Quando la malasanità incontra la malagiustizia nascono i serial killer

Articolo di Alessandra, Laura e Sashinka

È un luogo comune, ma quanto è vero che il sonno della Ragione genera mostri?
Passi l’ignoranza, perché nessuno è onnisciente, diversa è l’arroganza, quel brutto male dal quale nessuno è immune, che quando purtroppo attacca chi sulle spalle ha enormi responsabilità, che riguardino il campo della sanità o quello della giustizia, per citarne un paio, fa danni di indicibile portata.
Qualcuno ebbe a dire che “esiste un’ignoranza degli analfabeti ed un’ignoranza dei dottori”: non si accorse, purtroppo, del fatto che talvolta le due cose coincidono, e che è proprio quest’ultima forma di ignoranza, che tende a configurarsi non già come “mancanza di conoscenza” in senso etimologico, ma come supponenza, ad essere suscettibile di dare adito ai danni più gravi.

Ma andiamo con ordine e, dal momento che ignorare qualcosa come la giurisprudenza o la medicina non è da imputare come reato al cittadino di media cultura, come premessa chiariamo alcuni concetti in termini semplici e alla portata di tutti.

Il Tribunale del Riesame, anche detto Tribunale della libertà, è un organo collegiale chiamato a decidere in merito alla legittimità della richiesta di una misura coercitiva e più specificatamente nel caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi nei confronti di un indagato, provvedimenti questi che debbono rispondere ad una o più delle seguenti necessità e cioè scongiurare il pericolo di fuga, l’inquinamento delle prove e, cosa più grave, la reiterazione del reato, nonché presupporre la sussistenza di indizi “gravi, precisi e concordanti”.
L’avvocato difensore ha la facoltà di presentare istanza di scarcerazione nel caso il suo assistito si trovi recluso, o di annullamento di altra forma coercitiva, entro tempi prestabiliti dalla legge e il Tribunale del Riesame entro dieci giorni decide se accogliere l’istanza o rigettarla, riservandosi di comunicare entro trenta giorni, prorogabili a quarantacinque nei casi più complessi, le motivazioni della delibera.
Essere scarcerati dal Tribunale del Riesame non è garanzia di estraneità ai fatti imputati al soggetto.
Troppo spesso, in sede di programmi di intrattenimento, che dovrebbero limitarsi ad intrattenere senza avere la pretesa di fare giornalismo investigativo o l’audacia di vantarsi di apportare un contributo alle indagini, indagini che, scusate la lunga parentetica, dovrebbero essere protette da quel che un tempo dicevasi segreto istruttorio e non date in pasto al pubblico tra una ricetta e un gossip, il maldestro presentatore di turno, rappresentando il pensiero comune, se ne esce con l’infelice frase, trita e ritrita, che puntualmente scatena in me il desiderio di invitarlo a darsi all’ippica.
Il cliché di cui parlo è generalmente espresso con affermazioni di tal fatta: “Beh, se lo hanno scarcerato allora è innocente!”
Cliché, questo, che fa il paio con: “Se lo tengono dentro qualcosa c’entrerà pure e laddove non c’entri qualcosa sa.”
Questa affermazione, all’apparenza innocente, è pericolosissima, nella misura in cui presuppone l’esistenza di una verità assoluta ed incontrovertibile, sia dal punto di vista meramente procedurale sia da quello reale, che tradotta significa che tutti i detenuti (imputati in custodia cautelare, condannati in primo grado, appellanti, ricorrenti e definitivi) sono senza dubbio colpevoli dei reati loro contestati, così come tutti coloro che vengono scarcerati dopo essere stati privati della libertà personale per un periodo sono senza altrettanta ombra di dubbio innocenti.
E se è noto a qualsiasi studente di giurisprudenza, anche alle prime armi, che tra “verità processuale” e “verità storica” non sempre e non necessariamente vi è una effettiva coincidenza, anche chi non è avvezzo al diritto dovrebbe, sia pure intuitivamente e senza indulgere in tecnicismi terminologici, cogliere la differenza.
D’altronde, se chi studia diritto lo apprende dai libri, per tutti gli altri c’è sempre qualche malcapitato Giuseppe Gulotta a ricordarlo.
Ancora, non c’è niente di più sbagliato del confondere la custodia cautelare con una declaratoria anticipata di colpevolezza certa, e qui torniamo al concetto di ignoranza, termine usato nel suo significato etimologico e senza la volontà di offendere, letta nell’ottica di un passaggio che sfugge alle persone comuni che seguono la cronaca in TV e non masticano il diritto.
Un altro triste esempio è l’idea, spesso veicolata dai media, che un imputato che scelga di avvalersi del rito abbreviato stia di fatto, in tal modo, ammettendo implicitamente la propria colpevolezza.
Tale convinzione non è fondata, in quanto possono esserci tantissimi motivi che inducono a chiedere il rito abbreviato, che altro non è che un giudizio “allo stato degli atti”, senza l’ammissione di ulteriori prove.
Un giudizio di questo tipo, ovviamente, comprime i tempi del processo e, quasi in una sorta di “premialità” (seppure tale concetto sia improprio) per lo snellimento procedurale che ne deriva, garantisce al soggetto interessato, laddove si arrivi ad una sentenza di condanna, uno sconto di pena.
Ciò non implica che a chiedere il rito abbreviato siano e possano essere soltanto gli imputati consci di essere colpevoli: il rito abbreviato, ad esempio, può essere una scelta oculata e, nel contempo, evitare lungaggini processuali nel caso in cui il Tribunale del Riesame si sia precedentemente pronunciato abbattendo il quadro indiziario, in quanto, con buona approssimazione, si può ritenere che ove il Riesame non ravvisi elementi indizianti sulla base degli atti, non li ravviserà, sulla base degli stessi atti, neanche un altro tribunale.
Ma può trattarsi altresì di una scelta tristemente dettata da ragioni economiche: pensiamo ad un imputato che non abbia modo di potersi permettere indagini difensive per produrre in dibattimento elementi a proprio favore, e che comunque non possa sopportare economicamente gli oneri di un processo che si protragga per lunghi tempi.
In quest’ultimo caso, sì, spesso il rito abbreviato non è che l’anticamera di una condanna, condanne che però, spesso, non fanno che rivelare quante disparità, anche sotto il profilo economico, ancora colpiscono quanti non possono contare su una difesa davvero equa rispetto ai poteri della parte pubblica; rispetto al potere di pubblici ministeri che, sì, dovrebbero cercare, nel nostro ordinamento, anche elementi a discolpa degli indagati, ma che spesso (e, a quanto pare, volentieri) non lo fanno.

Perché il nostro è il Paese dei latin lovers, e talvolta pare che i colpi di fulmine si concretino nell’innamorarsi di tesi precostituite.

