La festa è finita, liberate Bossetti

debt-money-dna “Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione; un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato.”

(Albert Einstein, lettera a Max Born del 4 dicembre 1926)


In principio fu la menzogna.
Se la vicenda mediatico-giudiziaria relativa al sig. Massimo Bossetti fosse collocata in un testo religioso, senza dubbio si aprirebbe con queste parole.

D’altro canto, gli elementi di stampo mitologico sembrano non mancare: dal misterioso furgone bianco che cambia volta a volta i propri connotati strutturali quel tanto che basta per adeguarli alla bisogna, alla “magica” polvere di calce che si ritiene il muratore porti sempre con sé, ed in effetti tanto magica da comparire nell’alveo bronchiale nell’ordinanza del GIP e da non essere invece evidenziata, nello stesso punto, dalla relazione autoptica. Non è un caso che la maggior parte dello spazio su questo blog sia stata dedicata a smentire una lunga serie di notizie distorte e insussistenti, ma la madre di tutte le inesattezze, quella che ha dato sin dall’inizio un manto d’infallibilità a questa indagine costellata di errori è stata quella secondo la quale l’analisi del DNA sarebbe stata ripetuta da quattro diversi laboratori.
Ce lo hanno ripetuto per mesi, in tutti i modi e in tutte le salse, ma non corrisponde al vero. C’è infatti una differenza sostanziale tra il fare un’analisi (cosa fatta da un solo laboratorio) e il controllarne i risultati su carta al fine di “certificarla”: e c’è una differenza sostanziale, perché se c’è un errore a monte in una qualsiasi fase precedente, in questo modo l’errore verrebbe semplicemente replicato, sic et simpliciter.

Qualche giorno fa è stato pubblicato in questo blog l’articolo Ignoto1? Un DNA impossibile in natura. Ed ora affannatevi meno nell’arrampicata sugli specchi e liberate Massimo Bossetti: questo articolo, che tanti ha fatto saltare sulla sedia in quanto meno diplomatico del solito, è stato pubblicato sulla base di presupposti ben precisi, e nessuna considerazione è stata lasciata al caso.

Di recente, qualcuno ha ben pensato di provare a sostenere, naturalmente senza alcuna valida argomentazione sottesa, che quanto recentemente divulgato in relazione alla non corrispondenza del dna mitocondriale di Ignoto1 con quello di Massimo Bossetti sia poco più che una quisquilia, o un cavillo difensivo.
E’ intervenuto perfino il Procuratore di Bergamo, Dott. Francesco Dettori, il quale ha affermato quanto segue:
«Sulle notizie apparse sui mezzi di comunicazione di massa in ordine alla valenza probatoria del dna repertato e utilizzato nel processo a carico di Massimo Giuseppe Bosseti, mettendola in qualche modo in discussione e incentrando le relative critiche sulla distinzione tra dna mitocondriale e dna nucleare, la procura di Bergamo ribadisce che tale profilo è stato già oggetto di ampia e approfondita valutazione in sede di accertamenti tecnici, con i risultati ampiamente conosciuti e che tali evidentemente rimangono».

Sembra quasi voler dire, il Dott. Dettori, nel suo palesare un certo fastidio in relazione alla notizie apparse circa la non corrispondenza del dna mitocondriale, che i panni sporchi si lavano in famiglia.
Chi scrive, in realtà, avrebbe ben gradito una situazione nella quale le vicende giudiziarie sono appannaggio dei tribunali e non di giornali e trasmissioni televisive, ma deve essere rammentato che chi ha portato fuori dalla famiglia i proverbiali panni sporchi (e che in questo caso sembrano essere davvero molto sporchi) non è certo stata la difesa del sig. Bossetti.
Deve essere rammentato anche che non c’è stato alcun intervento del Procuratore nel momento in cui, ad esempio, sono stati dati in pasto ai giornali stralci di interrogatori i cui contenuti, privi non solo di qualsivoglia valenza indiziante ma anche di qualsivoglia interesse pubblico sotteso, si configuravano come palesemente lesivi della privacy e della dignità di un’intera famiglia (oltre che, ovviamente, dell’indagato, il quale è pure una persona che deve essere, ove possibile, tutelata).

In questo caso, però, non siamo di fronte alla divulgazione di un elemento inutile, ma di un elemento che in qualsiasi Paese civile (per inferenza logica è dunque evidente che l’Italia non possa definirsi tale) avrebbe comportato l’immediata scarcerazione dell’indagato: infatti, come vedremo nel corso dell’articolo, da un punto di vista strettamente logico e perfino scientifico, non si può assolutamente ritenere alla luce delle nuove risultanze che “i risultati ampiamente conosciuti” rimangano tali e l’unica conclusione possibile e, a parere di chi scrive, irrefutabile, sembra essere il fatto che il sig. Bossetti non possa essere considerato Ignoto1.

