La festa è finita, liberate Bossetti

debt-money-dna “Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione; un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato.”

(Albert Einstein, lettera a Max Born del 4 dicembre 1926)


In principio fu la menzogna.
Se la vicenda mediatico-giudiziaria relativa al sig. Massimo Bossetti fosse collocata in un testo religioso, senza dubbio si aprirebbe con queste parole.

D’altro canto, gli elementi di stampo mitologico sembrano non mancare: dal misterioso furgone bianco che cambia volta a volta i propri connotati strutturali quel tanto che basta per adeguarli alla bisogna, alla “magica” polvere di calce che si ritiene il muratore porti sempre con sé, ed in effetti tanto magica da comparire nell’alveo bronchiale nell’ordinanza del GIP e da non essere invece evidenziata, nello stesso punto, dalla relazione autoptica. Non è un caso che la maggior parte dello spazio su questo blog sia stata dedicata a smentire una lunga serie di notizie distorte e insussistenti, ma la madre di tutte le inesattezze, quella che ha dato sin dall’inizio un manto d’infallibilità a questa indagine costellata di errori è stata quella secondo la quale l’analisi del DNA sarebbe stata ripetuta da quattro diversi laboratori.
Ce lo hanno ripetuto per mesi, in tutti i modi e in tutte le salse, ma non corrisponde al vero. C’è infatti una differenza sostanziale tra il fare un’analisi (cosa fatta da un solo laboratorio) e il controllarne i risultati su carta al fine di “certificarla”: e c’è una differenza sostanziale, perché se c’è un errore a monte in una qualsiasi fase precedente, in questo modo l’errore verrebbe semplicemente replicato, sic et simpliciter.

Qualche giorno fa è stato pubblicato in questo blog l’articolo Ignoto1? Un DNA impossibile in natura. Ed ora affannatevi meno nell’arrampicata sugli specchi e liberate Massimo Bossetti: questo articolo, che tanti ha fatto saltare sulla sedia in quanto meno diplomatico del solito, è stato pubblicato sulla base di presupposti ben precisi, e nessuna considerazione è stata lasciata al caso.

Di recente, qualcuno ha ben pensato di provare a sostenere, naturalmente senza alcuna valida argomentazione sottesa, che quanto recentemente divulgato in relazione alla non corrispondenza del dna mitocondriale di Ignoto1 con quello di Massimo Bossetti sia poco più che una quisquilia, o un cavillo difensivo.
E’ intervenuto perfino il Procuratore di Bergamo, Dott. Francesco Dettori, il quale ha affermato quanto segue:
«Sulle notizie apparse sui mezzi di comunicazione di massa in ordine alla valenza probatoria del dna repertato e utilizzato nel processo a carico di Massimo Giuseppe Bosseti, mettendola in qualche modo in discussione e incentrando le relative critiche sulla distinzione tra dna mitocondriale e dna nucleare, la procura di Bergamo ribadisce che tale profilo è stato già oggetto di ampia e approfondita valutazione in sede di accertamenti tecnici, con i risultati ampiamente conosciuti e che tali evidentemente rimangono».

Sembra quasi voler dire, il Dott. Dettori, nel suo palesare un certo fastidio in relazione alla notizie apparse circa la non corrispondenza del dna mitocondriale, che i panni sporchi si lavano in famiglia.
Chi scrive, in realtà, avrebbe ben gradito una situazione nella quale le vicende giudiziarie sono appannaggio dei tribunali e non di giornali e trasmissioni televisive, ma deve essere rammentato che chi ha portato fuori dalla famiglia i proverbiali panni sporchi (e che in questo caso sembrano essere davvero molto sporchi) non è certo stata la difesa del sig. Bossetti.
Deve essere rammentato anche che non c’è stato alcun intervento del Procuratore nel momento in cui, ad esempio, sono stati dati in pasto ai giornali stralci di interrogatori i cui contenuti, privi non solo di qualsivoglia valenza indiziante ma anche di qualsivoglia interesse pubblico sotteso, si configuravano come palesemente lesivi della privacy e della dignità di un’intera famiglia (oltre che, ovviamente, dell’indagato, il quale è pure una persona che deve essere, ove possibile, tutelata).

In questo caso, però, non siamo di fronte alla divulgazione di un elemento inutile, ma di un elemento che in qualsiasi Paese civile (per inferenza logica è dunque evidente che l’Italia non possa definirsi tale) avrebbe comportato l’immediata scarcerazione dell’indagato: infatti, come vedremo nel corso dell’articolo, da un punto di vista strettamente logico e perfino scientifico, non si può assolutamente ritenere alla luce delle nuove risultanze che “i risultati ampiamente conosciuti” rimangano tali e l’unica conclusione possibile e, a parere di chi scrive, irrefutabile, sembra essere il fatto che il sig. Bossetti non possa essere considerato Ignoto1.

Ora, in qualità di curatrice di questo blog, vorrei fare alcune doverose premesse.
La prima è che non mi sono mai limitata, in questo spazio, a riportare acriticamente tesi difensive, come pure qualcuno ha provato a sostenere.
Se mi desse una qualche soddisfazione personale divulgare veline preconfezionate, allora di certo, anziché scrivere (ben volentieri) a titolo gratuito su questo blog, lavorerei per qualche grande ed importante testata giornalistica, magari finanziata dai contribuenti.
Tra le linee guida di una tale testata giornalistica comparirebbero certo, sciorinati con veemenza ma raramente rispettati, ideali di correttezza deontologica e accuratezza delle notizie, magari anche riferimenti all’uguaglianza e ai principi democratici, ostentati in vetrina ma solertemente dimenticati.
In quel caso avrei potuto riportare per mesi, certa o quasi di una totale impunità, una lunga serie di pseudonotizie tese unicamente a ingenerare nell’opinione pubblica la convinzione che il sig. Massimo Bossetti sia colpevole, pur accorgendomi della fallacia delle stesse e senza mai offrire contraddittorio.
Avrei dedicato lungo spazio alle lampade solari fatte dal sig. Bossetti in un centro estetico “vicino alla fermata del bus di Yara”, naturalmente fingendo di dimenticare che i centri estetici sono chiusi nelle fasce orarie in cui gli studenti prendono l’autobus, e ancora avrei provato a sostenere, senza alcuna vergogna, che costituisca un fatto sospetto e del tutto inusuale l’acquisto di materiali edili da parte di un muratore.
Di contro, al venir fuori una notizia clamorosa come la non corrispondenza del dna mitocondriale di Ignoto1 con quello di Massimo Bossetti, anziché fare quanto dovuto, ossia mettere in discussione l’operato degli inquirenti, sarei corsa immediatamente non da un genetista esterno al caso per chiedere ragguagli sulle implicazioni di un fatto simile, ma dai consulenti della Procura, per dare loro la possibilità di salvare il salvabile (e tutelare i propri scranni) arrampicandosi sugli specchi, e soprattutto tranquillizzando i lettori del fatto che, no, non c’è nessun errore e che, parafrasando le eloquenti parole dell’Avv. Claudio Salvagni, sia cosa del tutto normale avere nelle proprie cellule un dna nucleare riconducibile ai propri genitori e un dna mitocondriale del proprio vicino di casa.

In data 30 gennaio su Il Garantista Errico Novi ha intervistato il Prof. Alessandro Meluzzi (vedi qui: http://ilgarantista.it/2015/01/30/quel-dna-e-costato-troppo-lo-difenderanno-coi-denti-anche-se-e-una-bufala/).

L’intervista, intitolata “Quel Dna è costato troppo: lo difenderanno coi denti, anche se è una bufala“, un titolo da me apprezzato, essendo ormai chiaro che le cose stanno proprio in questo modo -e lo dico da persona ben poco amante delle dietrologie, ma anche abbastanza acuta da comprendere quando sia il vil denaro a muovere determinati meccanismi-, proponeva una serie di considerazioni interessanti, ma ai fini di questa trattazione ne richiamerò due in particolare.
Con riferimento alla improponibile (e verrà spiegato anche il perché di un aggettivo così categorico) linea difensiva adottata dai consulenti della Procura, il Prof. Meluzzi sottolineava come tale linea non risponda al quesito di base che viene posto, ed evidenziava inoltre come il sostenere la “bontà” e la valenza probatoria di quella traccia, alla luce degli ultimi riscontri, sembri rispondere ad un criterio di tipo “esoterico” piuttosto che scientifico.

Ora, non so effettivamente se il Professore si sia lasciato andare ad una considerazione spontanea o se ci fosse, a monte, un percorso riflessivo più complesso, tuttavia penso che questa constatazione riassuma un concetto fondamentale, che poi è lo stesso sotteso alla battuta (ironica solo in minima parte) riportata nell’articolo precedente, secondo la quale, a questo punto, solo il Divino Otelma potrebbe risolvere il busillis.

Il grande antropologo Lucien Lévy-Bruhl dedicò una serie di studi ai popoli primitivi, caratterizzati da culture con una netta preponderanza di un pensiero di tipo “magico”.
Lo studioso parlava, a tal proposito, di “prelogismo”, volendo con ciò evidenziare la differenza ed il distacco di simili concezioni rispetto al pensiero sviluppatosi a partire dalla nascita della logica classica, in seno alla quale vennero elaborati, per la prima volta, i principi di identità e non contraddizione.

Il principio di non contraddizione, alla base del pensiero razionale e scientifico, afferma la falsità di ogni proposizione che implichi un fatto e, in concomitanza, la sua negazione. Aristotele definisce il principio in questi termini:

“È impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e sotto il medesimo riguardo .”

Applicando questo criterio razionale al caso in disamina, è chiaro che debba essere rigettato l’assurdo sulla base del quale il sig. Bossetti possa trovarsi ad essere (sulla base del DNA nucleare), e contemporaneamente a non essere (sulla base del DNA mitocondriale), Ignoto1.

E’ un criterio di tipo logico e scientifico a portare a questa conclusione, mentre la conclusione opposta risponde ad una concezione sottesa che disconosce palesemente i cardini della scienza.
A nulla vale sostenere che il dna mitocondriale abbia minor potere identificativo.
Sia chiaro: nessuno mette in dubbio questa affermazione, trattandosi di una constatazione acclarata, in quanto, mentre il dna nucleare contiene informazioni ereditate sia in linea materna sia in linea paterna, il dna mitocondriale è ereditato unicamente dalla madre ed è condiviso dall’intero ceppo materno (identico).
Se sul luogo di un delitto fosse rinvenuto il mio dna mitocondriale sarebbe dunque impossibile (essendo identico) stabilire se è mio, di mia madre, di mia nonna materna, di mio fratello e così via- mentre il dubbio si chiarirebbe definitivamente con il dna nucleare. Un’evidenza altrettanto inoppugnabile, tuttavia, è il fatto che in natura non esiste e non può esistere nessuna cellula che abbia un corredo di informazioni che rimandi a soggetti diversi nel nucleo e nel mitocondrio.

La mattina del 28 gennaio, su Radio Padania, è stato intervistato il Dott. Marzio Capra, biologo e genetista forense di chiara fama, con particolare riferimento al caso Yara e all’ultima novità del dna mitocondriale.

Il Dott. Capra, in relazione all’assurdità di questa anomalia, ha proposto il significativo paragone di una persona che si guardi allo specchio e, normalmente, vi si riconosca, ma poi si accorga, voltandosi di spalle, di essere un altro soggetto completamente diverso.
Il Dott. Capra ha anche sottolineato che già da anni era noto che quella traccia presentasse alcune grosse anomalie “difficilmente spiegabili o inspiegabili”.

Inserisco, di seguito, la trasmissione menzionata, segnalando che la parte relativa al caso Yara comincia al minuto 47:

Alcune delle anomalie cui il Dott. Capra fa riferimento furono segnatamente evidenziate dai RIS, e riprese dalla difesa del signor Massimo Bossetti nell’istanza di scarcerazione presentata a settembre.

Relazione RIS Anche in questo caso, come da copione, ci si affannò immediatamente a sminuire la cosa, tuttavia quanto sottolineato dalla difesa del sig. Bossetti rimandava ad alcune considerazioni non di poco conto.

Ci si chiedeva infatti se tale traccia dovesse davvero considerarsi “oltre ogni ragionevole dubbio”, e ce lo si chiedeva in quanto appare chiaro, dalla relazione dei RIS, ed anche il Dott. Marzio Capra ha avuto modo di soffermarsi sull’argomento, che ci troviamo quantomeno di fronte ad un campionamento ambiguo, nel quale la traccia biologica riscontrata non è visibile a occhio, a causa della forte degradazione del materiale, ma nel contempo non emerge una corrispettiva degradazione del DNA, che infatti consente non solo di estrarre un profilo completo ma si presenta, addirittura, “abbondantemente cellularizzato”, salvo poi non consentire di diagnosticarne l’origine biologica.

Tuttavia, se in relazione a queste anomalie si poteva obiettare (e si è obiettato) che non potessero inficiare i risultati ottenuti, posto che era stato in ogni caso estratto un profilo completo, non si può rispondere altrettanto di fronte all’evidenza di un dna mitcondriale non coincidente con quello dell’indagato, e nondimeno perfettamente chiaro e appartenente a persona specifica, diversa dall’indagato e allo stato non identificata.

Al fine di spiegare meglio questa anomalia, ho chiesto delucidazioni ad alcuni biologi e genetisti, e le spiegazioni ricevute mi sembrano del tutto incompatibili con la linea assunta dai consulenti della Procura di Bergamo e dai loro amici e colleghi; cosa peraltro del tutto comprensibile: in tempi non sospetti inserii nel blog una traduzione, fatta dall’amico Rocco Cerchiara, di Forensic DNA Evidence. The Myth of Infallibility, del Prof. William C. Thompson, che stigmatizzava a più riprese (con riferimento a casi concreti nella casistica statunitense) la reticenza dei laboratori coinvolti nell’ammissione di eventuali errori.

A tal proposito è interessante notare come questa evidenza paia turbare i sonni di molti, causando una serie di imbarazzanti inversioni di tendenza.
Così, c’è chi fino a qualche giorno fa riteneva che, nel caso di specie, fosse impossibile (peraltro non si capisce su quale base) che potesse configurasi un’ipotesi di trasferimento secondario del dna o una contaminazione, ed ora sostiene con veemenza queste ipotesi, ovviamente -ça va sans dire- limitandole al solo DNA mitocondriale, e senza che alcuna considerazione realmente scientifica di fondo possa avvalorare un simile quadro.
Allo stesso modo, c’è anche chi fino a poco tempo fa si palesava garantista ritenendo prospettabile l’ipotesi del trasporto ma, alla luce della non corrispondenza del dna mitocondriale, sembra aver maturato un inspiegabile livore nei confronti della difesa del sig. Bossetti, arroccandosi in una posizione che potrebbe essere riassunta in questi termini: “difendetelo pure, ma nessuno parli di dna mitocondriale!”

Esempi che ben mostrano, purtroppo, il volto di una scienza che si risolve in malleabili formule di stile, un contenitore vuoto nel quale inserire tutto e il contrario di tutto secondo la convenienza del momento.

Dopo aver evidenziato tutto questo, la questione che vorrei sollevare è, di fatto, una sola. Orbene, se qualcuno nei salottini televisivi non ha avuto molti peli sulla lingua nel dichiarare che gli importa relativamente poco del sig. Bossetti, io ne ho ancor meno nell’affermare che a me non importa assolutamente nulla di quanti, di fronte ad una clamorosa cantonata, potrebbero vedere stroncata la propria fiorente carriera.

Detto questo, e posto altresì che di fronte ad una Procura (il cui discutibile modus operandi è stato, in queste pagine, abbondantemente illustrato) che ha avuto ed ha a disposizione milioni di euro pubblici, e ad un operaio che protesta la propria innocenza e al quale non posso che credere, a questo punto per ragioni palesi, non ho dubbi su quale posizione sia dovere etico e civile assumere, penso che le cose, laddove chiare, debbano essere ribadite, e lo faccio subito, ripetendo che in natura non è scientificamente possibile che nella stessa (e poi vedremo perché ribadisco la parola stessa) cellula ci sia il dna mitocondriale di un soggetto e quello nucleare di un altro.

Vorrei a questo punto riportare alcune considerazioni scientifiche, scusandomi anticipatamente per l’eventuale inadeguatezza terminologica o altre piccole “sbavature” in tal senso, ma si tratta di cose che mi sono state spiegate, da esperti di settore, per mezzo di esempi adeguati ai “non addetti ai lavori”.

Come anticipato, è del tutto inutile sostenere che sia maggiormente identificativo il dna nucleare, in quanto caratteristica precipua della scienza e del metodo scientifico è la ripetibilità di esperimenti e risultati: è proprio a questo che la scienza deve la sua robustezza, ed è in virtù di questo che si distingue dalla superstizione e dalla ciarlataneria.

In un contesto scientifico, se si ha un protocollo e lo si ripete, il risultato è sempre il medesimo, ed in caso contrario è l’intero procedimento a risultare travolto.
Insomma, mettiamoci d’accordo: se, come ci è stato ripetuto per mesi, “la scienza non mente”, non mente neppure quando scagiona l’indagato e neppure quando, evidenziando un errore a monte, mette a rischio gli scranni di tanti illustri signori.

Alla luce dei presupposti sui quali si basa il metodo scientifico, implicante appunto la riproducibilità degli esperimenti e la compatibilità dei risultati ottenuti, se si ha una cellula con il dna nucleare di X, anche il dna mitocondriale deve essere di X.

Se ciò non accade qualcosa non va e anche se di norma l’identificazione si fa per mezzo del dna nucleare (in quanto contenente un maggior numero di informazioni), ovviamente la si fa nella prospettiva che il dna mitocondriale sia della stessa persona, essendo il contrario impossibile in natura: ribadisco il concetto “impossibile in natura” perché, nel caso di specie, vi è una impossibilità per ragioni squisitamente scientifiche di qualsivoglia ipotesi alternativa, come illustrerò nelle righe successive.

“Merita” a questo punto di essere richiamata un’altra ipotesi prospettata dai consulenti della Procura, secondo i quali il mtDNA del sig. Bossetti sarebbe stato “coperto”: questa tesi propone un caso che appare non prospettabile nel caso di specie.

Anzitutto, è chiaro che se un dna mitcondriale può essere coperto, di certo non può materializzarsene un altro ex nihilo, cosa che invece dovrebbe essere evidentemente accaduta in questo caso.
Su questo aspetto, non credo si possano sollevare obiezioni, se non proponendo un Ignoto2, con il mtDNA di Ignoto1 che scompare, mentre nel contempo scompare il dna nucleare di Ignoto2.

Se si vuole proporre una soluzione di questo tipo, o siamo di fronte ad un miracolo tanto grande ed evidente da far annichilire qualunque adepto del CICAP, oppure, più prosaicamente, ci troviamo di fronte ad una clamorosa arrampicata sui vetri.

La prima considerazione da fare, infatti, può essere riassunta in termini molto spicci: non prendiamoci in giro.
Un’ipotesi di questo tipo implicherebbe una serie di avvenimenti tanto incredibili da non avere neppure la minima parvenza di credibilità sul piano sostanziale: bisognerebbe infatti postulare due diversi agenti che lascino una traccia biologica esattamente nel medesimo punto ed in secondo luogo bisognerebbe postulare una scomparsa “selettiva” delle parti “scomode” dei rispettivi dna.

Ci troviamo di per sé dinnanzi ad una ipotesi estremamente risibile, ma in realtà esistono anche ragioni di tipo scientifico che portano a ritenere che questa soluzione nel caso in disamina sia del tutto impossibile.
Affinché una parte del dna venga “coperta” devono ricorrere una serie di condizioni che in questo caso non sono soddisfatte.
Per mostrare come una parte del dna di un soggetto possa essere “coperta”, faccio un esempio pratico, lo stesso che è stato fatto a me.

Si tratta di un esempio “scolastico” e diverso dal caso in esame, finalizzato unicamente a comprendere il meccanismo di fondo.
Il mio sangue gocciola sul campione di tessuto epidermico di X.
Supponendo che accada che nella mia goccia di sangue non ci siano globuli bianchi ma solo piastrine e globuli rossi, nel momento in cui andassi ad analizzare la traccia troverei una popolazione finale mista, con nuclei solo di X ma con mitocondri miei e suoi, perché i globuli rossi non hanno nucleo.
Questo accadrebbe perché quando si sequenzia un frammento di DNA la popolazione minore in una situazione mista è sfavorita, a volte tanto da sembrare un rumore di fondo e (questo dipende molto dai kit utilizzati) da non essere rilevata.

Allontanandoci dall’esempio scolastico e prospettando un caso autentico, la possibilità astratta si configura in questi termini: sia il nucleo sia i mitocondri sono protetti da una membrana, per cui una rottura della cellula non implica necessariamente anche la rottura del nucleo o dei mitocondri; di conseguenza, nel caso di una traccia mista, con più contributori, può verificarsi che nuclei e mitocondri di persone diverse si mischino nella medesima traccia e che la componente minore, sfavorita, non venga rilevata.

Affinché un’ipotesi di questo tipo possa in concreto verificarsi, è però necessario che le cellule non siano integre (devono essere spezzate, ridotte in frammenti), condizione che non è affatto soddisfatta nel caso di Ignoto1.

A dirlo, ancora una volta, non sono i consulenti della difesa, ma la relazione dei RIS richiamata nell’ordinanza che definisce la traccia come “abbondantemente cellularizzata”. Fluido-cellularizzato Abbondantemente cellularizzata significa, in genetica forense ma anche in Italiano, che le cellule sono integre, in caso contrario il fluido non potrebbe mai essere definito cellularizzato, perché non ci sarebbero cellule, ma frammenti, e meno ancora potrebbe definirsi “abbondantemente cellularizzato”.

Posto dunque che il dna mitocondriale del sig. Bossetti non può, nel caso concreto, essere stato “coperto” dalla componente biologica di Yara o di un terzo, è evidente che ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale è impossibile sostenere con sicumera che il sig. Bossetti sia Ignoto1.

Appare peraltro strano un errore interpretativo sul dna mitocondriale perché, come evidenziato nel precedente articolo, sussistono elementi di fatto che fanno sospettare che tale esito negativo non sia stato ottenuto ora per la prima volta.

A questo punto le spiegazioni mi pare siano solo due, ed entrambe portano alla medesima conclusione: Massimo Bossetti non può essere scientificamente considerato Ignoto1.

Il teorema viene travolto sin dalle fondamenta, in quanto se in una cellula il dna mitocondriale non appartiene all’indagato, non ci può essere, nella parte nucleare, nessuna decantata “naturale corrispondenza su 21 marcatori autosomici STR”.

Infatti, posto che in natura, come sopra evidenziato, non esiste e non può esistere nessuna cellula che abbia un corredo di informazioni che rimandi a soggetti diversi nel nucleo e nel mitocondrio, o siamo di fronte ad un frutto di laboratorio, nel qual caso la corrispondenza non può dirsi “naturale”, o -se si vuole sostenere che si tratta di un dna naturale e posto che nessuno sembra contestare la non corrispondenza mitocondriale, peraltro messa nero su bianco da consulente della pubblica accusa- c’è un errore (di tipo procedurale o meramente interpretativo) per quanto attiene alla parte nucleare e non c’è, consequenzialmente, la corrispondenza su tutti i 21 marcatori autosomici.

In questo caso, che tuttavia è una semplice ipotesi al momento non suffragata da elementi certi e che dunque suggerisco di prendere con il dovuto beneficio di inventario, potrebbe darsi che la corrispondenza esista ma sia in realtà inferiore a quella prospettata, magari comunque alta ma non completa, cosa che potrebbe trovare spiegazioni congrue nelle “sottopopolazioni”: è attestato, infatti, che gli appartenenti a sottopopolazioni (quale potrebbe essere, ad esempio, quella della Val Seriana) tendono ad avere dna simili, tanto da provocare, talvolta, effetti distorsivi considerevoli sulla random match probability (Jobling&Gill, 2004).
Per il resto, c’è da sottolineare altresì che una sopravvalutazione della corrispondenza potrebbe essere dovuta al fatto che mi pare chiaro che la comparazione non sia stata effettuata in cieco, ossia tra il 15 e il 16 giugno si sapeva bene di star comparando il dna di Ignoto1 con quello della persona sospettata di essere Ignoto1: questa consapevolezza può causare, anche del tutto involontariamente, errori interpretativi, dei quali la casistica statunitense è costellata.

In conclusione mi pare si possa dunque affermare che il tanto decantato cavallo di battaglia della Procura di Bergamo si sia rivelato un cavallo zoppo, o forse dovremmo dire un cavallo inesistente.
Lascio ai lettori la valutazione dell’atteggiamento tenuto, in merito, dalla Procura di Bergamo, e mi limito ad una considerazione giuridica.

L’articolo 25 della nostra Costituzione sancisce il principio di riserva di legge delle norme penali, di ascendenza illuministica, che porta con sé un triplice corollario: il principio di precisione, che vincola il legislatore a formulare le norme penali nel modo più chiaro possibile, il principio di tassatività, che lo vincola a formulare norme incriminatrici rispettose del divieto di analogia della legge penale, e infine il principio di determinatezza, che impone al legislatore di incriminare solo fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo.

Tale principio fu elaborato da Montesquieu e successivamente approfondito da Feuerbach e dall’italiano Beccaria.
In questa sede non parliamo di legislazione, dunque il richiamo potrebbe apparire improprio, ma se si riflette sulla ratio di questo principio e dei suoi corollari, i quali implicano che le decisioni sulla libertà di un individuo non possano e non debbano essere rimesse all’arbitrio di un giudice privo di limiti ben delineati, diviene chiaro il perché la scrivente ritenga che, sulla base delle ultime risultanze, il sig. Massimo Bossetti non dovrebbe, in un Paese civile, neppure essere rinviato a giudizio, ma scarcerato con tante scuse, che dovrebbero quanto prima prendere il posto della strenua negazione dell’evidenza.
Ho parlato più volte, in questa pagine, del paradosso del iudex peritus peritorum in relazione alla prova scientifica: ma se la prova scientifica si configura come prova insussistente e piegata ad interessi d’altro calibro, la questione diviene ben più grave, e il rischio è proprio che si decida inaccettabilmente ad libitum sulle sorti di un cittadino.

Questa vicenda è costellata di troppi errori e di troppi dubbi.
Dubbi che si sono conficcati come spine nella coscienza di chiunque abbia seguito il caso in maniera autenticamente critica sin dall’inizio.
Dubbi che portano ad un’unica conclusione: da oltre sette mesi, nella casa circondariale di Bergamo, è rinchiuso un innocente.
Per mesi ci è stato ripetuto che “il dna non vola” (frase peraltro del tutto risibile, posto che il dna, pur non volando, è trasportabile e la prova scientifica dovrebbe essere decisamente demistificata), ora la prospettiva di mitocondri volanti sembra allettare gli stessi solerti sostenitori della prima ora della frase di cui sopra.

Io credo che ci sia più di una persona che dovrebbe farsi, quanto prima, un accurato esame di coscienza.
Nelle aule dei nostri Tribunali campeggia la scritta secondo la quale “la legge è uguale per tutti”.
Anche le leggi scientifiche sono uguali per tutti, e lo sono anche quando scagionano Massimo Bossetti.

La festa è finita, e siete stati voi a metterlo nero su bianco: scarceratelo, perché nessuna carriera e nessuna spesa, per quanto ingente, vale quanto la libertà umana.

Alessandra Pilloni

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Lo Stato di diritto ai tempi dell’austerity: se “la scienza non mente”, è bene che non menta per nessuno

“Il dubbio è fastidioso, ma la certezza è ridicola”