Ma, ai fini di entrare nel vivo della nostra trattazione, è bene per il momento lasciare da parte i tristi esempi di scarsa cultura giuridica e concentrarsi, piuttosto, sulle loro implicazioni.
In una società in cui i processi sono fortemente mediatizzati, il giudice ha difficoltà a pronunciare una sentenza di assoluzione nei confronti di un imputato ristretto proprio per l’impopolarità che ne può derivare e perché ha il timore di esporsi al giudizio del pubblico- e ciò non vale solo per i giudici popolari, ma anche per quelli togati.
Non sono in grado, qui, di esprimere con completezza il concetto di ‘opinione pubblica’, sia perché non è il luogo, sia perché non ci sono riusciti neanche gli studiosi.
Intendo, però, interrogarmi su una definizione convenzionale, per arrivare al dunque. Comunque, con i mezzi di comunicazione di massa, il concetto va piano piano frammentandosi e se già, prima, si avvicinava al verosimile, ora è ancora più distante dalla realtà.
E’ un po’ come la storia dei sondaggi, esprimono tendenze ridotte, dipende da chi sono commissionati, eccetera.
Detto ciò, considerando l’influenza che i media hanno sul pensiero individuale e collettivo, mi sembra oltremodo assurdo pensare che persone in carne e ossa, quali sono i magistrati, i giudici popolari e, insomma, gli attori della Giustizia, possano essere immuni da tale stessa influenza.
Pur non avendo la mania di essere assolutista, mi chiedo ad esempio perché – anche dopo la scarcerazione della signora Fausta Bonino, recentemente balzata, suo malgrado, agli onori delle cronache -, si continui a usare “killer” come aggettivo di “infermiera”. Cosa ne penserà l’opinione pubblica?
Dell’influenza della macchina del fango mediatica sull’animus del giudicante ho d’altronde detto più e più volte, dunque non vogliatemene per una affermazione tanto esplicita, che altro non è, ai fini della tematica che vorrei affrontare, che un corollario ad una triste realtà: il fatto che un indagato,o imputato, stia a casa anziché in carcere rende molto più facile pronunciare una sentenza di assoluzione, perché quando un imputato sta in carcere per anni in attesa di una sentenza definitiva, chi è poi il giudice che ha il coraggio di assolverlo?
La risposta cruda, ma vera, è quasi nessuno!
Può succedere, sia chiaro, però il linea di massima non accade perché in questi casi diventa molto più difficile ammettere l’errore; diversamente quando preesiste una pronuncia da parte del Tribunale del Riesame che non ha ravvisato i presunti elementi indizianti che avevano portato il soggetto in carcere, si può ben sperare che a maggior ragione non li vedrà un Tribunale di primo grado, una Corte d’Appello, o la Cassazione, e come conseguenza si avrà una maggior facilità nel pronunciare una sentenza assolutoria.
Non pensate che si tratti di un meccanismo macchinoso o complesso: il nodo della questione è semplicemente che a nessuno, individuo, collettività o sistema, generalmente piace ammettere i propri errori (anche se talvolta ammettere un errore è cosa ragguardevole e degna di plauso), e questa dinamica la si ritrova, in qualche modo, anche nel sistema giudiziario.
Così, talvolta, a differenza delle fiabe non troviamo un lieto fine: un’indagine preliminare condotta male si cristallizza in una misura cautelare (di cui, in Italia, vi è un abuso impressionante), ed infine in una sentenza di condanna.

E allora, il processo smette di essere ricerca della verità, certamente smette di essere ricerca della verità storica, ma in qualche modo smette anche di essere ricerca di una verità processuale che, specie nei casi in cui si parla di “prova scientifica” (ho citato più volte la cosiddetta sentenza Franzese), richiede comunque, al fine di essere accettabile, un alto grado di probabilità sul piano fattuale, e dunque un alto grado di credibilità razionale, e diviene invece nulla più che una sorta di profezia che si autoavvera.

Quando le cose assumono certe proporzioni, il peso dell’opinione pubblica già orientata verso l’innocenza rende più facile pronunciare una sentenza di assoluzione, tanto quanto un orientamento verso la colpevolezza rende più scontata una sentenza di condanna e alla base di tutto sta proprio la permanenza in carcere contro l’essere processato a piede libero.
Ora, deve essere certamente sottolineato che ogni caso giudiziario è un caso a sé e in quanto tale è ricco di peculiarità che lo distinguono da ogni altro, quindi noi ne confronteremo due per semplificare un discorso che diversamente diventerebbe ingestibile.
Siamo delle inguaribili romantiche, quindi uno dei due casi non poteva che essere quello che vede il sig. Bossetti, moderno prigioniero politico, unico imputato per l’omicidio Gambirasio sottoposto ad un crudele quanto inutile regime di custodia cautelare da quasi due anni.
L’altro caso che ha catturato il nostro interesse, come avrete intuito da un piccolo riferimento sopra, è quello che vede vittime un numero imprecisato di pazienti ricoverati presso l’ospedale di Piombino a cavallo tra il 2014 e il 2015.
La responsabilità con dolo di tali decessi è stata attribuita ad un’infermiera, al secolo Fausta Bonino, immediatamente ribattezzata “l’infermiera killer”.
Fa specie vedere come il pregiudizio alimentato dalla pressione mediatica cresca fino a raggiungere dimensioni ciclopiche, come degli stralci di intercettazioni telefoniche ed ambientali, riportate in forma scritta ed interpretate dai doppiatori delle solite trasmissioni “squalo” private quindi del giusto tono e snaturate, assumano tutt’altro valore prospettando scenari inquietanti dove personaggi degni di un noir si muovono furtivi tra le corsie seminando morte e terrore.
Per non parlare, poi, del fatto che sia emerso che alcune delle frasi attribuite, nelle trascrizioni di tali intercettazioni, alla signora Bonino, non siano neppure state pronunciate dalla medesima: in un contesto normale dovremmo gridare allo scandalo, ma ormai abbiamo capito da tempo di essere ai confini della realtà, e provare sentimenti di stupore dinnanzi a questo e altro è cosa ardua.
E non si deve pensare che la difficoltà nel provare autentico stupore sia semplice frutto di suggestione e sensibilità nei confronti di errori che, certamente, possono capitare.
Perché gli errori possono capitare, ma quando, come accade nella giustizia italiana, sono troppi, non sono più qualificabili come semplici errori, ma divengono piuttosto altrettanti campanelli d’allarme di un sistema che, evidentemente, non funziona.
Incriminata e tratta in arresto, la signora Bonino resta ristretta presso la Casa Circondariale di Pisa per ventuno giorni.
Le accuse che le vengono mosse sono terribili.
Una di queste, forse la più pesante e compromettente, si fonda su un’intercettazione che non lascia spazio ad equivoci, poiché è un chiaro tentativo di inquinamento delle prove ma verrà presto scoperto che proprio questa intercettazione è stata attribuita alla signora Bonino per errore.
In soldoni, grazie ad un provvidenziale errore di trascrizione, parole proferite da un’altra persona le sono state cucite addosso.
Piccolezze, cose che capitano, ça va sans dire.
Un altro punto cardine dell’accusa è la pericolosità sociale della Bonino, che non va lasciata libera perché soffre di bipolarismo, così ha dichiarato il P.M., che ha colto in questo modo l’occasione per ricordare la vecchia formula del “pericoloso a sé e agli altri” che ingenuamente credevamo di aver superato, più o meno, dai tempi di Franco Basaglia.
Questa verità incontestabile, ad ogni buon conto, la si legge anche nel bugiardino di un suo farmaco per l’epilessia, e cioè che uno degli effetti collaterali può essere la depersonalizzazione, quindi il magistrato rincara la dose asserendo che potrebbe uccidere anche il marito.
E, a questo punto, è necessario aprire un’altra parentesi.
Lo abbiamo scritto in incipit: non si può pretendere che l’uomo comune, che non abbia studiato medicina, sia a conoscenza di particolari nozioni mediche.
Tuttavia, se all’uomo comune viene spesso richiesta dalla legge l’accortezza del cosiddetto “bonus pater familias”, ho l’ardire di ritenere che la stessa accortezza dovrebbe essere utilizzata, a maggior ragione, da chi è investito di responsabilità enormi che si riverberano sulla pelle dei cittadini.
Il fatto che la signora Bonino soffra di bipolarismo, cosa non veritiera eppure strombazzata ai quattro venti da giornalisti che hanno dimostrato per giunta di ritenere il bipolarismo (noto disturbo del tono dell’umore) un disturbo consistente nello “sdoppiamento di personalità”, uno strafalcione che in tempi in cui l’ignoranza è una scelta non sarebbe perdonabile neppure alla proverbiale casalinga di Voghera, è stata presumibilmente desunta dal fatto che, soffrendo di epilessia, assume dei farmaci appartenenti alla classe degli anticonvulsivanti, che da anni vengono notoriamente utilizzati anche per il trattamento degli episodi di disturbo bipolare.
Questo non significa, ovviamente, che chi soffre di epilessia sia bipolare, né che chi è affetto da disturbo bipolare soffra di epilessia: significa solo, come può essere appurato da chiunque si informi con l’accortezza del “bonus pater familias”, che molecole un tempo utilizzate soltanto per la cura dell’epilessia hanno mostrato un’efficacia anche nel disturbo bipolare, e che di conseguenza sono attualmente utilizzate anche per il trattamento di episodi di quest’ultimo, che non ha nulla a che vedere con l’epilessia, né con lo sdoppiamento di personalità (sulla cui stessa esistenza nei termini in cui è stato descritto a livello mediatico, per giunta, non vi è neppure accordo nella comunità scientifica), né, ancora, con la depersonalizzazione, che è spesso un comune sintomo di disturbi quali ansia e depressione, consistente nella sensazione di essere “staccati” dal proprio sé, e non implica alcuna “doppia personalità” né tantomeno pericolosità sociale.
Non è raro, d’altronde, trovare tra le indicazioni terapeutiche indicate nei bugiardini dei farmaci una pluralità di patologie differenti.
A questo punto, sono molto felice che la signora Bonino, anziché di epilessia, non soffra di problemi di stomaco, che in compenso rischiano di scatenare un’autentica epidemia tra chi segue la cronaca giudiziaria: infatti, mi sovviene l’esempio di un noto farmaco (principio attivo levosulpiride, nome commerciale Levopraid) molto utilizzato per comuni disturbi gastrici e il cui utilizzo, di recente, è stato esteso, in posologie leggermente superiori, anche ad alcune forme di schizofrenia, oltre che al trattamento di episodi depressivi maggiori.
Non so, e francamente preferisco continuare a non sapere, se la differenza tra gastrite e schizofrenia sia chiara, e mi limito ad augurarmi che nessuna persona affetta da disturbi gastrici abbia, in un prossimo futuro, la sventura di essere coinvolta in un’indagine.
In un contesto in cui i processi si svolgono, oramai, sui mezzi di comunicazione, che spesso si spingono ben oltre il (sacrosanto) diritto all’informazione scadendo in una morbosità di pessimo gusto, e le conseguenti sentenze sono pronunciate a furor di popolo, il marchio dell’ignominia viene imposto anche così: attribuendo al malcapitato presunte (e spesso assolutamente infondate) patologie psichiatriche, per giunta spesso non conosciute né a chi emette ordinanze su questa base senza neppure sincerarsi di aver chiaro cosa sia un determinato disturbo, né alla grancassa addetta alla costante diffusione dei teoremi delle Procure di tutto lo stivale, da Trieste a Pantelleria.
Un meccanismo che ottiene il duplice risultato di creare il mostro mediatico da un lato, e di contribuire a rincarare la già abbondante dose di disinformazione e stigma nei confronti dei disturbi psichici dall’altro.