Ora, in qualità di curatrice di questo blog, vorrei fare alcune doverose premesse.
La prima è che non mi sono mai limitata, in questo spazio, a riportare acriticamente tesi difensive, come pure qualcuno ha provato a sostenere.
Se mi desse una qualche soddisfazione personale divulgare veline preconfezionate, allora di certo, anziché scrivere (ben volentieri) a titolo gratuito su questo blog, lavorerei per qualche grande ed importante testata giornalistica, magari finanziata dai contribuenti.
Tra le linee guida di una tale testata giornalistica comparirebbero certo, sciorinati con veemenza ma raramente rispettati, ideali di correttezza deontologica e accuratezza delle notizie, magari anche riferimenti all’uguaglianza e ai principi democratici, ostentati in vetrina ma solertemente dimenticati.
In quel caso avrei potuto riportare per mesi, certa o quasi di una totale impunità, una lunga serie di pseudonotizie tese unicamente a ingenerare nell’opinione pubblica la convinzione che il sig. Massimo Bossetti sia colpevole, pur accorgendomi della fallacia delle stesse e senza mai offrire contraddittorio.
Avrei dedicato lungo spazio alle lampade solari fatte dal sig. Bossetti in un centro estetico “vicino alla fermata del bus di Yara”, naturalmente fingendo di dimenticare che i centri estetici sono chiusi nelle fasce orarie in cui gli studenti prendono l’autobus, e ancora avrei provato a sostenere, senza alcuna vergogna, che costituisca un fatto sospetto e del tutto inusuale l’acquisto di materiali edili da parte di un muratore.
Di contro, al venir fuori una notizia clamorosa come la non corrispondenza del dna mitocondriale di Ignoto1 con quello di Massimo Bossetti, anziché fare quanto dovuto, ossia mettere in discussione l’operato degli inquirenti, sarei corsa immediatamente non da un genetista esterno al caso per chiedere ragguagli sulle implicazioni di un fatto simile, ma dai consulenti della Procura, per dare loro la possibilità di salvare il salvabile (e tutelare i propri scranni) arrampicandosi sugli specchi, e soprattutto tranquillizzando i lettori del fatto che, no, non c’è nessun errore e che, parafrasando le eloquenti parole dell’Avv. Claudio Salvagni, sia cosa del tutto normale avere nelle proprie cellule un dna nucleare riconducibile ai propri genitori e un dna mitocondriale del proprio vicino di casa.

In data 30 gennaio su Il Garantista Errico Novi ha intervistato il Prof. Alessandro Meluzzi (vedi qui: http://ilgarantista.it/2015/01/30/quel-dna-e-costato-troppo-lo-difenderanno-coi-denti-anche-se-e-una-bufala/).

L’intervista, intitolata “Quel Dna è costato troppo: lo difenderanno coi denti, anche se è una bufala“, un titolo da me apprezzato, essendo ormai chiaro che le cose stanno proprio in questo modo -e lo dico da persona ben poco amante delle dietrologie, ma anche abbastanza acuta da comprendere quando sia il vil denaro a muovere determinati meccanismi-, proponeva una serie di considerazioni interessanti, ma ai fini di questa trattazione ne richiamerò due in particolare.
Con riferimento alla improponibile (e verrà spiegato anche il perché di un aggettivo così categorico) linea difensiva adottata dai consulenti della Procura, il Prof. Meluzzi sottolineava come tale linea non risponda al quesito di base che viene posto, ed evidenziava inoltre come il sostenere la “bontà” e la valenza probatoria di quella traccia, alla luce degli ultimi riscontri, sembri rispondere ad un criterio di tipo “esoterico” piuttosto che scientifico.

Ora, non so effettivamente se il Professore si sia lasciato andare ad una considerazione spontanea o se ci fosse, a monte, un percorso riflessivo più complesso, tuttavia penso che questa constatazione riassuma un concetto fondamentale, che poi è lo stesso sotteso alla battuta (ironica solo in minima parte) riportata nell’articolo precedente, secondo la quale, a questo punto, solo il Divino Otelma potrebbe risolvere il busillis.

Il grande antropologo Lucien Lévy-Bruhl dedicò una serie di studi ai popoli primitivi, caratterizzati da culture con una netta preponderanza di un pensiero di tipo “magico”.
Lo studioso parlava, a tal proposito, di “prelogismo”, volendo con ciò evidenziare la differenza ed il distacco di simili concezioni rispetto al pensiero sviluppatosi a partire dalla nascita della logica classica, in seno alla quale vennero elaborati, per la prima volta, i principi di identità e non contraddizione.

Il principio di non contraddizione, alla base del pensiero razionale e scientifico, afferma la falsità di ogni proposizione che implichi un fatto e, in concomitanza, la sua negazione. Aristotele definisce il principio in questi termini:

“È impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e sotto il medesimo riguardo .”

Applicando questo criterio razionale al caso in disamina, è chiaro che debba essere rigettato l’assurdo sulla base del quale il sig. Bossetti possa trovarsi ad essere (sulla base del DNA nucleare), e contemporaneamente a non essere (sulla base del DNA mitocondriale), Ignoto1.

E’ un criterio di tipo logico e scientifico a portare a questa conclusione, mentre la conclusione opposta risponde ad una concezione sottesa che disconosce palesemente i cardini della scienza.
A nulla vale sostenere che il dna mitocondriale abbia minor potere identificativo.
Sia chiaro: nessuno mette in dubbio questa affermazione, trattandosi di una constatazione acclarata, in quanto, mentre il dna nucleare contiene informazioni ereditate sia in linea materna sia in linea paterna, il dna mitocondriale è ereditato unicamente dalla madre ed è condiviso dall’intero ceppo materno (identico).
Se sul luogo di un delitto fosse rinvenuto il mio dna mitocondriale sarebbe dunque impossibile (essendo identico) stabilire se è mio, di mia madre, di mia nonna materna, di mio fratello e così via- mentre il dubbio si chiarirebbe definitivamente con il dna nucleare. Un’evidenza altrettanto inoppugnabile, tuttavia, è il fatto che in natura non esiste e non può esistere nessuna cellula che abbia un corredo di informazioni che rimandi a soggetti diversi nel nucleo e nel mitocondrio.

La mattina del 28 gennaio, su Radio Padania, è stato intervistato il Dott. Marzio Capra, biologo e genetista forense di chiara fama, con particolare riferimento al caso Yara e all’ultima novità del dna mitocondriale.

Il Dott. Capra, in relazione all’assurdità di questa anomalia, ha proposto il significativo paragone di una persona che si guardi allo specchio e, normalmente, vi si riconosca, ma poi si accorga, voltandosi di spalle, di essere un altro soggetto completamente diverso.
Il Dott. Capra ha anche sottolineato che già da anni era noto che quella traccia presentasse alcune grosse anomalie “difficilmente spiegabili o inspiegabili”.