(Prof. Guglielmo Gulotta)
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In queste pagine ho parlato spesso di processi mediatici e di tutto ciò che suole denominarsi, con un simpatico neologismo, “brunovespismo”. E in effetti, ai fini di questo articolo, non c’è termine più adatto di “brunovespismo”, poiché è giunto il momento di parlare della puntata di Porta a Porta andata in onda in data 2 ottobre. Siamo in tempi di austerity, è cosa nota, ma non credevo che le nuove politiche economiche avrebbero toccato perfino i principi dello Stato di diritto. Invece, pare sia proprio così; si sa che a pensar male si fa peccato ma, come si suole aggiungere, spesso ci si azzecca, e alla luce della disparità di trattamento osservata in alcune trasmissioni televisive, verrebbe da pensare che la giustizia dei tribunali mediatici abbia fissato un’imposta anche sulla presunzione di innocenza. Un’imposta a scaglioni, come l’Irpef, ma regressiva: paga di più chi ha meno. Così, ci sono i “dottor Stasi” e i “muratori”: per i primi si fa sfoggio di un sano garantismo, per i secondi si perviene a condanne di piazza sulla base di “prove” immaginarie sbandierando tesi colpevoliste e perfino scientificamente inesatte come se non ci fosse un domani. Avevo già notato queste palesi disparità di trattamento in altre trasmissioni, ma mi permetto di evidenziarle oggi per un semplice motivo: vorrei infatti dire, pubblicamente, che finché davanti alla giustizia televisiva ci saranno i “dottor Stasi” e i “muratori”, mi sentirò pienamente legittimata a considerarla espressione di una società malata. Nulla di personale nei confronti di Alberto Stasi, che ha diritto come tutti ad un equo processo e al contraddittorio, ça va sans dire, ma è avvilente osservare come nel suo caso sia stato riservato un accurato servizio sulla difesa con l’esposizione puntuale delle contestazioni all’accusa, mentre nel caso di Massimo Bossetti tale servizio sia stato un’autentica farsa, nel quale le possibili tesi difensive venivano presentate solo per essere, almeno in apparenza, smontate senza licenza di contraddittorio. E’ bene sottolineare infatti sin dall’inizio che nella summenzionata puntata di Porta a Porta, al fine di affrontare il caso Bossetti, Bruno Vespa, forse dimenticando che il contraddittorio è uno dei principi fondanti di ogni democrazia, ha avuto la brillante idea di invitare in studio quattro volti noti (Barbara Benedettelli, Roberta Bruzzone, Simonetta Matone e Andrea Biavardi) e notoriamente colpevolisti. Il contraddittorio avrebbe forse dovuto essere dato dall’unico garantista, tra l’altro ampiamente penalizzato dal collegamento esterno, il Prof. Guglielmo Gulotta, encomiabile per i suoi interventi, ma sistematicamente interrotto senza ritegno. In una trasmissione a sfondo religioso in una teocrazia islamica il confronto sarebbe stato sicuramente maggiore. Il Prof. Gulotta, nonostante le innumerevoli interruzioni, ha detto una frase che mi ha colpita, e che ho segnalato in incipit: “Il dubbio è fastidioso, ma la certezza è ridicola”. E non avrebbe potuto usare termine più adeguato di “ridicola” per definire la caciara di affermazioni che sono state fatte, non in una discussione tra amici, vale la pena di sottolinearlo, ma in una trasmissione mandata in onda dal Servizio Pubblico pagato dai contribuenti. Potrei esordire, a titolo d’esempio, richiamando l’attenzione sul fatto che il signor Biavardi abbia dato prova di “conoscere” una relazione dei RIS diversa dalla relazione dei RIS, oppure dalle fini esternazioni della Dott.ssa Bruzzone, che riferendosi alla signora Ester Arzuffi, ed in particolare al fatto che la signora nega il contatto sessuale con Guerinoni, ha affermato che questo sarebbe il secondo caso di Immacolata Concezione. In queste pagine mi sono sempre guardata bene dal porre l’accento sulle questioni relative ai rapporti di filiazione, se non altro perché trattasi di qualcosa che non ha nulla a che vedere con le indagini, posto che il “problema” di Massimo Bossetti non è quello di essere o meno figlio di Giuseppe Guerinoni, ma la corrispondenza con la traccia biologica di “Ignoto1”, tuttavia ho voluto sottolineare questo passaggio perché da tempo non mi capitava di imbattermi in cotanta empatia nei confronti di una donna il cui figlio è in carcere da quasi quattro mesi con un’accusa infamante (e a sostegno della quale non ci sono prove), mentre il marito è malato terminale. Per il resto, chi sia il padre dei figli della signora Arzuffi, è qualcosa che non mi interessa, e che non dovrebbe interessare neppure al resto degli Italiani, anche se la cosa pare solleticare la pruderie del popolino, che dimostra, ahimè, come non sia cambiato proprio nulla rispetto all’Italietta che nel ’68 condannava per “plagio” il Prof. Braibanti, “reo”, di fatto, di essere omosessuale. A beneficio dei posteri inserisco comunque un link con le interessanti parole affidate, in data 20 giugno, dalla stessa Dott.ssa Bruzzone a Io Donna, che offrono un interessante spaccato sulla tendenza, tutta italiana, a balzare da un carro all’altro con estrema facilità: http://www.iodonna.it/attualita/primo-piano/2014/yara_bruzzone_intervista-402147644485.shtml. E’ difficile capire cosa sia cambiato dal 20 giugno ai giorni immediatamente successivi per causare nella criminologa un’inversione a U di questa portata, ma a tal proposito mi si potrà dire che cambiare opinione su un determinato argomento è una libera scelta individuale. Concordo pienamente su questo, decisamente meno su altri aspetti: se infatti dobbiamo rendere conto del fatto che, come ormai tutti dicono, “la scienza non mente”, diviene meno chiaro come sia possibile che, nel cambiare idea, nel susseguirsi di dichiarazioni una traccia biologica “esigua e di origine non accertata” si trasformi in una traccia biologica “abbondante ed ematica”, la qual cosa ricorda un po’ la barzelletta del papà di Pierino, che dopo essere andato a pesca torna a casa con un pesce che “si allunga di qualche cm ogni volta che ne parla”. Ironia a parte, non riprendo le considerazioni sul fatto che la traccia fosse notoriamente esigua, deteriorata e di natura non accertabile: basta scorrere i precedenti articoli per trovare dei riferimenti, tratti non da opinionisti, ma dalla documentazione e dalle parole degli stessi che hanno svolto le analisi. Sulla natura non accertabile della traccia mi limito ad inserire uno stralcio della relazione dei RIS: ” (…) Tale evidenza rende di per sè non agevole la diagnosi dei singoli contributi biologici all’interno di una mistura prodotta da più soggetti; può talvolta risultare utile, in casi del genere, un approccio deduttivo, per esclusione di esiti oggettivamente verificati (es. negatività a determinati test), ma mancherebbe comunque il legame univoco: profilo dell’unico donatore — diagnosi della traccia” e questo perché nessuno dei test diagnostici “prescinde dalla integrità della struttura molecolare delle proteine che costituiscono i marcatori “bersaglio” della maggior parte di tali saggi diagnostici (emoglobina, PSA, semenogelina, ecc.)”. Mi preme di più, però, concentrarmi sulle altre considerazioni in ambito di genetica forense fatte dalla Dott.ssa Bruzzone, che genetista non è, quindi, non essendo genetista neppure io, direi che partiamo ad armi pari. Se la Dott.ssa Bruzzone vuole dunque affermare nella radiotelevisione pubblica che la traccia è “coeva” all’omicidio e che “non può essere esito di trasferimento secondario” perché in quel caso non avrebbe potuto restituire un profilo completo, a rigor di logica dovrebbe perlomeno citare degli studi scientifici che avvalorino le sue affermazioni, non da ultimo perché non stiamo parlando di questioni mondane, trucco e parrucco, ma stiamo sentenziando contro un uomo incensurato a carico del quale ci sono indizi che potremmo definire immaginari. Dal momento che non lo fa, di fronte al nuovo spettacolo del “diritto alla rovescia” e dell’onere della prova capovolto, mi prendo però la briga di citarli io, gli studi, che ben lungi dall’avvalorare alcunché smentiscono le sue affermazioni. Che il DNA non sia databile, a meno che la Bruzzone non abbia fatto la scoperta scientifica del secolo, lo sanno tutti e lo abbiamo ripetuto più volte: basta leggere qualsiasi testo di genetica per appurarlo. L’unica soluzione che trovo per ribadirlo, a questo punto, è inserire le parole a caratteri cubitali che si possono leggere sul sito dell’Associazione Identificazioni Forensi – A.I.Fo. AIFO Richiamo anche l’attenzione sul fatto che è la stessa relazione dei RIS ad affermare che non esiste ad oggi alcun metodo che consenta di datare con precisione una traccia. Nel fare riferimento a traccia “non coeva” la relazione dei RIS mirava infatti semplicemente ad escludere che vi fosse stata una contaminazione recente della traccia da parte delle stesse forze dell’ordine e nello specifico “dovute a semplice contatto manuale o ad imprudente approccio al reperto da parte del personale operante senza le cautele che il caso impone”: in quel caso infatti la traccia sarebbe stata probabilmente meno deteriorata. Passiamo alle altre note dolenti. Parto dal presupposto che, come già scrissi come introduzione all’articolo La necessità di cautela nell’uso del test del DNA per evitare la condanna di innocenti, del Prof.Michael Naughton, Università di Bristol – Sintesi di Rocco Cerchiara, una contaminazione (che può essere avvenuta in più di una fase) non può essere esclusa. Chiariamoci: nella “ricostruzione” dell’accusa ci sono dei buchi e delle contraddizioni evidenti, che farebbero annichilire in un sol colpo le presunte contraddizioni di Bossetti sui suoi spostamenti di quattro anni prima (sic). Sostenere che il corpo di Yara sia rimasto all’aperto a Chignolo per tre mesi (con la traccia nella parte posteriore del corpo e a contatto con il terreno umido) e che non ci sia stata contaminazione è scientificamente risibile. Non c’è nessuno studio che attesti una possibilità di questo tipo e, al contrario, ci sono studi (citati nell’articolo inserito sopra) che la smentiscono clamorosamente: una traccia ematica a contatto con il terreno (asciutto) non restituisce profili già dopo trenta giorni. Questo senza l’azione ulteriore di acqua, fluidi prodotti dalla decomposizione del cadavere, saprofiti. Se ci si vuole basare sulla scienza, non si possono salvare capra e cavoli: o Yara non è rimasta a Chignolo per tre mesi, o la traccia non era lì sin dall’inizio. Tertium non datur. Ad ogni buon conto, nel ricordare che la piena compatibilità di cui si parla non è propriamente tra Bossetti e la traccia di Ignoto1, ma tra Bossetti e l’amplificazione del DNA di Ignoto1 estratto da una traccia (una apparente sottigliezza che in alcuni casi può rilevare) la cui estrazione è con ogni probabilità non ripetibile in contraddittorio, ai venditori di certezze non posso che consigliare un ottimo testo: Application of Low Copy Number DNA Profiling, Forensic Science Service, Trident Court, Birmingham, UK, del Prof. Peter Gill [1]. Parla dei rischi presenti nel DNA “low copy number”, ossia estremamente esigui e degradati. Il Prof. Gill sottolinea che in questi casi ci sono diverse conseguenze che non possono essere evitate: casi di allelic dropout, cosiddetti “falsi alleli” analizzati, e contaminazioni. Sono gli stessi kit di amplificazione e gli stessi strumenti utilizzati per l’analisi di tracce particolarmente problematiche in quanto esigue e deteriorate ad esporre ai rischi di contaminazione a causa della loro particolare sensibilità. Questo per ricordare, sebbene io non abbia mai propeso particolarmente per dinamiche di questo tipo ed abbia sempre preferito basarmi sull’evidenza che il DNA è trasportabile, come il solo sciorinare certezze assolute sia ridicolo. Meritano di essere riportate le considerazioni finali dello studio del Prof. Gill, quanto mai adatte al nostro caso: “Quando vengono analizzate piccole quantità di DNA, si impongono considerazioni particolari come le seguenti: a) Anche se è stato ottenuto un profilo del DNA, non è possibile identificare il tipo di cellule da cui il DNA ha origine, né è possibile affermare quando sono state depositate le cellule. b) non è possibile fare alcuna conclusione circa il trasferimento e la persistenza del DNA in questo caso. (…) c) Poiché il test del DNA è molto sensibile, non è raro trovare dei commisti. Se le potenziali fonti dei profili di DNA non possono essere identificate, non ne consegue necessariamente che siano pertinenti nel caso di specie, dal momento che il trasferimento di cellule può essere esito di contatto casuale. In effetti, il valore della prova del DNA LCN è diminuito rispetto al DNA convenzionale. Ciò deriva inevitabilmente dalle incertezze relative al metodo di trasferimento di DNA su una superficie e dalle incertezze relative al quando il DNA è stato trasferito. Si sottolinea che la rilevanza della prova del DNA in un caso può essere valutata solo sulla base di una considerazione simultanea di tutti gli altri elementi di prova diversi dal DNA”. Stando alle conclusioni del Prof. Peter Gill, va da sé che diviene palese il motivo per il quale c’è chi, come la sottoscritta, non riesce a capire per quale ragione Massimo Bossetti sia in carcere: infatti, nel caso di Massimo Bossetti, gli elementi di prova diversi dal DNA semplicemente non esistono, a meno che non si voglia parlare di gossip e dei summenzionati indizi immaginari. Non entro nel merito della problematicità di per sé del processo indiziario, e vado direttamente alla questione indizi, perché in questo caso siamo ben al di là del processo indiziario. Chi segue il caso, ed anche chi segue questo blog, sa che c’è una “querelle” sul valore degli elementi dell’ordinanza, che ho sollevato sin dall’inizio. Il GIP li ritiene indizi perché assumerebbero, a suo dire, rilievo “in una valutazione globale” e non valutati singolarmente. Il nocciolo della questione è che gli indizi, per essere tali, non possono essere corbellerie di per sé insignificanti unite tra loro: certo, deve procedersi ad una valutazione globale, ma prima gli indizi devono già essere indizi. E quelli “a carico” di Massimo Bossetti, per giunta anche smontabili in altro modo (nel caso in cui fossero indizi), non sono indizi, perché del tutto carenti di univocità. L’esempio più eclatante è quello delle celle telefoniche: quale univocità può avere l’aggancio di una cella telefonica compatibile con la propria abitazione? Messa in questi termini, la questione delle celle telefoniche di per sé è neutra, perché non è univoca, nel senso che è passibile di plurime interpretazioni che, fuor di retorica e mistificazioni, in mano all’accusa non lasciano davvero un bel nulla. Questo anche senza aggiungere la discrasia cronologica evidente (di oltre un’ora) nell’aggancio della medesima cella telefonica da parte di Yara, ed anche senza aggiungere il fatto (guarda caso omesso nell’ordinanza di custodia cautelare), già trapelato dalle fonti giornalistiche dell’epoca e ora provato dai tabulati Vodafone, che l’ultima cella telefonica agganciata da Yara non è, come riportato nell’ordinanza, quella di Mapello alle ore 18,49, ma quella di Brembate alle 18,55. Partiamo da una considerazione: la distanza in linea retta tra Mapello e Brembate di Sopra è 2.72 km, ma la distanza di guida è 4.7 km. In auto, ci vogliono 10 minuti circa per andare da Brembate a Mapello. Alle 18,44 Yara aggancia (per la seconda volta) la cella telefonica di Ponte S. Pietro, compatibile con il cortile della palestra. Se per spostarsi da Brembate a Mapello ci vogliono dieci minuti in auto, e se Yara alle 18,44 era ancora in un’area compatibile con il cortile della palestra dal quale ha agganciato la cella di Ponte S. Pietro, come poteva trovarsi a Mapello alle 18,49, dopo solo 5 minuti? Quindi, se davvero Yara fosse stata a Mapello alle 18,49, non solo il tragitto in auto sarebbe durato la metà del tempo medio necessario, ma in questi 5 minuti dovrebbe collocarsi anche il rapimento o il “convincimento” della ragazza teso a farla salire sull’auto di uno sconosciuto. Ma il problema più grave resta ciò che manca nell’ordinanza. 18,55, Yara aggancia la cella telefonica di Brembate. E’ di nuovo a Brembate, ancora una volta in tempi inferiori a quelli richiesti? E perché andare avanti e indietro tra i due paesi? L’unico scenario verosimile è che l’aggancio della cella telefonica di Mapello sia stato del tutto “incidentale”, dovuto a sovraccarico della cella miglior servente, e che prima delle 18,55 Yara sia sempre stata a Brembate. Il fatto che l’aggancio della cella di Mapello sia circondato dall’aggancio di celle telefoniche compatibili con l’area di Brembate, induce a pensare che la cella telefonica agganciata incidentalmente sia proprio quella di Mapello alle ore 18,49. In soldoni, le celle telefoniche non sono suggestive del fatto che Yara e Bossetti si trovassero nella stessa area (al di là del fatto che parlare della stessa area in spazi geografici così ridotti ha poco senso), ma dell’esatto opposto. Tale considerazione fa a cadere, a mò di tifone, un intero “indizio”, ma è bene sottolineare che tale indizio già non era tale, come avevo già notato da tempo (vedi La questione delle celle telefoniche: tanto rumore per nulla?). Il grande Prof. Alfredo Gaito, nel suo saggio“La prova penale”, si sofferma estesamente proprio sul fatto che gli indizi debbano prima essere valutati singolarmente ed essere, appunto, indizi. Leggendo questa descrizione risulterà immediatamente evidente che quelli contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare, in virtù dei quali un uomo è in carcere da oltre cento giorni, non sono neppure valutabili come elementi indiziari. Riporto parte del testo: “(…) Per gli indizi sono prefigurati requisiti ulteriori, in mancanza dei quali resta de iure esclusa la legittimazione di un giudizio di colpevolezza. Permangono, per vero, alcune difficoltà ermeneutiche, giacché le qualifiche di gravità, precisione e concordanza non possono essere caratterizzate da un sicuro ed univoco referente; va, comunque, evocato l’insegnamento della giurisprudenza di cassazione, per cui gli indizi: a) sono precisi solo quando sono non generici e non suscettibili di diversa ed antitetica interpretazione e, perciò, non equivoci nonché quando sono considerati certi i relativi elementi indiziari (…); b) sono gravi solo quando sono dotati di un elevato grado di fondatezza e, quindi, di un’elevata intensità persuasiva di ogni singolo strumento gnoseologico indiziario; c) sono concordanti solo quando i loro risultati, basati su singoli elementi indiziari, lungi dal porsi in antitesi con altri dati o elementi certi, confluiscono verso una ricostruzione unitaria del fatto cui si riferiscono. Considerato che la prova indiziaria è ontologicamente (e normativamente) composita, richiedendo l’art. 192 c.p.p. la presenza di una pluralità di indizi, tra di loro precisi e concordanti, e di conseguenza gravi, si impone al giudice di merito di verificare la rispondenza degli elementi conoscitivi acquisiti alla regola di giudizio codificata, mediante un accertamento di routine della sussistenza del requisito della concordanza con tutti gli altri elementi indiziari presenti agli atti, e soprattutto di valutare (id est: non ignorare) la rilevanza delle prove contrarie, al fine di articolare un ragionato giudizio di prevalenza delle une rispetto alle altre, singolarmente e nella loro globalità. A fronte della molteplicità degli indizi, si deve procedere in primo luogo all’esame parcellare di ciascuno di essi, definendolo nei suoi contorni, valutandone la precisione (che è inversamente proporzionale al numero dei collegamenti possibili col fatto da accertare e con ogni altra possibile ipotesi di fatto) nonché la gravità; si deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi, così esaminati possono essere collegati tutti ad una sola causa o ad un solo effetto e collocati tutti, armonicamente, in un unico contesto dal quale possa per tale via essere desunta l’esistenza o, per converso, l’inesistenza di un fatto. (…) Nella valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, onde il limite della valenza di ognuno risulta superato, sicché ove il giudice collochi in un contesto indiziario circostanze che non rispondono ai requisiti normativi, è l’intero quadro indiziario che deve essere riconsiderato, al fine di accertare se la caducazione di taluno degli indizi non determini il venir meno della conclusione finale. Simmetricamente, così come non è dato procedere a scomposizioni di comodo della c.d. costellazione indiziaria per contestare la validità del discorso accertativo, allo stesso tempo non è consentito assemblare risultanze singolarmente imprecise per poi apoditticamente tagliare corto che la complessità degli indizi vale a dimostrare alcunché: stando ancorati all’insegnamento giurisprudenziale collaudato, i singoli indizi devono essere anzitutto precisi; che anzi, valendo la precisione a requisito indefettibile della gravità, è logicamente precluso definire grave un indizio non preciso. Le parole del Prof. Gaito sono sostanzialmente adatte a comprendere i termini del problema. E’ il GIP stesso nell’ordinanza ad ammettere che gli elementi hanno rilevanza solo in una valutazione globale e non isolata. Infatti, singolarmente considerati non sono ontologicamente indizi perché non hanno nessuna univocità. Ne discende che non ci sono indizi “precisi”, e di conseguenza non ci sono indizi “gravi”, e ancora di conseguenza non ci sono “indizi”. La valutazione della prova è sempre una tematica estremamente complessa e, vista l’attinenza con il nome del blog mi permetto di richiamare anche un calzante monito del Prof. Tonini ( Manuale breve di diritto processuale penale, V edizione, Giuffrè 2010): “in questa materia l’aspetto problematico sta nel fatto che, al posto di regole di esperienza ricostruite mediante criteri razionali, il giudice (come ogni persona umana) è portato ad utilizzare, a volte inconsciamente, pregiudizi e luoghi comuni. La storia è piena di esempi in tal senso, a cominciare da quei processi agli untori che sono stati descritti da Alessandro Manzoni”. Appurato per l’ennesima volta che il DNA non è accompagnato da elementi indiziari dotati di sussistenza ontologica, sposterei a questo punto la querelle sull’ultima affermazione della Dott.ssa Bruzzone: a suo parere (parlo di parere, dal momento che non ha citato alcuno studio in grado di avvalorare una simile esternazione) una traccia di DNA esito di trasferimento secondario non restituisce profili completi. Davvero? Sarei curiosa di sapere allora per quale ragione la casistica giudiziaria contempli casi in cui ciò si è verificato, e sarei ancora più curiosa di sapere da dove la Bruzzone abbia tratto questa informazione, dal momento che è sufficiente cercare qualche studio scientifico per appurare l’esatto opposto. Evito scientemente giri di parole, e imposto subito la questione nei termini (sia pure, come abbiamo visto, non avvalorati) più graditi alla Bruzzone e a chi ostenta certezze colpevoliste: la traccia è senza alcun dubbio ematica, la contaminazione è esclusa tout court, il DNA è diventato databile e ci permette di dire che la traccia è stata depositata contestualmente all’omicidio. Ebbene, non è difficile reperire studi che hanno accertato non solo il trasferimento secondario di traccia ematica, ma perfino quello terziario (e più), ricavando sulle superfici finali profili completi, perfino a partire da sangue essiccato su superfici non porose (come il vetro). A titolo di esempio, sul trasferimento terziario: “Il trasferimento di sangue liquido ha dato un profilo genetico completo ben oltre gli eventi di trasferimento secondario sia su substrati di cotone sia su vetro. Il sangue secco ha dato un profilo completo ben oltre gli eventi di trasferimento secondario solo su vetro, ma in misura minore rispetto al sangue liquido. Il DNA da contatto ha prodotto solo un profilo completo sul substrato primario sia su cotone sia su vetro, e le quantità rilevabili al di là dell’evento trasferimento secondario solo su vetro. I nostri risultati contribuiranno ad una migliore comprensione del trasferimento terziario e successivo del DNA, che consentirà una migliore valutazione della probabilità di scenari alternativi che spieghino perché il DNA di un individuo è stato trovato sulla scena del crimine.” (da Following the transfer of DNA: How far can it go?, da Forensic Science International Genetics Supplement Series 01/2013, V.J. Lehmann, R.J. Mitchell, K.N. Ballantyne, R.A.H. van Oorschot). Ma non spingiamoci al trasferimento terziario, ed occupiamoci di quello secondario, che nel caso in esame a livello giornalistico si è spesso supposto derivare, ad esempio, dall’uso di un’arma del delitto sporca, come un attrezzo da lavoro. C’è uno studio interessantissimo, che inserisco [2] e che a breve inserirò anche in traduzione integrale, Secondary DNA transfer of biological substances under varying test conditions (M. Goray et al. / Forensic Science International, 2009) Si tratta di uno studio finalizzato all’analisi dei fattori che possono influenzare il trasferimento secondario del DNA, con particolare riferimento al tipo di sostanza biologica depositata, alla natura del substrato primario e secondario ed al contenuto di umidità della sostanza depositata. Le componenti biologiche utilizzate sono state DNA puro, sangue e saliva, i substrati primari e secondari plastica (non porosa), lana e cotone (porosi), e sono stati provati tre tipi di contatto: contatto passivo, pressione e frizione. I risultati hanno mostrato che il trasferimento secondario risulta influenzato sia dal tipo di substrato primario sia dall’umidità del campione biologico, e che risulta inoltre essere maggiore in caso di frizione/attrito. Sebbene le tre diverse fonti biologiche testate (DNA puro, saliva e sangue) abbiano viscosità diverse, non sono emerse fra loro differenze importanti nella quantità di trasferimento secondario, cosa che spinge ad ipotizzare che materiali biologici diversi, come sperma, lacrime e urine produrrebbero risultati simili. Nel caso di campioni umidi il substrato ha mostrato un forte impatto sulla percentuale di trasferimento, maggiormente agevolato dalla plastica (non porosa) come substrato primario e dal cotone (poroso) come substrato secondario, fino a tassi di trasferimento, per il sangue fresco, del 97% del materiale iniziale nel caso di frizionamento.

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Ipotizzando uno scenario come il trasferimento secondario a mezzo arma, il substrato primario sarebbe non poroso (arma), il substrato secondario poroso (indumenti), e la modalità di trasferimento frizione/attrito: condizioni che, come abbiamo visto, sono proprio quelle che sperimentalmente agevolano il trasferimento secondario di traccia ematica. C’è da introdurre una variabile: il sangue su un’arma sporca non sarebbe liquido ma essiccato, anche se verosimilmente potrebbe reidratarsi, almeno in parte, venendo a contatto con il sangue fresco della vittima, in quantità intuibilmente ben maggiore. Comunque, voglio spingermi fino in fondo nel prendere per buone tutte le tesi sciorinate nei salotti televisivi da persone che sentenziano senza citare studi, e allora parliamo di sangue essiccato tout court senza tener conto della possibile reidratazione. Il grafico parla da sé: in condizioni di frizionamento/attrito il trasferimento secondario del sangue secco da substrato primario non poroso (plastica) a substrato secondario poroso (cotone) è del 16,1%, una percentuale certo non paragonabile a quella del sangue fresco, ma che permette comunque senza nessun dubbio di trovare una quantità ancora considerevole di materiale biologico sulla superficie finale, certamente idonea ad estrarre un profilo completo (che ormai si ricava perfino da un paio di cellule!).

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Detto ciò, si consideri semplicemente che 1 ml di sangue contiene ben 20.000 ng di DNA, e che è possibile ottenere un profilo da un solo nanogrammo di DNA. Basta fare qualche calcolo per inferire come un trasferimento a mezzo arma possa lasciare sulla superficie finale anche più di quanto necessario all’estrazione di un profilo. Il mio campo (proprio come quello della Dott.ssa Bruzzone) non è la scienza, quindi trovo doveroso citare studi a sostegno delle mie affermazioni anziché presentare opinioni personali come verità assodate, anche se vorrei sottolineare che in casa mia esiste un principio, che gli antichi romani erano soliti compendiare nei termini “affirmanti incumbit probatio”: la prova spetta a chi afferma. Non dovrei essere io a citare degli studi, ma gli studi dovrebbero essere citati da chi, nel Servizio Pubblico pagato dai contribuenti, fa affermazioni in contrasto con i principi costituzionali, come il diritto alla presunzione di innocenza e, a quanto pare, anche con la tanto decantata scienza. Nel cercare una giustificazione alla legge ed agli ordinamenti stessi, la filosofia del diritto avanza diverse ipotesi con altrettanti principi. Uno di questi è la coerenza, ossia la capacità di applicare a se stessi le norme che si vorrebbero imporre agli altri. Ebbene, se si vuole che per Massimo Bossetti la scienza non menta, allora non deve mentire per nessuno: neanche per chi nei saloni televisivi si erge a giudice di un uomo da quasi quattro mesi protesta la propria innocenza mentre è in carcere sulla base di un quadro probatorio di per sé nullo e di un quadro indiziario insussistente. Non posso che concludere con una bellissima citazione di Richard P. Feynman che ci ricorda, qualora ce ne fosse bisogno, che è proprio la scienza a nutrirsi di dubbi piuttosto che di certezze: chissà che queste parole non possano ancora insegnare qualcosa e restituirci una parvenza di civiltà. “Questa libertà di dubitare è fondamentale nella scienza e, credo, in altri campi. C’è voluta una lotta di secoli per conquistarci il diritto al dubbio, all’incertezza: vorrei che non ce ne dimenticassimo e non lasciassimo pian piano cadere la cosa. Come scienziato, conosco il grande pregio di una soddisfacente filosofia dell’ignoranza, e so che una tale filosofia rende possibile il progresso, frutto della libertà di pensiero”. Alessandra Pilloni

Bibliografia: 1-Application of Low Copy Number DNA Profiling, Prof. Peter Gill: lcn dna article gill 2- Secondary DNA transfer of biological substances under varying test conditions, M. Goray et al. : Secondary DNA transfer of biological substances under varying test conditions

La necessità di cautela nell’uso del test del DNA per evitare la condanna di innocenti, del Prof.Michael Naughton, Università di Bristol – Sintesi di Rocco Cerchiara

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Nel ringraziare tantissimo Rocco Cerchiara per il (non semplice) lavoro di traduzione e sintesi, inserisco in questo articolo uno studio del Prof. Michael Naughton, dell’Università di Bristol.
Vorrei farlo precedere, però, da una premessa fondamentale.
I più informati, leggendo questo testo, capiranno che solo una piccola parte delle considerazioni ivi presentate può essere raffrontata al caso del quale ci occupiamo in questo blog.
Allora, perché inserirlo integralmente (o quasi)?

Perché chi scrive ritiene che sia necessario uno sforzo collettivo al fine di diffondere qualche conoscenza base, di stampo giuridico ed in particolar modo in relazione alla cosiddetta prova scientifica, in quanto la vicenda relativa al signor Massimo Bossetti sta mostrando la diffusione, nell’ambito di una parte consistente dell’opinione pubblica, di una totale assenza di conoscenze sull’argomento.
La non conoscenza di un argomento, di per sé, non è nulla di cui vergognarsi: tutti noi abbiamo delle lacune più o meno profonde in alcuni ambiti; diviene però estremamente insidiosa quando si trasforma in una “conoscenza sommaria” e del tutto presunta che porta a vergognose condanne di piazza.

Ieri, dopo le ferie estive, è tornata la trasmissione Quarto Grado.
Non mi dilungherò troppo in questa sede, in quanto la puntata “merita” una disamina apposita che mi riservo di inserire nei prossimi giorni.

A proposito di condanne di piazza vorrei unicamente segnalare le reazioni, ai limiti dell’incredibile, verificatesi nel corso della puntata sulla pagina facebook di Quarto Grado, che -mentre in TV si perpetrava la solita macelleria messicana, con tanto di imbarazzanti pantomime nelle quali c’era perfino un’attrice che impersonava la signora Comi, e della quale venivano ripetutamente inquadrate le gambe- aveva l’ardire di pubblicare un simile “stato”:

quartogradoE se massimo (nome proprio scritto con la minuscola loro) Bossetti stesse dicendo la verità? Se fosse davvero innocente?
Una domanda bizzarra visti i toni del processo mediatico in pieno svolgimento, ma le reazioni sono state tanto deliranti da superare ogni aspettativa: si va da (errori sintattici e grammaticali riportati testualmente) “se lui e inocente io sono la madona ma per favore”, a “si innocente e io sono vergine”, fino al solito capovolgimento dell’onere probatorio con “lui deve spiegare cosa ci faceva il suo dna sulla piccola punto il resto della sua vita non c’è ne frega” e “con una mamma così bugiarda… il figlio nega come la madre… tutti bugiardi! !! Pero una bambina e stata uccisa e deve avere giustizia! !!!”, o ancora il must “il DNA non mente! E’ colpevole!!!” (da quando il DNA indica di per sé colpevolezza?).

La domanda che mi sorge è se davvero l’Italia è tutto questo.
La scarsa conoscenza di un argomento non è un crimine, ma condannare un uomo sulla base della propria ignoranza, specie se, in un’epoca nella quale chiunque può facilmente informarsi sui principi basilari del nostro diritto, l’ignoranza è una scelta, dovrebbe esserlo, tanto più che, nel delirio mediatico, c’è perfino chi crede di conoscere risultati di un test mai effettuato:

testDavvero un’ampia fetta dei miei connazionali sarebbe pronta a condannare un uomo su queste basi?

Per oggi non indulgerò oltre su questi aspetti, tuttavia, dal momento che in questo articolo si parla specificamente di DNA, vorrei cominciare a fare un breve commento delle dichiarazioni rese, nel corso della puntata, dal Gen. Garofano, ex comandante del RIS.

Il Gen. Garofano avrebbe dovuto, almeno secondo le intenzioni, chiarire alcuni dubbi dei telespettatori sul DNA.
Le sue dichiarazioni possono essere compendiate in questo modo:
1- il DNA è certamente di Massimo Bossetti;
2- l’ipotesi di una contaminazione appare poco logica e poco sostenibile, se non fantascientifica;
3- “il DNA non vola”.

Dal momento che non amo pronunciarmi su ciò che non conosco e non posso conoscere, e non avendo ad oggi alcun elemento tale da sollevare dubbi in merito, evito volontariamente di mettere in discussione il primo dei tre punti.

Il secondo e il terzo punto, di contro, sono senz’altro meritevoli di approfondimento.
Con tutto il rispetto per il Gen. Garofano e la sua divisa, infatti, non ci si può esimere da alcune considerazioni (in relazione alle quali resto disponibile a qualsiasi confronto o smentita).
Ritenere poco logica una contaminazione della traccia biologica nel contesto specifico di cui si tratta, a qualcuno potrebbe infatti apparire ben più fantascientifico dell’ipotesi stessa.

Sappiamo bene che gli inquirenti ritengono che la piccola Yara sia morta a Chignolo, e sia dunque rimasta, per ben tre mesi, all’aperto, con la ferita (nella parte posteriore del corpo, sull’area di un gluteo) sulla quale è stata rinvenuta la traccia di “Ignoto1” a contatto con la nuda terra, sulla quale in tre lunghi mesi invernali si sono abbattute forti piogge.

Stavolta, sorvolerò sul fatto che, fino a meno di un anno fa, tutte le fonti concordassero nel definire “esigua e deteriorata” la traccia di DNA di Ignoto1, e mi limiterò a sottolineare che ci sono diversi studi sul tasso di decadimento del DNA esposto a determinate condizioni fisico-chimiche, e in nessuno di questi (se vi fosse anche un solo studio attestante il contrario sono pronta a fare pubblica ammenda) viene prospettato il caso di una traccia di DNA rimasta integra e non contaminata se esposta al contatto con acqua, terra e/o sole per tre mesi.

“La quantità di DNA recuperato da buffy-coat su superfici all’aperto dopo due settimane diminuisce di circa la metà, dopo sei settimane è trascurabile. Dopo due settimane non possono essere ottenuti profili” (Raymond e altri, FSI dic. 2009).
(Nel testo originale: “The amount of DNA recovered from buffy coat on the outdoor surfaces declined by approximately half over two weeks, to a negligible amount after six weeks. Profiles could not be obtained after two weeks”).

Ancora, si potrebbe citare uno studio pubblicato su Forensic Science International nel 2009 (Effect of blood stained soils and time period on DNA and allele drop out using
Promega 16 Powerplex kit, M.S. Shahzad, Ozlem Bulbul, Gonul Filoglu, Mujgan Cengiz, Salih Cengiz, Institute of Forensic Science, Istanbul University, Turkey) [1].

Questo studio è stato effettuato sul terreno secco (dunque, in assenza degli effetti ancor più compromettenti della pioggia), ed evidenzia come dopo soli 30 giorni il DNA derivante da traccia ematica sia estremamente esiguo, contaminato, deteriorato ed estremamente difficile da amplificare.
Da queste tracce di DNA non si è riusciti ad estrarre un profilo.
Dopo 30 giorni.
Come può allora, una traccia di DNA di natura che si suppone (per esclusione) essere ematica, aver resistito, a contatto con il terreno bagnato per ben novanta giorni, restituendo un profilo e presentandosi addirittura come “abbondantemente cellularizzata”?

Il corpo della povera Yara è davvero rimasto a Chignolo per tutto quel tempo?
La traccia di DNA di Ignoto1 è davvero stata depositata contestualmente all’omicidio e non in seguito?

Il solo supporre che la traccia sia stata depositata contestualmente all’omicidio e che il cadavere sia rimasto per 90 giorni all’aperto sembra sfidare la scienza.
Ma ammettiamo che per la presenza di qualche circostanza particolare ciò sia potuto avvenire.
Nella fantascientifica (questa sì) ipotesi in cui ciò sia avvenuto, è davvero così “poco logico” ritenere, che la traccia fosse, perlomeno, contaminata?

Veniamo al terzo punto, ossia al DNA che “non vola”.
Su questa ormai tristemente nota frase fatta mi ero già espressa precedentemente e in termini piuttosto robusti nell’articolo Il DNA vola… Ma non parla! Quando il circo mediatico va a nozze con la fiera della banalità.

Tuttavia, se quando questa frase è pronunciata da un opinionista senza competenze specifiche in ambito scientifico si può sorvolare, non si può fare altrettanto quando a pronunciarla è un ex comandante del RIS.

Ribadendo il mio pieno rispetto al Gen. Garofano, se tali considerazioni dovevano considerarsi una risposta alle domande dei telespettatori, anche io avrei una domanda: cosa significa, esattamente ed in termini scientifici, che il DNA non vola?

Perché non affrontare la questione in termini scientifici?
Perché nessuno afferma che “il DNA non è trasportabile”?
Perché tutti i testi dicono il contrario, ossia che il DNA è trasportabile (ho inserito io stessa diverse fonti sul trasporto del DNA)?

Allora, se il DNA è trasportabile, come tutti i testi sostengono, cosa significa “il DNA non vola”?
Il trasporto, o trasferimento secondario che dir si voglia, del DNA non solo è ipotesi scientificamente possibile, ma è anche ipotesi in relazione alla quale esiste già una casistica giudiziaria concreta.

Il criminologo Ezio Denti, ad esempio, ha illustrato un caso concretamente verificatosi, in cui il DNA di un uomo fu trovato sul corpo della vittima, uccisa a colpi di cacciavite.
L’uomo al quale era riconducibile il DNA, tuttavia, non era l’assassino: era semplicemente stato ferito in una rissa due giorni prima dell’omicidio, con lo stesso cacciavite poi usato come arma del delitto, ed il suo aggressore risultò essere il vero colpevole.

D’altro canto, che una traccia di DNA non sia di per sé prova di colpevolezza non è solo conseguenza logica della trasportabilità del DNA (o del fatto che il DNA possa essere esito di un contatto del tutto “innocente”), ma è anche un dato di fatto talmente evidente che non si capisce neppure come sia possibile discuterne.