Un fatto, o meglio due fatti, che francamente ritengo non onorino la nostra civiltà giuridica, né le conoscenze scientifiche ad oggi acquisite, né, da ultimo ma non per importanza, i principi fondamentali di dignità umana (tanto degli indagati quanto delle persone affette da disturbi psichici che già subiscono stigma e pregiudizi, che si aggiungono al fardello delle loro sofferenze) che dovrebbero -condizionale d’obbligo- informare il nostro ordinamento.

“Questa verità incontestabile si legge anche nel bugiardino di un suo farmaco per l’epilessia e cioè che uno degli effetti collaterali può essere la depersonalizzazione quindi il magistrato rincara la dose asserendo che potrebbe uccidere anche il marito. Molte cose si sono dette dell’infermiera Bonino in questi giorni qualcuno ha anche parlato di problemi di alcolismo negati però dal suo primario. Nell’ordinanza contro di lei si leggevano queste frasi “coerenti e specifici indizi di colpevolezza, particolare spessore criminale, spiccata inclinazione a delinquere” poi la clamorosa decisione del Tribunale del riesame ne ordina l’immediata scarcerazione. L’infermiera resta comunque indagata ma la decisione del Riesame pesa come un macigno sull’impianto dell’accusa. Come mai l’ordinanza di carcerazione è stata annullata? Perché i gravi schiaccianti indizi di colpevolezza contro di lei si sono dissolti nel vento?”

Il brano virgolettato fa parte di un lungo servizio andato in onda qualche sera fa nella trasmissione “Quarto Grado”, e mette i brividi il fatto che ci si chieda con disarmante candore come mai i gravissimi indizi di colpevolezza sia siano dissolti nel vento.
Se è vero che l’innocenza non teme giudizio, lo è altrettanto che nessuna riabilitazione è possibile per chi è stato bollato dal pregiudizio, ed è così che anche stavolta gli Italiani si rivelano discepoli di una morale tanto ipocrita quanto bigotta.
Quando si è ingoiati dal sistema si può sperare di riconquistare la libertà ma ci si può scordare di recuperare la dignità.
Tuttavia, volendo salvare il salvabile, avere un buon difensore può fare la differenza tra l’essere dietro le sbarre, lontani dagli affetti e impossibilitati a dire la propria, o fuori dal carcere, che non sarà comunque il massimo se si resta indagati, ma di certo è meglio.
Se si ha la fortuna di essere rappresentati dalla dottoressa Cesarina Barghini, che ha dimostrato all’Italia intera di essere una professionista seria e in gamba, il destino processuale potrebbe prospettarsi più roseo.
Non posso esimermi dall’esprimere profonda ammirazione nei confronti di un difensore la cui motivazione e determinazione si sono dimostrate vincenti e sono andate a segno, ottenendo la scarcerazione della propria assistita in un lasso di tempo brevissimo durante il quale, lette accuratamente le carte, quelli che erano elementi di colpevolezza sono stati completamente stravolti e interpretati come, se ci è concessa la licenza poetica, “indizi di innocenza”.
Certamente la vicenda non si chiude con la scarcerazione ma che si vada a processo o meno la signora Bonino non languirà in carcere, e fino al terzo grado di giudizio sarà libera.
Come detto in principio non esistono verità assolute.
La storia dell’infermiera e del suo scrupoloso e coscienzioso difensore dimostra che avvocati degni di essere chiamati tali esistono e dimostra ancora che non servono super mega pool, bensì basta una singola persona che prenda a cuore il caso, che legga le carte (cosa che, per quanto possa sembrare strano, non sempre avviene), che sappia fare il suo lavoro, e i risultati si vedono, e si vedono nell’immediato.
E’ assurdo presentare decine di istanze alla cieca senza aver studiato gli atti a dovere, perché istanze incapaci di far passare un messaggio chiaro saranno prevedibilmente rigettate con puntualità e si ritorceranno, l’una dopo l’altra, contro il malcapitato malamente assistito.
Nel caso Bonino si è arrivati ad una risoluzione, sia pure temporanea, veloce e quasi indolore, efficace al punto di far stralciare in venti giorni appena un’ordinanza di custodia cautelare- e questo è un dato importantissimo per chi vuole coglierne la valenza.

Vero è anche che nel caso Bossetti tanto ha pesato l’intervento maldestro del Ministro della Giustizia, qui tante volte biasimato, al punto che persino Gianluigi Nuzzi, in uno slancio di garantismo e cautela, ha paragonato la scritta “KILLER IN CORSIA” che campeggiava alle spalle degli Ufficiali dell’arma durante la conferenza stampa alle parole del Ministro che annunciava con orgoglio che era stato arrestato l’assassino di Yara Gambirasio e che stavolta, per fortuna, si è perlomeno risparmiato di annunziare urbi et orbi via Twitter che, finalmente, i pazienti dell’ospedale di Piombino potevano star tranquilli.

Lo abbiamo anticipato: siamo romantiche.
Ed è per questo che abbiamo fatto la scelta titanica di incentrare il presente articolo su due casi con un notevole numero di differenze.
Tra le tante differenze, tuttavia, un punto comune è innegabile ed è quello dell’archetipo del capro espiatorio che, puntualmente, torna a farci visita nei casi giudiziari che affrontiamo in questa sede.
Il capro espiatorio, storicamente legato alla antica tradizione ebraica, descritta nel Levitico, nella quale il sommo sacerdote, nel giorno dell’espiazione, caricava tutti i peccati del popolo su un capro, che veniva poi mandato nel deserto, oggi è diventato la metafora per eccellenza di chi venga a trovarsi coinvolto in indagini sin dal principio lacunose, contraddittorie e basate su elementi suggestivi anziché autenticamente indizianti.
Il deserto è tutto ciò che resta al malcapitato, intorno al quale viene fatta terra bruciata a suon di gogna mediatica.

