lesione da difesa sul corpo della vittima (dall’ordinanza del GIP: “Dalla relazione agli atti emerge quanto segue (…) Non sono presenti lesioni tipicamente da difesa.”).

2-la ferita nella quale è stato isolato il DNA di Bossetti è stata l’ultima ferita e che il sangue sia finito sul coltello proprio con l’ultimo colpo inferto, in quanto in caso contrario analoghe tracce di DNA sarebbero state isolate anche nelle altre ferite, cosa che non è avvenuta.

C’erano una volta i presunti innocenti, non ce ne saranno più.
Ed è per lavare l’onta di non essere più in grado di tributare il dovuto rispetto a chi si proclama innocente, che dei “mostri” tanto facilmente condotti alla sbarra dei saloni televisivi ne facciamo feticcio, dipingendoli sui giornali in modo così gretto, così ridicolo, così banalmente pacchiano.

Perché la meschinità è così forte in noi da renderci capaci di condannare un uomo per procura, semplicemente con il nostro assoluto silenzio e la nostra attenzione morbosa all’evolversi del processo mediatico, lavandoci le mani di tutto il resto, perché a forza di non essere più avvezzi al ragionamento autonomo, se c’è da riflettere preferiamo dare in appalto la riflessione.

E allora non importa, non importa nulla se i colleghi di Bossetti confermano che soffrisse di epistassi ed il settimanale Giallo riporta l’esatto opposto a caratteri cubitali in copertina, contraddicendo tutte le restanti fonti di informazione, per giunta aggiungendo un risibile “Vacilla l’alibi di Massimo Bossetti”, come se al suo alibi o ad una qualsiasi forma di tesi difensiva la testata in questione avesse in precedenza dedicato spazio.
Interessante notare anche come l’immagine in copertina sia evidentemente un fotomontaggio.

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E non importa, in fondo, neppure se a Segreti e Delitti viene mostrato il fotogramma di un uomo con i capelli visibilmente scuri e con un fisico chiaramente diverso, spacciandolo per Massimo Bossetti alle spalle della giornalista Gabriella Simoni nella data del ritrovamento del corpo della povera Yara Gambirasio.

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Sul perché poi l’assassino avrebbe dovuto avere un qualche interesse a farsi riprendere in piedi dietro una telecronista, è del tutto impossibile pronunciarsi, o si rischierebbe di cadere in un’escalation di assurdità senza pari.

E’ sempre troppo semplice sentirsi vittime di qualcuno, ma quando poi, con un po’ di autoanalisi, ci si scopre piuttosto dei veri e propri carnefici ci si resta malissimo, e allora ci si lava le mani e si cerca di andare avanti come se nulla fosse, in un mondo in cui la memoria dei vari Zornitta, Busco, Tortora, Girolimoni, non è altro che un dovere ipocrita e vuoto, una memoria che nella sua vacuità è solo un encefalogramma piatto, in cui tutti quei nomi, fatti poltiglia dalla macelleria mediatica, diventano tutti uguali ed ugualmente inutili.

Ma ancora una volta andiamo avanti senza curarcene troppo, perché l’Italia, lo sappiamo bene, è terra di santi, eroi e soprattutto di giudici autoproclamati.

Una buona metà degli Italiani, da un mese a questa parte, pare abbia scoperto di essere giudice a sua insaputa.

Tra i dibattiti di forcaioli della prima ora e saccenti moralizzatori di ogni risma, vi sarà certamente capitato di notare come l’accanimento popolare ha finito per volgersi perfino nei confronti di persone sulle quali non è in corso alcun tipo di indagine; mi riferisco in particolare alla signora Ester Arzuffi, che è stata fatta oggetto delle più gravi illazioni.

Avrete letto anche voi, magari sui social network, commenti vergognosi del tipo “dovrebbero punire anche la madre (di Bossetti, ndr) per favoreggiamento!!”.

Commenti che lasciano francamente allibiti, e soprattutto che mostrano un’ignoranza che definire abissale è poco: non solo perché si tratta di illazioni campate in aria, ma anche perché quand’anche davvero vi fosse stato favoreggiamento (e fosse provato e/o provabile, cosa che non è) il favoreggiamento personale di un prossimo congiunto, secondo il diritto penale italiano, non è punibile, in quanto subentra la relativa scusante (art. 384 c.p. “nei casi previsti dagli articoli  (…) non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore”).

Cito l’art. 384 c.p. non perché necessario al caso di specie, non essendovi ovviamente stata alcuna forma di favoreggiamento, ma per mostrare platealmente come questa saccenza forcaiola aberrante stia diventando una vera piaga ai danni di comuni cittadini giudicati da persone prive di ogni competenza alle quali purtroppo si consente di diffamare (perché qui non si tratta di semplici opinioni) in libertà sul web, creando del torbido ed ingenerando confusione in altre persone che leggono, magari in buona fede, senza avere le conoscenze giuridiche adatte a recepire l’assurdità di certe esternazioni.

Ieri è stato diffuso sulla pagina facebook di firmiamo.it il link con la mia petizione tesa a sensibilizzare l’Ordine dei Giornalisti sul problema dell’accanimento mediatico ai danni di un uomo incensurato e attualmente indiziato per un delitto al quale si dichiara del tutto estraneo: il link ha portato un bel po’ di firme e credo ne porterà ancora parecchie; tuttavia mi ha portato anche un bel po’ di insulti cretini e puerili tra i commenti sulla pagina, nonché il signorile augurio di “provare il dolore di tutte le vite spezzate in questo paese fondato sull’ingiustizia che tutela solo chi fa il pezzo di merda e dimentica le vittime”.

Ecco, vorrei ringraziare pubblicamente anche da qui chi mi ha rivolto questo augurio: perché la miseria d’animo che vi si legge è per me sprone per andare avanti, in quanto mostra l’inciviltà dei troppi novelli autoproclamatisi giudici che senza neppure leggere la petizione (o avrebbero visto il richiamo alla solidarietà verso la famiglia Gambirasio, della quale ho sentitamente elogiato l’atteggiamento di rara umanità e correttezza) sputano sentenze su chiunque semplicemente non la pensi come loro.

Un’altra gentile lettrice mi ha fatto notare che mi sarei beccata più insulti che complimenti, senza probabilmente arrivare a capire il nocciolo della questione, ossia che di ricevere complimenti (o insulti che siano) in tutta sincerità non me ne può fregar di meno.

Forse qualcuno ha ben pensato, nel suo sacro fervore colpevolista, di essere in qualche modo legittimato a sentenziare in modo affrettato, dimentico di ogni principio sul quale si basa il nostro ordinamento.

Si è però verificato quel pernicioso fenomeno che si suol denominare “fare i conti senza l’oste”, giacché non era stato messo in conto che qualcuno avrebbe potuto levare la propria voce, non per chissà quale interesse nascosto o perché plagiato dagli occhi cerulei del Bossetti, ma per semplice aderenza a quei principi fondamentali dello stato di diritto che -per fortuna!- qualcuno sente ancora come propri.

Sarà tutto tempo perso, dunque, sporcare queste pagine di inutili faide con chi, dall’alto della propria saccenza, ha già sentenziato.
Per tali novelli santi, eroi e giudici, avvezzi a coprire l’onta della propria inciviltà con proclami falsamente moralisti, infatti, non resta che un piccolo spazio nel peggiore degli Inferi: il girone dell’oblio cui destinare ogni triste comparsa che fa della povertà interiore il proprio unico appiglio.

Alessandra Pilloni