In effetti, quando nel 2011 venne isolata la traccia di DNA di Ignoto1, era la stessa PM Dott.ssa Letizia Ruggeri ad affermare, giustamente, ai microfoni di Chi l’ha visto?, che sarebbe stato imprudente affermare con certezza di essere in possesso del DNA dell’assassino.

Nel lasciarvi, finalmente ed in attesa del prossimo articolo, nel quale esamineremo estesamente la puntata di Quarto Grado e le teorie presentate, alla sintesi del testo del Prof. Naughton, vi auguro buona lettura, ribadendo ancora una volta l’invito ad eventuali contestazioni e confutazioni di quanto qui sostenuto,

Alessandra Pilloni


Michael Naughton

Senior Lecturer, Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Sociologia, Politica e Studi Internazionali (Spais), Università di Bristol.

Gabe Tan
Assistente di Ricerca, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bristol.

I profili di DNA (profili genetici) vengono ottenuti, nelle analisi forensi, dall’identificazione delle variazioni (note come alleli o marcatori) in regioni specifiche note come “loci” (s. locus) all’interno del genoma umano, i profili così ottenuti vengono aggiunti al NDNAD (Database nazionale del DNA) o confrontati con quelli in esso già presenti.
Nei primi anni della fondazione del NDNAD  si utilizzava un sistema di definizione del DNA noto come  Second Generation Multiplex (SMG) il quale misurava sei microsatelliti (Short Tandem Repeat) per produrre un profilo genetico.
Questo sistema veniva inizialmente ritenuto quasi infallibile  con una rivendicata probabilità di corrispondenza (cioè le probabilità di due individui che condividono lo stesso profilo SGM) di 1 su svariati milioni.

La fiducia nell’affidabilità della SGM tuttavia ebbe vita breve in seguito a casi di corrispondenza falsa o casuale come ad esempio quello di Raymond Easton:
Nel 1999 il quarantottenne  Easton, di Swindon, fu arrestato per un furto con scasso a Bolton, a 200 chilometri da casa sua, dopo che  un profilo SGM prodotto dal DNA  recuperato dalla scena del crimine si rivelò corrispondente al suo già inserito anni prima nel NDNAD in seguito ad un incidente domestico per il quale aveva ricevuto una segnalazione.
Sebbene Easton soffrisse di morbo di Parkinson e non potesse guidare (riusciva a malapena a vestirsi da solo)  la polizia e la procura erano convinti della sua colpevolezza a causa della corrispondenza apparente del DNA.
Le accuse contro Easton furono ritirate, tuttavia, quando le sue proteste di innocenza, supportate da forti alibi, costrinsero all’esecuzione di test più rigorosi con 10 punti di corrispondenza anziché 6 i cui risultati presentarono un profilo i cui 4 loci addizionali non corrispondevano a quelli del profilo di Easton.

Nello stesso anno, il sistema SGM a sei loci è stato cambiato in un 10-loci (SGM+) e si diceva che avesse un potenziale di discriminazione di oltre 1 su un miliardo fornendo quindi una stima più sicura.
Comunque non tutti i profili DNA recuperati dalle scene del crimine e caricati nel NDNAD  sono profili completi SMG+ provenienti da singole fonti.
Il più delle volte  si tratta di campioni di DNA  parziali, degradati o misti e per lo più in piccolissime quantità; per ovviare a queste limitazioni, in anni recenti, sono stati sviluppati test come il Low Copy Number (LCN) il quale può produrre un profilo da quantità di DNA minori rispetto a quelle richieste da SGM ed SGM+ e le prove ottenute da DNA misto sono state ammesse nei tribunali.

In questo contesto questo documento vi mostrerà che tale utilizzo del DNA e dei database del DNA può produrre risultati che possono potenzialmente causare l’arresto e la condanna di persone di fatto innocenti.

Low Copy Number  DNA:

Dal 1999 il LCN può produrre un profilo a partire da sole 15-20 cellule laddove ad SMG ed SMG+ ne occorrono almeno un centinaio permettendo dunque di ottenere un profilo da quantità di materiale biologico infinitamente piccole come ad esempio da cellule della pelle o da residui di sudore presenti in una singola impronta digitale o reperibili sugli oggetti toccati dal donatore o da quelli con cui è entrato in contatto.
Ma questa grande sensibilità è accompagnata da una serie di rischi in quanto può sviare le indagini e/o portare a possibili errori giudiziari.

Primo – il numero di cicli di reazioni a catena della polimerasi (Polymerase Chain Reaction – PCR) deve essere sensibilmente  aumentato per ottenere  profili con la LCN, il che amplifica notevolmente il rischio di errori dovuti alla contaminazione  e  anomalie di tipo statistico.

Secondo – anche se un profilo di DNA è prodotto con accuratezza, ci sono difficoltà legate alle proposizioni e alle interpretazioni che si possono trarre dall’analisi dei risultati.
Dato che il profilo DNA LCN può essere ottenuto dalle cellule  lasciate dal singolo tocco di un individuo innocente non connesso al crimine e prima del crimine può facilmente verificarsi un fenomeno comunemente noto come “ trasferimento accidentale “

Terzo – Bassi livelli di DNA possono anche derivare da trasferimento secondario.
Per esempio se il perpetratore che è un cattivo dispersore di DNA ha, prima del crimine, un contatto casuale con un innocente che è un buon dispersore di DNA  il perpetratore può lasciare sulla scena del crimine una traccia di DNA appartenente all’innocente senza spargere nessuna delle proprie cellule.

I limiti della LCN sono stati messi in risalto in seguito al proscioglimento di Sean Hoey, alla fine del 2007, inizialmente accusato dell’attentato dinamitardo rivendicato dal Real Irish Republican  Army (RIRA) ad Omagh in Irlanda del nord nel 1998 e che causò 29 morti e più di 200 feriti.
All’epoca dell’arresto di Hoey, più di 8 anni dopo l’attentato, la Royal Ulster Constabulary  (RUC) era sotto forte pressione da parte del pubblico perché trovasse i colpevoli dato che tutti i 12 uomini arrestati nel settembre del 98 erano stati rilasciati senza accuse.
Ulteriori 7 persone vennero arrestate l’anno successivo ma solo uno di loro venne condannato, Colm Murphy.
Tuttavia nel 2005 la condanna di Murphy venne revocata a causa di irregolarità delle prove contro di lui.
Hoey venne accusato nel 2005 sulla base di un apparente collegamento tra il suo DNA e quello ritrovato su molti oggetti sulla scena del crimine; queste prove vennero comunque screditate dai periti della difesa,i professori Allan Jamieson e Dan Krane sulla base del fatto che i risultati del test  LCN possono essere molto facilmente distorti e in generale soggetti a contaminazione.
Le conseguenze dell’assoluzione di Hoey portarono alla stesura di un rapporto, da parte dell’Autorità Regolatrice delle scienze forensi in cui veniva affermato che il test LCN è “adatto allo scopo” anche se “migliori pratiche standard” scarseggiavano.
Ne conseguì una sospensione dell’utilizzo del test LCN dato il dubbio sollevato tra le forze di polizia sulla sua affidabilità.

Ma in seguito il Crown Prosecution Service (CPS) effettuò un cosiddetto “ esame precauzionale interno” dei casi in cui era coinvolta la la LCN tra il 21 dicembre 2007 e il 14 gennaio 2008 che lo portò a dichiarare di non aver trovato nessun particolare problema e quindi a reinstituire l’utilizzo della LCN stessa  lasciando però alcune domande cruciali senza risposta:
– perché era un esame intero e non un più esteso e trasparente esame dei 21000 casi in cui la LCN era stata utilizzata?
– perché questo esame era stato condotto nel periodo di Natale e Capodanno quando pochi casi potevano essere, ovviamente, inclusi?
-quanti casi erano stati alla fine effettivamente esaminati?

Probabilmente, l’approccio adottato dal CPS rivela un impegno a mantenere condanne penali a scapito del tentativo di scovare possibili condanne  errate e di mettere in atto i protocolli necessari per impedire che se ne potessero verificare in futuro.

Più di recente, un parere su come i tribunali dovrebbero occuparsi di analisi del DNA LCN  è stato espresso nei ricorsi combinati di David e Terence  Reed e Neil Garmson  tra continue preoccupazioni sulla sua affidabilità. Nel complesso il giudizio è stato :
“(…) Una sfida alla validità del sistema LCN non dovrebbe essere più consentita in quei procedimenti in cui la  la quantità di DNA analizzato è superiore alla soglia stocastica di 100-200 picogrammi [con picogrammo si intende un  millesimo di miliardesimo di grammo] in assenza di nuove  prove scientifiche.”

La decisione fissa così uno standard minimo per quando la prova del DNA LCN può essere considerata affidabile dai tribunali nei processi futuri e allo stesso tempo apre potenzialmente la strada alle contestazioni a condanne penali basate sul LCN se si riesce a dimostrare che è stato eseguito su campioni con quantità di DNA inferiori ai 100-200 picogrammi.

Tuttavia, i casi di R vs Reed e Reed; R vs Garmson sembrano inadeguati nell’affrontare la questione di come i tribunali devono gestire la prova del DNA LCN.

Gli appelli in genere hanno a che fare con i motivi dell’appello che alla fine vengono presentati dagli appellanti nelle loro contestazioni alle condanne ricevute.
Nei casi R vs Reed e Reed; R vs Garmson anche se la prova LCN è stata presentata in entrambi i casi al processo la discussione sull’affidabilità della LCN è stata abbandonata dai tre appellanti o nei giorni precedenti il ricorso (Reed) o nella fase preliminare del ricorso.
Il metodo LCN era stato usato quando c’era in effetti una quantità sufficiente di DNA per effettuare un test SGM+  il quale è stato poi condotto sulla quantità di DNA disponibile  rimanente  confermando il risultato precedentemente ottenuto con la LCN presentato al processo di David e Terence  Reed.

Similmente la questione nel caso Garmson era relativa più alla presentazione e alla rappresentazione fuorviante di prove basate su DNA parziale o misto al processo e alle metodologie usate per illustrare e interpretare le prove piuttosto che al metodo LCN usato per ottenerle.

Visti in questa luce gli appelli illustrati sono discutibili.
Sembra che questa sentenza possa  essere letta più come una rappresaglia generale contro quello che il giudice ha visto come ‘attacco’ sull’affidabilità del DNA LCN nel caso R vs S.Hoey.
Questo potrebbe spiegare perché la testimonianza del dottor Bruce Budowle  e del  professor Allan Jamieson (la cui testimonianza sui limiti di LCN DNA era stata determinante per l’assoluzione di Sean Hoey per l’attentato di Omagh) era stata accolta dalla Corte d’Appello de bene esse, che significa “condizionalmente o ​​“in anticipo di futura necessità”’.

Come tale, il giudice ha colto l’occasione per affrontare la questione delle contestazioni all’affidabilità del DNA LCN indipendentemente dall’apparente mancanza di pertinenza del DNA LCN nella motivazione finali per gli appelli di Reed e Reed e Garmson.
Eppure non doveva tener conto di qualsiasi rilevanza che le prove accettata de bene esse possono avere sulla sicurezza delle condanne dei ricorrenti.

Questo sembra trasmettere una nozione di giustizia in contrasto con l’opinione pubblica anziché un vero e proprio tentativo di valutare l’affidabilità del DNA LCN per evitare future condanne illecite, la sentenza può essere concepita come un esplicito tentativo di disegnare una linea giurisdizionale di sfide in corso per l’uso del DNA LCN nel processo penale post-Hoey.

Ciò  legittima ulteriormente il suo uso continuo in indagini di polizia e dai CPS, nonostante i suoi limiti intrinseci.

Profili DNA parziali:

Anche i profili DNA parziali possono essere discutibili nelle indagini penali, anche se questo è ancora ufficialmente ammesso in forma di assoluzioni nei processi penali o condanne ribaltate.

È abbastanza comune che la quantità di DNA in un campione biologico recuperato dalla scena del crimine possa essere di quantità talmente piccola e / o così degradata che che né SGM + né LCN siano in grado di produrre un profilo del DNA completo.
Piuttosto si ottiene un profilo incompleto o parziale  analogo a quello ottenibile con la SGM sopra descritta,che non ha neanche i 10 loci di un profilo  SGM+ completo.
Infatti, il CPS riferisce  che circa il 50 per cento dei profili DNA, ottenuti da campioni recuperati dalle scene del crimine sono profili parziali.
Secondo gli attuali criteri del NDNAD perché un profilo possa essere caricato nel database deve avere almeno 8 markers STR, ciononostante anche i profili che contengono troppi pochi alleli per soddisfare i requisiti del NDNAD possono essere confrontati con quelli in esso già contenuti anche se non possono esservi inclusi.

L’uso di di profili DNA parziali per rafforzare il caso in un  procedimento penale e anche la condanna di di un sospetto già individuato, in particolare se vi sono altre forme preesistenti di prove per sostenere la sua colpevolezza, è di per sé non
problematico.
Ciò che può essere causa di preoccupazione è il caso in cui questa metodologia investigativa è invertita: piuttosto che confrontare il profilo parziale con quello di un sospetto già individuato lo si confronta con quelli presenti nel database usandolo come una specie di rete da traino per potenziali sospetti.

Questa pratica presenta almeno tre problemi chiave:
Primo – ovviamente se il profilo recuperato dalla scena del crimine non è completo è impossibile determinare con assoluta certezza se combacia realmente in toto con quello di un potenziale sospetto pescato nel database (Vedi l’esempio di Raymond Easton citato sopra).

Secondo – il confronto tra un profilo parziale con dei profili completi contenuti in un database accresce enormemente la probabilità di trovare corrispondenze multiple, un fenomeno verificatosi circa 50.000 volte dal 2001.

Terzo – il confronto di profili parziali trovati sulla scena del crimine con profili contenuti in un database o con quello di un potenziale sospetto aumentano di parecchio il rischio che innocenti vengano erroneamente indagati, sospettati o addirittura ingiustamente condannati.

Il CPS rende noto che :
Un sospetto non deve essere accusato esclusivamente sulla base di una corrispondenza tra il suo profilo DNA e un profilo del DNA trovato sulla scena del crimine, a meno che non ci siano motivi validi per farlo.

Tuttavia tali sospetti possono essere  tracciati, interrogati e casomai eliminati dalla lista, ma se non possono fornire un alibi in relazione ad un caso avvenuto per esempio anni o decenni prima o se hanno commesso in passato reati simili possono essere facilmente accusati e perfino condannati.
Nonostante le riconosciute limitazioni dell’utilizzo di profili DNA parziali la possibilità che un innocente possa essere condannato sulla base dei medesimi è più che concreta.
Contemporaneamente è estremamente facile che l’effettivo autore di un crimine possa sfuggire tranquillamente alla cattura se il suo profilo non è presente in un database.

Profili DNA misti.

I campioni di DNA raccolti su una scena del crimine non sempre provengono da un’unica fonte, piuttosto spesso il materiale biologico raccolto sulla scena del crimine può contenere DNA appartenente a più di una persona.
Nonostante ciò non c’è ancora un criterio generale che stabilisca come i profili DNA misti debbano essere interpretati.

Il National Policing Improvement Agency (NPIA) che è l’organo responsabile della supervisione del NDNAD fornisce, sul proprio sito web, la seguente descrizione di come i profili misti vengono trattati:

Se due persone lasciano il proprio DNA sulla scena di un crimine e questo DNA viene recuperato si può ottenere un profilo misto.
Ci sono regole severe per l’inserimento di un profilo nel NDNAD nel caso in cui sia stato ottenuto da DNA misto: se conosci il profilo DNA di un contributore è possibile rimuoverlo dalla mistura lasciando il profilo DNA dell’altro contributore. Questo è possibile quando i DNA della vittima e quello dell’aggressore sono mescolati insieme, l’eliminazione del DNA della vittima è sufficiente ad identificare il profilo DNA dell’aggressore.

Il problema di questa descrizione è che semplifica eccessivamente la complessità legata all’interpretazione di profili DNA misti, come detto in precedenza il DNA profiling è fatto comparando alleli in loci specifici. Tipicamente nel DNA proveniente da una singola fonte ogni locus contiene due alleli ognuno dei quali viene ereditato da uno dei due genitori. Un DNA misto è caratterizzato dalla presenza di tre o più alleli in un locus. Tuttavia dato che  vari individui possono condividere molti alleli è difficile dire con assoluta certezza quante persone hanno contribuito ad un profilo DNA misto.

Inoltre è spesso difficile identificare come contributore un sospetto.
Greg Hampikian fornisce un’utile analogia descrivendo il problema dell’analisi di campioni di DNA misti.
Per Hampikian, gli alleli possono essere visti come le lettere di un nome e il tentativo di identificare sospetti da profili misti può essere paragonato al tentativo di inchiodare un sospetto basandosi sul fatto che il suo nome possa derivare totalmente o, pensando ai profili DNA, parzialmente dalle lettere.
Utilizziamo noi autori come esempi, i nostri nomi sono MICHAEL JOSEPH NAUGHTON e GABE SI HAN TAN, se mescoliamo le lettere dei nostri nomi possiamo ottenere i seguenti nomi completi e questi sospetti non possono essere esclusi: CAIN and ABEL, JOSEPH STALIN, PLATO, TOM JONES e/o JANE AUSTEN, se invece cerchiamo tra i profili parziali i seguenti sospetti non possono essere esclusi TON(Y) BLAI(R),AM(Y) (W)INEHOUSE e/o MOTHE(R) THE(R)ESA.

Allo stesso modo, Jamieson afferma che un profilo DNA misto di due individui con i profili AB e CD (nonostante il fatto che più di una persona potrebbe condividere gli stessi alleli) risultino nel profilo ABCD misto che potrebbe produrre almeno sei
diversi potenziali contributori: AB, CD, AC, BD, AD e BC. Jamieson osserva che attraverso 10 loci, con due alleli per ogni contributore, ci sono oltre un milione di modi per interpretare una miscela di due contributori, cioè una miscela di DNA  derivante da due fonti potrebbe produrre un milione di possibili profili.

Come per altre prove basate sul DNA il significato probatorio di un presunto legame tra un individuo con un profilo DNA misto è comunemente misurato da quello che viene definito il “rapporto di verosimiglianza”, confrontando l’ipotesi dell’accusa che vede l’imputato come contributore di un profilo DNA misto con ipotesi alternative lo escludono.

Tuttavia, l’analisi di Jamieson delle relazioni DNA ha mostrato che gli scienziati forensi spesso non riescono a tener conto di altre possibili spiegazioni che escludono l’imputato.

Spesso non è evidente da cosa uno scienziato tragga l’opinione che favorisce una di queste opzioni rispetto a tutte le altre. Perlomeno la possibilità di altre interpretazioni dovrebbe figurare nei reports ma, tristemente, ciò non avviene.
Spesso ci imbattiamo in reports che riferiscono tutto ma ignorano ogni altra possibile interpretazione oltre quella che offre il miglior valore probatorio contro l’imputato.
La spiegazione più ovvia è che lo scienziato sia stato influenzato dalla conoscenza dei profili dei soggetti coinvolti, il denunciante e l’imputato.

Il rapporto di verosimiglianza derivato da questa modalità di valutazione statistica può essere sopravvalutato ed ha causato noti errori giudiziari negli stati uniti:
Nel 1993 Timothy Durham venne accusato dello stupro di una bambina ad Oklahoma City.
Durham al processo produsse 11 testimoni, inclusi i suoi genitori, che asserirono all’unanimità che mentre lo stupro avveniva, lui si trovava a Dallas, cosa confermata anche dalle ricevute delle carte di credito.
Ma l’accusa aveva dalla sua l’identificazione da parte della vittima e prove basate sul DNA, quindi Durham venne condannato.
Ma Durham ebbe fortuna: una parte del DNA prelevato dal seme ritrovato sulla vittima era ancora disponibile e la famiglia di Durham poteva permettersi le spese per rifare il test e così non solo lui venne escluso come fonte del DNA trovato sulla vittima ma venne dimostrato che il precedente test era sbagliato.

Similmente, nel 1998, Josiah Sutton venne identificato da una donna che era stata rapita e violentata da due uomini a Houston, Texas.
In seguito all’insistenza di Sutton sull’esecuzione di un test del DNA per essere  scagionato, vennero esaminati i campioni di sperma recuperati dalla scena del crimine.
Tuttavia, i test produssero una corrispondenza tra il profilo di Sutton e profili di DNA misti ottenuti dal tampone vaginale della vittima e da una macchia di sperma trovato sul sedile posteriore della sua auto, che il Dipartimento di Polizia di Houston Crime Laboratory sosteneva essere di 1 su 694.000.
Dopo aver scontato quattro anni e mezzo di condanna dei 25 ricevuti, la condanna di Sutton fu annullata quando un ulteriore esame del DNA mostrò non solo che la probabilità di una corrispondenza casuale era  in realtà più di 1 su 8, ma anche che la macchia di sperma trovata sul sedile posteriore della sua auto non apparteneva affatto a lui.

Conclusioni:

Il test del DNA non è infallibile e non ci sono limiti alla sua applicazione nelle indagini.
Come evidenziato dalla ricerca scientifica e nei casi discussi precedentemente, ci sono insidie ​​associate al NDNAD e all’uso dei test del DNA , vale a dire, LCN, profili di DNA parziali e misti, per condannare i sospetti di crimini. L’uso di tali mezzi ì, quindi, deve essere trattato con cautela al fine di evitare l’identificazione e la condanna illecita di individui innocenti.

Inoltre, il DNA, anche quando identificato con certezza, è la prova attendibile solo di un’associazione con una scena del crimine o con  la vittima di un crimine.
Non è una prova prima facie di colpevolezza per un reato penale.
Ci può essere anche una spiegazione del motivo per cui il DNA di una persona innocente viene trovato sulla scena del crimine.
Come tutte le prove traccia, il DNA è facilmente  trasferibile, non può essere datato, è suscettibile di contaminazione e può essere male interpretato.
Nonostante questi profili di fallibilità, gli investigatori e i tribunali penali sembrano similmente non prestare attenzione  a scienza e giurisprudenza sui difetti intrinseci nelle applicazioni di tecniche di genetica forense.

La conclusione generale che si può trarre da quanto precedentemente analizzato è che le persone che affermano di essere innocenti nonostante i test del DNA che li collegano ai reati per cui sono stati o condannati potrebbero benissimo star dicendo la verità.
Il DNA e i database del DNA non sono la panacea investigativa come invece popolarmente si crede.

La presunzione di innocenza che si dice essere al centro di tutte le indagini e delle azioni penali impone che ciò sia più adeguatamente riconosciuto e messo in pratica da parte del sistema di giustizia penale per evitare nuovi errori giudiziari e risolvere quelli che si sono già verificati.


1 – Effect of blood stained soils and time period on DNA and allele drop out using
Promega 16 Powerplex kit, M.S. Shahzad, Ozlem Bulbul, Gonul Filoglu, Mujgan Cengiz, Salih Cengiz, Institute of Forensic Science, Istanbul University, Turkey
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Tra realtà e reality, tra processo giudiziario e processo mediatico, la condanna del nostro secolo avverrà tramite il televoto (seconda parte).

Seconda parte e conclusione del dossier scritto a quattro mani con Laura.
Aggiungo un sentito ringraziamento anche a Rocco Cerchiara per le sue preziose osservazioni sulla pedofilia.

Dopo un’attesa di qualche giorno, mentre le trombe della grancassa hanno impunemente ripreso a suonare con gossip di sempre più infima lega e notizie prive di fondamento spacciate per verità assodate, è giunto il momento di rendere pubblica la seconda parte della nostra disamina.
Per chi si imbattesse nel blog solo ora, oltre che consigliare la lettura degli articoli precedenti, rimandiamo anzitutto alla prima parte del dossier Tra realtà e reality, tra processo giudiziario e processo mediatico, la condanna del nostro secolo avverrà tramite il televoto (prima parte).

Come già anticipato, questo dossier si propone di esaminare in maniera selettiva vari aspetti poco chiari e problematici della vicenda, talvolta già valutati anche in articoli precedenti, e di fare più approfondite ed ordinate considerazioni.

Chi ha letto la prima parte, sa che abbiamo individuato tredici punti, dei quali abbiamo già affrontato i primi otto.
Rimandando dunque alla prima parte per l’analisi dei primi otto, riportiamo ora, per ragioni di scorrevolezza, i punti dal nove al tredici, e ci accingiamo ad esaminarli nel presente scritto.

9) Impossibilità (o comunque incertezze sulla possibilità) di ripetere il test genetico in contraddittorio a partire dalla traccia originale sugli abiti

10) Palesi incongruenze nelle testimonianze su “Ignoto1″

11) Accreditamento di soli elementi e testimonianze a sfavore, costanti fughe di notizie parziali tendenti a suggerire una lettura sfavorevole all’attuale indagato

12) Incongruenze nell’ordinanza del GIP circa la natura probatoria ovvero meramente indiziaria del DNA

13) Oscillazioni della giurisprudenza cassativa sul valore probatorio ovvero indiziario del DNA, assenza di pronunce a Sezioni Unite, contestazioni dottrinali e implicazioni processuali e fattuali della cosiddetta “fallacia dell’accusatore”

Per quanto riguarda il nono punto, relativo alla probabile impossibilità di ripetere il test genetico in contraddittorio a partire non dal campione di Ignoto1 ora disponibile, ma dalla traccia originale sugli abiti, avevo già lanciato l’esca nella prima parte.
Chi ha letto (al link Sul test del DNA in ambito forense (da Forensic DNA Evidence: The Myth of Infallibility, di William C. Thompson)- Sintesi di Rocco Cerchiara) avrà certamente intuito che ci sono delle buone ragioni per ritenere che un simile accertamento possa essere importante, anche perché in caso di tracce miste le possibilità di errori nell’interpretazione dei dati, dovute a fenomeni quali l’allelic dropout sono tutt’altro che infrequenti.

Inoltre, nonostante la sindrome scientista che imperversa, diversi casi giudiziari degli ultimi anni hanno platealmente dimostrato come anche da dati apparentemente certi, le perizie di parte siano spesso riuscite a giungere a conclusioni opposte.

In queste pagine abbiamo spesso parlato del possibile trasporto del DNA.
Infatti, nonostante il nuovo slogan “il DNA non vola” faccia da padrone, quello che nessuno, compresi gli inquirenti ed i solerti salottieri che pure hanno fatto un gran parlare della vicenda, ha ritenuto di dover dire in maniera chiara all’opinione pubblica, è che il DNA non solo è facilmente trasportabile, ma oltre a non volare, per quanto mi è dato sapere e fatte salve innovative scoperte scientifiche degli ultimi tempi, non parla neppure e nulla dice di come sia arrivato lì.
Sulla facile trasportabilità del DNA inserisco a titolo esemplificativo un piccolo estratto dal testo “La prova del DNA per la ricerca della verità. Aspetti giuridici, biologici e probabilistici” (di U. RICCI, C. PREVIDERÈ, P. FATTORINI, F. CORRADI, Giuffrè Editore), nel quale si parla perfino di trasporto “doloso” del DNA, anche se è bene ovviamente sottolineare che il fenomeno può verificarsi anche in modo del tutto involontario.

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Tutto ciò- lo ribadisco perché repetita iuvant– ipotizzando che il signor Massimo Bossetti sia certamente Ignoto1, cosa che ad oggi, in assenza di una comparazione ripetuta in contraddittorio, mi permetto di ritenere, peraltro, ancora non del tutto certa, e che certa non sarà fino a ripetizione del prelievo del DNA di Bossetti in condizioni scientificamente e legalmente accettabili ed appropriate (presupposti non certamente integrati con un prelievo salivare a mezzo etilometro) e sua comparazione non con il vecchio campione già estratto di Ignoto1, ma con un nuovo campione di DNA prelevato ex novo dalla traccia originale sugli abiti, nella speranza che tali abiti siano stati conservati in condizioni accettabili e congrue.

La probabile impossibilità di ripetere un simile accertamento lascia l’amaro in bocca di fronte ad un elemento troppo certo per consentire diritto di replica ma troppo incerto per consentire il contraddittorio, che pure varrebbe a scongiurare il rischio di un eventuale errore nell’etichettatura o nel campionamento.

Risale in effetti a pochi anni fa il caso di un esame del DNA effettuato in Italia e spedito all’Interpol per l’identificazione di un colpevole di omicidio, che identificava senza alcun dubbio un pregiudicato inglese, residente a Londra.
L’unico problema si rivelò essere il fatto che tale pregiudicato inglese da Londra non si fosse mai mosso, mentre l’omicidio era avvenuto in Italia.
Molto probabilmente l’errore umano fu commesso nella scrittura di alcune sigle che causarono l’errata identificazione.

Inoltre, dal momento che come è noto la corrispondenza del DNA viene espressa in termini percentuali, non si potranno trascurare in una valutazione attenta neppure alcuni paradossi della statistica.
Nel saggio “La prova scientifica nel processo penale” di Luisella De Cataldo Neuburger viene offerto un esempio chiaro di fallacia dell’accusatore nell’interpretazione di dati probabilistici nella valutazione della prova del DNA.

Si parla in tale frangente della questione delle banche dati del DNA: sappiamo bene che in Italia non esistono, tuttavia, la questione di fondo risulta compatibile con il nostro caso, in quanto siamo di fronte ad un’indagine che seguendo direttrici “rovesciate” non è pervenuta ad un indagato sulla base di una pista ragionevole e congrua per poi addivenire ad una comparazione genetica, ma è arrivata ad un indagato altrimenti insospettabile sulla base di indagini a tappeto su migliaia di persone (e di chiacchiericcio paesano, ça va sans dire).
Di conseguenza, risultano tutt’altro che inadeguate le parole della Prof. De Cataldo Neuburger:

“A causa della fallacia delle probabilità a priori, giudici e accusatori, informati da un perito sulla scarsissima probabilità di corrispondenza nella popolazione, tendono a usare questo valore senza aggiustarlo in base alla probabilità a priori: in altre parole, se la probabilità di corrispondenza nella popolazione per un dato profilo è di 1 su 1.000.000, e Tizio corrisponde a quel profilo, ritengono che le chances di Tizio di non essere colpevole non siano molto più alte di 1 su 1.000.000.

Ciò è errato.
Infatti, quando il sospetto è identificato esclusivamente in base ad una ricerca in un database di profili DNA, le sue chances di colpevolezza a priori sono irrisorie.
Ad esempio, in un territorio con 10.000.000 di abitanti fisicamente in grado di perpetrare un certo crimine, la probabilità di colpevolezza a priori di ciascuno di loro, incluso il cittadino che corrisponde al profilo, è di 1 su 10.000.000.
In queste circostanze, la possibilità a posteriori di colpevolezza, lungi dall’essere la “quasi certezza”, è inferiore al 10%”

Ancora più eloquentemente si potrebbe citare quanto si legge in Statistics and the Evaluation of Evidence for Forensic Scientists, di C. AITKEN, F. TARONI, Wiley, 2004:

“Dichiarare un’identificazione è un’opinione a proposito dell’ipotesi sul fatto.
Questa (illogica) conclusione segue da un enunciato di probabilità che dice che la chance di osservare un’altra persona sulla Terra che abbia la stessa caratteristica è zero.
È un’opinione che le caratteristiche osservate siano sufficientemente uniche per eliminare tutti gli altri individui viventi.
Una volta affermato ciò, nessuna prova contraria (nemmeno un alibi) potrà minare la certezza dell’esperto.
Il passaggio da un enunciato di probabilità ad uno di certezza è un ‘atto di fede’ piuttosto che una conseguenza logica e una tale conclusione costituisce una scorretta comprensione dei rispettivi ruoli dello scienziato forense e del giudice nel processo inferenziale, e del ruolo stesso della statistica nella scienza forense.”

Qualora per qualcuno le citazioni di cui sopra risultassero di difficile comprensione a causa dei troppi tecnicismi, potremmo d’altronde fare un più ironico e non meno clamoroso esempio di paradosso statistico attraverso il celebre caso della statistica del pollo, così descritta a suo tempo da Trilussa:

“Me spiego: da li conti che se fanno
seconno le statistiche d’adesso
risurta che te tocca un pollo all’anno:

e, se nun entra nelle spese tue,
t’entra ne la statistica lo stesso
perché c’è un antro che ne magna due.”

Qualcuno potrebbe forse sollevare qualche obiezione rispetto all’adeguatezza in tal frangente dei versi di Trilussa.
Tuttavia, dal momento che le notizie degli ultimi giorni rivelano che, a quanto pare, c’è chi nell’estenuante ricerca di indizi (che è sempre più evidente che non esistono) a carico del signor Massimo Bossetti non esita a diffondere notizie prive di fondamento senza neanche curarsi di dar loro una parvenza di credibilità né a frugare nelle mutande dell’intera famiglia senza curarsi del doveroso riserbo della stampa, perdonerete anche noi per una piccola e veniale “caduta di stile”.