E se Pisa, che nel medioevo era, insieme a Lucca, un autentico faro nell’ambito della medicina, ora sembra a dispetto del progresso aver perso dimestichezza con la materia, pare che Bergamo non se la cavi meglio per quanto concerne la matematica.
Sul fatto che in natura il DNA mitocondriale di Massimo Bossetti non possa essere sparito da una traccia di DNA al medesimo attribuita sulla base del nucleo, ho già detto e scritto fiumi di parole e, pertanto, preferisco non ripetermi oltre lo stretto necessario a riannodare i fili del discorso.
Mi preme, tuttavia, richiamare l’attenzione su alcuni elementi che qualcuno sembra ancora non vedere, o forse non voler vedere.
Nella “certa attribuzione” al signor Bossetti della traccia di DNA in disamina ,mi pare, infatti, che stiano sfuggendo alcuni elementi di particolare importanza che denotano che tale certezza non sia postulabile.
Qualcuno dopo aver letto alcuni degli articoli e pensieri sul caso Bossetti presenti in questo blog, ha preferito rispondere con offese gratuite disseminate qua e là in rete, senza mai curarsi, però, di rispondere nel merito alle tesi ivi proposte.
A costoro, ma anche a quanti siano mossi da autentico desiderio di riflettere sull’argomento, il primo, umile consiglio non può che essere quello di rileggere molto attentamente l’ordinanza di custodia cautelare in cui sono analiticamente riportati gli esiti delle analisi, e di soffermarsi ancor più attentamente sulle percentuali.
Non si potrà infatti fare a meno di notare immediatamente due cose, ben poco opinabili, trattandosi di dati numerici: la prima è che la compatibilità tra Bossetti e Ignoto1 sulla linea materna è nettamente inferiore a quella in linea paterna; la seconda è che la percentuale di compatibilità globale è sì elevatissima ma solo se la random match probability è riferita a soggetti non imparentati, e questo è ovvio.
Se nel parlare del DNA mitocondriale non coincidente con il DNA nucleare è stato in questa sede ribadito più volte che tale fenomeno, che non può estrinsecarsi in natura è di conseguenza, per forza di cose, o un fenomeno dovuto ad errore (doloso o colposo) umano, o spia del fatto che la corrispondenza ravvisata nel DNA nucleare non è certa, è invece stato fino ad oggi soltanto richiamato en passant il fatto che la cosiddetta random match probability così come espressa negli atti relativi all’inchiesta sul caso Yara Gambirasio, ha il valore attribuitole unicamente se si prende in considerazione la corrispondenza ravvisata tra il DNA nucleare di Massimo Bossetti e quello di Ignoto1 e la si compara con quella tra Ignoto1 ed un soggetto scelto a caso nell’ambito della popolazione (vedi anche l’articolo La festa è finita, liberate Bossetti).
La random match probability, tuttavia, può subire distorsioni, anche notevoli, nel caso in cui l’ipotetico soggetto terzo sottoposto a comparazione con Ignoto1 non sia un soggetto casualmente scelto tra la popolazione, ma un soggetto appartenente alla medesima sottopopolazione o, a maggior ragione, imparentato.
Ora, pare di capire, dalle stesse percentuali espresse con tanto zelo e dovizia negli atti, che il vecchio adagio latino secondo il quale “mater semper certa, pater numquam”, nel caso in disamina vada capovolto, in quanto l’unica certezza (escludendo ipoteticamente l’errore umano) è che Massimo Giuseppe Bossetti è figlio, come Ignoto1, del fu Giuseppe Guerinoni, mentre sul rapporto di filiazione tra la signora Arzuffi e Ignoto1 paiono sussistere dubbi di non poco conto.
Se qualcuno ha fatto notare che solo il DNA nucleare fornisce una identificazione della persona, in quanto il DNA mitocondriale si limita a dare, essendo identico in tutto il ceppo materno, “un indirizzo” (sic), non mi sembra di scadere nell’ironia inopportuna e gratuita se faccio notare che, perlomeno, tale indirizzo non dovrebbe appartenere ad un’altra persona.
Non si comprende, peraltro, per quale ragione se del DNA mitocondriale non importa nulla a nessuno, i consulenti della Procura di Bergamo si siano barcamenati in una clamorosa arrampicata sugli specchi cercando delle (im)possibili spiegazioni al fenomeno, giungendo perfino al tentativo di cambiare ex post le carte in tavola suggerendo che il DNA in disamina fosse riconducibile, a differenza di quanto sempre sostenuto, non ad un commisto sangue-sangue, ma ad un commisto sangue-sperma.

Una tesi, questa, già smentita dai test diagnostici, cosa che infatti, oltre un anno fa, venne fatta notare dal giudice Mocciola del Tribunale del Riesame, nella sua ordinanza, sia pure di rigetto, di cui si allega di seguito un piccolo estratto:

riesamemocciola

Posto che invece, a chi scrive, non piace che le carte in tavola vengano cambiate a posteriori al fine di supportare una tesi precostituita, è necessario a questo punto parlare anche del DNA nucleare, e fare un rewind, al fine di comprendere meglio la questione delle percentuali sopra accennata.
Infatti, se come ironicamente anticipato, in questo caso è il “pater” ad essere “certus”, sulla “mater” di Ignoto1 permangono parecchie perplessità, non solo per il mitocondriale che non appartiene alla madre dell’imputato né di conseguenza all’imputato, ma anche per la compatibilità nucleare di Ester Arzuffi rispetto a Ignoto1, del 99,999%.
Una percentuale, questa, che no, non è prossima alla certezza (è una percentuale certa quella della paternità, che si aggira nell’ordine dei miliardi), ma una percentuale che in termini matematici significa che vi è 1 possibilità su 100.000, che un dato soggetto abbia analoga compatibilità (senza considerare ulteriori possibili effetti distorsivi in popolazioni specifiche, quali possono essere quelle della Val Seriana): questo significa che anche al netto di effetti distorsivi dati dall’appartenenza a specifiche sottopopolazioni ogni 200.000 persone ve ne sono 2 con la stessa compatibilità nucleare registrata tra Ester Arzuffi e Ignoto1, ogni 300.000 persone ve ne sono 3 e via dicendo (ma soprattutto oltre 11 nella provincia di Bergamo, che ha 1.108.762 abitanti) .
Questo significa, in parole povere, che non può essere escluso che vi sia un altro figlio illegittimo di Giuseppe Guerinoni, il quale ha potenzialmente decine di madri compatibili nella regione Lombardia, ed il quale dunque potrebbe avere anche il DNA mitocondriale giusto al posto giusto, essendo figlio, come Massimo Bossetti, del Guerinoni, ma non, a differenza di Bossetti, della signora Ester Arzuffi.
Nel riflettere sulle tante stranezze del DNA di Ignoto1 e del suo DNA mitocondriale non appartenente a Bossetti, con il senno di poi, non si può neppure tralasciare un’altra stranezza: ricorderete tutti il genetista Fabio Buzzi, a capo del Dipartimento di genetica forense dell’Università di Pavia, il quale, qualche giorno dopo il fermo di Bossetti, disse in TV che anche i peli rinvenuti sul cadavere della povera Yara erano riconducibili a Bossetti.
Come è noto, la notizia fu subito smentita dalla stessa Procura di Bergamo: la falsità della dichiarazione è poi stata confermata ufficialmente più di un anno fa quando la famosa perizia venne finalmente depositata.
Perché dare importanza, oggi, ad una notizia smentita da più di un anno?
Forse molti non se ne sono accorti, ma tale questione, ormai dimenticata, in realtà è oggettivamente di fondamentale importanza: nessuno, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può davvero credere che un illustre professore scelga di -perdonate il Francese!- sputtanarsi volontariamente illustrando dati falsi coram populo per dieci minuti di notorietà in TV.
Ergo, non sembra poi ipotesi così peregrina quella che davvero sulla scrivania del professore in questione passò qualche foglio con dati “errati”, o meglio giusti, secondo i quali quei peli effettivamente coincidevano con quelli di “Ignoto1”, che però (a differenza di quanto si riteneva in quei giorni) non è Massimo Bossetti.
Come è possibile?
La questione è semplice: quei peli erano senza bulbo, ergo fu sequenziato il solo dna mitocondriale.
E sappiamo che”Ignoto1″ ha un dna mitocondriale non coincidente con quello di Bossetti, per cui è ben possibile che i peli in disamina siano compatibili con Ignoto1 ma non con Massimo Bossetti, avendo quest’ultimo un DNA mitocondriale diverso..
Sono sempre stata del parere che il solo dna non sia sufficiente ad incriminare nessuno: ma se qualcuno, oltre ad una traccia biologica, ha lasciato anche i suoi peli, allora le cose potrebbero cambiare.
Peccato che, ancora una volta, alla Procura di Bergamo pare non importi nulla di trovare il “proprietario” di reperti piliferi e dna mitocondriale volante.
Alcuni di quei peli erano perfino dentro gli abiti della povera vittima: quisquilie, perché il capro espiatorio è già stato assicurato alla giustizia e la folla chiede il suo sangue.
E se lascio ad altri, ed in particolare a chi titolato, l’onere di riflettere su eventuali possibili implicazioni dei fatti sopra richiamati ai fini dell’ipotesi “errore” (o di altra ipotesi), è difficile esimersi dal ravvisare come una non compatibilità mitocondriale, di per sé altamente problematica, unita alle perplessità che destano questi dati numerici e non, lasci aperto non uno spiraglio, ma un intero portone a possibili spiegazioni alternative che nessuno sembra interessato ad approfondire, neppure, e lo dico con enorme dispiacere, il Tribunale, che ha rigettato la richiesta di una nuova perizia.
Ed ancor più singolare quanto sopra mi pare nel contesto di una traccia di natura biologica anomala (sembra sangue ma non è, non sembra sperma e non lo è a meno che non sia utile a spiegare che ci sia un mitocondrio di meno), con mtDNA anomalo, con degradazione selettiva anomala.