Inserisco, di seguito, la trasmissione menzionata, segnalando che la parte relativa al caso Yara comincia al minuto 47:

Alcune delle anomalie cui il Dott. Capra fa riferimento furono segnatamente evidenziate dai RIS, e riprese dalla difesa del signor Massimo Bossetti nell’istanza di scarcerazione presentata a settembre.

Relazione RIS Anche in questo caso, come da copione, ci si affannò immediatamente a sminuire la cosa, tuttavia quanto sottolineato dalla difesa del sig. Bossetti rimandava ad alcune considerazioni non di poco conto.

Ci si chiedeva infatti se tale traccia dovesse davvero considerarsi “oltre ogni ragionevole dubbio”, e ce lo si chiedeva in quanto appare chiaro, dalla relazione dei RIS, ed anche il Dott. Marzio Capra ha avuto modo di soffermarsi sull’argomento, che ci troviamo quantomeno di fronte ad un campionamento ambiguo, nel quale la traccia biologica riscontrata non è visibile a occhio, a causa della forte degradazione del materiale, ma nel contempo non emerge una corrispettiva degradazione del DNA, che infatti consente non solo di estrarre un profilo completo ma si presenta, addirittura, “abbondantemente cellularizzato”, salvo poi non consentire di diagnosticarne l’origine biologica.

Tuttavia, se in relazione a queste anomalie si poteva obiettare (e si è obiettato) che non potessero inficiare i risultati ottenuti, posto che era stato in ogni caso estratto un profilo completo, non si può rispondere altrettanto di fronte all’evidenza di un dna mitcondriale non coincidente con quello dell’indagato, e nondimeno perfettamente chiaro e appartenente a persona specifica, diversa dall’indagato e allo stato non identificata.

Al fine di spiegare meglio questa anomalia, ho chiesto delucidazioni ad alcuni biologi e genetisti, e le spiegazioni ricevute mi sembrano del tutto incompatibili con la linea assunta dai consulenti della Procura di Bergamo e dai loro amici e colleghi; cosa peraltro del tutto comprensibile: in tempi non sospetti inserii nel blog una traduzione, fatta dall’amico Rocco Cerchiara, di Forensic DNA Evidence. The Myth of Infallibility, del Prof. William C. Thompson, che stigmatizzava a più riprese (con riferimento a casi concreti nella casistica statunitense) la reticenza dei laboratori coinvolti nell’ammissione di eventuali errori.

A tal proposito è interessante notare come questa evidenza paia turbare i sonni di molti, causando una serie di imbarazzanti inversioni di tendenza.
Così, c’è chi fino a qualche giorno fa riteneva che, nel caso di specie, fosse impossibile (peraltro non si capisce su quale base) che potesse configurasi un’ipotesi di trasferimento secondario del dna o una contaminazione, ed ora sostiene con veemenza queste ipotesi, ovviamente -ça va sans dire- limitandole al solo DNA mitocondriale, e senza che alcuna considerazione realmente scientifica di fondo possa avvalorare un simile quadro.
Allo stesso modo, c’è anche chi fino a poco tempo fa si palesava garantista ritenendo prospettabile l’ipotesi del trasporto ma, alla luce della non corrispondenza del dna mitocondriale, sembra aver maturato un inspiegabile livore nei confronti della difesa del sig. Bossetti, arroccandosi in una posizione che potrebbe essere riassunta in questi termini: “difendetelo pure, ma nessuno parli di dna mitocondriale!”

Esempi che ben mostrano, purtroppo, il volto di una scienza che si risolve in malleabili formule di stile, un contenitore vuoto nel quale inserire tutto e il contrario di tutto secondo la convenienza del momento.

Dopo aver evidenziato tutto questo, la questione che vorrei sollevare è, di fatto, una sola. Orbene, se qualcuno nei salottini televisivi non ha avuto molti peli sulla lingua nel dichiarare che gli importa relativamente poco del sig. Bossetti, io ne ho ancor meno nell’affermare che a me non importa assolutamente nulla di quanti, di fronte ad una clamorosa cantonata, potrebbero vedere stroncata la propria fiorente carriera.

Detto questo, e posto altresì che di fronte ad una Procura (il cui discutibile modus operandi è stato, in queste pagine, abbondantemente illustrato) che ha avuto ed ha a disposizione milioni di euro pubblici, e ad un operaio che protesta la propria innocenza e al quale non posso che credere, a questo punto per ragioni palesi, non ho dubbi su quale posizione sia dovere etico e civile assumere, penso che le cose, laddove chiare, debbano essere ribadite, e lo faccio subito, ripetendo che in natura non è scientificamente possibile che nella stessa (e poi vedremo perché ribadisco la parola stessa) cellula ci sia il dna mitocondriale di un soggetto e quello nucleare di un altro.

Vorrei a questo punto riportare alcune considerazioni scientifiche, scusandomi anticipatamente per l’eventuale inadeguatezza terminologica o altre piccole “sbavature” in tal senso, ma si tratta di cose che mi sono state spiegate, da esperti di settore, per mezzo di esempi adeguati ai “non addetti ai lavori”.

Come anticipato, è del tutto inutile sostenere che sia maggiormente identificativo il dna nucleare, in quanto caratteristica precipua della scienza e del metodo scientifico è la ripetibilità di esperimenti e risultati: è proprio a questo che la scienza deve la sua robustezza, ed è in virtù di questo che si distingue dalla superstizione e dalla ciarlataneria.

In un contesto scientifico, se si ha un protocollo e lo si ripete, il risultato è sempre il medesimo, ed in caso contrario è l’intero procedimento a risultare travolto.
Insomma, mettiamoci d’accordo: se, come ci è stato ripetuto per mesi, “la scienza non mente”, non mente neppure quando scagiona l’indagato e neppure quando, evidenziando un errore a monte, mette a rischio gli scranni di tanti illustri signori.