Tutto ciò, ovviamente, rimarcando per l’ennesima volta che l’esempio più calzante di fallacia dell’accusatore, anche al di là degli scherzi della statistica e dello scientismo esasperato (che nulla ha a che vedere con la scienza, che nel dubbio trova fondamento), è il voler ritenere che il materiale genetico trovato sulla scena del delitto appartenga necessariamente all’assassino:

“(…) Un errore ancor più pericoloso consiste nel confondere la probabilità di una corrispondenza casuale con la probabilità della colpevolezza o innocenza (confusione nota come ‘fallacia dell’accusatore’): questi due dati vanno tenuti ben distinti, non solo perché, nonostante un’elevata probabilità di corrispondenza casuale, l’imputato potrebbe non essere la fonte del materiale genetico, ma anche, e soprattutto, perché l’imputato potrebbe essere innocente, pur essendo la fonte del materiale genetico.
Insomma, anche se il DNA rinvenuto sulla scena del reato (o sul corpo della vittima) appartenesse all’imputato, ciò non implicherebbe che egli sia colpevole, potendo ben esserci altre spiegazioni di tale rinvenimento.
(Prof. Francesca Poggi, Tra il certo e l’impossibile.
La probabilità nel processo)

venghino

Se c’è un punto in tutta questa vicenda sul quale è giocoforza tornare in quasi tutti gli articoli è quello concernente la rosa di informazioni infondate e smentite senza tuttavia licenza di rettifica, ovvero di quelle informazioni discordanti ma cionondimeno assurte da dubbie pubblicazioni a prove, che, onestamente non sono degne nemmeno di essere definite indizi.
Sarebbe auspicabile che chi deve giudicare distinguesse le illazioni gratuite da ciò che potrebbe realmente pesare a carico del nostro indiziato.
Volendo partire dall’inizio, vi è la ritrovata memoria di alcuni vecchi amici del signor Giuseppe Guerinoni, i quali nonostante fossero passati quattro anni dall’omicidio durante i quali si sarebbe potuto fare avanti, hanno preferito aspettare la bellezza di 18000 prelievi salivari prima di puntare il dito contro la signora Ester portando gli inquirenti a ripetere un test che in passato aveva dato, parrebbe per un errore nella comparazione, esito negativo (che sentitamente dedichiamo a chi nega tout court la possibilità di errori umani) quanto al rapporto di maternità/filiazione con Ignoto1.

Abbiamo letto numerose versioni dei fatti da parte di questi testimoni e la stampa ha pensato bene di “tappare” i buchi temporali con la scusa dell’età avanzata che avrebbe confuso i loro ricordi.
Si è parlato di una ragazza inguaiata “all’inizio degli anni ’60” (nonostante Massimo Bossetti sia nato dieci anni dopo), di un bambino dato in adozione, di un bambino lasciato in un orfanotrofio da una barista nubile, di una relazione clandestina dalla quale nacquero i gemelli, di tresche sulla corriera dell’amore, di tappeti rossi alla finestra ad indicare non si sa bene quale misterioso messaggio.

Non appena saranno resi pubblici gli atti della Procura, sarà interessante verificare come siano andate effettivamente le cose relativamente alle testimonianze.
Per ora, ci limitiamo a sottolineare che se le indagini avvenieristiche sono davvero questo guazzabuglio di chiacchiericcio tra comari, c’è davvero poco di cui fare vanto.

pettegolezzo

Ci sono stati poi commercialisti, colleghi di lavoro, negozianti, grossisti, benzinai, baristi, giornalai, vicini di casa e proprietari di centri estetici come ci sono state insegnanti del centro sportivo e compagne di danza di Yara.
Ebbene, di tutte le corbellerie che hanno riempito le pagine dei giornali si è fatto attenzione a porre l’accento solo sui particolari che avrebbero deposto a favore dell’accusa.
Se non è parzialità questa, allora ci venga spiegato una volta per tutte come mai non hanno avuto spazio le persone che giurano di non aver mai visto il sig. Massimo nei dintorni del centro sportivo, una notizia davvero degna di nota laddove si suppone che l’assassino pedinasse la vittima e ne seguisse gli spostamenti.
Una notizia, questa, che è stata data in maniera rapida e con scarsa enfasi: probabilmente, un titolone a tema non avrebbe garantito una buona tiratura.

Si spera, quantomeno, che questa sorta di indagine parallela ad opera di giornalisti che personalmente radierei dall’albo, non abbia toccato davvero elementi su cui lavora anche la Procura, perché in questo caso non saremmo alla frutta, ma direttamente al dessert.
Da un paio di settimane mi sto avvelenando il sangue leggendo alcune riviste dai contenuti francamente avvilenti, per acquisire, con ben poco giovamento per le mie ulcere, il punto di vista di coloro i quali si “bevono” di tutto e mi ha colpito tantissimo la “testimonianza” di alcuni vicini di casa della famiglia Bossetti/Arzuffi.
Si è arrivati a sostenere che il piccolo Massimo, in tenera età, fu portato in ospedale addirittura in ambulanza: da questo trauma sarebbe scattata in lui la brama di uccidere che lo avrebbe tormentato fino all’omicidio di Yara.
Quale possa essere il nesso tra le due cose rimane un mistero: ci auguriamo che perlomeno per gli articolisti la cosa possa avere una logica.
Noi, nonostante i non pochi sforzi, non riusciamo proprio a trovarla.

Ma gli ultimi giorni ci hanno, ahimè, offerto su un piatto d’argento una nuova ondata di tracollo mediatico sulla quale è giunto il momento di spendere qualche nuova parolina.
Le news degli ultimi giorni, giunte, guarda caso, a ridosso della notizia che a breve la difesa di Massimo Bossetti presenterà un’istanza di scarcerazione, offrono un’occasione ulteriore per analizzare impietosamente la “macchina del fango” solertemente messa in moto.

Partiamo anzitutto dalla “notizia” data in pasto al pubblico pochi giorni or sono su due presunte relazioni extraconiugali della signora Marita Comi.
Volendo riassumere la vicenda con le parole di Vittorio Feltri (una delle poche voci ad essersi levate contro la barbarie), “stando a Giuliana Ubbiali, la cronista che ha rivelato quest’ultimo particolare piccante sui coniugi, due gentiluomini si sono presentati (spontaneamente? ne dubito) in Procura e hanno confidato agli inquirenti di avere avuto rapporti intimi con la signora Marita”, e dunque “gli investigatori hanno infilato negli atti processuali che due linguacciuti asseriscono di essersi divertiti, sessualmente parlando, con la consorte di Bossetti”.

Al di là della “fondatezza” (che possiamo, come al solito, intuire) della notizia, dal momento che, quand’anche i due “linguacciuti” di cui sopra avessero fatto tali dichiarazioni, la prima ipotesi sarebbe quella dei mitomani, giacché intuibilmente, in circostanze di questo tipo, non molti parlerebbero, se non altro perché avrebbero paura di essere coinvolti nell’indagine- paura comprensibile, tra l’altro, in un contesto in cui pare che anche il fatto di respirare possa essere un indizio, anche qualora la notizia fosse veritiera (cosa della quale, vista la totale assenza di prove, dubito fortemente) non si capisce in quali termini possa essere correlata all’omicidio.

Per capirne di più, è giocoforza riportare anche lo “scoop” odierno, trapelato a partire da Repubblica, con articolo a firma di Paolo Berizzi, lo stesso giornalista che non molti anni fa scrisse su un presunto traffico nel mondo della pedopornografia relativo ad “ecografie di feti” (sic!), secondo il quale dalle analisi dei pc di Massimo Bossetti sarebbe emersa la ricerca di materiale pedopornografico.
Riporto la notizia in modo volutamente evasivo, perché dall’indiscrezione, solertemente ripresa da tutti i restanti organi di stampa (e seguita da categorica smentita dell’Avv. Claudio Salvagni), non si capisce un bel nulla.

Bergamonews ci comunica anzitutto che “il pc di Massimo Bossetti non era nuovo, ma allestito assemblando parti già usate da altri e quindi le ricerche potrebbero essere state effettuate da precedenti proprietari”.

Di contro, come queste presunte ricerche siano (rectius, sarebbero, visto il tono globalmente farsesco della notizia) state effettuate è un bel mistero.
Anche una lettura veloce, mostra una serie di incongruenze interessanti tra le varie fonti: da qualche parte c’è scritto che cercava la parola “tredicenni” su google (il che vuol dire poco o nulla, avendo anche un figlio di 13 anni), da qualche altra parte che lo cercava in un sito pedopornografico.
Quest’ultima versione dei fatti è già di per sé dubbia perché i siti pedopornografici sono oscurati e per raggiungerli bisogna avere sofisticate conoscenze informatiche e software dedicati, che è lecito supporre sarebbero emersi ben prima della data odierna.
Detto ciò, mi pare che la soglia del ridicolo sia già stata abbondantemente superata da tempo e stia ora aggiornandosi alla versione 2.0, il tutto nel corso di una faticosa sessione di arrampicata sugli specchi.

Il discorso “pedofilia” è di per sé estremamente complesso, e la prima doverosa precisazione è che, in genere, un pedofilo cerca materiale relativo a soggetti impuberi.
Questa considerazione si aggiunge al fatto che appare non poco farsesco immaginare che un pedofilo cercasse proprio la parola “tredicenni” (guarda caso) e non “dodicenni” o “quattordicenni”.

La notizia come data da Bergamonews è comunque interessante per almeno un altro motivo, e nello specifico perché, secondo quanto riportato, la ricerca su Google della parola chiave “tredicenni” andrebbe ad aggiungersi “a quanto già noto e cioè che l’uomo, in carcere ormai da più di due mesi, aveva seguito siti pedo-pornografici”.

Come la cosa fosse già nota, non è dato sapere, dal momento che era noto l’esatto opposto.
A chi scrive risulta, infatti, che la cosa non fosse mai trapelata finora, come si può tranquillamente osservare da una miriade di articoli risalenti al 18 luglio (in cui si parlava di materiale hard non pedopornografico).

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Tra l’altro, il fatto che le analisi dei pc fossero cominciate a metà luglio la dice lunga sull’affidabilità di Repubblica che, in data odierna, parla di “primi accertamenti”.

Traggo invece da fonte Adnkronos che:

“Dal computer, secondo alcune fonti vicine all’indagine, sarebbe stata eseguita una “ricerca finalizzata alla visualizzazione di materiale pedopornografico, unendo la parola tredicenne e sesso, ad esempio”. Dagli accertamenti ancora in corso da parte del Ris emergerebbero dei collegamenti su siti pornografici, ma sul quel pc non sarebbero stati scaricati video o foto pedopornografici.”

Sorvolando sul fatto che la prima e la seconda frase sembrerebbero contraddirsi, se la ricerca delle parole “tredicenne” e “sesso” è avvenuta a partire da un motore di ricerca, le parole chiave utilizzate, in particolare “sesso”, ricordano decisamente una classica bambinata, quale potrebbe essere, ad esempio, una ricerca effettuata dal figlio tredicenne di Massimo Bossetti, che come tutti i suoi coetanei avrà le normali curiosità tipiche della preadolescenza.

Fatte queste doverose premesse sulla solita caterva di notizie equivoche, di fonte incerta, smentite, contraddittorie e possibilmente inutili, ciò che ci si chiede di fronte a quanto trapelato negli ultimi giorni è, ancora una volta, cosa dovrebbe (o vorrebbe) dimostrare.

Riportare notizie fumose e possibilmente non verificate circa la parola “tredicenne” cercata su un motore di ricerca in una famiglia in cui, guarda caso, c’è un tredicenne, è lo stesso meccanismo, invero piuttosto risibile, che porta a semplicistiche conclusioni del tipo ragazza uccisa = movente sessuale = agente non sessualmente soddisfatto nella propria vita coniugale = moglie che aveva relazioni extraconiugali.

Dopo aver sottolineato che una tendenza alla pedofilia non è necessariamente correlata ad azioni di tipo omicidiario e che non si diventa pedofili da un giorno all’altro perché la consorte ci tradisce, è bene rimarcare, come già accennato sopra, che reperire materiale pedopornografico non è facile come può sembrare, per il semplice fatto che produrlo è illegale, cosa che un adulto sa benissimo: cercare su Google “tredicenni” e “sesso” aspettando di trovare davvero materiale pedopornografico è come scendere in piazza e strillare: “scusate, qualcuno avrebbe della droga da vendermi?” aspettandosi che qualcuno si faccia avanti.

Da quel che è trapelato non risulta nessun accenno a comportamenti sociali e sessuali anomali nella storia di vita di Bossetti.
Niente che faccia pensare ad una certa attitudine alla molestia e allo stupro: già, perché anche per quel che riguarda lo stupro non ci si sveglia una mattina e si decide di stuprare qualcuno, né lo si fa se la propria moglie ha una relazione extraconiugale, né tantomeno una eventuale relazione extraconiugale della moglie funge da spinta verso pulsioni sessuali nei confronti di minori.

Tutto questo, posto che lo stesso omicidio in questione e la scena del crimine, a prescindere da chi ne sia l’autore, non hanno molti elementi per puntare dritti al movente sessuale.
Sarebbe infatti interessante se una volta per tutte ci spiegassero, se proprio vogliono il movente sessuale, come mai non siano stati riscontrati segni di violenza sessuale sulla vittima.
Non perché la cosa sfuggì di mano all’aggressore prima, evidentemente, giacché si colloca l’ora della morte alcune ore più tardi- la morte potrebbe essere sopraggiunta perfino nelle prime ore del mattino successivo, stando all’ordinanza.
Si tratta dunque di bella gatta da pelare per gli inquirenti, dal momento che ogniqualvolta “mettono una pezza” (si fa per dire) è evidente che aprono altri due buchi.

Quantificare il danno che queste dichiarazioni provenienti da “fonti vicine all’indagine”(che dall’indagine dovrebbero essere immediatamente allontanate vista la loro attitudine al parlar troppo in violazione del segreto), arrecano all’immagine del sig.Bossetti non è materialmente possibile.

Oltre alle cattiverie gratuite perpetrate ai danni di una famiglia per il solo gusto di infierire e sfogare frustrazioni personali, la gran parte della gente, dinnanzi a molte di queste “pseudonotizie” cade in un errore infimo di logica, il quale tende grosse trappole, sta dappertutto e spesso è difficile da individuare e neutralizzare.

Parlo della logica del post hoc propter hoc, errore comunissimo e radicato: trattasi di un sofisma che consiste nel prendere per causa quello che è un antecedente temporale, ovvero si pretende che se un avvenimento è seguito da un altro, allora il primo deve essere la causa del secondo.
Questo sofisma è un errore per adduzione particolarmente attraente perché la conseguenza temporale sembra inerire al rapporto causale.
L’errore è di concludere solamente in base all’ordine degli avvenimenti piuttosto che tener conto di altri fattori che possono escludere la relazione.
I luoghi comuni e le superstizioni sono il risultato di questo errore.
Il fatto che due avvenimenti si succedono non implica che il primo sia la causa del secondo.
Per fare un semplice esempio, la morte della giovane Yara non è conseguenza logica della frequentazione o del passaggio dell’indagato per Brembate poiché questa concomitanza di fatti non è legata da alcun nesso logico.

Potrei continuare all’infinito ad elencare bassezze, distorsioni della verità, testimonianze cucite tra loro come il costume di Arlecchino o tagliate, come quella del fratellino della vittima, per farle forzatamente quadrare.

Relativamente alla testimonianza del fratellino di Yara, riporto una precedente considerazione: dall’ordinanza emerge che viene preso per buono il racconto del fratello minore di Yara nel momento in cui, con una psicologa, afferma che la sorella aveva paura di un signore con una macchina grigia e “una barbettina” (stante il fatto che il signor Massimo Bossetti risulta avere una Volvo di colore grigio e il pizzetto, ammesso e non concesso che possa definirsi “barbettina”), ma viene liquidato sommariamente in quanto trattasi di “un teste di minore età la cui capacità di rappresentazione dei fatti non può essere equiparata a quello di un adulto” il fatto che l’uomo descritto dal fratellino di Yara fosse “cicciottello” (aggettivo che senza dubbio non corrisponde affatto alla fisionomia di Massimo Bossetti) e addirittura il fatto che il bambino, quando gli hanno mostrato una foto, non ha riconosciuto l’indagato nell’uomo che aveva precedentemente descritto e che sostiene che la sorella gli avesse mostrato in Chiesa.

A tal proposito, è bene anzitutto richiamare il fatto che le (possibili) false memorie, specie nei casi di minori, effettivamente esistono, ma non si configurano in questo modo e saremmo di fronte ad un caso privo di precedenti.
A partire dagli anni ’80, in particolare negli USA nell’ambito di inchieste su falsi abusi poi rivelatesi errate, vi sono stati innumerevoli casi di cosiddetta False recovered memory syndrome, nell’ambito dei quali, da parte di minori, e spesso a causa di procedure psicanalitiche in seguito rivelatesi scorrette e capziose, si assisteva al riconoscimento di persone in realtà mai viste.
Di contro, non mi risulta si sia mai verificato il caso opposto, ossia il mancato riconoscimento di persona effettivamente vista.

Ciò premesso, è comunque difficile sostenere che sia minore d’età anche il parroco della Chiesa in questione, che pure non ricorda di aver mai visto il signor Massimo Bossetti.

parroco

Si è poi passati da un’ex fidanzata con qualche sassolino nella scarpa alla più nuova “amante” ventilata dall’ultimo numero di Giallo, ovviamente senza uno straccio di prova.
Allo stato attuale vi sarebbero nuovi testimoni misteriosi, ovviamente anonimi fino alla punta dei capelli, pronti a giurare che il matrimonio “perfetto” dei coniugi Bossetti non era poi così “perfetto”.
Si presume che i coniugi avessero rispettivamente una relazione extra coniugale e che il sig. Massimo non dormisse più nella sua casa di Mapello.
Sarebbe stato interesse di entrambi però mantenere un’apparenza di normalità, finché, un giorno, la situazione sarebbe precipitata per un improvviso moto di gelosia di lui, che, non volendo stare più ai patti, avrebbe sfogato la sua rabbia su Yara, vittima quindi assolutamente casuale, se si vuole assumere per buono ciò che ci racconta il giornalista di turno.
Ecco perché la signora Marita sorride con la cognata all’uscita dal carcere!
Può una moglie distrutta dal dolore e convinta dell’innocenza del marito sorridere? Sicuramente no!
Sarà quindi, sotto sotto, felice di essersi liberata del marito per potersi dedicare all’altro uomo che ormai da circa un anno frequenta con assiduità?
E chi è la misteriosa bionda che frequenterebbe Bossetti?
Non ci sorprenderemmo se, da un giorno all’altro, perfino chi scrive su questo blog (la cui curatrice è peraltro attualmente bionda, non naturale per la gioia di Chi l’ha visto? che in una puntata dedicò ampio spazio alle sopracciglia presuntamente “ossigenate” del signor Bossetti, sintomo indefettibile di un morboso narcisismo) trovasse il proprio volto sulla copertina di qualche giornale da quattro soldi: pare infatti che, in certi ambienti, quando la coscienza bussa alla porta di casa, si finga di essere momentaneamente usciti.
Notizie nel migliore dei casi del tutto slegate dall’indagine e prive di qualsivoglia interesse pubblico e nel peggiore “false e tendenziose” riempiono le copertine e vengono abbondantemente ripetute dagli strilloni di turno, che quando Dio distribuiva la vergogna evidentemente erano distratti: ci auguriamo di nuovo che si tratti di mere invenzioni giornalistiche, e non di notizie in qualche modo provenienti dalla Procura, perché in quest’ultimo caso ci sarebbe davvero da preoccuparsi.
Sarebbe anzi auspicabile che la Procura prendesse le distanze da certe affermazioni inverificabili ed infondate, in quanto anche la faccenda delle continue “fughe di notizie”, per i più attenti, comincia a puzzare parecchio dal momento che nessuno conosce le fonti primarie, nessuno smentisce, nessuno prende le distanze e nessuno interviene per bloccare l’ambaradan di notizie ridicole, inverificate e possibilmente fasulle diffuse con maestria.

Vale anche la pena di ricordare ciò che ai più accorti non sarà certo sfuggito, ossia che in altre circostanze (contestualmente all’emergere di notizie che avrebbero potuto rivelarsi favorevoli per l’attuale indagato) la Procura intervenne in men che non si dica ventilando la possibilità di mitomani.

vendetta

Per par condicio, sarebbe probabilmente il caso di fare le stesse dichiarazioni anche quando la stampa ciancia di presunte relazioni extraconiugali, contribuendo all’impunito massacro di un’intera famiglia nella quale, lo ricordiamo, ci sono anche tre bambini, sicuramente innocenti.

Questo circo è diventato disgustoso e più passano i giorni più chi lo dirige si mette in ridicolo: questa storia, ogni giorno che passa, diventa infatti sempre più incredibile, inverosimile e decisamente poco edificante per tutti, e sembra suggerire in modo sempre più evidente che pur di blandire il pubblico consenso ci si stia affidando al peggior giornalismo.
Un vero peccato, perché in un’Italietta in cui nessuno ammette mai i propri errori, ammettere di aver preso un grosso granchio o perlomeno fare un doveroso passo indietro mostrando la sempre più dovuta e doverosa cautela potrebbe costituire un esempio edificante per tutti.

Volendo provare a vedere il bicchiere mezzo pieno, comunque, questa continua diffusione di presunte news a tema dinnanzi alle quali anche il fratello scemo di Mr Bean scoppierebbe in una fragorosa risata, al di là degli evidenti danni morali arrecati all’intera famiglia Bossetti, sta contribuendo probabilmente anche a rimpinguare le fila dei garantisti: è sufficiente fare un rapido confronto tra i commenti in calce agli articoli dei principali quotidiano per notare come giugno ad ora, il numero dei “dubbiosi”, o meglio ancora dei lettori che senza troppi peli sulla lingua commentano la marea montante di gossip in termini critici quando non decisamente dileggianti, è cresciuto a dismisura, tanto da farmi pensare che, in fondo, i più accaniti forcaioli mediatici si sono in qualche modo rivelati dei preziosi alleati per riabilitare la figura di Massimo Bossetti agli occhi di una parte, sia pure ancora minima, dell’opinione pubblica, cadendo vittime delle proprie stesse grottesche esagerazioni.

In ogni caso, indirizzare l’informazione e distorcere testimonianze è la peggior dimostrazione di inciviltà che potessimo dare e sarebbe davvero vergognoso se questa spazzatura arrivasse in un’aula di tribunale.
La stessa frase “la legge è amministrata nel nome del popolo”, visto il modo in cui è ridotta buona parte del popolo, ultimamente ha il potere, da sola, di farmi tremare le vene dei polsi.

Veniamo infine ai punti conclusivi della lunga disamina.
Il DNA costituisce prova o indizio?
La Cassazione ha parlato!
O, perlomeno, così ci dicono.

Per rendere meglio l’idea, riporto un calzante aneddoto citato, non a questo proposito ovviamente, dall’Avv. Mauro Mellini sulle pagine del sito Giustizia Giusta:

<<C’era una storiella che circolava tra i veterani napoleonici. Un soldato della Vecchia Guardia si avvicina ai commilitoni a bivacco, con aria trasognata e le lacrime agli occhi, mormora estasiato: “Mi ha parlato! L’Imperatore mi ha parlato!”. I commilitoni dapprima sghignazzano increduli, poi, mentre quello continua a dire beato “mi ha parlato! L’Imperatore…mi ha parlato!!!” gli domandano: “e che ti ha detto?” e lui: “Levati di lì imbecille!!”>>

La Cassazione, sul DNA, ha parlato… I media hanno parlato di ciò che la Cassazione ha detto sul DNA…. L’ordinanza ha parlato di ciò che la Cassazione ha detto sul DNA.

Morale della favola: è un vero peccato che la Cassazione (proprio come l’ordinanza) sul DNA abbia detto tutto e il contrario di tutto.

Anzitutto, per cominciare a far fronte alla schiera di più o meno involontarie mistificazioni mediatiche, è bene ricordare che l’Italia è un Paese di civil law.
In soldoni: le pronunce della Cassazione, per quanto possano costituire degli orientamenti importanti, non sono vincolanti, e lo sono ancora meno quando non si tratta (come in questo caso) di pronunce a Sezioni Unite.

Anche l’ordinanza sembra dire tutto e il contrario e il contrario di tutto: infatti prima dice che la Cassazione ha detto che il DNA di per sé ha valore di prova e non di mero indizio, in seguito si contraddice espressamente poiché individua (o meglio, dice d’individuare) a carico di Massimo Bossetti “indizi gravi e concordanti”.
Gravità e concordanza sono requisiti richiesti agli indizi e non alle prove: nel rimarcare la sussistenza di indizi gravi e concordanti, l’ordinanza smentisce se stessa, in quanto lascia intuire che il DNA nel caso di specie non possa essere assurto a prova, ma a mero indizio.

Sul fatto poi che gli indizi siano “gravi e concordanti”, non mi esprimo, perché ho già versato fiumi d’inchiostro (considerando che gli altri indizi sono tracce di calce nell’albero bronchiale in buona parte compatibili con il cantiere al quale puntarono inizialmente i cani molecolari e celle telefoniche agganciate da Bossetti da casa propria, nonché la testimonianza del fratellino di Yara su un uomo “cicciottello e con una barbettina”, di cui si salva la barbettina e si finge di non vedere il cicciottello).

Il punto è un altro: perché l’ordinanza si contraddice?

La verità è che gli orientamenti cassativi vacillano, e vacillano parecchio.

I media hanno strombazzato ai quattro venti che il DNA secondo la Cassazione è una prova, ma questo non è del tutto vero.

Una pronuncia del 2004 (Cass., Sez. I, 30 giugno 2004, n. 48349) aveva affermato che gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA presentassero natura di prova, e non di mero elemento indiziario.

Questa pronuncia è stata ampiamente criticata dalla dottrina, perché apre le porte ad un arbitrio infinito dal sapore inquisitorio (nel senso storico del termine) in quanto, ovviamente, la prova del DNA sulla scena del crimine non può indicare nulla più che presenza, non colpevolezza.
Il tutto implica un pericoloso aggiramento dell’onere probatorio.

Tuttavia, la stessa Cassazione ha affermato che, “nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica, il Giudice deve verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica” (Cass., Sez. II, 11 luglio 2012)

Nel 2013, la Cassazione si è contraddetta di novo, perché pur tornando alla pronuncia del 2004 sulla natura di prova e non di mero indizio del DNA ha fatto un correttivo, affermando che “peraltro, nei casi in cui l’indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria” (Cass., Sez. II, 5 febbraio 2013, n. 8434).

A questo punto, sarebbe interessante capire come potrà essere valutato il DNA nel caso in questione (ferme restando tutte le considerazioni di cui ai punti sei e nove del nostro dossier).

L’attuale vicenda ci ha regalato una serie di inversioni a U da parte di alcuni avvocati e criminologi (non tutti, per fortuna) che dopo una partenza cauta quando non espressamente garantista, forse nel timore di indossare vesti impopolari vista la tendenza mediatica globalmente colpevolista nel caso in questione, hanno ben pensato di balzare lestamente su un altro carro (il repentino cambiamento di opinione, mai motivato, avrà certamente giovato alla loro salute nonché, soprattutto, alla loro carriera).

In queste pagine abbiamo rimarcato a più riprese come la presenza del DNA non sia sufficiente, per una serie di ragioni tendente all’infinito, al superamento del ragionevole dubbio.

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La nostra critica non è, dunque, rivolta alla scienza, ma alla mistificazione che tende a trasformarla in senso dogmatico e largamente irrazionale.
Nella prima parte del dossier è stato fatto notare, non senza un briciolo di ironia, che la traccia di DNA non solo non è suffragata da alcun elemento, ma se si dovesse ipotizzare la colpevolezza di Massimo Bossetti si arriverebbe a dei corollari assurdi, ad un quadro che fa acqua da tutte le parti.
Per dirla con le parole precedentemente utilizzate, ipotizzando la colpevolezza di Bossetti si dovrebbe prendere per buona una serie di circostanze “inverosimili e incredibili” che se davvero si fossero verificate in concomitanza sarebbero molto più uniche e singolari della sequenza di DNA!

L’amara impressione è che questa sia una storia alla quale la verità è negata.
L’indagine si è persa prediligendo lo strumento forense agli strumenti tradizionali che avrebbero potuto offrire piste molto più attendibili.
Lungi dalla volontà di stigmatizzare le indagini forensi, è comunque chiaro che queste ultime non possono sostituire i metodi d’indagine standard.

Il test del DNA dovrebbe, teoricamente, essere lasciato per ultimo, per confermare o smentire una pista già vagliata e considerata attendibile e congrua.
Invece, complici le difficoltà del caso, si è perso il lume della ragione e si è preferito escludere tout court la logica e spendere tanto tempo e denaro in una roulette russa alla ricerca della fonte di un’unica ed esigua traccia genetica che nulla diceva sul come fosse finita lì.

Viepiù che poco razionale in astratto, questo modus operandi si è rivelato ancor più problematico nel caso concreto, che di per sé avrebbe potuto suggerire come la traccia in questione fosse finita lì incidentalmente.
L’ipotesi più banale, essendo stato trovato il corpo in un luogo in cui notoriamente si recano dei tossicodipendenti e si esercita la prostituzione, era che la traccia fosse riconducibile ad una persona che andava a prostitute ovvero ad un tossicomane.

Non mi sembra ovviamente il caso di Massimo Bossetti, ma questa è solo una considerazione astratta che mostra quella che, a parere di chi scrive, è stata una pecca che ha compromesso l’esito delle indagini.

Se servirsi dei tradizionali strumenti investigativi per circoscrivere il campo e giungere ad un sospettato per poi procedere ad una analisi forense è un procedimento logicamente ineccepibile, lo è meno giungere ad un “presunto colpevole” (orribile espressione giornalistica che non dovrebbe trovare spazio nel nostro diritto) sulla base di una mera traccia genetica e chiuderlo in carcere, in isolamento, mentre si cercano in maniera spasmodica indizi (che non arrivano) per far quadrare i conti (che non quadrano).

La presentazione e lo sviluppo dei dubbi più evidenti su  questa storia che sembra più un brutto film, di quelli che non hanno un finale e lasciano lo spettatore libero di scegliere quale preferisce, piuttosto che una vicenda giudiziaria mi portano ad un’unica e spiacevole conclusione: l’Etica sociale è morta!

“L’Etica sociale investe una vastissima area della morale e tende a fissare i principi …necessari alla costruzione di un’ordinata convivenza civile, per cui la religione, il diritto, la filosofia, la politica, le scienze, la tecnologia diventano oggetto della sua indagine scientifica, nella misura in cui ciascuna di queste aree del sapere e della vita umana incide sull’uomo nel dettarne i comportamenti nella sfera pubblica.”

Ci siamo imbarbariti come mai prima  nella Storia, poiché se nei periodi storici più bui la giustificazione alle barbarie commesse si può ricercare nel contesto storico, nell’analfabetizzazione e nella difficoltà, per non dire nell’assenza totale, di comunicazione, al giorno d’oggi non esiste giustificazione alcuna.
Ma al di là della grossa svolta epica che ha portato l’avvento della comunicazione globale, usata male nella maggior parte dei casi, siamo davvero cresciuti come umanità?
Io non lo credo e il riscontro lo trovo proprio in situazioni del genere.
Un fatto di sangue è stato trasformato in un vergognoso e grottesco reality.

reality

Mi sono sempre rifiutata di seguire i reality dal momento che li trovo insulsi, offensivi per l’intelligenza, mere manifestazioni di malcostume e ignoranza paurosa.
Sono felicissima di non ritrovarmi a dover discutere con la massa su chi sia stato il più acclamato della settimana o su cosa sia avvenuto in una cucina di famosi piuttosto che su un’isola del Pacifico.
Fiumi di telefonate per digitare un codice tramite il quale i poveri fessi da casa si illudono di poter gestire le sorti dei loro eroi, compagnie telefoniche che brindano alla Dea della stupidità convinte, a ragione, che la madre degli stolti sia da sempre una miniera d’oro, pianti, lettere d’amore, annunci di matrimoni e di divorzi, madri e padri che investono le loro aspettative sui loro figlioli concorrenti e futuri “attoruncoli”, il tutto in un’atmosfera da giostre e carrozzoni, zucchero filato e popcorn; questi sono gli Italiani e forse non solo loro.
A questo scempio può essere ridotto un caso tristissimo di cronaca nera, dove silenzio, compassione, umanità, riflessione, tutela dei diritti, bisogno di verità scompaiono lasciando il posto a espressioni volgari, offese, violenza mediatica, pensieri scoordinati, desiderio di vendetta e sete di sangue come in una corrida.
E proprio come in un reality, tra un cimitero di congiuntivi, un’insalatona di concetti vacui, un fritto misto di parolacce, si muovono i “pupazzi” manipolati dalla regia, che mi piace immaginare come un domatore nano con frusta e cilindro, e si scatenano gli spettatori creduloni  alla stessa stregua ignoranti e addomesticati.
E la regia che fa?
Semplice!
Cerca di comprendere la tendenza di pensiero per sfruttarla a proprio vantaggio, manipola gli spettatori affinché il gioco desti sempre più interesse per poi concludersi come è già stato stabilito a-priori.
Nel “nostro” reality mediatico-giudiziario Massimo Giuseppe Bossetti non piace agli italiani ai quali è stato artatamente presentato in modo che non piacesse.
Per tornare al nostro titolo, la condanna del nostro secolo avverrà tramite televoto?
Ho azzardato un calcolo veloce prendendo come termine di paragone il numero di persone che compone il nostro gruppo facebook.
Siamo poco più di cento persone mentre una delle tante pagine colme di insulti e con ben poca informazione conta oltre mille aderenze.
C’è da sperare che il campione numerico analizzato sia così basso da non essere rappresentativo: stando a questi dati, infatti, solo il 10% degli italiani è disposto a concedere al sig.Massimo Bossetti perlomeno il beneficio del dubbio, risparmiandogli una immediata e dolorosa esecuzione.