Una serie di anomalie così singolari -soprattutto laddove presenti in contemporanea- da far impallidire perfino la pretesa “singolarità” della sequenza di nucleotidi in grado di privare un uomo della propria libertà.

Viene allora da pensare che non avesse poi tutti i torti Sciascia, quando suggeriva che dovrebbe far parte della formazione di ogni magistrato la permanenza, sia pure solo per qualche giorno, in carcere, ai fini di comprendere personalmente il significato della privazione della propria libertà e, di conseguenza, le implicazioni delle proprie scelte.
Ma i tempi dei grandi pensatori, evidentemente, non sono immuni agli attuali tempi di crisi, e tra buttachiavi e processi celebrati in pubblica piazza prima ancora che nelle aule dei tribunali, diviene impresa titanica non rimpiangere anche Enzo Biagi, che ai tempi del caso Tortora fu il primo a distaccarsi dalle sottane della Procura, osando proporre un titolo che diceva tutto: “E se fosse innocente?”.
Mi piace pensare, però, che quei tempi non siano finiti, e che voci ostinate e contrarie continuino ancora a levarsi quando ad essere in gioco sono i diritti fondamentali dell’individuo, ed è con questa speranza che ho scelto, oggi, di parlare di Massimo Bossetti e di Fausta Bonino.
Due vicende in qualche modo agli antipodi, ma per altri versi caratterizzate dagli stessi elementi di pressapochismo e, mi sia concesso l’azzardo, da ciò che appare quasi come la poca voglia di ricercare autenticamente la verità.
Forse, in qualche modo, è lo stesso sistema giudiziario, nel quale (e non a torto) sempre meno Italiani hanno fiducia, ad aver smesso di avere fiducia in se stesso, prediligendo il comodo rifugio di una superficialità strombazzata dagli strilloni mediatici, alle mani callose e sanguinanti che implica lo scavare alla ricerca di risposte accettabili.
E di fronte ad un tale scempio, non resta che sperare che l’Italia sia rimasta, perlomeno, terra di santi, affinché “tra un puttino e una colonna, una colonna e un puttino”, per citare Totò in quella che -ahimè- non è più una commedia, possa almeno beneficiare dell’unica cosa che potrebbe restituirle il proprio status di “culla del diritto”: un miracolo.
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La festa è finita, liberate Bossetti

debt-money-dna “Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione; un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato.”

(Albert Einstein, lettera a Max Born del 4 dicembre 1926)


In principio fu la menzogna.
Se la vicenda mediatico-giudiziaria relativa al sig. Massimo Bossetti fosse collocata in un testo religioso, senza dubbio si aprirebbe con queste parole.

D’altro canto, gli elementi di stampo mitologico sembrano non mancare: dal misterioso furgone bianco che cambia volta a volta i propri connotati strutturali quel tanto che basta per adeguarli alla bisogna, alla “magica” polvere di calce che si ritiene il muratore porti sempre con sé, ed in effetti tanto magica da comparire nell’alveo bronchiale nell’ordinanza del GIP e da non essere invece evidenziata, nello stesso punto, dalla relazione autoptica. Non è un caso che la maggior parte dello spazio su questo blog sia stata dedicata a smentire una lunga serie di notizie distorte e insussistenti, ma la madre di tutte le inesattezze, quella che ha dato sin dall’inizio un manto d’infallibilità a questa indagine costellata di errori è stata quella secondo la quale l’analisi del DNA sarebbe stata ripetuta da quattro diversi laboratori.
Ce lo hanno ripetuto per mesi, in tutti i modi e in tutte le salse, ma non corrisponde al vero. C’è infatti una differenza sostanziale tra il fare un’analisi (cosa fatta da un solo laboratorio) e il controllarne i risultati su carta al fine di “certificarla”: e c’è una differenza sostanziale, perché se c’è un errore a monte in una qualsiasi fase precedente, in questo modo l’errore verrebbe semplicemente replicato, sic et simpliciter.

Qualche giorno fa è stato pubblicato in questo blog l’articolo Ignoto1? Un DNA impossibile in natura. Ed ora affannatevi meno nell’arrampicata sugli specchi e liberate Massimo Bossetti: questo articolo, che tanti ha fatto saltare sulla sedia in quanto meno diplomatico del solito, è stato pubblicato sulla base di presupposti ben precisi, e nessuna considerazione è stata lasciata al caso.

Di recente, qualcuno ha ben pensato di provare a sostenere, naturalmente senza alcuna valida argomentazione sottesa, che quanto recentemente divulgato in relazione alla non corrispondenza del dna mitocondriale di Ignoto1 con quello di Massimo Bossetti sia poco più che una quisquilia, o un cavillo difensivo.
E’ intervenuto perfino il Procuratore di Bergamo, Dott. Francesco Dettori, il quale ha affermato quanto segue:
«Sulle notizie apparse sui mezzi di comunicazione di massa in ordine alla valenza probatoria del dna repertato e utilizzato nel processo a carico di Massimo Giuseppe Bosseti, mettendola in qualche modo in discussione e incentrando le relative critiche sulla distinzione tra dna mitocondriale e dna nucleare, la procura di Bergamo ribadisce che tale profilo è stato già oggetto di ampia e approfondita valutazione in sede di accertamenti tecnici, con i risultati ampiamente conosciuti e che tali evidentemente rimangono».

Sembra quasi voler dire, il Dott. Dettori, nel suo palesare un certo fastidio in relazione alla notizie apparse circa la non corrispondenza del dna mitocondriale, che i panni sporchi si lavano in famiglia.
Chi scrive, in realtà, avrebbe ben gradito una situazione nella quale le vicende giudiziarie sono appannaggio dei tribunali e non di giornali e trasmissioni televisive, ma deve essere rammentato che chi ha portato fuori dalla famiglia i proverbiali panni sporchi (e che in questo caso sembrano essere davvero molto sporchi) non è certo stata la difesa del sig. Bossetti.
Deve essere rammentato anche che non c’è stato alcun intervento del Procuratore nel momento in cui, ad esempio, sono stati dati in pasto ai giornali stralci di interrogatori i cui contenuti, privi non solo di qualsivoglia valenza indiziante ma anche di qualsivoglia interesse pubblico sotteso, si configuravano come palesemente lesivi della privacy e della dignità di un’intera famiglia (oltre che, ovviamente, dell’indagato, il quale è pure una persona che deve essere, ove possibile, tutelata).