Alla luce dei presupposti sui quali si basa il metodo scientifico, implicante appunto la riproducibilità degli esperimenti e la compatibilità dei risultati ottenuti, se si ha una cellula con il dna nucleare di X, anche il dna mitocondriale deve essere di X.

Se ciò non accade qualcosa non va e anche se di norma l’identificazione si fa per mezzo del dna nucleare (in quanto contenente un maggior numero di informazioni), ovviamente la si fa nella prospettiva che il dna mitocondriale sia della stessa persona, essendo il contrario impossibile in natura: ribadisco il concetto “impossibile in natura” perché, nel caso di specie, vi è una impossibilità per ragioni squisitamente scientifiche di qualsivoglia ipotesi alternativa, come illustrerò nelle righe successive.

“Merita” a questo punto di essere richiamata un’altra ipotesi prospettata dai consulenti della Procura, secondo i quali il mtDNA del sig. Bossetti sarebbe stato “coperto”: questa tesi propone un caso che appare non prospettabile nel caso di specie.

Anzitutto, è chiaro che se un dna mitcondriale può essere coperto, di certo non può materializzarsene un altro ex nihilo, cosa che invece dovrebbe essere evidentemente accaduta in questo caso.
Su questo aspetto, non credo si possano sollevare obiezioni, se non proponendo un Ignoto2, con il mtDNA di Ignoto1 che scompare, mentre nel contempo scompare il dna nucleare di Ignoto2.

Se si vuole proporre una soluzione di questo tipo, o siamo di fronte ad un miracolo tanto grande ed evidente da far annichilire qualunque adepto del CICAP, oppure, più prosaicamente, ci troviamo di fronte ad una clamorosa arrampicata sui vetri.

La prima considerazione da fare, infatti, può essere riassunta in termini molto spicci: non prendiamoci in giro.
Un’ipotesi di questo tipo implicherebbe una serie di avvenimenti tanto incredibili da non avere neppure la minima parvenza di credibilità sul piano sostanziale: bisognerebbe infatti postulare due diversi agenti che lascino una traccia biologica esattamente nel medesimo punto ed in secondo luogo bisognerebbe postulare una scomparsa “selettiva” delle parti “scomode” dei rispettivi dna.

Ci troviamo di per sé dinnanzi ad una ipotesi estremamente risibile, ma in realtà esistono anche ragioni di tipo scientifico che portano a ritenere che questa soluzione nel caso in disamina sia del tutto impossibile.
Affinché una parte del dna venga “coperta” devono ricorrere una serie di condizioni che in questo caso non sono soddisfatte.
Per mostrare come una parte del dna di un soggetto possa essere “coperta”, faccio un esempio pratico, lo stesso che è stato fatto a me.

Si tratta di un esempio “scolastico” e diverso dal caso in esame, finalizzato unicamente a comprendere il meccanismo di fondo.
Il mio sangue gocciola sul campione di tessuto epidermico di X.
Supponendo che accada che nella mia goccia di sangue non ci siano globuli bianchi ma solo piastrine e globuli rossi, nel momento in cui andassi ad analizzare la traccia troverei una popolazione finale mista, con nuclei solo di X ma con mitocondri miei e suoi, perché i globuli rossi non hanno nucleo.
Questo accadrebbe perché quando si sequenzia un frammento di DNA la popolazione minore in una situazione mista è sfavorita, a volte tanto da sembrare un rumore di fondo e (questo dipende molto dai kit utilizzati) da non essere rilevata.

Allontanandoci dall’esempio scolastico e prospettando un caso autentico, la possibilità astratta si configura in questi termini: sia il nucleo sia i mitocondri sono protetti da una membrana, per cui una rottura della cellula non implica necessariamente anche la rottura del nucleo o dei mitocondri; di conseguenza, nel caso di una traccia mista, con più contributori, può verificarsi che nuclei e mitocondri di persone diverse si mischino nella medesima traccia e che la componente minore, sfavorita, non venga rilevata.

Affinché un’ipotesi di questo tipo possa in concreto verificarsi, è però necessario che le cellule non siano integre (devono essere spezzate, ridotte in frammenti), condizione che non è affatto soddisfatta nel caso di Ignoto1.

A dirlo, ancora una volta, non sono i consulenti della difesa, ma la relazione dei RIS richiamata nell’ordinanza che definisce la traccia come “abbondantemente cellularizzata”. Fluido-cellularizzato Abbondantemente cellularizzata significa, in genetica forense ma anche in Italiano, che le cellule sono integre, in caso contrario il fluido non potrebbe mai essere definito cellularizzato, perché non ci sarebbero cellule, ma frammenti, e meno ancora potrebbe definirsi “abbondantemente cellularizzato”.

Posto dunque che il dna mitocondriale del sig. Bossetti non può, nel caso concreto, essere stato “coperto” dalla componente biologica di Yara o di un terzo, è evidente che ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale è impossibile sostenere con sicumera che il sig. Bossetti sia Ignoto1.

Appare peraltro strano un errore interpretativo sul dna mitocondriale perché, come evidenziato nel precedente articolo, sussistono elementi di fatto che fanno sospettare che tale esito negativo non sia stato ottenuto ora per la prima volta.

A questo punto le spiegazioni mi pare siano solo due, ed entrambe portano alla medesima conclusione: Massimo Bossetti non può essere scientificamente considerato Ignoto1.

Il teorema viene travolto sin dalle fondamenta, in quanto se in una cellula il dna mitocondriale non appartiene all’indagato, non ci può essere, nella parte nucleare, nessuna decantata “naturale corrispondenza su 21 marcatori autosomici STR”.