La cosa triste è che Massimo Bossetti non è finito in questa situazione grottesca sua sponte: a mandarlo in “nomination” è stata quella “regia” che dovrebbe all’opposto garantire quantomeno l’imparzialità tra i “concorrenti”, e che invece si è palesata uscendo dalle quinte per sussurrare agli Italiani contro chi votare.

mikeb

Chissà se il buon vecchio Mike urlerebbe ancora: “Allegria!”

Tra realtà e reality, tra processo giudiziario e processo mediatico, la condanna del nostro secolo avverrà tramite il televoto (prima parte).

Il presente scritto è esito di un lavoro condotto a quattro mani con Laura, che ringrazio infinitamente.

Mi sono spesso chiesta, in questi ultimi giorni, cosa possano mai fare 80 persone motivate e dedite alla causa, alla quale si sono spontaneamente e senza nessun tornaconto votate, affinché la loro flebile voce possa essere udita dalle masse incerte e poco attente.
Abbiamo un blog, un gruppo ed una pagina nei quali riversiamo tutte le nostre osservazioni e convogliamo l’enorme mole di materiale che raccogliamo, ma non basta!

Mentre noi, animati da un altissimo senso di civiltà, devo dirlo, ci lambicchiamo il cervello, la maggioranza degli italiani è imbrigliata come una mosca in una ragnatela, incapace di pensare, prigioniera di un torpore che definirei mass-mediatico.
A noi, dunque, spetta il compito di insinuare dei dubbi.
Dopotutto come si dice, l’anima risvegliata da un dubbio è migliore dell’anima che dorme sicura di sé.
Di seguito ne elencherò alcuni, che nel prosieguo dell’articolo verranno sviluppati singolarmente fino al punto 8 (per non gravare troppo sulla pesantezza dello scritto, che potrebbe inficiarne un’adeguata fruizione da parte del lettore, rimandiamo l’analisi dei punti successivi ad una secondo parte): si tratta di punti in alcuni casi già presi in esame precedentemente, che non vengono riproposti per ripetere l’ovvio, ma con l’intento di organizzare una ricerca più selettiva e porci ulteriori domande per non lasciare nulla di intentato e battere ogni pista.

1) Assenza di movente

2) Mancata reiterazione del reato

3) Modalità dell’aggressione incompatibili con un agente adulto e dotato di una certa prestanza fisica

4) Mancato occultamento del cadavere

5) Omissione di accertamenti sulle altre tracce biologiche repertate

6) Ritardo nel circoscrivere il luogo del rinvenimento

7) Mancata identificazione dell’arma del delitto e dubbi perfino sulla natura della medesima

8) Incompatibilità degli orari in cui i cellulari hanno agganciato le celle

9) Impossibilità (o comunque incertezze sulla possibilità) di ripetere il test genetico in contraddittorio a partire dalla traccia originale sugli abiti

10) Palesi incongruenze nelle testimonianze su “Ignoto1”

11) Accreditamento di soli elementi e testimonianze a sfavore, costanti fughe di notizie parziali tendenti a suggerire una lettura sfavorevole all’attuale indagato

12) Incongruenze nell’ordinanza del GIP circa la natura probatoria ovvero meramente indiziaria del DNA

13) Oscillazioni della giurisprudenza cassativa sul valore probatorio ovvero indiziario del DNA, assenza di pronunce a Sezioni Unite, contestazioni dottrinali e implicazioni processuali e fattuali della cosiddetta “fallacia dell’accusatore”

I primi due punti (assenza di movente e mancata reiterazione del reato) vanno esaminati contestualmente poiché si spiegano a vicenda.
Dopo ore passate ad esaminare decine di studi inerenti agli omicidi a sfondo sessuale sono giunta alla conclusione che le possibilità che una persona possa compiere un unico e isolato atto di violenza sessuale, che sfoci o meno in omicidio, sono prossime allo zero.
La violenza sessuale perpetrata ai danni di una donna, o peggio di una bambina, non è posta in essere da un giorno all’altro da un soggetto clinicamente sano.
Tali comportamenti sono il risultato di  disturbi psichiatrici di gravità variabile i quali trovano la loro origine nell’infanzia del soggetto.
Non si potrà mai stabilire con certezza perché un essere umano decida di seviziare e uccidere un suo simile, ma si può, nel nostro caso specifico, prendere atto del fatto che sia apparentemente, sia a detta di tutte le persone che lo conoscono e interagiscono con lui, sia da accreditate voci di figure professionali operanti all’interno delle mura del carcere, il sig. Bossetti non mostra nessun sintomo riconducibile al profilo del “mostro”.

Dal momento in cui si stabilisce che questo genere di omicidi si manifestano in una maniera seriale andiamo a conoscere, solo per curiosità, la figura del serial-killer.

A tal fine, traggo alcuni contenuti dall’interessantissimo saggio “La figura del Serial Killer tra diritto e criminologia”, del Dott. Gianluca Massaro:

“Il termine serial killer è piuttosto recente, ma il fenomeno è risalente nel tempo: gli assassini seriali ci sono sempre stati, anche se l’omicidio seriale non veniva riconosciuto e definito come tale ed anche se può sembrare un fenomeno dei nostri tempi visto che, oggi, se ne sente parlare così di frequente.
Gli assassini seriali sono a detta di chi è “del mestiere”, cioè  di chi si occupa di criminologia e di psicopatologia forense, soltanto coloro che hanno ucciso più persone in momenti successivi, per il ripetersi di una particolare motivazione: “la distruttiva e sadica associazione di sesso e morte”.
Quest’ultimo è un binomio esplosivo, niente di meglio per suscitare in tanti curiosità, per alimentare morbosi interessi o per scatenare fantasie proibite. L’uccidere per sesso o facendo sesso è dunque ciò che, tradizionalmente, ha definito il serial killer, anche se, come vedremo, questa è soltanto una delle motivazioni alla base del comportamento omicidiario seriale.
Del resto, i più moderni ed innovativi studi relativi all’omicidio seriale, hanno dimostrato come questo sia un fenomeno molto più complesso.”

Ancora, dallo stesso studio emerge che:

“In questo secolo, il problema dell’omicidio seriale è diventato particolarmente evidente, sia a causa di un notevole incremento numerico degli assassini seriali, sia a causa della maggiore attenzione prestata dai mass media a casi di questo genere. Fino all’inizio degli anni ’80, il termine serial killer non esisteva e questo tipo di criminale veniva genericamente definito multiple killer (assassino multiplo). Sotto questa denominazione erano raggruppati tutti gli assassini che uccidevano più di una vittima, senza però operare alcuna distinzione fra i diversi eventi delittuosi. L’espressione serial killer venne coniata negli Stati Uniti e, precisamente, dagli agenti dell’F.B.I.; la paternità di questo termine non è casuale, dato che gli Stati Uniti sono il paese che presenta il numero più alto di assassini seriali nel mondo. La definizione data dall’F.B.I., che tuttavia si rivela minimalistica e piuttosto asettica, è la seguente: “un serial killer è un soggetto che uccide più persone, generalmente più di due, in tempi e luoghi diversi, senza che sia immediatamente chiaro il perché, anche se lo sfondo sessuale del delitto è quasi sempre riconoscibile”.

Riprendo un significativo punto del trattato, pubblicato anche sul sito Altro Diritto, per chiarire ulteriormente in che modo un assassino seriale diviene tale, ovviamente per grandi linee visto che ogni essere umano ha le sue peculiarità ed è unico pur rientrando in una categoria significativamente definita dagli studiosi:

” […] Comunque sia, gli autori che si sono occupati di questo argomento concordano tutti su un punto, cioè l’importanza della presenza di esperienze traumatiche nell’infanzia e nell’adolescenza degli assassini seriali.
Bisogna però notare che molti bambini traumatizzati durante l’infanzia e molti adolescenti cresciuti in condizioni di emarginazione e di abbandono, non diventano assassini seriali, preferendo invece mettere in atto altre modalità comportamentali, devianti o meno.

Perché allora, alcuni diventano proprio dei serial killer?

Probabilmente la prospettiva teorica che fornisce una spiegazione migliore è quella basata sul modello sistemico- relazionale; secondo tale spiegazione, l’individuo, tenuto conto delle sue caratteristiche innate, che hanno la loro importanza, subisce tuttavia l’influenza dei sistemi nei quali è inserito e delle relazioni che ha instaurato con gli altri nell’ambiente.

Secondo questa teoria, gli assassini seriali sono il prodotto della famiglia di provenienza e del sistema di pensiero genitoriale ed a questo elemento si unisce la personalità individuale ed eventuali caratteristiche fisiologiche particolari.
Quando poi le relazioni diventano negative e disgreganti, non tengono più insieme il sistema dell’assassino seriale, che quindi va a pezzi ed il soggetto perde così il senso della realtà.

L’azione omicidiaria ricompone temporaneamente il sistema del soggetto, fino a quando altre relazioni negative non ne compromettono nuovamente l’esistenza.
In quest’ottica, il comportamento omicidiario seriale può essere visto come la risultante di tre fattori (individuale, socio-ambientale, relazionale), che si intrecciano tra loro, con importanza diversa da soggetto a soggetto. Il fattore individuale include tutte le caratteristiche personali dell’assassino seriale.
Il fattore socio-ambientale comprende tutte le componenti sociali che possono influenzare il comportamento di un assassino seriale.
Il fattore relazionale è una sintesi dei due fattori, il loro punto d’incontro;questo fattore è una misura del grado di scambio esistente tra individuo e ambiente e del modo in cui il soggetto si rapporta agli altri. Un pò come dire, in termini spiccioli, che “l’ambiente” fornisce “l’arma”, “il soggetto” la “carica” e la maniera distorta del soggetto di rapportarsi con l’ambiente che lo circonda tira il grilletto.In questo campo, si nota la tendenza di molti autori, primi tra tutti gli esperti dell’F.B.I., a considerare assassini seriali solo quei soggetti i cui omicidi sono, in qualche modo, collegati a turbe di natura sessuale.
In realtà, una spiegazione unica per tutti gli assassini seriali non esiste, in quanto le motivazioni alla base del comportamento omicidiario seriale possono essere molteplici […]”.

Quindi mi sento di concludere dicendo, non prima di aver rielaborato un concetto tratto dagli studi del Prof. Nicola Malizia, che gli aspetti caratteriali  e il “modus vivendi” del sig. Bossetti, per quanto ci si sforzi analizzando persino oggetti intimi come biglietti di auguri scritti da e per sua moglie, proprio non coincidono con i tratti dell’omicida seriale sessuale, in primis per l’assenza di crimini simili in zona o fuori attribuibili a lui e secondo perché nessuno dei tratti sottoelencati è stato evidenziato durante le indagini, nonostante esse siano state particolarmente invasive e, a tratti, morbose.

“Esistono milioni di uomini in tutto il mondo che, pur avendo subìto nella loro esistenza esperienze analoghe o anche peggiori, non sono per questo divenuti dei criminali pericolosi. Il terrore di perdere il controllo sulla propria esistenza spinge tali soggetti ad immergersi in attività definiti elementi facilitanti, cioè una serie di attività “devianti”, come abuso di droga ed alcol e fruizione ossessiva di materiale pornografico.

Ed ancora:

  • i soggetti hanno avuto esperienza di eventi traumatici più o meno gravi;
  • queste esperienze hanno portato delle conseguenze psicologiche;
  • si manifesta un progressivo isolamento dei soggetti dal gruppo dei pari e dalla società. Si sviluppa un progressivo ed intenso sentimento di perdita del controllo sulla propria esistenza; si affacciano pratiche devianti (abuso di alcol, droga e pornografia). E’ possibile dire che un soggetto diviene un sadico sessuale in serie solo perché ha subìto dei traumi infantili, ha utilizzato, nell’adolescenza, materiale pornografico, poi, ha fatto uso di sostanze alcoliche e stupefacenti?

Molti individui hanno subìto traumi, abusano di alcol e fruiscono ossessivamente di pornografia, senza divenire però assassini.

L’ipotesi del bisogno di dominio e di possesso, amplificato dal quadro psicopatologico sovente riscontrabile in tali soggetti, sembra essere la base motivazionale più verosimile.

Tale spinta motivazionale dovrebbe articolarsi nelle seguenti dinamiche psicologiche:

  • percezione da parte del soggetto che l’ambiente non si cura di lui;
  • ricerca ossessiva dell’attenzione, del rinforzo positivo, della gratificazione, del riconoscimento del proprio valore.

Tutte le ricerche effettuate sui serial killer hanno infatti evidenziato come punto centrale della vita di questi soggetti la loro fantasia violenta, ritualizzata e compulsiva.
La fantasia violenta non deve essere intesa come una violenza votata alla distruzione, ma al controllo e al dominio.

Questi criminali sognano di uccidere, di violentare, fantasticando di dominare, di avere il potere sulla vita altrui, quasi come se, controllando l’esistenza delle vittime, potessero riprendere il controllo che sentono di aver perso sulla propria vita.
Il serial killer tortura, mutila, lega ed interagisce con la vittima per dominarla e solo quando la fantasia di dominio è raggiunta la vittima non ha più alcun valore come oggetto di piacere e può essere uccisa.

Il dialogo con la vittima

Dopo avere ucciso, il serial dialoga con la vittima, questa è solo nelle sue mani, è la sua preda, annientata, giace inerme, può infierire, continuare a distruggere; la sua morte lo fa riappropriare della sua vita.
Ciò non vuol dire che il sesso non entri in gioco, infatti, in alcuni casi, tali soggetti divengono serial killer sessuali, anche se non rappresentano la maggioranza. Il sesso e la fantasia sessuale, violenta e sadica, entrano in gioco perché la sfera sessuale sembra al killer la più eccitante e la più denigratoria per la vittima. Il Serial si rende conto che attraverso un crimine sessuale e sadico riesce a raggiungere il massimo obiettivo in riferimento alla soddisfazione personale legata al dominio e alla denigrazione della vittima a semplice ed inutile oggetto da controllare.

Il primo omicidio

Il primo omicidio produce nei criminali sentimenti contrapposti.
Cosa provano? Dal piacere alla repulsione, dalla paura all’ansia, ma invariabilmente tutti provano anche un’intensa sensazione di potere. Ed è allora che, spesso, la fantasia riprende il sopravvento con forza sempre maggiore, il killer fantastica, uccide e fantastica, incapace di fermarsi, come un tossicodipendente che è caduto nel vizio, che in questo caso è il vizio dato dal potere di scegliere a chi dare la morte e a chi la vita. l’omicida comincia a fantasticare un nuovo omicidio,magari con condotte di controllo e manipolazione della vittima più accentuati. Più il soggetto fantastica, più sente il bisogno compulsivo di attuare in vivo tale fantasia,finché non decide che è giunto il momento di agire di nuovo.

Nel nostro caso sembra abbastanza evidente che l’indagato, il sig. Massimo Giuseppe Bossetti, non rientri nel profilo dell’omicida seriale e, giacché l’assenza di movente specifico sarebbe motivabile solo nel caso di serial killer con movente sessuale, che però in questo caso non trova riscontro, si dovrebbe ricercare per l’appunto un movente specifico.
Questo cane che si morde la coda diventa, per l’accusa, un bella gatta da pelare dal momento che rimane difficile credere che un uomo regolare, senza precedenti penali possa avere un “conto in sospeso” con una bambina che nemmeno c’è prova che conoscesse.

Se dai primi due punti in disamina ci spostiamo al terzo, relativo alle particolari modalità dell’aggressione, la sensazione che qualcosa non quadri nel teorema colpevolista diviene inevitabilmente più forte.
Infatti, se in precedenza qualcuno avrebbe forse potuto provare ad avanzare il sospetto di trovarsi dinnanzi ad un caso del tutto atipico, far quadrare i conti in presenza di una modalità di aggressione tanto anomala per un agente adulto risulta pressoché impossibile.

Il nocciolo della questione è che, per quanto ci si sforzi, il quadro attualmente disponibile sembra suggerire pressantemente la spasmodica ricerca di una colpevolezza che non esiste.

Il problema è dato forse dal fatto che rinunciare ad un’idea supinamente accettata può essere molto difficile.
Nell’opera di N. Gregory Mankiw, Principi di economia, vi è una sezione dedicata alla psicologia del consumatore.
Quando lessi l’opera in questione, rimasi estremamente colpita da alcuni esempi miranti a dimostrare come, in genere, la maggior parte delle persone sia poco propensa a mettere in discussione le proprie convinzioni.
Ricordo, in particolare, che veniva presentato a tal fine il resoconto di un esperimento effettuato anni addietro negli USA: ad una serie di persone era stato fatto leggere un documento con dei dati statistici (e quindi numerici) sull’impatto della presenza/assenza della pena di morte in vari Stati, e sorprendentemente era risultato che coloro che erano favorevoli alla pena capitale traevano dal documento una conferma alle proprie posizioni… Ma la stessa cosa (sulla base degli stessi dati!) avveniva per coloro che erano in partenza contrari.
Ciò indica come la propensione al dubbio sia appannaggio di pochi: l’uomo, per propria natura, tende a crogiolarsi nelle proprie certezze senza metterle in discussione.

A ciò si aggiungano i risultati che può avere la pressione mediatica, posto che l’istinto gregario riveste un ruolo preminente nella psicologia sociale.
Il celebre esperimento condotto alcuni decenni or sono dal noto psicologo Solomon Asch mostra come spesso l’istinto gregario finisca per avere la meglio perfino su ciò che si può appurare con i propri sensi.
L’assunto di base dell’esperimento di Asch consisteva nel fatto che l’essere membro di un gruppo è una condizione sufficiente a modificare le azioni e, in una certa misura, anche i giudizi e le percezioni visive di una persona.
L’esperimento si focalizzava sulla possibilità di influire sulle percezioni e sulle valutazioni di dati oggettivi, senza ricorrere a false informazioni sulla realtà o a distorsioni oggettive palesi.
Il protocollo sperimentale prevedeva che 8 soggetti, di cui 7 complici dello sperimentatore all’insaputa dell’ottavo, si incontrassero in un laboratorio, per quello che veniva presentato come un normale esercizio di discriminazione visiva.
Lo sperimentatore presentava loro delle schede con tre linee di diversa lunghezza in ordine decrescente; su un’altra scheda aveva disegnato un’altra linea, di lunghezza uguale alla prima linea della prima scheda.
Chiedeva a quel punto ai soggetti, iniziando dai complici, quale fosse la linea corrispondente nelle due schede.
Dopo un paio di ripetizioni “normali”, alla terza serie di domande i complici iniziavano a rispondere in maniera concorde e palesemente errata; il vero soggetto sperimentale, che doveva rispondere per ultimo o penultimo, in un’ampia serie di casi iniziava regolarmente a rispondere anche lui in maniera scorretta, conformemente alla risposta sbagliata data dalla maggioranza di persone che aveva risposto prima di lui. in sintesi, pur sapendo soggettivamente quale fosse la “vera” risposta giusta, il soggetto sperimentale decideva, consapevolmente e pur sulla base di un dato oggettivo, di assumere la posizione esplicita della maggioranza (solo una piccola percentuale si sottraeva alla pressione del gruppo, dichiarando ciò che vedeva realmente e non ciò che sentiva di “dover” dire).

Cionondimeno, nel momento in cui non si parla del tempo, ma di un uomo incensurato che grida la propria innocenza, è necessario uno sforzo per far sì che quel dubbio, così sgradito, possa sopraggiungere, consentendo di analizzare i fatti con la lucidità necessaria ed in maniera autenticamente scevra di preconcetti di sorta.

L’ordinanza del GIP Dott.ssa Vincenza Maccora, riprendendo le risultanze dell’esame autoptico, descrive le lesioni riscontrate sul cadavere della piccola Yara (almeno otto da taglio e una da punta e taglio) come “relativamente superficiali e insufficienti da sole a giustificare il decesso”.
Infatti, come emerge dalla stessa ordinanza, stando all’analisi dei contenuti gastrici la morte della piccola Yara sembra collocarsi alcune ore dopo la sua scomparsa, e nonostante lo stato di avanzata decomposizione del corpo renda difficile pervenire a conclusioni certe, si suppone sia stata concausata da ipotermia.

Di contro, non dovrebbero essere riconducibili a lesioni causate dall’arma bianca da punta e taglio quelli che appaiono descritti come “segni di lesività contusiva al capo (nuca, angolo destro della mandibola e zigomo sinistro)”: ciò per l’ovvia constatazione che per azione contusiva si intende pacificamente “l’incontro violento (urto) del corpo con una superficie resistente, piana od ottusa”, e risulta essere corpo contundente “ogni oggetto non pungente, non tagliente e non fendente” (definizioni tratte da “Lesività contusiva”, del Dott. Roberto Molteni).

Riconoscendo dunque come esito di ferite procurate con arma bianca da punta e taglio le sole summenzionate lesioni “relativamente superficiali e insufficienti da sole a giustificare il decesso”, appare lecito chiedersi come possano essere attribuite ad un muratore quarantenne per forza di cose abituato all’uso di un certo tipo di strumenti e dotato di una certa forza fisica.
La stessa collocazione delle ferite (situate su collo, polsi, torace, dorso e gamba destra) appare piuttosto disordinata, e nel complesso il quadro sembra suggerire il fatto che l’aggressore avesse scarsa forza fisica e scarsa manualità con l’arma del delitto.
Il quadro generale delle modalità dell’aggressione, insomma, piuttosto che un agente adulto, sembrerebbe suggerire un possibile atto di bullismo degenerato, o comunque un atto compiuto da persona/e molto giovane/i, non necessariamente di sesso maschile.

A ciò potrebbe essere aggiunta la logica considerazione che, se si suppone che Yara conoscesse il suo aggressore, sembra piuttosto anomalo che una tredicenne accetti di incontrarsi con un quarantenne, per di più senza dare nell’occhio.
Allo stesso modo, ammesso e non concesso un quadro di questo tipo, sarebbe ancor più anomalo che una giovane, appena adolescente, provi un’attrazione o una semplice curiosità nei confronti di un adulto e non ne parli con neppure con l’amichetta del cuore: una trasgressione di questa portata, oltre ad apparire difficilmente conciliabile sia con la figura della piccola Yara sia con quella del signor Massimo Bossetti, non potrebbe certamente passare inosservata e mal si concilia con tutto il resto.

Ma c’è di più: recentemente è emerso che ci sarebbe una misteriosa data da tenere in considerazione, emersa a più riprese nel corso degli interrogatori: si tratta del 20 novembre 2010.
“Forse una ricorrenza o un indizio dato – pare – da una persona vicina alla famiglia Bossetti che ha dato una pista, forse l’ipotesi di un movente. Eppure tutti rispondono allo stesso modo: “Quel giorno non mi dice nulla”.
Così si legge, ad esempio, in questo articolo: http://www.ilgiornale.it/news/cronache/yara-spunta-data-misteriosa-1037739.html
Ma tralasciamo il 20 novembre per un attimo e torniamo sull’eventualità che Yara e il sig. Bossetti si conoscessero.

C’è chi sostiene si tratti di un delitto occasionale compiuto appunto da un pedofilo occasionale che sceglie a caso la sua vittima, la punta e l’aggredisce, salvo poi lasciarla in vita per sopraggiunto panico, questo perché non essendoci alcun legame accertato tra vittima e presunto carnefice, né numeri di telefono, né persone che li abbiano visti insieme, la spiegazione più semplice è che non si siano mai visti prima dell’aggressione.

Ma allora cosa sarebbe mai potuto succedere sei giorni prima?

Ammesso che fosse il sig. Bossetti l’assassino occasionale e che non conoscesse Yara prima di quel tragico venerdì in cui è stato colto da un raptus, come si può far risalire a sei giorni prima un segnale da parte sua che aprirebbe l’ipotesi di un movente?
Stando alle illuminanti ipotesi presentate nel corso di Segreti e Delitti, sorvolando sul modo inappropriato di gesticolare con fare canzonatorio del conduttore il quale precisa che tutte le incongruenze “dovranno essere spiegate dal Bossetti agli inquirenti” (l’onere della prova a carico dell’accusa è, ahimè, un lontano ricordo dell’Italia che fu) si presuppone che in data 20 novembre sia la famiglia Gambirasio che la famiglia Bossetti si trovassero entrambe all’osservatorio astronomico di Brembate per un evento riportato anche dal’Eco di Bergamo e sarebbe stato in quell’occasione che l’uomo, vedendo la ragazza per la prima volta, avrebbe maturato il proposito di farle del male posto in essere appena sei giorni dopo.

Ma se così fosse e la segnalazione di questa data fosse venuta da qualcuno vicino al Bossetti sarebbe stato lui stesso a riferire a questo qualcuno le sue intenzioni o quantomeno di aver provato una pulsione improvvisa per una bimba sconosciuta sino a quel momento?
L’ipotesi sembra a dir poco assurda.
Incredibilmente nell’ambito della stessa trasmissione, andando avanti, si ipotizza però che Yara, trovandosi in una strada trafficata, non sia stata rapita, bensì, sia salita di sua spontanea volontà in auto data la sua conoscenza con l’imputato, “una conoscenza non tanto approfondita da permettergli di inviarle messaggi, infatti non c’è il numero del muratore tra i contatti di Yara, ma abbastanza solida da far sentire al sicuro lei che era ben educata e diffidente”, dice il giornalista.
Quindi una comoda via di mezzo per giustificare il mancato scambio del cellulare e l’ingenuità di consegnarsi al lupo cattivo.
Più o meno sarebbe andata così: “Ciao, ti ricordi di me? Ci siamo visti sabato scorso all’osservatorio…”.

Quanto a plausibilità dell’ipotesi, di male in peggio.

E’ plausibile che un uomo con famiglia a seguito avvicini e conosca una bimba, accompagnata dai genitori, in pubblico, senza destare sospetti o dare nell’occhio come può accadere a due adulti al bar?
Questa notizia “blindata” della soffiata sul 20 novembre sembra molto forzata, specialmente nello svolgersi di un fatto di cronaca abbondantemente pubblicizzato ove non trova collocazione un silenzio stampa di questa portata.
Per questo motivo sono andata a leggere tutti gli articoli riguardanti questo 20 novembre, ed ho notato che c’è chi ha parlato di “annotazione riconducibile a Bossetti”.
Non ci si può non chiedere cosa possa significare un’espressione di questo tipo.
Non potrei sopravvivere alla divulgazione di una notizia del tipo “Gli inquirenti, durante il sopralluogo nell’abitazione del Bossetti, hanno rinvenuto un calendario dell’anno 2010 dove la data del 20 novembre era cerchiata in rosso”.
A questo punto si potrebbe tranquillamente portare alla sbarra Frate Indovino!

Insomma, se la prova regina deve essere di tipo scientifico, è bene che la scienza non si allontani dal suo presupposto primario: il logos, da cui deriva il concetto di “logica”.
Logica che, per quanto ci si sforzi, non sembra in alcun modo ravvisabile nel castello accusatorio a carico del signor Massimo Bossetti.

Riguardo al punto quattro (mancato occultamento del corpo) voglio provare a ragionare per assurdo.
Il sig. Bossetti, mosso da non si sa che movente, tende un agguato alla giovane ginnasta.
Questo posto che abbiamo abbondantemente ragionato sulle inverosimili e contraddittorie  modalità con cui si suppone l’abbia avvicinata.
Al termine dell’aggressione, in un luogo ancora non ben definito, egli ferisce la bambina, senza causare la di lei morte, almeno nell’immediato, e non si preoccupa delle conseguenze del suo folle gesto.
A rigor di logica chi si macchia di un delitto così orrendo, a meno che non si tratti di un minorato mentale o di un adolescente, vede come prima necessaria mossa l’accertarsi dell’avvenuto decesso e, successivamente, si adopera per occultare il cadavere.
Questo mi spinge a dubitare fortemente di una serie di circostanze, che sono state trattate come fossero secondarie, quali il luogo del rinvenimento, la permanenza del cadavere in quello stesso posto per la durata di tre lunghi mesi e la stessa causa del decesso.
A mio profano parere questi tre elementi sono la chiave di volta di questo interminabile giallo ma, purtroppo,non è stata data loro la giusta considerazione dal principio e, a furia di abbozzare, la comprensibile confusione iniziale si è trasformata in un caos.
È ormai persa ogni speranza di venirne a capo, il bandolo è irrecuperabile un po’ come quando si lascia un gomitolo in balia di un gatto.
Per quanto mi sforzi non riesco a capire il perché il sig. Bossetti, complice il buio della serata, non avrebbe scelto di caricare il corpo in auto o sul furgone per poterlo occultare mettendosi al sicuro.
Un adulto automunito non opera una scelta così avventata, lo fa un ragazzo a cui sono sfuggite le cose di mano e comunque il fatto che ci siano voluti tre mesi per ritrovare Yara o è mera coincidenza,per quanto strana, o più plausibilmente, è morta altrove e solo successivamente è stata lasciata lì a Chignolo.
Questo dato, se vogliamo dare per buono il risultato del test del DNA sulla traccia incriminata e vogliamo quindi ragionare come se fossimo in una puntata di CSI, sarebbe dovuto emergere dall’autopsia che come minimo, vista la tecnologia fantascientifica della quale disponiamo, avrebbe dovuto rivelare se il corpo è stato tenuto altrove (all’aperto o al coperto) e per quanto tempo.
Tralasciamo per un momento tutte le considerazioni possibili riguardo alle domande che non trovano risposte nel referto autoptico, reso difficoltoso anche dall’avanzato stato di decomposizione del corpo, non mancando di tornarci in un secondo momento e teniamoci da parte anche un’attenta analisi sulla dubbia localizzazione della scena primaria del crimine, la quale è via via diventata più itinerante di un circo, per spendere qualche parola sul profilo di DNA preso in esame, ovvero quello di IGNOTO 1.

Non è dato sapere come mai l’attenzione delle analisi forensi si sia focalizzata solo su di esso dal momento che, sin dal primo momento, si è parlato di molteplici e diverse tracce, e, giustamente aggiungerei, si  è sospettato che l’omicidio fosse stato opera di più agenti denominati appunto IGNOTO 1, IGNOTO 2 e IGNOTO 3 (punto 5 in disamina).
Questo ragionamento, dettato dalla logica, si è perso lasciando il posto ad una sorta di lotteria dove IGNOTO 1 ha vinto il primo premio.
Si disse che, così come l’arma del delitto, non fu mai ritrovato il cellulare della ragazza e che, fatto davvero strano e degno di nota, nelle tasche del giubbotto vi erano i guanti ordinatamente piegati nella maniera in cui ognuno di noi li infila in tasca, la scheda SIM e la batteria del telefono.
Ora, pur volendo supporre che il Sig. Bossetti agì da solo e quindi che le restanti tracce biologiche non identificate non siano degne di nota, l’uomo si sarebbe ferito durante l’aggressione ma non avrebbe lasciato il suo DNA né sulla sim né sulla batteria.
Facciamo un passo indietro ponendoci delle domande.
Se i DNA restanti non sono degni di nota vuol dire che gli inquirenti hanno concesso loro  il beneficio del dubbio di un trasporto casuale magari dovuto alla lunga esposizione alle intemperie?
Li hanno forse esclusi data la loro posizione sulla parte anteriore del corpo dando più importanza alla traccia presente nella parte posteriore ipotizzando che questa fosse l’unica attendibile in quanto la vittima si trovasse in quella posizione e in quel preciso posto sin dalla sera del 26 novembre?
E ancora, se l’uomo si fosse ferito un dito sferrando un fendente, che dovrebbe essere necessariamente l’ultimo, e il suo sangue si fosse trasferito sul corpo, come mai non ve ne è traccia né sulla sim né sulla batteria?
Avrebbe dovuto rimuoverli prima di ferirsi ma dopo aver stordito la ragazza se non fosse che appare più plausibile che i colpi inferti con l’arma da taglio siano precedenti al colpo alla testa, trattandosi di ferite da arma bianca incerte e poco profonde compatibili con un soggetto ricevente in movimento che prova a sfuggire all’aggressione.
Questo è facilmente deducibile, non serve un esperto, dal fatto che le ferite sono molteplici e distribuite su tutto il corpo, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, quindi appare davvero difficile pensare che siano state inferte su un corpo già disteso e privo di sensi.
Ciò comporterebbe la stranezza di averlo dovuto girare per infierire, debolmente, su entrambi i lati.
Altra circostanza stranissima, se il sig. Bossetti non è Wolverine perché se lo è allora si spiega, è quella del ferimento accidentale nel momento dell’aggressione a mezzo lama.
Chiunque si sia mai ferito una mano o peggio un dito sa benissimo che la perdita di sangue è consistente trattandosi di estremità e, pur restando fermi e tamponando, passerà un certo lasso di tempo prima che il sanguinamento si arresti del tutto, figuriamoci durante il concitamento di un’aggressione!
La pressione sanguigna, il battito accelerato e i movimenti bruschi compatibili con una colluttazione averebbero lasciato agli inquirenti ben più di una esigua traccia di DNA.
Tornando alle altre tracce biologiche presenti sul corpo perché non sono state anch’esse confrontate con i DNA prelevati a tappeto?
Non è strano che disponendo di ben tre termini di paragone si sia preferito usarne uno?
Dal momento in cui si è deciso di mettere la soluzione di questo giallo nelle mani di una scienza, affidabile sì ma che pretende elementi con determinate caratteristiche al fine di ottenere risposte altrettanto affidabili, in Italia oso definire ancora a livelli di esperienza embrionali perché non alzare il tiro e non cercare di stabilire l’identità di tutti gli IGNOTI?

Inoltre, da accanita lettrice di gialli, non disdegno l’uso della scienza purché accompagnata dal buon vecchio ragionamento stile Poirot.