In questo caso, però, non siamo di fronte alla divulgazione di un elemento inutile, ma di un elemento che in qualsiasi Paese civile (per inferenza logica è dunque evidente che l’Italia non possa definirsi tale) avrebbe comportato l’immediata scarcerazione dell’indagato: infatti, come vedremo nel corso dell’articolo, da un punto di vista strettamente logico e perfino scientifico, non si può assolutamente ritenere alla luce delle nuove risultanze che “i risultati ampiamente conosciuti” rimangano tali e l’unica conclusione possibile e, a parere di chi scrive, irrefutabile, sembra essere il fatto che il sig. Bossetti non possa essere considerato Ignoto1.

Ora, in qualità di curatrice di questo blog, vorrei fare alcune doverose premesse.
La prima è che non mi sono mai limitata, in questo spazio, a riportare acriticamente tesi difensive, come pure qualcuno ha provato a sostenere.
Se mi desse una qualche soddisfazione personale divulgare veline preconfezionate, allora di certo, anziché scrivere (ben volentieri) a titolo gratuito su questo blog, lavorerei per qualche grande ed importante testata giornalistica, magari finanziata dai contribuenti.
Tra le linee guida di una tale testata giornalistica comparirebbero certo, sciorinati con veemenza ma raramente rispettati, ideali di correttezza deontologica e accuratezza delle notizie, magari anche riferimenti all’uguaglianza e ai principi democratici, ostentati in vetrina ma solertemente dimenticati.
In quel caso avrei potuto riportare per mesi, certa o quasi di una totale impunità, una lunga serie di pseudonotizie tese unicamente a ingenerare nell’opinione pubblica la convinzione che il sig. Massimo Bossetti sia colpevole, pur accorgendomi della fallacia delle stesse e senza mai offrire contraddittorio.
Avrei dedicato lungo spazio alle lampade solari fatte dal sig. Bossetti in un centro estetico “vicino alla fermata del bus di Yara”, naturalmente fingendo di dimenticare che i centri estetici sono chiusi nelle fasce orarie in cui gli studenti prendono l’autobus, e ancora avrei provato a sostenere, senza alcuna vergogna, che costituisca un fatto sospetto e del tutto inusuale l’acquisto di materiali edili da parte di un muratore.
Di contro, al venir fuori una notizia clamorosa come la non corrispondenza del dna mitocondriale di Ignoto1 con quello di Massimo Bossetti, anziché fare quanto dovuto, ossia mettere in discussione l’operato degli inquirenti, sarei corsa immediatamente non da un genetista esterno al caso per chiedere ragguagli sulle implicazioni di un fatto simile, ma dai consulenti della Procura, per dare loro la possibilità di salvare il salvabile (e tutelare i propri scranni) arrampicandosi sugli specchi, e soprattutto tranquillizzando i lettori del fatto che, no, non c’è nessun errore e che, parafrasando le eloquenti parole dell’Avv. Claudio Salvagni, sia cosa del tutto normale avere nelle proprie cellule un dna nucleare riconducibile ai propri genitori e un dna mitocondriale del proprio vicino di casa.

In data 30 gennaio su Il Garantista Errico Novi ha intervistato il Prof. Alessandro Meluzzi (vedi qui: http://ilgarantista.it/2015/01/30/quel-dna-e-costato-troppo-lo-difenderanno-coi-denti-anche-se-e-una-bufala/).

L’intervista, intitolata “Quel Dna è costato troppo: lo difenderanno coi denti, anche se è una bufala“, un titolo da me apprezzato, essendo ormai chiaro che le cose stanno proprio in questo modo -e lo dico da persona ben poco amante delle dietrologie, ma anche abbastanza acuta da comprendere quando sia il vil denaro a muovere determinati meccanismi-, proponeva una serie di considerazioni interessanti, ma ai fini di questa trattazione ne richiamerò due in particolare.
Con riferimento alla improponibile (e verrà spiegato anche il perché di un aggettivo così categorico) linea difensiva adottata dai consulenti della Procura, il Prof. Meluzzi sottolineava come tale linea non risponda al quesito di base che viene posto, ed evidenziava inoltre come il sostenere la “bontà” e la valenza probatoria di quella traccia, alla luce degli ultimi riscontri, sembri rispondere ad un criterio di tipo “esoterico” piuttosto che scientifico.

Ora, non so effettivamente se il Professore si sia lasciato andare ad una considerazione spontanea o se ci fosse, a monte, un percorso riflessivo più complesso, tuttavia penso che questa constatazione riassuma un concetto fondamentale, che poi è lo stesso sotteso alla battuta (ironica solo in minima parte) riportata nell’articolo precedente, secondo la quale, a questo punto, solo il Divino Otelma potrebbe risolvere il busillis.

Il grande antropologo Lucien Lévy-Bruhl dedicò una serie di studi ai popoli primitivi, caratterizzati da culture con una netta preponderanza di un pensiero di tipo “magico”.
Lo studioso parlava, a tal proposito, di “prelogismo”, volendo con ciò evidenziare la differenza ed il distacco di simili concezioni rispetto al pensiero sviluppatosi a partire dalla nascita della logica classica, in seno alla quale vennero elaborati, per la prima volta, i principi di identità e non contraddizione.

Il principio di non contraddizione, alla base del pensiero razionale e scientifico, afferma la falsità di ogni proposizione che implichi un fatto e, in concomitanza, la sua negazione. Aristotele definisce il principio in questi termini:

“È impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e sotto il medesimo riguardo .”

Applicando questo criterio razionale al caso in disamina, è chiaro che debba essere rigettato l’assurdo sulla base del quale il sig. Bossetti possa trovarsi ad essere (sulla base del DNA nucleare), e contemporaneamente a non essere (sulla base del DNA mitocondriale), Ignoto1.

E’ un criterio di tipo logico e scientifico a portare a questa conclusione, mentre la conclusione opposta risponde ad una concezione sottesa che disconosce palesemente i cardini della scienza.
A nulla vale sostenere che il dna mitocondriale abbia minor potere identificativo.
Sia chiaro: nessuno mette in dubbio questa affermazione, trattandosi di una constatazione acclarata, in quanto, mentre il dna nucleare contiene informazioni ereditate sia in linea materna sia in linea paterna, il dna mitocondriale è ereditato unicamente dalla madre ed è condiviso dall’intero ceppo materno (identico).
Se sul luogo di un delitto fosse rinvenuto il mio dna mitocondriale sarebbe dunque impossibile (essendo identico) stabilire se è mio, di mia madre, di mia nonna materna, di mio fratello e così via- mentre il dubbio si chiarirebbe definitivamente con il dna nucleare. Un’evidenza altrettanto inoppugnabile, tuttavia, è il fatto che in natura non esiste e non può esistere nessuna cellula che abbia un corredo di informazioni che rimandi a soggetti diversi nel nucleo e nel mitocondrio.

La mattina del 28 gennaio, su Radio Padania, è stato intervistato il Dott. Marzio Capra, biologo e genetista forense di chiara fama, con particolare riferimento al caso Yara e all’ultima novità del dna mitocondriale.

Il Dott. Capra, in relazione all’assurdità di questa anomalia, ha proposto il significativo paragone di una persona che si guardi allo specchio e, normalmente, vi si riconosca, ma poi si accorga, voltandosi di spalle, di essere un altro soggetto completamente diverso.
Il Dott. Capra ha anche sottolineato che già da anni era noto che quella traccia presentasse alcune grosse anomalie “difficilmente spiegabili o inspiegabili”.

Inserisco, di seguito, la trasmissione menzionata, segnalando che la parte relativa al caso Yara comincia al minuto 47:

Alcune delle anomalie cui il Dott. Capra fa riferimento furono segnatamente evidenziate dai RIS, e riprese dalla difesa del signor Massimo Bossetti nell’istanza di scarcerazione presentata a settembre.