Infatti, posto che in natura, come sopra evidenziato, non esiste e non può esistere nessuna cellula che abbia un corredo di informazioni che rimandi a soggetti diversi nel nucleo e nel mitocondrio, o siamo di fronte ad un frutto di laboratorio, nel qual caso la corrispondenza non può dirsi “naturale”, o -se si vuole sostenere che si tratta di un dna naturale e posto che nessuno sembra contestare la non corrispondenza mitocondriale, peraltro messa nero su bianco da consulente della pubblica accusa- c’è un errore (di tipo procedurale o meramente interpretativo) per quanto attiene alla parte nucleare e non c’è, consequenzialmente, la corrispondenza su tutti i 21 marcatori autosomici.

In questo caso, che tuttavia è una semplice ipotesi al momento non suffragata da elementi certi e che dunque suggerisco di prendere con il dovuto beneficio di inventario, potrebbe darsi che la corrispondenza esista ma sia in realtà inferiore a quella prospettata, magari comunque alta ma non completa, cosa che potrebbe trovare spiegazioni congrue nelle “sottopopolazioni”: è attestato, infatti, che gli appartenenti a sottopopolazioni (quale potrebbe essere, ad esempio, quella della Val Seriana) tendono ad avere dna simili, tanto da provocare, talvolta, effetti distorsivi considerevoli sulla random match probability (Jobling&Gill, 2004).
Per il resto, c’è da sottolineare altresì che una sopravvalutazione della corrispondenza potrebbe essere dovuta al fatto che mi pare chiaro che la comparazione non sia stata effettuata in cieco, ossia tra il 15 e il 16 giugno si sapeva bene di star comparando il dna di Ignoto1 con quello della persona sospettata di essere Ignoto1: questa consapevolezza può causare, anche del tutto involontariamente, errori interpretativi, dei quali la casistica statunitense è costellata.

In conclusione mi pare si possa dunque affermare che il tanto decantato cavallo di battaglia della Procura di Bergamo si sia rivelato un cavallo zoppo, o forse dovremmo dire un cavallo inesistente.
Lascio ai lettori la valutazione dell’atteggiamento tenuto, in merito, dalla Procura di Bergamo, e mi limito ad una considerazione giuridica.

L’articolo 25 della nostra Costituzione sancisce il principio di riserva di legge delle norme penali, di ascendenza illuministica, che porta con sé un triplice corollario: il principio di precisione, che vincola il legislatore a formulare le norme penali nel modo più chiaro possibile, il principio di tassatività, che lo vincola a formulare norme incriminatrici rispettose del divieto di analogia della legge penale, e infine il principio di determinatezza, che impone al legislatore di incriminare solo fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo.

Tale principio fu elaborato da Montesquieu e successivamente approfondito da Feuerbach e dall’italiano Beccaria.
In questa sede non parliamo di legislazione, dunque il richiamo potrebbe apparire improprio, ma se si riflette sulla ratio di questo principio e dei suoi corollari, i quali implicano che le decisioni sulla libertà di un individuo non possano e non debbano essere rimesse all’arbitrio di un giudice privo di limiti ben delineati, diviene chiaro il perché la scrivente ritenga che, sulla base delle ultime risultanze, il sig. Massimo Bossetti non dovrebbe, in un Paese civile, neppure essere rinviato a giudizio, ma scarcerato con tante scuse, che dovrebbero quanto prima prendere il posto della strenua negazione dell’evidenza.
Ho parlato più volte, in questa pagine, del paradosso del iudex peritus peritorum in relazione alla prova scientifica: ma se la prova scientifica si configura come prova insussistente e piegata ad interessi d’altro calibro, la questione diviene ben più grave, e il rischio è proprio che si decida inaccettabilmente ad libitum sulle sorti di un cittadino.

Questa vicenda è costellata di troppi errori e di troppi dubbi.
Dubbi che si sono conficcati come spine nella coscienza di chiunque abbia seguito il caso in maniera autenticamente critica sin dall’inizio.
Dubbi che portano ad un’unica conclusione: da oltre sette mesi, nella casa circondariale di Bergamo, è rinchiuso un innocente.
Per mesi ci è stato ripetuto che “il dna non vola” (frase peraltro del tutto risibile, posto che il dna, pur non volando, è trasportabile e la prova scientifica dovrebbe essere decisamente demistificata), ora la prospettiva di mitocondri volanti sembra allettare gli stessi solerti sostenitori della prima ora della frase di cui sopra.

Io credo che ci sia più di una persona che dovrebbe farsi, quanto prima, un accurato esame di coscienza.
Nelle aule dei nostri Tribunali campeggia la scritta secondo la quale “la legge è uguale per tutti”.
Anche le leggi scientifiche sono uguali per tutti, e lo sono anche quando scagionano Massimo Bossetti.

La festa è finita, e siete stati voi a metterlo nero su bianco: scarceratelo, perché nessuna carriera e nessuna spesa, per quanto ingente, vale quanto la libertà umana.

Alessandra Pilloni

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Lo strano caso di Mixer Jane

Articolo di Laura

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Stasera vi racconterò una storia interessante, così, giusto per fare insieme una riflessione.

Alla fine di marzo del lontano 1969 una studentessa di diritto presso l’Università del Michigan di nome Jane Mixer fu ritrovata cadavere nel cimitero di Denton, appena fuori di Michigan Avenue, a pochi km a est di Ypsilanti, in Van Buren Township, Michigan.
Jane era stata colpita due volte alla testa con un revolver calibro 22 e strangolata con una calza di nylon; i suoi collant erano stati tirati giù, ma il medico legale non certificò nessun segno di violenza sessuale.
Il suo impermeabile, coperto di scaglie di sapone di un detersivo per bucato, era stato tirato su sul volto della giovane.
Le sue scarpe assieme ad una copia del romanzo di Joseph Heller, Catch – 22 vennero rinvenuti deposti accanto a lei.
Alcuni testimoni parlarono di una Chevrolet Caprice station wagon verde e bianca avvistata nei pressi del cimitero la sera prima.
Inizialmente la morte della studentessa fu collegata ad una sequenza di omicidi perpetrati da John Norman Collins, che, tuttavia, venne condannato solo per un delitto risalente al 1970; altre morti a lui attribuite rimasero senza un colpevole.
Anche se John Norman Collins fu accusato solo di un omicidio, e solo per quello fu processato, fu ampiamente ipotizzato che fosse stato responsabile di sei omicidi simili in Michigan, tra cui l’omicidio di Mixer Jane, e forse anche di un paio in California.