Avvicinare, convincere a farsi seguire su un mezzo di trasporto, guidare e, allo stesso tempo, mantenere il controllo di una ragazzina sconosciuta, o volendo proprio crederci conosciuta superficialmente, recarsi in un luogo appartato con la probabilità di destare il sospetto della passeggera e scatenare un suo conseguente tentativo di scendere o di chiamare aiuto, perpetrare un tentativo di violenza fuori dall’abitacolo (visto che in nessuna autovettura del sig. Bossetti è stata rinvenuta traccia di Yara e il DNA così come non vola neppure si smaterializza) sono una serie di circostanze inverosimili, incredibili che, laddove si fossero verificate davvero in questa sequenza, sarebbero molto più uniche della sequenza del DNA.

Sempre usando il ragionamento, visto che il “popolino” più passa il tempo più ricordi matura, (procedimento inversamente proporzionale alla logica messo in atto puntualmente in circostanze del genere e cioè laddove ci sia un “mostro” da inchiodare alle sue responsabilità) come mai nessuno ricorda ferite, cerotti o bendaggi sulle mani del sig. Bossetti nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Yara?
E ancora come ha fatto quest’uomo a compiere un gesto tanto agghiacciante, che solo il pensarlo per provare a  ricostruire gli eventi mette i brividi, senza lasciar trasparire un’ombra di emozione addirittura recandosi puntuale al lavoro il giorno seguente?

Nessuno ricorda un uomo che, in un piccolo centro, chiacchiera con una bambina, nessuna compagna di palestra ha mai visto il sig. Massimo “appostato” fuori al centro sportivo, e volendo considerare che non sia saltato all’occhio delle piccole ginnaste, vedo davvero difficile che la stessa cecità abbia colpito le madri, i padri e le insegnanti.

mai-visto-bossetti

“Ma questa è un’altra storia” direbbe Michael Ende e non esiste la possibilità di raccontarla un’altra volta poiché tutti gli “elementi” che depongono a favore del sig. Bossetti sono stati abilmente occultati agli occhi dei telespettatori famelici da parte dei giornalisti sensazionalisti, poiché non appetibili quanto quelle ridicole bassezze definite, sembra quasi una bestemmia, niente poco di meno che “prove”.

Dunque quale modalità di interazione tra i due è più accreditata?
Nemmeno i giornalisti macellai più fantasiosi sono riusciti a proporcene una credibile, ma approfittando di un pubblico a cui poco interessa la verità purché ci sia del torbido, laddove non riescono a proporre una sequenza di fatti plausibile, hanno in cantina dei candelotti fumogeni da lanciare tra una pubblicità e un furgone fantasma.

Agli occhi dei più attenti però non è assolutamente pensabile che il sig. Massimo abbia architettato di rapire una bambina che precedentemente ha sorvegliato e pedinato al pari di un provetto 007, senza però licenza di uccidere, barcamenandosi tra una doccia solare, dalla quale aveva una visuale perfetta su non si sa bene cosa, sospetti rifornimenti di carburante alla sua autovettura, buche al lavoro con la scusa del medico, e, tenetevi forte, l’acquisto compulsivo di figurine di Yu-Gi-Oh!
E poi, perdonatemi l’azzardo, ma se quest’uomo avesse sul serio avuto un’ossessione per Yara, come mai, durante il giorno non si è mai aggirato nei dintorni della scuola dove sarebbe di certo passato più inosservato?
Altro particolare davvero degno di nota è il fatto che gli inquirenti insistono su questa linea dell’ossessione malata, che pretende una qual forma di controllo e consapevolezza dei movimenti della vittima da parte del suo carnefice, ma dimenticano che proprio quella sera lei non sarebbe dovuta uscire.

Il-Giorno Da “Il Giorno” del 16 dicembre 2010

Allora ci spiegassero una volta per tutte, il sig. Massimo è un maniaco goffo ed impedito, tremendamente astuto, o sfacciatamente fortunato?

Parliamo ora delle reazioni psico-fisiche di un soggetto che porta a termine un disegno criminoso sfociante in un’aggressione fisica nei confronti della persona che alimenta la sua ossessione; esse sono svariate e ritengo che illustrarle potrebbe far riflettere il lettore sul fatto che c’è un’enorme differenza tra il rappresentarsi un fatto, immaginandolo alla stregua di un film, e viverlo mettendo in atto fantasie perverse. Tutti hanno delle fantasie e guai a volerle sindacare,non a caso si chiamano fantasie, ed infatti la gran parte delle persone non le mette mai in atto perché significherebbe snaturale.
Vero è che, da che è nato il mondo, c’è sempre stato chi si è macchiato del reato più orribile che esista e vero è anche che intorno a noi ci sono persone prive completamente di empatia che riescono a prendersi l’innocenza e la vita di un bambino con la stessa naturalezza con cui caricano una lavatrice.
Ma l’accusa confusa ha riconosciuto, ancor prima di riconoscere il sig. Bossetti come IGNOTO 1, che l’aggressione denotava insicurezza, esitazione e che le ferite, da sole, non sarebbero state sufficienti a cagionare la morte se non “aiutate” dall’ipotermia.
In poche parole chi aggredì Yara non rientra propriamente nel profilo della persona di ghiaccio con tendenze psicopatiche.
Posto che l’Italia tutta, a mò di pulcino che seguirebbe la chioccia anche in un fosso, è persuasa che la morte di Yara sia avvenuta per mano del sig. Bossetti allora l’Italia tutta deve almeno considerare l’idea che una qualche reazione, se pur minima, sia seguita ad un gesto così efferato.
Da numerosi studi emerge che, psicopatici a parte, chiunque compia un gesto che provochi la morte di un suo simile attraversa nell’immediato e nei giorni e settimane successive, dipende poi dal soggetto, delle fasi di sofferenze che si manifestano a livello fisico.
Nell’immediatezza, ad esempio, può accadere di vomitare o di essere presi da crampi allo stomaco e alle articolazioni, può subentrare un forte tremore, scoordinazione nei movimenti e nei pensieri.
I polemici risponderanno che Lui ha avuto quattro lunghi anni per “perdonarsi” e “rimuovere” ma a caldo può essere rimasto così freddo?
Può essere rientrato in tempo per la cena e aver mangiato come se nulla fosse?
E se pure decidessimo di non credere che sia tornato a casa per cena e che invece abbia preferito eclissarsi per alcune ore come è riuscito, fisicamente, ad alzarsi alle 7 l’indomani e, senza batter ciglio, mettersi a dar di cazzuola?
Eppure, che lo abbiano visto far benzina o che non lo abbiano MAI visto in un dato bar, che lo abbiano visto in cantiere o che non lo ricordino per niente dal grossista di materiali edili, nessuno, e dico nessuno, ha mai sostenuto di ricordarlo sconvolto, agitato o almeno turbato.

Sapete perché?
Perché questo non è un film, diamine se non lo è!
Quello che si vede nei film non corrisponde al vero.
Non si può rapinare un tir a 200 all’ora come in Fast and Furious, non si può correre tra le pallottole senza beccarne una o prendere decine di calci nelle costole e rialzarsi come in Charlie’s Angels perché lo vediamo in TV.
Allo stesso modo non si può essere il Sig. Massimo Giuseppe Bossetti, figlio di una relazione extra-coniugale, morboso pedinatore della notte, assassino di bambini, “mostro”, incastrato e inchiodato alle sue responsabilità da una prova incontestabile, che da sola vale una condanna all’ergastolo, solo perché lo dice la TV.

Se la scelta della maxi comparazione a tappeto fosse ricaduta sulla traccia 2 o sulla 3 adesso avremmo un altro uomo o una donna a caso dietro le sbarre.
Il sig. Massimo, al quale va tutto il mio sostegno morale, è un uomo forte e sicuro della sua innocenza, sicuro del fatto che mai e poi mai torcerebbe un capello ad anima viva, un uomo mite e gentile che non ha mai avuto in vita sua precedenti di violenza, un uomo metodico senza grilli per la testa che ama sua moglie, i suoi figli e i suoi familiari, un uomo umile ma con una grandissima dignità che ancora crede che non si possa punire un innocente per un crimine che non ha commesso e che quindi tutto si aggiusterà.
Nel suo isolamento non vacilla e non strilla poiché non ha rimorsi e nulla di cui pentirsi.
Spero che la solitudine non gli mini il fisico e la mente perché chi dovrà pagare per gli errori commessi non riuscirebbe comunque a restituirgli la salute persa.

Ricordo un racconto del quale non rivelerò la fonte.
Parla di un prigioniero tenuto in isolamento per mesi che di punto in bianco scorge un ragno su di una parete della sua buia prigione. Viene colto da un turbinio di pensieri. Vorrebbe tenerlo con sé, impedirgli di andare via attraverso una minuscola fessura perché non ha nessuno con cui parlare e quel ragno potrebbe ascoltarlo e tenergli compagnia.
Potrebbe dividere la sbobba con lui e farne il suo migliore amico, offrirgli un giaciglio per la notte.
D’altronde cosa dovrebbe tornare a fare in quel mondo pazzo e malvagio lì fuori? Starà senz’altro meglio con lui. NO!
“Lui non farà del ragno un prigioniero, chi è lui per privare un essere vivente della sua libertà.” dice a se stesso.
Guarda il ragno scivolare via e sorride, lui non è fatto della stessa pasta di chi lo ha rinchiuso e dimenticato lì in quella cella buia e fredda. LUI è diverso, LUI è un uomo perbene.

Il sesto punto, relativo al ritardo nel circoscrivere il luogo del rinvenimento, acquista importanza sotto due profili distinti: il primo attiene alle sue cause, ed in particolare alla possibilità che il luogo del rinvenimento non coincida con il luogo del delitto, il secondo è invece intrinsecamente legato alle sue conseguenze, alla luce della considerazione che tale ritardo nel rinvenimento potrebbe aver inciso sulla qualità della traccia di DNA attribuita al soggetto convenzionalmente denominato “Ignoto1”.

Dal momento che dai documenti relativi al fermo di Bossetti sembra emergere che ora gli inquirenti tendano a collocare il delitto proprio a Chignolo, vorrei richiamare l’attenzione sul fatto che la questione è ancora dubbia, come emerge in effetti dal fatto che la stessa ordinanza del GIP non sembri fornire in merito certezza alcuna.
In tutta sincerità, collocare il delitto a Chignolo sembra quasi un modo per far quadrare forzatamente i conti.
Riporto alcuni punti interessanti dell’ordinanza del GIP Vincenza Maccora, che mostrano come in realtà la cosa sia piuttosto incerta:
“Il corpo ed alcuni indumenti unitamente al livello dell’albero bronchiale, di Yara Gambirasio riportano polveri riconducibili a calce, che del tutto verosimilmente rappresentano il frutto di contaminazione dovuta al soggiorno della stessa in un ambiente saturo di tali sostanze ovvero dovuta ad un contatto con parti anatomiche (più facilmente mani) o indumenti indossati da terzi imbrattate di tale sostanze. Al fine di valutare l’origine di tali polveri è stato realizzato un confronto con prelievi effettuati, nelle sedi che Yara Gambirasio avrebbe potuto frequentare nei giorni antecedenti la sua scomparsa.
I dati ottenuti dimostrano che le polveri rinvenute su Yara Gambirasio non si ritrovano nella stessa forma nei diversi luoghi controllati (casa, palestra, piscina, sterrato vicino al campo di Chignolo) se non in parte per i campioni del cantiere di Mapello, ove in un primo momento si sono concentrate le indagini.”

Ancora:
“Le indagini geologiche sulla suola delle scarpe mostrano che molto probabilmente esse sono venute in contatto con il terreno del campo di Chignolo d’Isola ovvero con terreni con caratteristiche naturalistiche analoghe. Ciò è suggestivo fatto che abbia camminato in un simile ambiente.”

Ricapitolando, pare di capire che qualora l’aggressione fosse avvenuta o cominciata a Mapello (dove tra l’altro inizialmente puntarono tutti i cani molecolari) si spiegherebbero anzitutto le tracce di calce nei polmoni, senza ricorrere al teorema Bossetti.
D’altro canto, ritenere che le tracce di calce rinvenute nell’albero bronchiale di Yara costituiscano un indizio a carico del signor Massimo Bossetti è di per sé piuttosto azzardato: in parole povere, sembra di essere dinnanzi ad un puzzle costruito a partire da una traccia di DNA, alla quale vengono accostai altri presunti indizi che di per sé non significano nulla.
Qualcuno ha scritto che sarebbe un po’ come rinvenire un panino nello stomaco di una vittima e ritenerlo un indizio a carico di un panettiere, ovvero rinvenire uno spillo nel luogo del delitto e considerarlo indizio contro un sarto.
Di più: sembra quasi che spostando il luogo del delitto a Chignolo si acquisti un indizio contro Bossetti.
In secondo luogo, quanto mostrato dalle scarpe indica probabilmente (ma non “certamente”) che Yara possa aver camminato a Chignolo o in terreni con caratteristiche analoghe, ergo non è una certezza, ma ancora una volta un’ennesima incertezza.

Vale ulteriormente la pena di sottolineare che (cito sempre l’ordinanza):
“I rilievi relativi al contenuto gastrico consentono di ritenere che la morte risale a poche ore dopo la scomparsa la sera del 26 novembre 2010, ed in particolare appare collocabile nel range temporale compreso tra le 19 e le 24 … tenuto conto di una fase agonica protratta, questo limite potrebbe estendersi alle prime ore del giorno successivo.”

Partiamo dal presupposto che l’aggressione potrebbe essere cominciata a Mapello, ed in seguito la ragazza potrebbe essere stata spostata a Chignolo, magari già priva di sensi e trascinata di peso- questo già di per sé potrebbe spiegare le tracce sotto le suole.
Se la morte è sopraggiunta qualche ora dopo, o perfino il giorno successivo, non si può escludere neppure che Yara sia stata trasportata a Chignolo quando ancora era almeno semicosciente, ed abbia provato ad alzarsi, a Chignolo, magari riuscendo a fare qualche passo.
Si tratta, naturalmente, si semplici ipotesi, che in quanto tali non ambiscono ad ergersi a certezze di sorta: tuttavia, il fatto stesso che si presentino come “ragionevoli dubbi” dovrebbe spingere a non escluderle in maniera avventata.
D’altro canto, è la stessa ordinanza ad evidenziare come il cellulare della piccola Yara abbia agganciato la cella telefonica di Mapello alle ore 18,49: un ulteriore dato da non sottovalutare, in quanto in caso contrario il rischio più evidente potrebbe essere quello di notare le discrasie dopo aver già completato il puzzle.
A questo punto, dopo il can-can mediatico e le dichiarazioni di Alfano ne verrebbe fuori una commedia irresistibile, ma ancora una volta a spese di due famiglie distrutte: una da un clamoroso errore nelle indagini, un’altra dal dolore immenso causato dall’illusione di essere vicini ad una soluzione che non arriva.

Come anticipavo, il ritardo nel rinvenimento del corpo, potrebbe aver influito anche sulla traccia di DNA in disamina.
In precedenza, avevamo avuto modo di rimarcare l’aura di mistero che circonda la qualità della traccia in esame: secondo l’ordinanza, la sua qualità è ottima, e dello stesso avviso si è dimostrato in data 22 luglio, ai microfoni del Tg1 delle ore 20,00, il genetista Dott. Portera.
Il mistero è dato dal fatto che lo stesso Dott. Portera all’Eco di Bergamo in data 28 febbraio 2013, definiva la medesima traccia “quantitativamente scarsa e qualitativamente deteriorata”.

Chi crede che le parole del Dott. Portera possano attribuirsi ad una sorta di errore isolato, sbaglia: in effetti, basta procurarsi tutte le fonti relative a prima del fermo del signor Bossetti per appurare come la traccia di DNA di Ignoto1 fosse globalmente considerata esigua e deteriorata.
Sebbene il settimanale Giallo, dopo il fermo di Massimo Bossetti, non abbia esitato a convertirsi alla nuova DNAe religio, lo stesso settimanale, nel numero 29 dell’anno 2013, ospitò una interessante intervista alla biologa e specialista in genetica medica Marina Baldi.

L’intervista era così interessante che vale la pena riportarla paro paro nei suoi punti salienti:
«L’analisi del Dna», spiega la genetista Baldi, «ha un grosso limite quando si parla di indagini forensi. Anche se il profilo è chiaro e il materiale è concentrato – cosa che in questo caso non è – non avremo mai modo di stabilire quando quel reperto è stato lasciato. Il Dna di Ignoto 1, infatti, è stato trovato sugli indumenti della ragazzina dopo tre mesi che la piccola era distesa, morta in un campo incolto. Era inverno: Yara è stata infatti ritrovata il 26 febbraio del 2011». Il Dna, dunque, era annacquato da mesi di piogge e neve, ed era compromesso da batteri di ogni genere. Continua la genetista Marina Baldi: «E’ impossibile dunque stabilire che quello di Ignoto 1 sia il Dna dell’assassino, o che invece non si sia trovato lì perché frutto della contaminazione da contatto degli indumenti con il terreno o con qualsiasi altra fonte di Dna. Non sappiamo se il corpo della piccola sia stato toccato, successivamente all’omicidio, da qualcuno che ha lasciato inconsapevolmente le sue tracce e poi non ha avuto il coraggio di denunciare il ritrovamento». Il Dna di Ignoto 1, tra l’altro, non è l’unico trovato sul corpo di Yara: perché ci si è concentrati solo su questo e non sugli altri Dna? Di chi sono gli altri? Non si è mai scoperto. Dice ancora la Baldi: «Se anche dovessero trovare a chi appartiene Ignoto 1, il lavoro dei consulenti sarà poi quello di dimostrare come e perché quel Dna sia finito su quei reperti. Un lavoro estremamente complicato ». Dal quale, comunque, siamo ancora infinitamente lontani.

I punti evidenziati dalla Dott.ssa Baldi non possono e non devono essere dimenticati ora, in quanto il fermo del signor Bossetti, pur procurando un certo entusiasmo, entro certi limiti comprensibile e legittimo, non cambia i termini del problema: se la traccia di DNA relativa ad Ignoto1 era deteriorata ed esigua prima, è deteriorata ed esigua anche ora.
Al di là delle mistificazioni date dall’effetto CSI, infatti, il DNA può essere considerato prova scientifica certa, in particolare in un forensic context, solo in presenza di alcuni presupposti che ne garantiscano la piena attendibilità: presupposti che in questo caso palesemente mancano.
Anzitutto occorre che la traccia sia integra.
A seguito di tre mesi di intemperie abbattutesi su di essa, è praticamente scontato che l’integrità della traccia costituente la prova scientifica sia compromessa e deteriorata.

Altro punto da richiamare per doveroso approfondimento è il fatto che non si può affermare con assoluta certezza che la traccia di Ignoto 1 sia stata depositata al momento dell’omicidio di Yara.
Nonostante, per parafrasare l’ordinanza del GIP, non sia illogico supporre che sia stata depositata contestualmente all’aggressione (la qual cosa, peraltro, è altresì compatibile con un’ipotesi di veicolazione attraverso arma del delitto precedentemente contaminata), una certezza in tal senso non esiste, sia perché il DNA non è databile, sia per le possibili rimanipolazioni post-omicidiarie della scena del delitto da parte di terzi coinvolti o assolutamente estranei all’azione omicidiaria, e sia perché manca l’accertamento dell’origine biologica della traccia- che ricordiamo è dedotto solo in via di esclusione, anche se si continua a parlare di traccia ematica senza rendere conto all’opinione pubblica che tale elemento non è certo.
L’assenza di un tale accertamento induce a pensare che possa trattarsi anche, fino a prova contraria, di un’origine tale da facilitare il secondary e anche il tertiary tranfer del DNA di un perfetto estraneo.
Il fatto che la circostanza sia improbabile in virtù di una supposta abbondante cellularizzazione della traccia, è infatti cosa diversa dalla certezza che si richiede nel momento in cui si parla non del moscerino della frutta, ma di un uomo incensurato che grida la propria innocenza.
Ancora, non è possibile neppure escludere una contaminazione della traccia, che potrebbe essersi verificato in più di una fase d’indagine, anche del tutto involontariamente: una probabilità che aumenta in maniera esponenziale in un laboratorio forense in cui si analizzano la bellezza di 18.000 campioni.
Allo stesso modo, non è possibile escludere, ad oggi, che vi sia stata contaminazione del DNA dello stesso Massimo Bossetti, stante l’anomala modalità di prelievo del campione salivare.
Per fugare ogni dubbio, il prelievo del DNA di Bossetti dovrà essere ripetuto in condizioni scientificamente e legalmente accettabili ed appropriate, e subito confrontato non con il vecchio campione già estratto di Ignoto1, ma con un nuovo campione di DNA prelevato dalla traccia originale sugli abiti (cosa che, ahimè, non è certo che si possa fare, come vedremo in seguito).
In assenza di ripetizione degli accertamenti e di silenzio di tomba dinnanzi ai quesiti di cui sopra, la sgradevole impressione è che nessuno sappia che pesci prendere per districarsi dall’imbarazzo dell’aver cantato vittoria in modo troppo avventato.

Questioni di questo tipo sono state affrontate ripetutamente anche negli USA, in particolare in seguito ad un grave scandalo che nel 2005 ha coinvolto lo stato della Virginia, il cui laboratorio di analisi “ufficiale” usato dalle autorità locali per l’esame del DNA al fine di identificare gli autori di delitti, produceva risultati falsi o comunque non precisi al fine di agevolare le incriminazioni dei sospettati e mantenere così un alto tasso di incriminazioni, elettoralmente utile ai politici locali (cfr. Dott. Daniele Zamperini su scienzaeprofessione.it).

Nello studio “Tarnish on the “Gold Standard”: Understanding Recent Problems in Forensic DNA Testing” by William C. Thompson, (J.D. University of California, Berkeley; Ph.D. Stanford University. Department of Criminology, Law & Society, University of California, Irvine) [1], oltre a porre l’accento sui possibili errori dovuti a contaminazione del DNA, l’autore osserva che in genere è riscontrabile una forte resistenza all’ammissione di aver commesso un errore di laboratorio.

D’altro canto, quali siano i limiti “ordinari” del DNA nelle indagini è ben evidenziato anche dalla Prof. Paola Felicioni, che nel saggio “La prova del dna tra esaltazione mediatica e realtà applicativa” elenca in modo semplice ed immediato non solo i limiti processuali ma anche quelli tecnico-scientifici (quelli che per l’Italiano medio, ovviamente, non esistono).

“Alla categoria dei limiti tecnico-scientifici che riguardano specifica-mente la peculiare struttura della prova del DNA si riconducono alcuni fattori oggettivi ovvero soggettivi in quanto riferibili all’uomo: 1) la non databilità della traccia biologica dalla quale è estratto il profilo genetico; 2) la facile trasportabilità del DNA: chiunque, infatti, potrebbe inquinare la scena del crimine introducendovi elementi o tracce raccolti da altri luoghi; 3) la degradazione enzimatica del DNA causata dalle componenti fungine e/o batteriche che possono attaccare il reperto; 4) il decadimento fisico-chimico del DNA causato da fattori ambientali (raggi ultravioletti, radicali liberi presenti nell’ossigeno, formaldeide); 5) la contaminazione cd. esogena in cui la commistione di componenti biologiche è riconducibile ad errori umani (es. il campione di sangue è inquinato da altri substrati biologici come nel caso dell’operatore che interviene con strumenti biologicamente contaminati o senza guanti); 6) la contaminazione c.d. endogena dovuta alla presenza, iniziale o da inidonea repertazione, di più materiali organici (sudore, saliva, sangue) appartenenti a diversi soggetti che possono essere coinvolti o meno nel reato; 7) la contaminazione cd. sporadica relativa a esigue quantità di substrato genetico (es. una sola formazione pilifera, ovvero oggetti solo “toccati”, oppure degradazione enzimatica).”

Ed è inutile che giornalisti e teleimbonitori s’affannino nella loro solerte campagna di mitizzazione della certezza della prova scientifica, perché se è la voce più autorevole delle indagini forensi, ossia la Dott.ssa Cristina Cattaneo, nella sua opera “Certezze provvisorie” ad avvertire del fatto che la scienza non fornisce alcuna prova regina e mettere in guardia dal rischio che alla Corte della Giustizia la scienza, da Gran Consigliere, possa trasformarsi in un mero cortigiano “nel senso deteriore del termine”, cercare di irretire l’opinione pubblica a suon di mistificazioni non onora la nostra civiltà.

Così, se la Prof. Felicioni (op. cit.) parla di opinione pubblica instupidita dall’effetto CSI, non meno degne di nota sono le parole delle Prof. Sergio Lorusso (tratte da “Il contributo degli esperti alla formazione del convincimento giudiziale”):

“Occorre prudenza e una consistente dose di immunizzazione rispetto ai
facili entusiasmi, talvolta mediaticamente indotti o alimentati, che circondano la materia della c.d. “prova scientifica” e che dilagano anche tra quegli addetti ai lavori pervasi dalla sindrome scientista.
Senza per questo ‘criminalizzare’ il ricorso alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche nella ricostruzione del fatto penalmente rilevante e nell’individuazione dei suoi autori, il cui apporto è oggi ormai ineludibile. Necessario però ricondurlo su binari più corretti, senza alimentare una degiuridicizzazione del processo penale che emerge più o meno consapevolmente da determinati approcci.
La relatività del sapere scientifico del resto è un dato acquisito per la stessa scienza, al pari della consapevolezza della sua intrinseca difformità rispetto al sapere giudiziale.
La scienza non è nata per essere applicata al processo, né tanto meno può essere invocata oggi quale rassicurante pietra filosofale del terzo millennio da porgere generosamente al giudicante per lenire l’inevitabile travaglio che da sempre accompagna ogni operazione decisoria. Unicuique suum, verrebbe da dire.”

Se il castello accusatorio appare caratterizzato sin dalle fondamenta da alcune incolmabili lacune, penso di potere affermare con una certa tranquillità che l’assenza dell’arma del delitto (punto sette), insieme all’assenza di movente, è uno dei più evidenti buchi nella ricostruzione del fatto: un buco che si rivela ancor più vistoso del previsto in un caso in cui è possibile che ci sia stata veicolazione del DNA attraverso l’arma stessa.

Davanti ad una situazione del genere, probabilmente Totò e Peppino si sarebbero guardati negli occhi e Peppino avrebbe doverosamente esclamato un eloquente “…e ho detto tutto!”.
In questo caso, è lecito tuttavia ritenere che Totò non avrebbe seguito il copione rispondendo con il suo celebre: “Ma che ho detto tutto? Ma che dici con questo ho detto tutto, che non dici mai niente?”.
Infatti, in questo caso, temo che l’assenza dell’arma del delitto, specie alla luce del caso concreto, sia una lacuna così evidente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione: parlando di assenza di arma del delitto, insomma, si è davvero detto tutto.
Si potrebbe comunque aggiungere qualche utile osservazione che mostra molto bene le incertezze del caso: l’arma, infatti, non manca solo in concreto, ma anche in astratto, in quanto la sua stessa natura è ricavata per esclusione e non senza incertezze di sorta.
Si legge nell’ordinanza che “Per ciò che riguarda il mezzo produttivo delle lesioni da arma bianca, trattasi di strumento da punta e taglio, con spessore della lama minimo di 0,2 mm, lunghezza di almeno 2 cm,con possibile copertura in titanio, che per le caratteristiche rilevate è meno provabile trattarsi di un taglierino (cutter) ma piuttosto di un coltello.”

Insomma, in soldoni: l’arma non c’è, non trova, e non si sa bene neppure cosa sia.
Davanti alla possibilità della veicolazione della traccia genetica attraverso l’arma del delitto, è difficile comprendere come quest’assenza possa essere utilizzata in dibattimento.

Alla luce del dubio pro reo, probabilmente, non dovrebbero esserci dilemmi di sorta, ma in un contesto storico in cui la giurisprudenza indugia e vacilla ed i principi fondamentali dello stato di diritto sembrano talvolta configurare la “cacata carta” di catulliana memoria, è molto difficile azzardare un pronostico, e ancor più difficile essere ottimisti.

Nei precedenti articoli ho già incidentalmente messo il dito in una dolorosissima piaga, ossia quella relativa alle evidenti incongruenze che caratterizzano il presunto indizio delle celle telefoniche  (ottavo punto in esame).

Sebbene l’ “indizio” delle celle telefoniche sia stato uno di quelli considerati maggiormente appetibili dagli sciacalli e gli avvoltoi che popolano i nostri organi di informazione senza che, ad oggi,  alcun veterinario sia stato in grado di porre rimedio a cotale perniciosa presenza, si tratta probabilmente anche di quello che, se analizzato a dovere, si rivela più inconsistente ed oserei aggiungere imbarazzante.

Per vedere con esattezza quanto imbarazzante, inserisco qui una “notizia” pubblicata dalla Stampa in data 26 giugno, che ho conservato a memoria dei posteri come esempio molto calzante di informazione scorretta:

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“Il telefono di Bossetti spento solo quella sera”.

Una notizia davvero appetibile, con il solo piccolo problema di essere falsa sin dalle fondamenta, perché non vi è certezza alcuna neppure del fatto che “quella sera” il telefono di Massimo Bossetti fosse spento.
Semplicemente, non ricevette né fece comunicazioni telefoniche dopo le 17,45, come emerge chiaramente sia dal fermo

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sia dall’ordinanza del GIP in cui testualmente si legge che dopo una chiamata avvenuta alle ore 17,45 “fino alle ore 7.34 del mattino successivo il suo cellulare non ha più generato traffico telefonico”.

Come i giornalisti facciano a sapere (non è in nessun modo possibile scoprirlo a posteriori) che il telefono fosse spento, e addirittura che fosse spento solo quella sera è forse uno dei misteri della fede della nuova religione del DNA.

Sicuramente non si tratta di una notizia dotata di fondamento o coerentemente tratta dalla documentazione: ma su questo aspetto, conoscendo oramai bene le “nostre pecore”, mettiamoci per ora il cuore in pace.

Se volessimo comunque provare a sviluppare logicamente l’assunto della Stampa, cosa avrebbe intelligentemente fatto il nostro campione di truce freddezza?

Prima di spegnere il suo cellulare avrebbe effettuato (questa è risultanza acclarata) una chiamata al cognato nientemeno che da un paese vicino a quello in cui sarebbe stato compiuto il delitto: più fesso di così!

Quindi, il nostro Massimo Bossetti non solo avrebbe dimostrato un alto grado di criminalità, macchiandosi di truce premeditazione nel suo spegnere il cellulare per non essere localizzato, ma soprattutto avrebbe sfoggiato in tale frangente un livello di idiozia che definire abnorme è ben poca cosa.

I milioni e milioni di italiani che sperano e invocano una condanna esemplare nella loro cieca smania “buttachiavi” non potranno che restare profondamente delusi: infatti, se mai dovesse essere confermata una simile ricostruzione dei fatti in chiave colpevolista, Massimo Bossetti non potrà che essere assolto per manifesta infermità mentale!

Mi si dirà che si tratta di un semplice peccato veniale dei giornalisti nostrani, una ricostruzione giornalistica fallace superficialmente propinata all’opinione pubblica nel nome dell’audience, che in quanto tale può essere perdonata.
Il problema è che se si mettono a confronto le tesi giornalistiche con quelle scritte nell’ordinanza, sfido chiunque a stabilire quali siano più bizzarre.

L’ordinanza non parla, ovviamente, di telefono spento, ma ecco cosa dice testualmente:

“Infatti il pomeriggio della scomparsa di Yara Gambirasio l’utenza nr.
omissis, intestata a Bossetti Massimo, attivata il 03.01.2009, ha agganciato alle ore 17.45 la cella di via Natta di Mapello (BG), compatibile con le celle agganciate dall’utenza cellulare in uso a Yara Gambirasio nello stesso pomeriggio, prima della sua scomparsa, dato che anche il cellulare della ragazzina risulta abbia agganciato la sera del 26.11 alle ore 18,49 la medesima cella. L’indagato si trovava quindi, quantomeno alle 17,45 proprio nella zona in cui si trovava Yara Gambirasio e nelle ore successive e fino alle ore 7.34 del mattino successivo il suo cellulare non ha più generato traffico telefonico.
Tale ultima circostanza assume rilievo in una valutazione globale e non isolata degli indizi a carico di Bossetti.
Perché se è possibile che il suo cellulare abbia agganciate la cella di
Mapello via Natta alle 17,45 del 26.11.2010 perché per rientrare a casa dal lavoro l’indagato transitava di fronte al centro sportivo di Mapello (come è dichiarato nel corso del suo interrogatorio), se dalla valutazione isolata dell ‘indizio si passa a quella globale e si collega tale dato a quelli fin qui illustrati…[…]”

Un giro di parole enorme per esprimere qualche concetto semplicissimo:

– Massimo Bossetti, residente a Mapello, aggancia la cella telefonica di Mapello (guardate voi che stranezza!);

-Yara Gambirasio aggancia la cella telefonica di Mapello… Oltre un’ora dopo!

Infatti, sempre dall’ordinanza:
“In particolare risulta che Yara Gambirasio,che aveva a disposizione l’utenza *omissis* scambia tre sms”, rispettivamente alle ore 18,25-18,44 e infine 18,49.
“I primi due sms agganciano la cella di Ponte San Pietro, cella compatibile con la palestra di Brembate Sopra ove la ragazza si trovava, mentre il terzo sms viene agganciato dalla cella di Mapello, via Natta, area più lontana dalla palestra di Brembate, area opposta rispetto tragitto che la ragazza avrebbe dovuto fare per ritornare a casa e comunque compatibile con la presenza di Yara Gambirasio nell’area di Mapello”.