Relazione RIS Anche in questo caso, come da copione, ci si affannò immediatamente a sminuire la cosa, tuttavia quanto sottolineato dalla difesa del sig. Bossetti rimandava ad alcune considerazioni non di poco conto.

Ci si chiedeva infatti se tale traccia dovesse davvero considerarsi “oltre ogni ragionevole dubbio”, e ce lo si chiedeva in quanto appare chiaro, dalla relazione dei RIS, ed anche il Dott. Marzio Capra ha avuto modo di soffermarsi sull’argomento, che ci troviamo quantomeno di fronte ad un campionamento ambiguo, nel quale la traccia biologica riscontrata non è visibile a occhio, a causa della forte degradazione del materiale, ma nel contempo non emerge una corrispettiva degradazione del DNA, che infatti consente non solo di estrarre un profilo completo ma si presenta, addirittura, “abbondantemente cellularizzato”, salvo poi non consentire di diagnosticarne l’origine biologica.

Tuttavia, se in relazione a queste anomalie si poteva obiettare (e si è obiettato) che non potessero inficiare i risultati ottenuti, posto che era stato in ogni caso estratto un profilo completo, non si può rispondere altrettanto di fronte all’evidenza di un dna mitcondriale non coincidente con quello dell’indagato, e nondimeno perfettamente chiaro e appartenente a persona specifica, diversa dall’indagato e allo stato non identificata.

Al fine di spiegare meglio questa anomalia, ho chiesto delucidazioni ad alcuni biologi e genetisti, e le spiegazioni ricevute mi sembrano del tutto incompatibili con la linea assunta dai consulenti della Procura di Bergamo e dai loro amici e colleghi; cosa peraltro del tutto comprensibile: in tempi non sospetti inserii nel blog una traduzione, fatta dall’amico Rocco Cerchiara, di Forensic DNA Evidence. The Myth of Infallibility, del Prof. William C. Thompson, che stigmatizzava a più riprese (con riferimento a casi concreti nella casistica statunitense) la reticenza dei laboratori coinvolti nell’ammissione di eventuali errori.

A tal proposito è interessante notare come questa evidenza paia turbare i sonni di molti, causando una serie di imbarazzanti inversioni di tendenza.
Così, c’è chi fino a qualche giorno fa riteneva che, nel caso di specie, fosse impossibile (peraltro non si capisce su quale base) che potesse configurasi un’ipotesi di trasferimento secondario del dna o una contaminazione, ed ora sostiene con veemenza queste ipotesi, ovviamente -ça va sans dire- limitandole al solo DNA mitocondriale, e senza che alcuna considerazione realmente scientifica di fondo possa avvalorare un simile quadro.
Allo stesso modo, c’è anche chi fino a poco tempo fa si palesava garantista ritenendo prospettabile l’ipotesi del trasporto ma, alla luce della non corrispondenza del dna mitocondriale, sembra aver maturato un inspiegabile livore nei confronti della difesa del sig. Bossetti, arroccandosi in una posizione che potrebbe essere riassunta in questi termini: “difendetelo pure, ma nessuno parli di dna mitocondriale!”

Esempi che ben mostrano, purtroppo, il volto di una scienza che si risolve in malleabili formule di stile, un contenitore vuoto nel quale inserire tutto e il contrario di tutto secondo la convenienza del momento.

Dopo aver evidenziato tutto questo, la questione che vorrei sollevare è, di fatto, una sola. Orbene, se qualcuno nei salottini televisivi non ha avuto molti peli sulla lingua nel dichiarare che gli importa relativamente poco del sig. Bossetti, io ne ho ancor meno nell’affermare che a me non importa assolutamente nulla di quanti, di fronte ad una clamorosa cantonata, potrebbero vedere stroncata la propria fiorente carriera.

Detto questo, e posto altresì che di fronte ad una Procura (il cui discutibile modus operandi è stato, in queste pagine, abbondantemente illustrato) che ha avuto ed ha a disposizione milioni di euro pubblici, e ad un operaio che protesta la propria innocenza e al quale non posso che credere, a questo punto per ragioni palesi, non ho dubbi su quale posizione sia dovere etico e civile assumere, penso che le cose, laddove chiare, debbano essere ribadite, e lo faccio subito, ripetendo che in natura non è scientificamente possibile che nella stessa (e poi vedremo perché ribadisco la parola stessa) cellula ci sia il dna mitocondriale di un soggetto e quello nucleare di un altro.

Vorrei a questo punto riportare alcune considerazioni scientifiche, scusandomi anticipatamente per l’eventuale inadeguatezza terminologica o altre piccole “sbavature” in tal senso, ma si tratta di cose che mi sono state spiegate, da esperti di settore, per mezzo di esempi adeguati ai “non addetti ai lavori”.

Come anticipato, è del tutto inutile sostenere che sia maggiormente identificativo il dna nucleare, in quanto caratteristica precipua della scienza e del metodo scientifico è la ripetibilità di esperimenti e risultati: è proprio a questo che la scienza deve la sua robustezza, ed è in virtù di questo che si distingue dalla superstizione e dalla ciarlataneria.

In un contesto scientifico, se si ha un protocollo e lo si ripete, il risultato è sempre il medesimo, ed in caso contrario è l’intero procedimento a risultare travolto.
Insomma, mettiamoci d’accordo: se, come ci è stato ripetuto per mesi, “la scienza non mente”, non mente neppure quando scagiona l’indagato e neppure quando, evidenziando un errore a monte, mette a rischio gli scranni di tanti illustri signori.

Alla luce dei presupposti sui quali si basa il metodo scientifico, implicante appunto la riproducibilità degli esperimenti e la compatibilità dei risultati ottenuti, se si ha una cellula con il dna nucleare di X, anche il dna mitocondriale deve essere di X.

Se ciò non accade qualcosa non va e anche se di norma l’identificazione si fa per mezzo del dna nucleare (in quanto contenente un maggior numero di informazioni), ovviamente la si fa nella prospettiva che il dna mitocondriale sia della stessa persona, essendo il contrario impossibile in natura: ribadisco il concetto “impossibile in natura” perché, nel caso di specie, vi è una impossibilità per ragioni squisitamente scientifiche di qualsivoglia ipotesi alternativa, come illustrerò nelle righe successive.

“Merita” a questo punto di essere richiamata un’altra ipotesi prospettata dai consulenti della Procura, secondo i quali il mtDNA del sig. Bossetti sarebbe stato “coperto”: questa tesi propone un caso che appare non prospettabile nel caso di specie.

Anzitutto, è chiaro che se un dna mitcondriale può essere coperto, di certo non può materializzarsene un altro ex nihilo, cosa che invece dovrebbe essere evidentemente accaduta in questo caso.
Su questo aspetto, non credo si possano sollevare obiezioni, se non proponendo un Ignoto2, con il mtDNA di Ignoto1 che scompare, mentre nel contempo scompare il dna nucleare di Ignoto2.

Se si vuole proporre una soluzione di questo tipo, o siamo di fronte ad un miracolo tanto grande ed evidente da far annichilire qualunque adepto del CICAP, oppure, più prosaicamente, ci troviamo di fronte ad una clamorosa arrampicata sui vetri.

La prima considerazione da fare, infatti, può essere riassunta in termini molto spicci: non prendiamoci in giro.
Un’ipotesi di questo tipo implicherebbe una serie di avvenimenti tanto incredibili da non avere neppure la minima parvenza di credibilità sul piano sostanziale: bisognerebbe infatti postulare due diversi agenti che lascino una traccia biologica esattamente nel medesimo punto ed in secondo luogo bisognerebbe postulare una scomparsa “selettiva” delle parti “scomode” dei rispettivi dna.

Ci troviamo di per sé dinnanzi ad una ipotesi estremamente risibile, ma in realtà esistono anche ragioni di tipo scientifico che portano a ritenere che questa soluzione nel caso in disamina sia del tutto impossibile.
Affinché una parte del dna venga “coperta” devono ricorrere una serie di condizioni che in questo caso non sono soddisfatte.
Per mostrare come una parte del dna di un soggetto possa essere “coperta”, faccio un esempio pratico, lo stesso che è stato fatto a me.