Le cose rimasero invariate fino al 2001, quando il detective Eric Schroeder, che non aveva mai creduto Jane Mixer rispondente al profilo delle altre vittime, fu messo a capo dell’unità casi irrisolti e decise di riaprire il fascicolo, mandando gli elementi di prova del caso Mixer agli esperti di DNA presso i laboratori forensi.

A causa di un grave ritardo nella lavorazione dei campioni di DNA nei laboratori del Michigan, trascorse un anno prima che il Detective Schroeder ricevesse i risultati e quando li ebbe ciò che lesse aveva davvero dello straordinario.
Su tre punti del collant di Jane Mixer era presente un profilo genetico rispondente a quello di un pensionato di 62 anni, un infermiere di nome Gary Lieterman di Gobles, Washington. Il DNA non era stato estrapolato da una traccia di sangue o liquido seminale, era certamente riconducibile a tracce di sudore, saliva o pelle.

Fin qui il racconto della triste morte della giovane Jane Mixer e dell’arresto di un assassino, avvenuto dopo più di trent’anni grazie alle tracce prelevate dal suo cadavere, non sembra avere niente di diverso da tanti altri casi di cui si sente parlare che hanno scritto la storia degli omicidi risolti grazie all’apporto della scienza.

Qui arriva lo straordinario.

Il laboratorio, come è ovvio che sia, aveva analizzato anche una abbondante traccia ematica presente sulla mano della vittima e il DNA corrispondente era quello di un altro assassino condannato per il pestaggio e per l’omicidio dell’anziana madre.
L’unico problema era che Giovanni Ruelas aveva solo quattro anni nel 1969.
Il Procuratore Steven Hiller nel chiedere la condanna di Gary Lieterman ammetteva che John Ruelas non poteva essere materialmente coinvolto nell’omicidio di Mixer Jane ma si oppose strenuamente alla teoria della contaminazione incrociata dimostrandosi certo che il laboratorio criminale del Michigan non avesse mai potuto commettere un errore.
Hiller sostenne che, anche se John Ruelas non aveva ancora compiuto il suo quinto compleanno, in qualche modo doveva essere stato lì.

“Il suo sangue era su di lei”, disse Hiller.

I casi Mixer e Ruelas erano stati in laboratorio nello stesso periodo circa e molti si chiesero se ci fosse stata una contaminazione.
Il timore da parte del Procuratore di vedersi inficiare un caso a causa della disattenzione degli esperti di genetica del laboratorio forense lo portò ad asserire che un bambino di quattro anni che abitava a più di 40 miglia dalla scena del crimine si trovasse sul posto al momento del delitto della giovane Mixer.

Qual’è la morale?
Che insegnamento dovremmo trarre da questa triste storia?
Gli scienziati sono esseri umani e, in quanto tali, è possibile che sbaglino.
I Procuratori sono esseri umani, né più né meno degli scienziati, quindi è lecito che sbaglino anche loro.
Non è grave l’errore in sé ma è grave il fatto che, pur di non ammettere di aver sbagliato, ci si ostini a battere la pista sbagliata, forse anche forti del fatto di poter rimanere impuniti. Nel caso di Jane Mixer il tempo passato ha lasciato dietro di sé, inevitabilmente, molte più domande che risposte.
Ora come ora in carcere c’è un infermiere di 62 anni il cui DNA era presente sulla vittima. Forse è stato lui ad uccidere la povera Jane o forse no.
Quello che io leggo tra le righe è che c’è qualcosa che non va, c’è un ingranaggio che si è inceppato.
Nel momento stesso in cui la scienza ha fatto un enorme passo in avanti il buon senso ne ha fatti dieci indietro.

Conclusioni (di Alessandra Pilloni)

Perché citare oggi questa storia in relazione al caso Massimo Bossetti?
E’ una storia diversa, molto diversa, ma tra le righe si può leggere lo stesso monito: la scienza alla quale si presta fede cieca senza badare alle evidenti incongruenze, perdendo il senso stesso della scientificità, mette tutti in pericolo.
La scienza che viene assurta a mezzo di prova in assenza di qualsivoglia altro elemento finanche a volerle far dire ciò che in realtà non dice, mette tutti in pericolo.
Nel caso di Massimo Bossetti, è ormai verità attestata dallo stesso Tribunale del Riesame che ne ha negato la scarcerazione il fatto che non sussista alcun elemento indiziante diverso dal DNA, al quale inizialmente era stati affiancati dal GIP “…alcuni elementi rafforzativi, in quanto non in contraddizione seppur, anche complessivamente considerati, non dirimenti”: la cosa davvero pazzesca è che, ormai, se le dicono da soli!