Le aree geografiche sono dunque compatibili, ma con il “trascurabile” dettaglio di una discrasia cronologica di oltre un’ora.

“Ammazzate oh!”, esclamerebbe Claudio Villa.

La questione in realtà è ancora più complessa, perché Brembate e Mapello distano un paio di chilometri, e in caso di distanze geografiche così ravvicinate non è possibile capire con certezza da dove esattamente sia stata agganciata una cella telefonica.
Comunque, dal momento che la questione non sembra interessare, o per meglio dire sembra interessare solo se e quando si tratta di volgerla in senso colpevolista, con tutto l’assurdo corollario che la cosa implica inevitabilmente (vedasi a tal proposito il precedente articolo Il re è nudo: siamo tutti Massimo Bossetti), supponiamo che sia sempre stata agganciata la cella telefonica “miglior servente”.

In questa ipotesi, ciò che resta è una discrasia cronologica visibile anche al più accanito colpevolista, ed una cella telefonica agganciata da Bossetti nel paese in cui risiede.
Della debolezza (ed aggiungerei della risibilità) del presunto indizio in questione, deve essersi accorto anche il GIP, che infatti mette nero su bianco il fatto che tale circostanza assume rilievo in una valutazione globale”.

Una considerazione, questa,che tuttavia non sana la evidente incompatibilità cronologica, né la plateale assurdità alla quale si andrebbe incontro, come visto sopra, nel caso in cui si ipotizzasse lo spegnimento ad arte del cellulare da parte di Massimo Bossetti.

Come avevo già scritto in precedenza, il fatto che un abitante di Mapello come Bossetti agganci la cella telefonica di Mapello non è un indizio, né singolarmente né globalmente considerato: è una mera ovvietà, ed a nulla vale inserire il dato in un contesto globale, perché trattasi di un dato fornito dalla pura e semplice evidenza che Bossetti risiedesse a Mapello, e che di conseguenza, per quanto sia scomodo ammetterlo, una mera ovvietà rimane comunque si voglia rigirare la frittata.

Sarebbe forse maggiormente sensato chiedersi se il fatto che la povera Yara abbia agganciato la cella telefonica di Mapello alle ore 18,49 non possa essere correlato ad un suo (probabilmente coattivo) passaggio, in quella fascia oraria, nel cantiere di Mapello, la qual cosa potrebbe spiegare anche le tracce di calce nell’albero bronchiale e fornire, magari, una pista più logica di quella attuale che potrebbe finalmente portare un’autentica speranza di giustizia per la piccola ginnasta.

Gli elementi a carico di Massimo Bossetti superano il limite del ragionevole dubbio?
Alla luce delle considerazioni fin qui sviluppate, mi permetto di ritenere che non solo non lo superino, ma siano infinitamente lontani dal celebre “oltre”.

Personalmente, ho l’ardire di considerarmi fedele per principio etico ai capisaldi del pensiero illuminista dai quali è nato lo Stato di diritto: in dubio pro reo, non in dubio pro culpa.

Negli USA, in occasione del processo contro O. J. Simpson uno dei giurati, che aveva sostenuto di essere personalmente convinto della colpevolezza dell’imputato, scelse comunque il verdetto assolutorio nel nome del ragionevole dubbio, dando un clamoroso esempio di civiltà e di corretta amministrazione della giustizia nel proprio porre il ragionevole dubbio dinnanzi al principio del libero convincimento.

Ed è bene sottolineare che si tratta di un paragone del tutto inadatto, poiché gli elementi a carico del signor Massimo Bossetti sono il nulla più assoluto se raffrontati a quelli a carico di Simpson.

D’altronde, se di indagini certosine e scientifiche ci si vuole avvalere, sarebbe bene non dimenticare i principi che ne stanno alla base: il metodo squisitamente deduttivo reso celebre da Sherlock Holmes, il quale nelle sue rocambolesche indagini sui delitti non si tirava indietro di fronte alla necessità di “esporne ogni pollice”, per quanto scomodo, e coerentemente metteva in guardia:

“Eliminato l’impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità”.

Una verità che, alla luce dell’esposizione degli elementi di cui sopra, sembra portare molto lontani dal signor Massimo Bossetti.

[1] DNA Problems1

Al sorgere dei dubbi, cala il silenzio

Con un ringraziamento particolare e sentito a Laura per il suggerimento del titolo e dell’argomento, l’isolamento dei fotogrammi e la segnalazione dell’interessante scritto del Prof. Glauco Giostra.

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(L’arte dell’ipocrisia, di Paola Petrucci)

“…Egli camminava fra gli Uomini Colpevoli
In un abito grigio e malandato;
un berretto da cricket avea sul capo
ed il suo passo pareva gaio e lieve;
ma io non ho mai visto un uomo che guardasse
così ansiosamente verso il giorno.

Io non ho mai visto un uomo che guardasse
con occhio così ansioso
verso il minuscolo lembo d’azzurro
che chiamano cielo i prigionieri,
verso ogni nuvola che andava alla deriva
da vele d’argento sospinta.

Io camminavo, con altre anime in pena,
entro un diverso raggio,
e mi chiedevo se l’uomo avesse commesso
una grave o piccola colpa…”

(Oscar Wilde, La Ballata del Carcere di Reading
Traduzione di Marco M.G. Michelini)

 


La Ballata del Carcere di Reading è un celebre componimento poetico che Oscar Wilde scrisse dopo la sua scarcerazione e pubblicò nel 1898.

Il componimento affronta svariate tematiche, tra le quali la pena di morte, la colpa e il perdono, ma quella che vorrei richiamare con maggior urgenza è l’atroce riflessione sul senso di alienazione che invariabilmente accompagna ogni detenuto.

A quarantadue giorni dal fermo di Massimo Bossetti, voglio introdurre il mio articolo così, con questi versi dai quali trapela con veemenza la sensazione data dal muro, non solo materiale, che si staglia tra un detenuto e chi sta fuori.

Un muro che diventa insormontabile soprattutto se preclude ogni possibilità di difesa da processi che, in una società imbarbarita, non possono che svolgersi in modo sommario e contumaciale nella TV, mentre chi sta fuori, da degno figlio del tubo catodico, non osa porsi delle domande, non osa dubitare di quanto con sapiente maestria viene mostrato dal teleimbonitore di turno.

“Secondo indiscrezioni emerge che…”, è questa la frase che abbiamo sentito ad nauseam, e che continueremo a sentire perché viviamo in un mondo in cui non importa la veridicità della notizia, ma solo la sua appetibilità.
E qualunque cosa emerga, senza minimamente curarsi della fonte, chi sta fuori può avere l’impagabile lusso di ergerla a Verità Assoluta e inconfutabile Dogma, senza scomodarsi nelle verifiche, perché questo ennesimo “mostro” è solo in edizione limitata per l’estate del 2014 e lasciarselo sfuggire sarebbe un peccato imperdonabile.

Oscar Wilde fu processato per quello che all’epoca era un reato contro la morale, l’omosessualità: siamo avvezzi a ritenere che oggi queste aberrazioni non esistano più.

Nei Tribunali della Repubblica, forse.

Ma nei Tribunali popolari  che tanto solertemente ci offre la Dea TV, ancora si parla di presunti rapporti di filiazione “illegittimi”, terminologia di per sé rivoltante e che dovrebbe essere sostituita quanto prima con quella più neutra di “filiazione naturale”, che divengono carburante di processi sommari, in cui di morale non c’è nulla, ed al contrario c’è tanto ipocrita moralismo, cosa assai diversa e assai meno insigne per una civiltà che abbia a professarsi evoluta.

Cosa cambia tra un Tribunale della Repubblica e un Tribunale popolare?

A questa domanda si potrebbe rispondere forse con le eloquenti parole del Prof. Glauco Giostra, tratte da “Processo penale e mass media”:
“I momenti di intersezione tra processo penale e informazione si collocano su due piani distinti.
Possiamo intendere il loro rapporto nel senso di “informazione sul processo”, interrogandoci su quali siano gli effetti, le ripercussioni, le ricadute della cronaca giudiziaria sul processo.
I mezzi di comunicazione di massa, in quest’ottica, riferiscono ciò che la giustizia fa, la incalzano, la criticano o ne supportano l’azione.
Ed è sulle implicazioni del ruolo dei media, come veicolo amplificante del fenomeno giurisdizionale, che intendo soffermarmi.
Ma c’è anche un’altra chiave di lettura del tema, di cui non si può non far cenno: dall’informazione sul processo si passa al processo celebrato sui mezzi d’informazione.
Va sempre più prendendo piede, infatti, la tendenza a scimmiottare liturgie e terminologie della giustizia ordinaria, riproducendone alcune cadenze, alcuni passaggi procedurali, “pantografando” una sorta d’indagine giudiziaria per presentare all’opinione pubblica i risultati di questa messa in scena : un “aula mediatica” che si costituisce come foro alternativo.
[…]
Bisogna, però, cercare di tenere sempre ben distinti i due fenomeni, perché sono sostanzialmente diversissimi: il processo giurisdizionale ha un luogo deputato, il processomediatico nessun luogo; l’uno ha un itinerario scandito, l’altro nessun ordine; l’uno un tempo (finisce con il giudicato), l’altro nessun tempo; l’uno è celebrato da un organo professionalmente attrezzato, l’altro può essere “officiato” da chiunque.

Ma vi sono anche differenze meno evidenti e più profonde.
Il processo giurisdizionale seleziona i dati su cui fondare la decisione; il processo mediatico raccoglie in modo bulimico ogni conoscenza arrivi ad un microfono o ad una telecamera: non ci sono testi falsi, non ci sono domande suggestive, tutto può essere utilizzato per maturare un convincimento.
Il primo, intramato di regole di esclusione, è un ecosistema chiuso; il secondo invece è aperto, conoscendo soltanto regole d’inclusione; la logica dell’uno è una logica accusatoria, quella dell’altro, inquisitoria.
Nel primo ci sono criteri di valutazione, frutto della secolare sedimentazione delle regole di esperienza; nel secondo, invece, valgono l’intuizione, il buon senso, l’emotività.
L’uno obbedisce alla logica del probabile, l’altro a quella dell’apparenza. Nell’uno, la conoscenza è funzionale all’esercizio del potere punitivo da parte dell’organo costituzionalmente preposto; nell’altro, serve a propiziare, e spesso indurre, un convincimento collettivo sulle responsabilità di fatti penalmente rilevanti.
Nell’uno, il cittadino è consegnato al giudizio dei soggetti istituzionalmente deputati ad amministrare giustizia; nell’altro, alla esecrazione della “folla”mediatica.

È innegabile, tuttavia, che, nonostante queste differenze siderali, non sempre l’utente riesce a distinguere i due fenomeni, e a coglierne i diversi significati, le diverse garanzie e il diverso grado di affidabilità.
Ed anzi, quando li si pone a confronto, è la dimensione formale del
processo ordinario -e quindi del suo prodotto, la sentenza- a risultare spesso meno comprensibile e meno “vera”.
Si registra, cioè, una certa insofferenza per la giustizia istituzionale, intessuta di regole e di limiti a fronte del presunto accesso diretto alla verità, che sembra assicurato dall’avvicinamento di un microfono o di un obbiettivo alle fonti.
Liberata da ogni forma del procedere, quella fornita dai mass-media sembra l’unica verità immediata.
E con ciò si sconfina nell’ossimoro, trattandosi invece della verità mediata per definizione e per eccellenza.
L’insidiosa idea, sottesa a questo favor per il processo celebrato sui mezzi di informazione, è che il miglior giudice sia l’opinione pubblica. Questa idea ne evoca un’altra : il sogno della democrazia diretta, della gestione diretta della res publica da parte dei cittadini.
E forse appartiene alla medesima matrice culturale anche la congettura, circolata con immeritata fortuna ancora di recente in Italia, secondo cui un imputato votato dalla maggioranza dei cittadini è innocente per definizione o comunque non processabile, perché, se il popolo-giudice sceglie di farsi rappresentare da un certo soggetto, evidentemente l’ha giudicato penalmente irresponsabile.
Mi preme puntualizzare soltanto una cosa al riguardo: il processo reso nell’agorà mediatica, in cui il giudice è l’opinione pubblica, ha a che fare con la giustizia quanto un potere politico, che debba rispondere soltanto ai suoi elettori nei sondaggi, ha a che fare con la democrazia: cioè nulla, assolutamente nulla.”

Conclusioni scioccanti, quelle del Prof. Giostra, ma che non possono che essere pienamente condivise, anche e soprattutto alla luce di ciò a cui stiamo attualmente assistendo.

Ma c’è ancora di più.
Non solo parole, parole, parole, non solo parole orientate e garantismo inesistente, o se esistente così timido da esprimersi in un sussurrato “non per difendere Massimo Bossetti, ma…” (quasi l’apportare osservazioni utili alla difesa possa essere inteso come marchio d’infamia), ma anche silenzi che pesano come macigni.

Dice un vecchio proverbio che “il silenzio è d’oro”, e la saggezza popolare avverte: se abbiamo due orecchie ed una sola bocca è perché dovremmo ascoltare il doppio rispetto a quanto parliamo.

Inoltre, buon senso vuole che prima si taccia (facendo nel contempo le dovute riflessioni) e poi si parli.

E’ con immensa tristezza invece che si può osservare come i nostri media abbiano fatto l’esatto opposto: prima hanno vergognosamente straparlato, ed ora, vista la malaparata, le troppe incongruenze, i reperti piliferi che non corrispondono, l’assenza di tracce su auto e furgone, e complici magari anche le ferie con agosto alle porte, cala un altrettanto vergognoso silenzio stampa.

Ieri quasi tutti i telegiornali hanno evitato l’argomento.
Un’eccezione è arrivata dal TG5 serale, che però non ha fatto altro che parlare nuovamente e per ragioni francamente poco chiare dell’ultima perquisizione avvenuta ormai diversi giorni fa in casa di Massimo Bossetti.
Di tale perquisizione (costata il sequestro di figurine dei bimbi, un paio di scarponi da lavoro, un’aspirapolvere e perfino delle foto di famiglia e un biglietto di San Valentino) ho già parlato, ma essendo in argomento, vale la pena di sottolineare che proprio mentre scrivo questo articolo vengo a conoscenza del fatto che i difensori di Bossetti starebbero valutando l’ipotesi di impugnare il verbale della perquisizione di cui sopra in quanto non sarebbero stati avvertiti della perquisizione stessa, un fatto assai singolare, posto che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la difesa debba essere avvertita nel caso di accertamenti non ripetibili, che per evidenti motivi di opportunità dovrebbero essere compiuti in contraddittorio.

Tutto questo, mentre un uomo da quarantadue giorni vive l’inferno della custodia cautelare in una cella d’isolamento, misura cautelare che personalmente, ed alla luce della legislazione in materia, trovo abnorme, in quanto trattasi di persona incensurata ed in assenza di una dimostrata tendenza alla reiterazione del reato, che quand’anche fosse stato da lui commesso non è stato reiterato per quattro anni.
Una perplessità, quella relativa alla custodia cautelare, che non sono l’unica ad avere espresso: avevo già segnalato ad esempio un interessante articolo a firma Marco Taradash su Il Garantista (vedi qui http://ilgarantista.it/2014/06/22/riforma-della-giustizia-subito-il-caso-yara-insegna/).

Sembra, insomma, di veder calare frettolosamente il sipario dopo l’osceno spettacolo al quale abbiamo assistito.
Uno “spettacolo” che non merita applausi, ma neppure fischi: non è degno neppure di questi ultimi.
Uno “spettacolo” che ha visto in prima linea giornalisti della carta stampata e salottieri che a mò di squali affamati si sono avventati addosso a quest’uomo senza remora alcuna, pronti a fargli le pulci e ad esaminare con piglio malsano perfino il più piccolo ed insignificante dettaglio della sua vita.
Così, ci si è lanciati perfino in tentativi di psicanalisi da bar dei link pubblicati sul suo profilo facebook, link ironici notoriamente preformati e condivisi dal 90% dell’utenza, che secondo il quotidiano Libero (del cui atteggiamento poco garantista in relazione a Bossetti ho già avuto modo di parlare estesamente nell’articolo Garantisti fino a tiratura contraria) in un articolo pubblicato in data 17 giugno divengono nientemeno che “barzellette sconce” atte a mettere in luce “lo stile di vita spesso volgare di Bossetti”.

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La trasmissione Chi l’ha visto? dal canto suo non ha mancato di renderci edotti del fatto che il Bossetti è un edonista narcisista perché frequenta un centro estetico.
Va da sé che, come tutti i narcisisti, il Bossetti sarà sicuramente un mostro crudele e insensibile al dolore altrui: pure Hitler, a ben pensarci, era affetto da disturbo narcisistico di personalità e tra l’altro, proprio come Bossetti, era animalista, quindi tutto torna, ed anzi è un vero peccato che il Bossetti optasse per il pizzetto piuttosto che per i baffi: chissà infatti quante altre sensate argomentazioni avrebbero potuto fornire i baffi!
E davanti a chi osasse far notare che la cosiddetta reductio ad Hitlerum è una nota fallacia logica completamente priva di senso, si potrebbe magari proporre qualche psicanalista da strapazzo, pronto ad informarci che il Bossetti, in fondo, ha sempre saputo della sua origine illegittima dentro di sé, e allora ha certo sviluppato un senso di rifiuto della società, la qual cosa lo ha evidentemente portato all’edonistica esaltazione di sé e all’aggressività riflessa contro il prossimo e gli indifesi.

Deve essere proprio per questo, in effetti, che in data 18 giugno vari organi di stampa riferirono la notizia dell’avvenuta comparazione tra il DNA di Massimo Bossetti e quello del suo padre legittimo Giovanni: comparazione che invece non risulta avvenuta dall’ordinanza del giorno successivo, nella quale ci si riserva di compiere l’accertamento in un non meglio precisato futuro.

Una comparazione verso la quale non si può che nutrire un certo interesse se si osservano le evidenti somiglianze tra i signori Massimo e Giovanni Bossetti per quanto riguarda bocca, mento e naso.

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Per coerenza devo dire (o meglio, ripetere) che personalmente sono sempre stata più propensa a pensare ad un trasporto del DNA attraverso l’arma del delitto piuttosto che ad un errore nella comparazione magari attribuibile ad una confusione nell’abbinamento biunivoco campione/numero nella fase di prelievo dei 18.000 DNA, analogamente a quanto accadde nel 2012 con la signora Ester Arzuffi, la quale secondo l’ordinanza si sottopose volontariamente a prelievo di campione salivare.
[N.B. in merito alla possibilità del trasporto del DNA tramite l’arma del delitto vedi ad esempio gli articoli: Dalla parte del torto: la ricostruzione dell’ordine delle ferite potrebbe scagionare Massimo Bossetti?Il silenzio di un innocenteVengo anch’io! No, tu no – tra riscontri mancati sui peli e assenza di contraddittorio come tracollo della civiltàCiviltà l’è morta (e il DNA l’ha uccisa)Tutte le bugie di Massimo Bossetti… O su Massimo Bossetti?“Sbatti il mostro in prima pagina” (e non far notare le incongruenze) e Finché DNA non ci separi: il senso degli Italiani per il garantismo].

In effetti si tratta pur sempre di un test ripetuto in quattro laboratori, anche se a questo punto si potrebbe dire non meno significativamente che si tratta altresì di una traccia di DNA che fino a poco tempo fa veniva definita “quantitativamente scarsa e qualitativamente deteriorata”, ed ora è descritta dalle medesime fonti come “quantitativamente abbondante e di ottima qualità” (sull’inusitata “trasformazione” quantitativa e qualitativa della traccia vedi ad esempio la parte finale dell’articolo “L’onore ai tempi della galera: tra “prova regina” senza corona e distorsioni massmediatiche“).

A proposito di silenzi che seguono a parole avventate, dietro segnalazione di un gentile commentatore del blog, dal momento che sono ancora a piede libero e per nulla a corto di argomenti da spendere per Massimo Bossetti, a dispetto del mio evidente spirito “innocentista”, mi è inoltre giocoforza tornare a parlare di un dettaglio, finora trascurato, emerso dalla trasmissione Segreti e Delitti.

I miei quattro lettori, sempre attenti ai dettagli, ricorderanno senz’altro che nell’articolo Tutte le bugie di Massimo Bossetti… O su Massimo Bossetti? facevo riferimento alla notizia, che circolava in quei giorni, di un furgone bianco ripreso dalle telecamere di sorveglianza, intorno alle ore 18,00, nei pressi della palestra in cui si allenava Yara.

In particolare, usavo queste parole:

“Non sappiamo se il furgone di cui si parla sia o meno quello di Bossetti, ma vale la pena di richiamare almeno un elemento: il fatto che un furgone bianco sia passato da quelle parti alle ore 18,00, non dice molto, in quanto stando all’analisi delle celle telefoniche come descritta nell’ordinanza del GIP, il cellulare di Yara aggancia la cella telefonica di Ponte San Pietro, compatibile con la palestra, rispettivamente alle ore 18,25 ed alle ore 18,44.
E’ dunque lecito ipotizzare che alle ore 18,00 potesse anche non trovarsi in palestra, ed è ancor più lecito supporre che la sua scomparsa debba collocarsi ad un orario ben più tardo, posto che fino alle 18,44 non risulta, secondo le celle telefoniche, essersi spostata.

Del furgone in esame non si vede né la targa né il conducente (e per gli osservatori più maliziosi non si vede neppure il furgone, tanto è sfocato), ragion per cui cominciare subito a dar fiato alle trombe parlando di furgone di Bossetti è quantomeno azzardato.
Volendo ulteriormente sottilizzare, è necessario anche dire che il furgone non è stato ripreso “davanti alla palestra” come è stato detto dai media, se non altro perché le telecamere di sorveglianza del distributore guardavano verso l’interno dell’area di servizio per questioni di privacy.”

Quando affrontai l’argomento, mi riferivo in particolare a quanto era emerso in una puntata di Estate in Diretta: ancora non sapevo, infatti, che il filmato in questione era stato mostrato anche da Segreti e Delitti nella puntata andata in onda in data 2 luglio.

Quanto avvenuto nella suddetta puntata e nelle successive è stato in effetti così interessante che vale la pena di riportarlo paro paro: orbene, nella puntata andata in onda in data 2 luglio, è stato mostrato il “famoso” filmato che, a dire della grancassa, avrebbe ripreso il passaggio del furgone di Bossetti.

Prima di creare inutili aspettative nei miei lettori, è bene sottolineare immediatamente che la “schiacciante” ripresa delle telecamere di sorveglianza è nulla più che questa non meglio identificata macchia di colore mostrante un furgone assolutamente indistinguibile nella propria singolarità.

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Dopo aver osservato un simile “indizio” non ci si può che augurare che si tratti di un tardivo pesce d’aprile e che un filmato così palesemente insignificante non approdi mai nell’aula di un Tribunale della Repubblica.

In ogni caso, tornando alla puntata del due luglio di Segreti e Delitti, il Dott. Ezio Denti, noto criminologo presente in studio, faceva notare come i fendinebbia del furgone ripreso dalle telecamere non fossero assolutamente compatibili con il modello del furgone di Bossetti (il furgone di Bossetti è un Iveco Daily di seconda mano del 1999, mentre la legge che ha reso obbligatori fari di quel tipo sui nuovi modelli è entrata in vigore nel 2006).
La linea difensiva del conduttore Gianluigi Nuzzi è stata che sul libretto risulta essere annotata una “modifica strutturale” alla carrozzeria, a suo dire certamente volta all’installazione di quella tipologia di fendinebbia.

Ciò che, ahimè, sembra sfuggire, è che il documento della motorizzazione oltre alla “variazione della carrozzeria” riporta chiaramente anche una data, cerchiata in rosso da me: 02/09/2003, ossia precedente di ben tre anni rispetto all’entrata in vigore di quel tipo di fari.
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Certo, sono sicura che Bossetti abbia in realtà aperto un varco spazio-temporale per effettuare la modifica tre anni prima, peccato però che si debba anche aggiungere che una eventuale modifica di quel tipo non richiede omologazione.

In ogni caso, il Dott.Ezio Denti, che per una singolare coincidenza successivamente alla summenzionata puntata non è più stato invitato in trasmissione, ha anche spiegato egregiamente che i fari del furgone di Bossetti emettono una luce di colore giallo e non bianca come quella che si vede nel video e nei fotogrammi dello stesso, che in tutta la loro poca chiarezza, almeno sul colore non lasciano dubbio alcuno.

Merita poi menzione l’allucinante epiteto attribuito a Bossetti.
E a nulla vale ricordare che gli antichi dicevano saggiamente che “verba volant, scripta manent”, in quanto nel caso in esame l’epiteto è proprio scritto, e lo riporto a memoria dei posteri.

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L’uomo nero.

Come in una terrificante (e di cattivo gusto) fiaba per adulti, purtroppo priva di lieto fine, e soprattutto priva del valore educativo che generalmente si attribuisce alle fiabe, tanto più che le frasi “(…) in tal senso il corretto giornalismo investigativo trova i suoi limiti nella veridicità e correttezza delle informazioni e delle opinioni, ed è incompatibile con qualsiasi campagna giornalistica realizzata sulla base di prese di posizioni precostituite (…) e “i giornalisti, nelle informazioni fornite e nelle opinioni formulate, sono tenuti al rispetto della presunzione d’innocenza, segnatamente nei casi ancora sub judice, evitando di formulare verdetti” non sono la barzelletta del giorno, ma rispettivamente i punti 21 e 22 del codice deontologico generale della professione di giornalista.

Ma soprattutto è interessante notare che nell’ultima puntata di Segreti e Delitti, andata in onda in data 18 luglio, è stato nuovamente mostrato il furgone sequestrato di Bossetti, che evidentemente è sprovvisto dei fendinebbia superiori quali mostrati dal video delle telecamere di sorveglianza preso in esame nella puntata del 2 luglio, un particolare sul quale è però calato un religioso, nonché tardivo, silenzio.

furgone-bossetti.

Ma per eccesso di zelo, inserisco anche alcuni ingrandimenti, che non lasciano spazio a nessun dubbio:

furgone-b

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furgone_massimo_bossetti

Se poi emerge che su tale furgone non risultano essere state trovate ad oggi tracce riconducibili alla piccola Yara, nonostante l’accertamento sia stato effettuato con il Luminol, che notoriamente è in grado di individuare eventuali tracce anche a distanza di anni e dopo accurati lavaggi, è chiaro che il dubbio di aver preso una brutta cantonata, per la quale basterebbe chiedere umilmente perdono ad un uomo e alla sua famiglia (scuse che non basterebbero certo a risarcire il dolore causato, ma almeno potrebbero in qualche modo porvi termine), non può e non deve neppure sfiorarci.

Ce ne dà prova il settimanale Giallo (lo stesso che la settimana prima riportò erroneamente e a differenza di tutte le altre fonti di informazione che i colleghi di Bossetti avrebbero smentito il suo soffrire di epistassi, la qual cosa è stata invece confermata), che non manca di avvisare gli accorti lettori, sin dalla copertina, che evidentemente il Bossetti ha, sfidando il Luminol, eliminato le tracce, magari -perché no- cambiando i sedili: una modifica, questa, che però non trova alcuna conferma, e che dunque deve essere stata fatta in nero, la qual cosa conferisce un ulteriore aspetto scabroso (e come al solito non verificabile) sul quale favoleggiare.

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Mentre non posso che pormi la domanda, tra il serio e il faceto, se quando verrà ufficialmente depositata la perizia sui reperti piliferi, che pare proprio non corrispondano a quelli Bossetti, qualche giornalista nostrano possa ipotizzare che il Bossetti sia fuggito nottetempo dalla sua cella d’isolamento della Casa Circondariale di Bergamo per recarsi al laboratorio di Pavia e sostituire i propri peli con quelli di qualcun altro, per poi far ritorno in carcere prima dell’alba fischiettando con nonchalance, mi chiedo, e stavolta con seria amarezza, se la soluzione al dilemma non stia proprio in quelle due parole viste sopra: l’uomo nero.

Il bisogno dello spauracchio, dell’archetipo del malvagio che da sempre ci accompagna: ammettere con noi stessi di non averlo in pugno sarebbe forse un colpo troppo duro da sopportare.

E allora meglio non pensarci troppo: l’uomo nero c’è, e come disse il nostro ministro dell’interno è stato individuato.

Certo, come ho già scritto parecchie volte quel tweet fu davvero deprecabile, sintomo di un tracollo di civiltà e di una preoccupante commistione tra potere politico e giudiziario, e come ebbe a dire il compianto Piero Calamandrei “quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra”, ma se è alla sostanza che bisogna guardare, allora l’importante è aver finalmente individuato l’uomo nero e non metterne in dubbio, neanche per un attimo, la colpevolezza.

Ma c’è qualcuno, e mi pregio di appartenere alla categoria, che non vuole l’uomo nero, ma la Verità.

E se dopo aver dato in pasto quest’uomo a squali affamati, cani rabbiosi ed avvoltoi dovesse sorgere qualche dubbio, calino pure i sipari e si ponga fine allo show con un silenzio che non è più d’oro, ma corrisponde solo all’onta di un’incorreggibile ipocrisia: io resterò qui a cercare, analizzare, pormi delle domande.

E lo farò senza alcun tornaconto e pur essendo estranea alla vita di quest’uomo e della sua famiglia, perché come disse Gramsci è l’indifferenza il peso morto della Storia, ed io voglio sentirmi viva, anche in una società nella quale, stante l’attuale situazione, sono orgogliosa di non riconoscermi.

Alessandra Pilloni

L’onore ai tempi della galera: tra “prova regina” senza corona e distorsioni massmediatiche

“La menzogna, l’abuso del potere, la violazion delle leggi e delle regole più note e ricevute, l’adoprar doppio peso e doppia misura, son cose che si posson riconoscere anche dagli uomini negli atti umani; e riconosciute, non si posson riferire ad altro che a passioni pervertitrici della volontà”
(Alessandro Manzoni, Storia della Colonna Infame)

Non capita spesso che la realtà superi la fantasia ma, le poche volte in cui ciò accade, sembra quasi avere il sapore amaro della beffa.

Così, non può che suscitare un sorriso amaro il fatto che tra i tanti dubbi che si impongono nell’analisi di questa triste vicenda, l’unico vero punto fermo sia che da ormai 39 giorni gli Italiani hanno una nuova strega da mettere al rogo, un mostro sul quale tutte le anime pure possono sputare la loro infinita indignazione: Massimo Giuseppe Bossetti, accusato di essere l’assassino della piccola Yara Gambirasio.

Come ben sappiamo, il verdetto mediatico, e prima ancora vergognosamente istituzionale, di colpevolezza nei confronti di quest’uomo è stato unanime: nessuna pietà, nessuna voce contraria, nessuna obiezione alla verità dimostrata con finezza di particolari da tutte le televisioni, tutte le testate giornalistiche, tutti gli uomini probi ed onesti della nostra Nazione.
Un giudizio talmente unanime, un coordinamento dell’informazione talmente globale, da rasentare l’incredibile: neppure una trasmissione che porti avanti una tesi garantista per far concorrenza alla TV rivale.

Eppure, siamo in Italia: dov’è finita la storica rivalità tra RAI e Mediaset?

Siamo in Italia, e quando la coesione dei media raggiunge questi livelli il dubbio che qualcosa non torni si impone a chi è abituato a guardare le cose usando la ragione e non gli istinti più bassi.

Certo, bisogna ammettere che di tanto in tanto abbiamo assistito alla divulgazione di qualche notizia che sembra apportare degli elementi a discarico di Massimo Bossetti, ma per chi segue con costanza il processo mediatico in questione non è difficile intuire come nella maggior parte dei casi si tratti, piuttosto che di sano garantismo, della solita tendenza di stampo un po’ veltroniano che molti Italiani conservano nel profondo del cuore, e li spinge a voler dare un colpo alla botte ed uno al cerchio: una tendenza che sembra curiosamente acuirsi quando la necessità di mantenere alta l’attenzione del pubblico è impellente.

Sia ben chiaro: se la vicenda relativa al fermo di Massimo Bossetti ed alle successive indagini fosse rimasta confinata nell’ambito dei rapporti tra Procura della Repubblica di Bergamo, inquisito, difensori e testimoni, non avrei avuto nulla da dire.

E come Italiana, che conosce e riconosce l’estrema delicatezza e rilevanza della prevalenza degli interessi pubblici su quelli privati, avrei avuto il dovere, come tutti, di non interferire in alcun modo su questa tragica vicenda.

Ma se l’informazione, inclusa quella del Servizio pubblico, comincia a martellarmi, costantemente, incessantemente, pedissequamente, tentando di piegare la mia coscienza e la mia intelligenza ad una versione quanto meno grossolana, dubbia ed a tratti perfino farsesca, degli avvenimenti, e se per di più un Ministro, contravvenendo al suo alto dovere di riserbo istituzionale, irrompe in casa mia, fornendo con le sue parole la “prova schiacciante” volta ad avvalorare (o ad inaugurare?) la tesi unanimemente colpevolista del giornalismo del mio Paese, allora sono informazione e senso di civiltà e giustizia che mi costringono a diventare “protagonista” della vicenda prendendo posizione e dando vita ad una campagna informativa di stampo garantista attraverso il Web: un ruolo del quale, visti i vergognosi presupposti, avrei fatto molto volentieri a meno.