Si tratta di un esempio “scolastico” e diverso dal caso in esame, finalizzato unicamente a comprendere il meccanismo di fondo.
Il mio sangue gocciola sul campione di tessuto epidermico di X.
Supponendo che accada che nella mia goccia di sangue non ci siano globuli bianchi ma solo piastrine e globuli rossi, nel momento in cui andassi ad analizzare la traccia troverei una popolazione finale mista, con nuclei solo di X ma con mitocondri miei e suoi, perché i globuli rossi non hanno nucleo.
Questo accadrebbe perché quando si sequenzia un frammento di DNA la popolazione minore in una situazione mista è sfavorita, a volte tanto da sembrare un rumore di fondo e (questo dipende molto dai kit utilizzati) da non essere rilevata.

Allontanandoci dall’esempio scolastico e prospettando un caso autentico, la possibilità astratta si configura in questi termini: sia il nucleo sia i mitocondri sono protetti da una membrana, per cui una rottura della cellula non implica necessariamente anche la rottura del nucleo o dei mitocondri; di conseguenza, nel caso di una traccia mista, con più contributori, può verificarsi che nuclei e mitocondri di persone diverse si mischino nella medesima traccia e che la componente minore, sfavorita, non venga rilevata.

Affinché un’ipotesi di questo tipo possa in concreto verificarsi, è però necessario che le cellule non siano integre (devono essere spezzate, ridotte in frammenti), condizione che non è affatto soddisfatta nel caso di Ignoto1.

A dirlo, ancora una volta, non sono i consulenti della difesa, ma la relazione dei RIS richiamata nell’ordinanza che definisce la traccia come “abbondantemente cellularizzata”. Fluido-cellularizzato Abbondantemente cellularizzata significa, in genetica forense ma anche in Italiano, che le cellule sono integre, in caso contrario il fluido non potrebbe mai essere definito cellularizzato, perché non ci sarebbero cellule, ma frammenti, e meno ancora potrebbe definirsi “abbondantemente cellularizzato”.

Posto dunque che il dna mitocondriale del sig. Bossetti non può, nel caso concreto, essere stato “coperto” dalla componente biologica di Yara o di un terzo, è evidente che ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale è impossibile sostenere con sicumera che il sig. Bossetti sia Ignoto1.

Appare peraltro strano un errore interpretativo sul dna mitocondriale perché, come evidenziato nel precedente articolo, sussistono elementi di fatto che fanno sospettare che tale esito negativo non sia stato ottenuto ora per la prima volta.

A questo punto le spiegazioni mi pare siano solo due, ed entrambe portano alla medesima conclusione: Massimo Bossetti non può essere scientificamente considerato Ignoto1.

Il teorema viene travolto sin dalle fondamenta, in quanto se in una cellula il dna mitocondriale non appartiene all’indagato, non ci può essere, nella parte nucleare, nessuna decantata “naturale corrispondenza su 21 marcatori autosomici STR”.

Infatti, posto che in natura, come sopra evidenziato, non esiste e non può esistere nessuna cellula che abbia un corredo di informazioni che rimandi a soggetti diversi nel nucleo e nel mitocondrio, o siamo di fronte ad un frutto di laboratorio, nel qual caso la corrispondenza non può dirsi “naturale”, o -se si vuole sostenere che si tratta di un dna naturale e posto che nessuno sembra contestare la non corrispondenza mitocondriale, peraltro messa nero su bianco da consulente della pubblica accusa- c’è un errore (di tipo procedurale o meramente interpretativo) per quanto attiene alla parte nucleare e non c’è, consequenzialmente, la corrispondenza su tutti i 21 marcatori autosomici.

In questo caso, che tuttavia è una semplice ipotesi al momento non suffragata da elementi certi e che dunque suggerisco di prendere con il dovuto beneficio di inventario, potrebbe darsi che la corrispondenza esista ma sia in realtà inferiore a quella prospettata, magari comunque alta ma non completa, cosa che potrebbe trovare spiegazioni congrue nelle “sottopopolazioni”: è attestato, infatti, che gli appartenenti a sottopopolazioni (quale potrebbe essere, ad esempio, quella della Val Seriana) tendono ad avere dna simili, tanto da provocare, talvolta, effetti distorsivi considerevoli sulla random match probability (Jobling&Gill, 2004).
Per il resto, c’è da sottolineare altresì che una sopravvalutazione della corrispondenza potrebbe essere dovuta al fatto che mi pare chiaro che la comparazione non sia stata effettuata in cieco, ossia tra il 15 e il 16 giugno si sapeva bene di star comparando il dna di Ignoto1 con quello della persona sospettata di essere Ignoto1: questa consapevolezza può causare, anche del tutto involontariamente, errori interpretativi, dei quali la casistica statunitense è costellata.

In conclusione mi pare si possa dunque affermare che il tanto decantato cavallo di battaglia della Procura di Bergamo si sia rivelato un cavallo zoppo, o forse dovremmo dire un cavallo inesistente.
Lascio ai lettori la valutazione dell’atteggiamento tenuto, in merito, dalla Procura di Bergamo, e mi limito ad una considerazione giuridica.

L’articolo 25 della nostra Costituzione sancisce il principio di riserva di legge delle norme penali, di ascendenza illuministica, che porta con sé un triplice corollario: il principio di precisione, che vincola il legislatore a formulare le norme penali nel modo più chiaro possibile, il principio di tassatività, che lo vincola a formulare norme incriminatrici rispettose del divieto di analogia della legge penale, e infine il principio di determinatezza, che impone al legislatore di incriminare solo fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo.

Tale principio fu elaborato da Montesquieu e successivamente approfondito da Feuerbach e dall’italiano Beccaria.
In questa sede non parliamo di legislazione, dunque il richiamo potrebbe apparire improprio, ma se si riflette sulla ratio di questo principio e dei suoi corollari, i quali implicano che le decisioni sulla libertà di un individuo non possano e non debbano essere rimesse all’arbitrio di un giudice privo di limiti ben delineati, diviene chiaro il perché la scrivente ritenga che, sulla base delle ultime risultanze, il sig. Massimo Bossetti non dovrebbe, in un Paese civile, neppure essere rinviato a giudizio, ma scarcerato con tante scuse, che dovrebbero quanto prima prendere il posto della strenua negazione dell’evidenza.
Ho parlato più volte, in questa pagine, del paradosso del iudex peritus peritorum in relazione alla prova scientifica: ma se la prova scientifica si configura come prova insussistente e piegata ad interessi d’altro calibro, la questione diviene ben più grave, e il rischio è proprio che si decida inaccettabilmente ad libitum sulle sorti di un cittadino.

Questa vicenda è costellata di troppi errori e di troppi dubbi.
Dubbi che si sono conficcati come spine nella coscienza di chiunque abbia seguito il caso in maniera autenticamente critica sin dall’inizio.
Dubbi che portano ad un’unica conclusione: da oltre sette mesi, nella casa circondariale di Bergamo, è rinchiuso un innocente.
Per mesi ci è stato ripetuto che “il dna non vola” (frase peraltro del tutto risibile, posto che il dna, pur non volando, è trasportabile e la prova scientifica dovrebbe essere decisamente demistificata), ora la prospettiva di mitocondri volanti sembra allettare gli stessi solerti sostenitori della prima ora della frase di cui sopra.

Io credo che ci sia più di una persona che dovrebbe farsi, quanto prima, un accurato esame di coscienza.
Nelle aule dei nostri Tribunali campeggia la scritta secondo la quale “la legge è uguale per tutti”.
Anche le leggi scientifiche sono uguali per tutti, e lo sono anche quando scagionano Massimo Bossetti.

La festa è finita, e siete stati voi a metterlo nero su bianco: scarceratelo, perché nessuna carriera e nessuna spesa, per quanto ingente, vale quanto la libertà umana.

Alessandra Pilloni