Nella pronuncia del Riesame viene mantenuto come elemento indiziante solo il DNA, dal quale si inferisce (senza nessun elemento a supporto, ma tagliando corto senza spiegazioni) che sia indice di colpevolezza.
La trasportabilità del DNA viene ridotta, cavillando, al solo trasporto doloso (mai prospettato, da quanto mi risulta, dalla difesa), ovviamente ritenuto inverosimile (e c’era bisogno che lo dicessero loro?), mentre viene completamente taciuto il fatto che il trasporto del DNA che dovrebbe invece essere preso in considerazione in questo caso è quello colposo/fortuito/casuale o comunque lo si voglia definire.
Il passaggio traccia biologica=colpevolezza per omicidio non viene in alcun modo motivato in termini giuridicamente e logicamente accettabili ed il tutto si riduce ad una frase tautologica di tre righe nella quale la fallacia dell’accusatore domina incontrastata.
Sono riuscita ad avere il testo dell’ordinanza del Riesame proprio ieri sera, e sto ancora cercando di autoconvincermi di essere stata beffata da un burlone con un testo scherzoso.
Allo stesso modo, il fatto che l’origine biologica della traccia non sia certa viene aggirato, sostenendo che sia certa l’identificazione: peccato, però, che proprio l’incertezza sulla natura biologica della traccia potrebbe mettere in crisi qualsivoglia ipotesi di correlazione della traccia stessa con l’omicidio.

Il modo in cui senza nessuna motivazione logicamente accettabile dalla presenza di una traccia biologica, per giunta singola e di origine incerta, viene dedotto non solo un contatto diretto (la qual cosa non è certo così pacifica) ma addirittura una colpevolezza per omicidio, senza nessun altro elemento che possa corroborare una simile inferenza (il)logica lascia semplicemente sconcertati.

Finché non si affermerà una sana tendenza ad intendere il grande (se ben utilizzato) apporto della genetica forense alle indagini in modo razionalmente corretto, anche al di là del già inquietante paradosso del iudex peritus peritorum, ricorderemo i tanti casi Jane Mixer, quelli nei quali la scienza, allontanandosi da ogni evidenza logica, ha tradito se stessa trasformandosi in una fede cieca che mette tutti in pericolo.

Lo Stato di diritto ai tempi dell’austerity: se “la scienza non mente”, è bene che non menta per nessuno

“Il dubbio è fastidioso, ma la certezza è ridicola”