In queste pagine mi era già capitato di parlare della trasmissione televisiva Segreti e Delitti e di menzionare alcune esternazioni fatte dal conduttore Gianluigi Nuzzi nel proprio profilo facebook: esternazioni pubbliche e leggibili a tutti, che di conseguenza credo di poter riportare senza remore di sorta.
In particolare, nell’articolo Civiltà l’è morta (e il DNA l’ha uccisa) scrivevo:

“Qualche giorno fa mi è stata segnalata, sul profilo facebook del giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi, la seguente esternazione pubblica:

“Giorno dopo giorno gli innocentisti avranno sempre meno argomenti da spendere per Massimo Bossetti”.

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Un’affermazione che lascia l’amaro in bocca in tutta la sua evidente parzialità, una parzialità della quale si è probabilmente reso conto lo stesso autore, che infatti non ha esitato ad aggiustare il tiro qualche ora dopo scrivendo che:
“E’ chiaro che Massimo Bossetti meriti il rispetto per un imputato in attesa di giudizio, come lo merita la sua famiglia, moglie e figli, innocenti. Anche la sua difesa ha diritto/dovere di suggerire piste alternative, avanzare dubbi. Diverso chi si mostra innocentista senza se e senza ma, adombrando manovre torbide degli inquirenti, manifestando assoluta ignoranza su elementi fondamentali come il dna. La mia critica è quindi ai mistificatori.”

Una pezza, questa, che fa però più danni del buco, giacché la prima frase tutto mostrava fuorché il (dovuto) rispetto per un imputato in attesa di giudizio.

Non solo: ci si chiede infatti se tra i mistificatori che manifestano “assoluta ignoranza su elementi fondamentali come il dna” vada annoverata, ad esempio, anche la Dott.ssa Marina Baldi, biologa e specialista in Genetica Medica, fondatrice della società “Consultorio di Genetica” e da oltre 10 anni, dopo relativa formazione professionale, dedita alla ricerca dell’aspetto forense della genetica presso il Laboratorio Genoma, presso il quale è responsabile della sezione di Genetica Forense: la stessa Dott.ssa Baldi che ospite ad Estate in Diretta in data 11 luglio, in relazione alle dichiarazioni di Bossetti circa la sua epistassi ed al possibile trasporto del DNA attraverso l’arma del delitto, ha egregiamente spiegato che stando alle conoscenze del caso in analisi ad oggi disponibili (che riferiscono di un’unica traccia, presumibilmente ematica, di Ignoto1) un tale trasporto del DNA è scientificamente possibile.”

Ebbene, cari lettori, oggi vorrei tornare in argomento, inserendo a scanso di equivoci la schermata con la successiva esternazione del signor Nuzzi relativa a non meglio precisati “mistificatori” che manifestano “assoluta ignoranza su elementi fondamentali come il dna”.

nuzzi-mistificatori

Io non so quante e quali competenze nell’ambito della genetica possa vantare il signor Nuzzi: prendo atto di essere, personalmente, una semplice giurista.
Di conseguenza, è chiaro che le mie personali competenze sulla prova scientifica si limitano alla vexata quaestio relativa al valore probatorio del test del DNA alla luce del ragionevole dubbio e degli altri principi che stanno alla base del processo penale, e quando parlo di possibilità di veicolazione del DNA attraverso l’arma del delitto in caso di unica traccia, non faccio che riprendere le parole di chi ha le competenze per esprimersi in materia.

Mi preme sottolineare che le argomentazioni, esposte anche qui, a sostegno dell’ipotesi del trasporto del DNA mediante l’arma del delitto non sono né infondate né tantomeno succedanee di una qualche mistificazione.
Soprattutto, non sono tali: io non sostengo alcuna tesi, mi limito a porre delle domande per approfondire un dibattito che qualcuno ha ben pensato, al contrario, di poter saltare a piè pari rifuggendo come la peste qualsivoglia forma di contraddittorio.
Non pretendo, tuttavia, di fornire alcuna risposta.

Io rivendico il diritto di contestare la colpevolezza stessa, affrettatamente sventolata a mò di vessillo da troppi pennivendoli dimentichi del codice deontologico, del signor Massimo Bossetti.
Sono infatti nella piena libertà di ritenere non sufficientemente chiari né tantomeno univoci gli indizi a carico del signor Massimo Bossetti, DNA compreso: rectius, DNA e basta, in quanto per il resto non si tratta, a parere di chi scrive, neppure di indizi.
Credo inoltre che la presunzione di innocenza non sia ipotecabile a nessun fine, tanto più che, come ho già scritto altrove e ribadisco, non di rado in Italia si è assistito a casi clamorosi di inchieste errate e/o errori giudiziari anche di notevole gravità.

Detto ciò, è chiaro che il signor Nuzzi è libero di sostenere le proprie tesi colpevoliste e di esprimersi nei termini di cui sopra in relazione agli “innocentisti” che considera “mistificatori”, sebbene ammetta (bontà sua) il diritto della difesa di Bossetti di suggerire ipotesi alternative ed esprimere dubbi.

Comunque, il fatto in sé che il signor Nuzzi abbia espresso questa acre critica ai “mistificatori”, fa pensare ad una persona che disapprova la divulgazione di notizie ed elementi non chiari e/o non accertati: un biasimo del tutto condivisibile.
Meno condivisibile, per chi professa la correttezza e l’assoluta veridicità e verificabilità di quanto viene divulgato, è offrire in pasto al telespettatore notizie non confermate (ed anzi smentite, come la compatibilità dei reperti piliferi) o presentare ipotesi peregrine come una presunta somiglianza di Massimo Bossetti con un uomo filmato dietro la giornalista Gabriella Simoni nella data del ritrovamento del corpo della piccola Yara a Chignolo d’Isola: cose che sembrano, anzi, una evidente contraddizione.

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Quando in data 18 luglio 2014, nell’ultima puntata di Segreti e Delitti, veniva mostrato il presente fotogramma, presentandolo come suggestivo della presenza di Massimo Bossetti, mi telefonava un’amica, nettamente colpevolista, invitandomi ad accendere la TV per analizzarlo in quanto neppure lei riusciva a credere che si trattasse proprio di Bossetti: i capelli dell’uomo, infatti, sembravano essere visibilmente più scuri.

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Ma c’è di più: Segreti e Delitti invitava chiunque riconoscesse l’uomo nel fotogramma a farsi avanti.
Io non conosco l’uomo nel forogramma, ma osservando gli attimi precedenti della puntata, si scoprono altri dettagli interessanti: in particolare, si può notare come questo fantomatico uomo alle spalle di Gabriella Simoni mostri una particolare somiglianza con un altro giornalista, che può essere isolato facendo alcuni fermo immagine negli attimi precedenti del video.

Eccolo (chiedo venia per il riflesso della finestra, dovuto allo scatto della fotografia allo schermo):

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Voglio sostenere che l’uomo alle spalle di Gabriella Simoni sia semplicemente un altro giornalista?
Ovviamente non posso avere alcuna certezza in merito, ma al di là degli occhiali, che nei fotogrammi dietro la Simoni non si vedono (non so se come esito della sfocatura o altro), bisogna ammettere che la somiglianza è notevole, a partire da attaccatura e colore dei capelli, passando per colore della sciarpa e del giubbotto, per il pizzetto, per la conformazione fisica, per la forma del naso nonché per la vicinanza dell’uomo al funzionario della protezione civile.

Certo, tutto questo potrebbe anche essere un semplice abbaglio e non avere alcun senso: d’altro canto, ha ben poco senso anche cercare di individuare Massimo Bossetti nel luogo del ritrovamento del corpo di Yara, dal momento che non ha mai negato di esserci stato e che vive a due passi da Chignolo, ragion per cui, recandosi nel luogo, non avrebbe fatto nulla di così diverso dai restanti cittadini della zona, presumibilmente incuriositi dalla macabra scoperta.

Insomma, se al signor Nuzzi non piacciono le mistificazioni, non posso dargli torto: non piacciono neppure a me, e proprio per questo ho deciso di aprire questo blog.
Mi piace meno però che chi vede le mistificazioni negli innocentisti si ostini a non vederle dalla propria parte.
Ancor meno mi piacciono gli innocenti in galera e le gogne mediatiche.
Così come, nell’ordine, non mi piacciono: gli estremisti di ogni denominazione e colore, la musica rap, la disinformazione, la chiusura mentale, i libri Harmony e il mio naso.
Al contrario, mi piace un sacco la democrazia, in cui posso dire liberamente e legalmente che non mi piace l’atteggiamento tenuto da Gianluigi Nuzzi (e dalla maggior parte dei giornalisti e conduttori televisivi italiani) in relazione al signor Massimo Bossetti.

Intanto, mentre oggi arriva la notizia del dissequestro della casa di Massimo Bossetti, proprio ieri era stata fatta una nuova perquisizione: tra le cose sequestrate anche dei biglietti di San Valentino e delle figurine dei figli.
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Risulta poi aberrante la scelta lessicale nell’articolo di Leggo: “gli inquirenti sono a caccia di prove che confermino la sua colpevolezza”.
Certo, alcuni Italiani preferirebbero magari sentir parlare di una caccia “ad elementi utili a scoprire la verità qualunque essa sia”, ma se dovessimo ancora sorprenderci per le scelte lessicali (che pure tanto peso possono avere nella formazione dell’opinione pubblica) non riusciremmo davvero a cavarne piede.

Non ci si può non chiedere però se tutto questo non sia sintomo di una ricerca che, per quanto spasmodica, non sta portando a nulla- e il sequestro di biglietti d’amore e figurine potrebbe essere una cosa quasi comica, se di mezzo non ci fossero una bimba crudelmente assassinata ed un uomo che si proclama innocente che si trova in carcere mentre gli sciacalli mediatici gli scavano la fossa in un modo tanto atroce che, quand’anche riuscisse a provare (sul capovolgimento dell’onere probatorio ho, ahimè, già detto fin troppo!) la propria assoluta estraneità al fatto, ne uscirebbe per sempre profondamente distrutto nel proprio onore e nella propria dignità umana.

Ma siccome so che la sorte di chi sfida la Bibbia in vigore al momento, detta DNA, è quella di finire arrostito nella pubblica piazza, mi permetto di citare un interessante estratto da “Fascino e insidie della prova scientifica”, del Prof. Sergio Lorusso, nella speranza che l’autorevolezza della fonte possa risparmiarmi il rogo:

“In definitiva, per dirla con la Cattaneo, “la scienza regina delle indagini forensi non esiste, o meglio, non dovrebbe esistere. Alla ‘corte’ della Giustizia la scienza può essere paragonata a un Gran Consigliere (che talvolta può diventare anche un cortigiano, nel senso deteriore del termine)”.
Queste osservazioni potrebbero bastare a chiudere il discorso, se non fosse che molto spesso teorici e operatori ne dimenticano l’essenza per lanciarsi alla ricerca di una fantomatica ‘prova regina’ offerta dalla scienza.
Riproponendo schemi logici che sembravano ormai definitivamente accantonati, quelli del modello inquisitorio, con il semplice avvicendamento della ‘prova regina’ per antonomasia, la confessione, con una nuova prova, all’apparenza limpida e oggettiva: la cd. ‘prova scientifica’.
Se l’interazione tra scienza e processo penale è un dato ormai acquisito,sulla scia dell’esperienza nordamericana, e se da tale sinergia è a uscirne sensibilmente mutato, dobbiamo chiederci quali siano le conseguenze ditale fenomeno sul sapere processuale.
Possiamo allora dire che stiamo assistendo ad una mutazione
qualitativa del sapere processuale determinata da un differente modo di condurre le indagini e di dar forma alle prove nel giudizio penale? Non mi sembra.
Se mai, scorrendo rapidamente l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche applicate al processo penale nel corso dell’ultimo secolo, ci accorgiamo come, a fronte di un innegabile incremento
quantitativo delle tecniche utilizzabili nell’esame delle tracce del reato, non emerge uno stravolgimento del tradizionale metodo investigativo e di conseguenza del ‘codice genetico’ del sapere processuale.
E allora, senza per questo biasimare o ‘rimuovere’ la scienza applicata al processo penale, occorre che di questa ne sia fatto un uso accorto e consapevole, per evitare che si trasformi in junk science, in ‘scienza-spazzatura’ che distorce e travolge la verità invece di contribuire al suo emergere nella contesa processuale.

Scongiurando errori clamorosi, come quello in cui sono incorsi gli investigatori in Germania, nel caso noto come “la beffa del cotton fioc”, che ho ricordato in altre occasioni e che mi sembra paradigmatico di un uso approssimativo della scienza nel processo penale.
La vicenda è quella del serial killer di Heilbronn, che nel corso di un quindicennio avrebbe imperversato nell’Europa centrale compiendo rapine, furti e omicidi. 
La polizia ne diffonde un identikit: un giovane uomo castano e con la barba sul mento. 
Vengono raccolte numerose tracce dell’oscuro criminale, una quarantina di reperti contenenti frammenti di DNA da esaminare. 
Ed ecco il colpo di scena: il DNA estratto è femminile.
Probabilmente una tossicodipendente, poiché una delle tracce è stata rinvenuta su di una siringa. 

Peccato però che non si trattasse del DNA del colpevole, ma di un’ignara operaia, addetta all’impacchettamento dei cotton fioc nell’azienda che fornisce i tamponi per il prelievo dei campioni alla polizia scientifica: i tamponi erano stati sterilizzati, ma tale operazione non elimina tutte le tracce biologiche.
Un incredibile flop della polizia tedesca avvenuto nel 2010, per ‘tamponare’ il quale – consentitemi il gioco di parole – è dovuto intervenire il Ministro degli Interni del Baden-Wurttemberg a ribadire l’affidabilità dell’esame del DNA e che ha costretto gli organi di polizia a controllare minuziosamente le scorte di tamponi esistenti al fine di evitare altre brutte figure.
Le indagini sul caso sono dovute ripartire da zero, con buona pace dei milioni di euro spesi per identificare la killer inesistente. Anche in Italia, peraltro, non mancano casi eclatanti che confermano i rischi di un ricorso eccessivo e poco accorto agli strumenti scientifici.
(…) 
La ‘prova scientifica’, nuovo totem di un comodo efficientismo giudiziario di stampo tecnocratico, se innalzata impropriamente a ‘prova regina’ del terzo millennio, può trasformarsi in un grande imbroglio.
Sarebbe illusorio cercare nella scienza applicata al processo quelle certezze che sovente quest’ultimo, da solo, non riesce a fornire.”

Ma c’è di più.
Perfino il Corriere, ieri, nonostante il titolone infelice, ha dovuto ammettere che “si continua a scavare, quindi, negli spostamenti del carpentiere di Mapello, ma secondo indiscrezioni non è questa la strada che fa sperare gli inquirenti in una svolta. Tutto sembra coincidere con la monotonia di una vita quotidiana simile di giorno in giorno, ribadita più volte dallo stesso Massimo Giuseppe Bossetti: non sembra esserci una virgola fuori posto, nei suoi tragitti, nei suoi percorsi.”
(fonte: http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_luglio_23/bossetti-estetista-fornitori-sequestrate-anche-fatture-2880db3a-123a-11e4-a6a9-5bc06a2e2d1a.shtml)

Insomma, se quell’unica traccia di DNA, passibile tra l’altro di essere veicolata attraverso l’arma del delitto, e che oggi viene definita di ottima qualità ma il 28 febbraio 2013, secondo le parole del genetista Dott. Portera, era “quantitativamente scarsa e qualitativamente deteriorata” (vedi qui: http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/355481_yara_portera_dal_genoma_lidentikit_del_killer._esito_incerto/?attach_m) è la prova regina a carico di Massimo Bossetti, temo sia destinata a rimanere senza corona.

Questa gogna mediatica potrà forse convincere il popolo che si nutre di pane e televisione (moderno surrogato del vecchio “panem et circenses”), ma credo -e spero- che non tutti gli Italiani appartengano a questa categoria, e come cittadina della Repubblica, personalmente ho la pretesa che non mi si consideri tale.

Quand’anche Bossetti fosse colpevole, ciò che da oltre un mese i nostri organi di informazione si ostinano a propinarci non significa un bel niente.
E vedere buona parte del mio Paese degradata al rango di connivente del più becero giornalismo che specula sul dolore altrui per gettare fango, non solo sull’ipotetico mostro, ma anche sulla sua famiglia e probabilmente sulla verità, e soprattutto pensare che ci sia una continua fuga di notizie coperte dal segreto istruttorio, che non può che suggerire che qualcuno ritenga necessario blandire il pubblico consenso tramite la parte peggiore del giornalismo irresponsabile, è un’offesa che gli Italiani non meritano e che non possono accettare.

Giustizia italiana, dove sei finita?

Di questo non devi rispondere a me né ai nostrani conduttori televisivi impomatati e forti della loro posizione, che hanno ritenuto di dimenticare la tua esistenza, ma all’Italia intera.
Questa vicenda è avvolta di troppe stranezze e troppi dubbi.
Stranezze e dubbi che sono stati sparsi come grandine sulle intelligenze e le coscienze degli Italiani ed ai quali qualcuno, prima o poi, dovrà dare una spiegazione.

Alessandra Pilloni

Dalla parte del torto: la ricostruzione dell’ordine delle ferite potrebbe scagionare Massimo Bossetti?

“Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati
(Bertold Brecht)

Ieri la Camera ha votato il sì all’arresto di Giancarlo Galan, indagato per corruzione nel caso Mose.
Nonostante il sì della Camera Galan è stato circondato, da parte di Forza Italia e del Nuovo Centro Destra da un sano garantismo: parlamentari appartenenti a queste formazioni politiche sono insorti definendo (non a torto) una barbarie una votazione contumaciale senza possibilità di contraddittorio, vista l’assenza di Galan.

Un sano garantismo che non si ritenne di osservare, però, quando lo scorso 16 giugno il leader del Nuovo Centro Destra, nonché ministro dell’interno Angelino Alfano, scrisse su twitter che era stato individuato l’assassino di Yara Gambirasio: e non certo in presenza di contraddittorio, dal momento che non vi era stato ancora neppure l’interrogatorio successivo al fermo (nel quale Bossetti si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere) da parte del Pubblico Ministero.

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Nonostante da quell’infelice uscita su Twitter sia passato più di un mese, periodo durante quale un presunto innocente ha vissuto e sta tuttora vivendo l’inferno della carcerazione preventiva, la ferita ancora brucia ancora nell’animo dei garantisti.
Dei veri garantisti, quelli per i quali il garantismo ha sempre lo stesso valore imprescindibile, che alla sbarra ci sia un politico o un muratore.

C’è chi ha ricordato che nel 1970 Nixon rischiò l’impeachment quando, violando il principio di presunzione di innocenza nel corso dell’arresto di Charles Manson, lo dichiarò colpevole durante una conferenza stampa.

C’è anche chi ebbe a dire, tempo fa, che tutto ciò che l’uomo ha imparato dalla Storia è che l’uomo dalla Storia non ha imparato nulla: probabilmente aveva ragione.

La pietra tombale

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Nei precedenti articoli ho parlato del valore della prova scientifica nel processo penale cercando di raffrontare la stessa alla problematica nozione dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

L’in dubio pro reo è un principio del nostro diritto penale, che significa letteralmente “nel dubbio, in favore dell’imputato”.
Sulla base di questo principio, la carta vorrebbe che, nel processo penale, l’imputato venga assolto se gli indizi raccolti non sono sufficienti a dimostrarne la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Nella giurisprudenza italiana purtroppo questo principio, sempre formalmente valido, viene spesso (e volentieri) calpestato, e non di rado si assiste ad un sostanziale svuotamento dell’onere probatorio a carico dell’accusa.

I teatrini mediatici fanno il resto, inculcando nell’opinione pubblica l’insana convinzione che sia l’imputato a dover provare la propria innocenza.
Anche ieri pomeriggio, ad esempio, a Estate in Diretta sono state fatte affermazioni implicanti un surrettizio capovolgimento dell’onere probatorio.

Pierpaolo Pasolini, in un documentario trasmesso dalla Rai nel 1974, definì la civiltà dei consumi dei “regimi democratici” come un mostro totalitario, colpevole di crimini perfino più gravi di quelli commessi dal fascismo.
In una precedente intervista del 1971, Pasolini parlò di stupro delle coscienze: si riferiva proprio al sobillare le masse attraverso la creazione di realtà parallele da parte dei media.

Sempre nel corso di Estate in Diretta, in data 11 luglio, una puntata peraltro già segnalata in questo blog per le interessanti dichiarazioni della Dott.ssa Baldi, il Dott. Natale Fusaro, criminologo, introduceva la tematica del rapporto tra processo penale e mass media: purtroppo non sapremo mai cosa avrebbe voluto dire, in quanto fu interrotto dalla conduttrice Eleonora Daniele e dovette tagliare corto.

Per evidenziare la sempre più pressante problematica relativa al rapporto tra mezzi di informazione e processo penale, che emerge in maniera prorompente nei casi in cui il tutto sembra ruotare intorno alla prova scientifica del DNA, non posso che citare un estratto del saggio “La prova del DNA ed il ruolo degli esperti nel processo penale”, dell’illustre Prof. Alfredo Gaito (a cura di Bello Valerio, DeNunzio Nicol, Dipasquale Salvina, Gnisci Debora, Liburdi Martina, Longo Ilaria), che nella sua prima parte propone proprio un’interessante (e preoccupante) riflessione sul legame tra distorsioni massmediatiche e gli errori giudiziari.

“Un fattore rilevante ai fini dell’idealizzazione dell’accertamento genetico nell’ambito del processo penale, è stato senza dubbio dovuto all’influenza e alle distorsioni mass-mediatiche, le quali hanno ingenerato una forte pressione sul processo.
A tal proposito si è evidenziato un legame tra errore giudiziario e mondo dei media.
La ricerca dello scoop spinge il giornalista a coltivare ed assecondare le curiosità della gente ,più che a produrre una corretta informazione: l’uomo comune dal canto suo non è in grado di fare un uso critico dell’informazione.
I media diventano una potente arma processuale.
Usati – va detto – da entrambe le parti, e da entrambe con una strumentalità non certo inedita, ma senz’altro pre-potente, quanto meno rispetto alla finalità: l’accertamento della verità processuale.
A causa del meccanismo mediatico, inevitabilmente, viene messa in discussione la “ neutralità” del giudice, il quale subisce una notevole influenza.
< Anche noi operatori della giustizia ,rischiamo di perdere -dice Gulotta – il contatto con la realtà giurisdizionale se non aprissimo il nostro romanzo processuale, approfondendo lo studio delle carte processuali, frastornati e confusi dalla miriade di schegge di informazioni che preannunziano ed anticipano il processo, stravolgendolo a tal punto “da farci dubitare che sia proprio il nostro processo e non quello di un altro”>.
Quanto detto finora fa emergere come i sistemi di comunicazione incidano sulla creazione del mito dell’infallibilità della prova genetica.”

 

Negli ultimi articoli, nel riferirmi all’onere della prova incombente sull’accusa avevo scritto come, per escludere al di là di ogni ragionevole dubbio che la traccia di DNA sia stata veicolata attraverso un’arma del delitto che già conteneva la traccia in questione, si dovrebbe provare che la ferita in cui la traccia è stata isolata è stata l’ultima ferita e che il sangue sia finito sul coltello proprio con l’ultimo colpo inferto.

Questo perché se la traccia di DNA appartiene all’assassino, l’assassino si è procurato una ferita dalla quale il sangue è colato sulla lama.
Che il sangue sia in ogni caso colato sulla lama e passato sul corpo di Yara attraverso la lama stessa è in qualche modo deducibile dalle evidenze peritali quali emergono nell’ordinanza, in particolare nel punto in cui si legge che “come afferma la relazione I’importanza investigativa dell’elemento riscontrato non è solo dovuta al fatto che il DNA in disamina è maschile ma anche e soprattutto perché è stato isolato in un’area attigua ad uno dei margini recisi dell’indumento. Non è illogico supporre che tale evidenza possa essere contestualizzata all’aggressione subita dalla ragazza.

Se non è illogico supporre che proprio per la sua localizzazione la traccia di DNA isolata sia riconducibile all’aggressione, è proprio perché l’attiguità al margine reciso dell’indumento spinge logicamente a correlarlo all’arma del delitto.
Insomma, la localizzazione della traccia lascia intendere chiaramente che il DNA sia passato attraverso un’arma da taglio, e quindi contestualmente all’aggressione.
Qualora Bossetti sia Ignoto1 (per brevitas, diamolo ora per certo) il suo DNA è dunque finito sul corpo della bimba contestualmente all’aggressione.

Alla luce delle solite osservazioni già viste però, ciò che bisogna capire è se la veicolazione della traccia attraverso la lama non possa essere esito di una precedente traccia sulla lama, ossia se la traccia di DNA di Ignoto1/Bossetti non fosse già sull’arma del delitto.

Nel corso del TG1 delle 20,00 di ieri è stato intervistato il genetista Dott. Giorgio Portera, che assiste la famiglia Gambirasio.
“Il DNA non vola”, è quanto ha dichiarato.
Ora, nulla quaestio sul fatto che il DNA non voli.
Certamente bisogna dire che il Servizio Pubblico, essendo pagato da tutti i contribuenti, ogni tanto potrebbe dar voce anche ai periti della difesa.

Tuttavia “il DNA non vola” è un’affermazione che di per sé non vale ad escludere la veicolazione attraverso un’arma previamente contaminata dal DNA di Bossetti (che come già visto nei precedenti articoli, se la traccia di DNA in disamina è unica, come ad oggi appare dalla documentazione, è scientificamente possibile), allo stesso modo in cui non vale ad escluderla l’esperimento mostrato a Segreti e Delitti, in cui il Generale Garofano, dopo aver fatto asciugare su una cazzuola una macchia blu di non meglio specificata natura, a simulare del sangue rappreso, ci ha strofinato sopra una pezzuolina per dimostrare la difficoltà del “sangue” coagulato a staccarsi da una lama attraverso sfregamento, cosa che ancora una volta non prova però l’impossibilità di liquefazione del sangue rappreso a contatto con del sangue fresco.

Tra l’altro, la stessa questione relativa al fatto che il sangue coagulato non vada via attraverso sfregamento è a sua volte ben più complessa di quanto possa apparire a prima vista.
Spiegava ad esempio nel gruppo facebook la Dott.ssa Chiara Rimmaudo, chimica d’esperienza, come alcune frazioni del sangue siano solubili, altre no, e come l’acqua sia solo uno dei possibili solventi: gli stessi tensioattivi solubilizzano alcune frazioni ematiche, sebbene non tutte, coagulate o meno.

Tornando al TG1 di ieri, al Dott. Portera è stato poi chiesto cosa significa la presenza del DNA di Ignoto1/Bossetti.
Il Dott. Portera ha affermato che indica “contatto”.

Su questo non si può che essere d’accordo: anzi, sono felice che abbia usato la parola contatto, perché il DNA indica proprio questo: contatto, non colpevolezza.

Il dilemma è di un altro tipo: nessuno sostiene che il DNA voli, ma vari elementi fanno pensare che il contatto sia stato indiretto.

Come ventilavo, se Bossetti fosse l’assassino e si fosse autoferito durante una colluttazione (peraltro smentita dall’assenza di lesioni da difesa sulla vittima) con la piccola Yara, il sangue finito sulla lama e poi sul corpo di Yara sarebbe stato presumibilmente abbondante ed allo stato liquido di per sé.
Ciò significa che avrebbe dovuto, ad esempio, impregnare letteralmente i vestiti, e probabilmente non ci sarebbe bisogno di capire che la traccia è ematica ragionando per esclusione- come invece avviene.
Di più: una quantità abbondante di sangue fresco del killer sulla lama, se il killer si fosse ferito all’inizio, avrebbe probabilmente lasciato tracce in diverse ferite, cioè in quella appena successiva all’autoferimento del killer e in tutte le altre, ma questo non è avvenuto.
La traccia ematica di Ignoto1 è solo in una ferita.
Dunque, affinché il teorema accusatorio regga, sarebbe necessario provare che quella sia l’ultima ferita.

Il teorema però sembrerebbe vacillare all’analisi dei fatti: la ferita in cui è stato isolato il DNA di Ignoto1 pare infatti essere tutt’altro che l’ultima.

Dall’ordinanza emergono due importanti elementi tratti dall’esame autoptico:
1- “Il cadavere presenta segni di almeno otto lesioni da taglio e una da punta e taglio a collo, polsi, torace, dorso e gamba destra relativamente superficiali e insufficienti da sole a giustificare il decesso”.
2- “Il cadavere presenta segni di lesività contusiva al capo (nuca, angolo destro della madibola e zigomo sinistro)”.

Il cadavere è stato rinvenuto nella posizione dell’immagine: disteso sulla schiena con le braccia all’indietro oltre il capo.

yara

La ferita in cui è stata individuata la traccia relativa ad Ignoto1, alla luce di quanto trapela per ora, dovrebbe essere necessariamente quella sul dorso, sita per la precisione ad altezza lombare.
Perché la ragazza è stata colpita mentre era di spalle?
E soprattutto, perché tutti gli altri tagli sono invece nella parte anteriore del corpo (collo, torace… anche i polsi risultano essere nella parte anteriore con le braccia in questa posizione)?

Se Yara è stata colpita alle spalle, è ragionevole ipotizzare che quella ferita (in cui è stata isolata la traccia relativa ad Ignoto1) non sia stata affatto l’ultima, ma la prima.
E’ lecito ipotizzare che una tale ferita sia stata inferta alla ragazzina mentre cercava di fuggire.
Ancora: se una persona viene colpita alle spalle, cioè nel dorso, zona lombare, significa che mentre viene colpita dà le spalle al suo assassino.

Se dà le spalle al suo assassino significa che non può contemporaneamente usare le braccia per difendersi dall’assassino stesso.

Ciò a sua volta rende logico pensare che se Yara è stata colpita di spalle mentre fuggiva e in quella posizione Yara non poteva difendersi… la traccia di Ignoto1 non deriva da autoferimento durante una colluttazione ma era sulla lama precedentemente all’aggressione!

Per chi segue la pista del trasporto del DNA per mezzo dell’arma del delitto, questa osservazione, se risultasse confermata, potrebbe rivelarsi estremamente significativa.

Facendo un’ipotesi di questo tipo, diventano chiari anche altre punti: ad esempio, non è strano che Yara non presenti alcuna lesione da difesa?

Uno scenario del genere invece può spiegarlo: Yara cerca di fuggire, ma l’assassino la colpisce alle spalle, in zona lombare.
La ragazzina cade a terra e sbatte la testa nella sua parte anteriore (contusione su mandibola e zigomo).
Cadendo porta le braccia in avanti come avviene per riflesso in una caduta.

L’assassino le si avventa sopra per colpirla ancora, gira il corpo nella parte anteriore con la delicatezza che ci si può attendere da un killer senza scrupoli (da cui la contusione alla nuca) e la colpisce a gamba, collo, torace, polsi.
Yara è già priva di sensi per aver battuto la testa e non si può difendere per tale ragione: per questo non presenta lesioni da difesa.

Il DNA di Ignoto1 era già sulla lama, ed è passato con la prima ferita inferta di spalle.
Non era sangue liquido, ma una traccia sangue rappreso che si è liquefatto al contatto con il sangue della ragazzina al primo fendente.
Non trattandosi di sangue fresco/abbondante è rimasto proprio in quella prima ferita e non ha lasciato traccia nelle altre, cosa che sarebbe intuibilmente successa nel caso prospettato nel teorema colpevolista (sangue già liquido e abbondante causato da autoferimento).

Scrisse Pierre-Marc-Gaston de Lévis che “l’orgoglio respinge il dubbio, la ragione gli dà il benvenuto.”
Mi auguro che queste osservazioni possano spingere qualcuno a porsi dei dubbi.
L’analisi del posizionamento delle ferite potrebbe confortare l’ipotesi del trasporto del DNA attraverso l’arma del delitto, e nel contempo spiegare il perché di un’unica traccia, cosa che di per sé lascia spazio a dubbi che non possono essere saltati a piè pari.

Perché Massimo Bossetti, celermente tacciato come assassino, accusato di un crimine orrendo, costretto ad una cella d’isolamento da ormai 37 giorni, oggetto di un linciaggio mediatico senza pari e non sempre corretto né veritiero, non vacilla.
“Andate avanti”, dice ai suoi avvocati, “sono innocente”.
Massimo Bossetti ha accesso ai mezzi di informazione, ed è consapevole di una condanna che pende come una spada di Damocle, alimentata dai media, ma non vuole alcuna scorciatoia.
Si dice pronto a morire in carcere pur di dimostrare la propria innocenza, non ha alcuna intenzione di chiedere il rito abbreviato.

E se c’è chi in Massimo Bossetti vede un mostro, io vedo solo un uomo che non crolla perché la sua consapevolezza di essere innocente è più forte dell’accusa infamante che gli viene rivolta.
Massimo Bossetti con il rito abbreviato potrebbe uscire dal carcere fra dodici anni, ancora con una vita davanti, ancora con una famiglia che lo sostiene.
Ma non sceglierà questa strada: piuttosto morirà in carcere, condannato all’ergastolo, pur di provare in ogni modo a dimostrare la propria innocenza in fase processuale.

Bossetti, certo della propria innocenza, si dice pronto a sedersi dalla parte del torto se non saranno rimasti altri posti.

Ma se Massimo Bossetti non è colpevole, non sarà la sua condanna a rendere giustizia alla piccola Yara, né lo saranno le trionfalistiche ed avventate affermazioni del Ministro Alfano, che resteranno al contrario simbolo di un Paese imbarbarito.

Una condanna avventata e scaturita dall’impulso dei processi mediatici, in effetti, non sarebbe che l’ennesima pugnalata alla piccola ginnasta, il cui ricordo non potrà certo essere onorato da un ulteriore atto di ingiustizia.