(Prof. Guglielmo Gulotta)
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In queste pagine ho parlato spesso di processi mediatici e di tutto ciò che suole denominarsi, con un simpatico neologismo, “brunovespismo”. E in effetti, ai fini di questo articolo, non c’è termine più adatto di “brunovespismo”, poiché è giunto il momento di parlare della puntata di Porta a Porta andata in onda in data 2 ottobre. Siamo in tempi di austerity, è cosa nota, ma non credevo che le nuove politiche economiche avrebbero toccato perfino i principi dello Stato di diritto. Invece, pare sia proprio così; si sa che a pensar male si fa peccato ma, come si suole aggiungere, spesso ci si azzecca, e alla luce della disparità di trattamento osservata in alcune trasmissioni televisive, verrebbe da pensare che la giustizia dei tribunali mediatici abbia fissato un’imposta anche sulla presunzione di innocenza. Un’imposta a scaglioni, come l’Irpef, ma regressiva: paga di più chi ha meno. Così, ci sono i “dottor Stasi” e i “muratori”: per i primi si fa sfoggio di un sano garantismo, per i secondi si perviene a condanne di piazza sulla base di “prove” immaginarie sbandierando tesi colpevoliste e perfino scientificamente inesatte come se non ci fosse un domani. Avevo già notato queste palesi disparità di trattamento in altre trasmissioni, ma mi permetto di evidenziarle oggi per un semplice motivo: vorrei infatti dire, pubblicamente, che finché davanti alla giustizia televisiva ci saranno i “dottor Stasi” e i “muratori”, mi sentirò pienamente legittimata a considerarla espressione di una società malata. Nulla di personale nei confronti di Alberto Stasi, che ha diritto come tutti ad un equo processo e al contraddittorio, ça va sans dire, ma è avvilente osservare come nel suo caso sia stato riservato un accurato servizio sulla difesa con l’esposizione puntuale delle contestazioni all’accusa, mentre nel caso di Massimo Bossetti tale servizio sia stato un’autentica farsa, nel quale le possibili tesi difensive venivano presentate solo per essere, almeno in apparenza, smontate senza licenza di contraddittorio. E’ bene sottolineare infatti sin dall’inizio che nella summenzionata puntata di Porta a Porta, al fine di affrontare il caso Bossetti, Bruno Vespa, forse dimenticando che il contraddittorio è uno dei principi fondanti di ogni democrazia, ha avuto la brillante idea di invitare in studio quattro volti noti (Barbara Benedettelli, Roberta Bruzzone, Simonetta Matone e Andrea Biavardi) e notoriamente colpevolisti. Il contraddittorio avrebbe forse dovuto essere dato dall’unico garantista, tra l’altro ampiamente penalizzato dal collegamento esterno, il Prof. Guglielmo Gulotta, encomiabile per i suoi interventi, ma sistematicamente interrotto senza ritegno. In una trasmissione a sfondo religioso in una teocrazia islamica il confronto sarebbe stato sicuramente maggiore. Il Prof. Gulotta, nonostante le innumerevoli interruzioni, ha detto una frase che mi ha colpita, e che ho segnalato in incipit: “Il dubbio è fastidioso, ma la certezza è ridicola”. E non avrebbe potuto usare termine più adeguato di “ridicola” per definire la caciara di affermazioni che sono state fatte, non in una discussione tra amici, vale la pena di sottolinearlo, ma in una trasmissione mandata in onda dal Servizio Pubblico pagato dai contribuenti. Potrei esordire, a titolo d’esempio, richiamando l’attenzione sul fatto che il signor Biavardi abbia dato prova di “conoscere” una relazione dei RIS diversa dalla relazione dei RIS, oppure dalle fini esternazioni della Dott.ssa Bruzzone, che riferendosi alla signora Ester Arzuffi, ed in particolare al fatto che la signora nega il contatto sessuale con Guerinoni, ha affermato che questo sarebbe il secondo caso di Immacolata Concezione. In queste pagine mi sono sempre guardata bene dal porre l’accento sulle questioni relative ai rapporti di filiazione, se non altro perché trattasi di qualcosa che non ha nulla a che vedere con le indagini, posto che il “problema” di Massimo Bossetti non è quello di essere o meno figlio di Giuseppe Guerinoni, ma la corrispondenza con la traccia biologica di “Ignoto1”, tuttavia ho voluto sottolineare questo passaggio perché da tempo non mi capitava di imbattermi in cotanta empatia nei confronti di una donna il cui figlio è in carcere da quasi quattro mesi con un’accusa infamante (e a sostegno della quale non ci sono prove), mentre il marito è malato terminale. Per il resto, chi sia il padre dei figli della signora Arzuffi, è qualcosa che non mi interessa, e che non dovrebbe interessare neppure al resto degli Italiani, anche se la cosa pare solleticare la pruderie del popolino, che dimostra, ahimè, come non sia cambiato proprio nulla rispetto all’Italietta che nel ’68 condannava per “plagio” il Prof. Braibanti, “reo”, di fatto, di essere omosessuale. A beneficio dei posteri inserisco comunque un link con le interessanti parole affidate, in data 20 giugno, dalla stessa Dott.ssa Bruzzone a Io Donna, che offrono un interessante spaccato sulla tendenza, tutta italiana, a balzare da un carro all’altro con estrema facilità: http://www.iodonna.it/attualita/primo-piano/2014/yara_bruzzone_intervista-402147644485.shtml. E’ difficile capire cosa sia cambiato dal 20 giugno ai giorni immediatamente successivi per causare nella criminologa un’inversione a U di questa portata, ma a tal proposito mi si potrà dire che cambiare opinione su un determinato argomento è una libera scelta individuale. Concordo pienamente su questo, decisamente meno su altri aspetti: se infatti dobbiamo rendere conto del fatto che, come ormai tutti dicono, “la scienza non mente”, diviene meno chiaro come sia possibile che, nel cambiare idea, nel susseguirsi di dichiarazioni una traccia biologica “esigua e di origine non accertata” si trasformi in una traccia biologica “abbondante ed ematica”, la qual cosa ricorda un po’ la barzelletta del papà di Pierino, che dopo essere andato a pesca torna a casa con un pesce che “si allunga di qualche cm ogni volta che ne parla”. Ironia a parte, non riprendo le considerazioni sul fatto che la traccia fosse notoriamente esigua, deteriorata e di natura non accertabile: basta scorrere i precedenti articoli per trovare dei riferimenti, tratti non da opinionisti, ma dalla documentazione e dalle parole degli stessi che hanno svolto le analisi. Sulla natura non accertabile della traccia mi limito ad inserire uno stralcio della relazione dei RIS: ” (…) Tale evidenza rende di per sè non agevole la diagnosi dei singoli contributi biologici all’interno di una mistura prodotta da più soggetti; può talvolta risultare utile, in casi del genere, un approccio deduttivo, per esclusione di esiti oggettivamente verificati (es. negatività a determinati test), ma mancherebbe comunque il legame univoco: profilo dell’unico donatore — diagnosi della traccia” e questo perché nessuno dei test diagnostici “prescinde dalla integrità della struttura molecolare delle proteine che costituiscono i marcatori “bersaglio” della maggior parte di tali saggi diagnostici (emoglobina, PSA, semenogelina, ecc.)”. Mi preme di più, però, concentrarmi sulle altre considerazioni in ambito di genetica forense fatte dalla Dott.ssa Bruzzone, che genetista non è, quindi, non essendo genetista neppure io, direi che partiamo ad armi pari. Se la Dott.ssa Bruzzone vuole dunque affermare nella radiotelevisione pubblica che la traccia è “coeva” all’omicidio e che “non può essere esito di trasferimento secondario” perché in quel caso non avrebbe potuto restituire un profilo completo, a rigor di logica dovrebbe perlomeno citare degli studi scientifici che avvalorino le sue affermazioni, non da ultimo perché non stiamo parlando di questioni mondane, trucco e parrucco, ma stiamo sentenziando contro un uomo incensurato a carico del quale ci sono indizi che potremmo definire immaginari. Dal momento che non lo fa, di fronte al nuovo spettacolo del “diritto alla rovescia” e dell’onere della prova capovolto, mi prendo però la briga di citarli io, gli studi, che ben lungi dall’avvalorare alcunché smentiscono le sue affermazioni. Che il DNA non sia databile, a meno che la Bruzzone non abbia fatto la scoperta scientifica del secolo, lo sanno tutti e lo abbiamo ripetuto più volte: basta leggere qualsiasi testo di genetica per appurarlo. L’unica soluzione che trovo per ribadirlo, a questo punto, è inserire le parole a caratteri cubitali che si possono leggere sul sito dell’Associazione Identificazioni Forensi – A.I.Fo. AIFO Richiamo anche l’attenzione sul fatto che è la stessa relazione dei RIS ad affermare che non esiste ad oggi alcun metodo che consenta di datare con precisione una traccia. Nel fare riferimento a traccia “non coeva” la relazione dei RIS mirava infatti semplicemente ad escludere che vi fosse stata una contaminazione recente della traccia da parte delle stesse forze dell’ordine e nello specifico “dovute a semplice contatto manuale o ad imprudente approccio al reperto da parte del personale operante senza le cautele che il caso impone”: in quel caso infatti la traccia sarebbe stata probabilmente meno deteriorata. Passiamo alle altre note dolenti. Parto dal presupposto che, come già scrissi come introduzione all’articolo La necessità di cautela nell’uso del test del DNA per evitare la condanna di innocenti, del Prof.Michael Naughton, Università di Bristol – Sintesi di Rocco Cerchiara, una contaminazione (che può essere avvenuta in più di una fase) non può essere esclusa. Chiariamoci: nella “ricostruzione” dell’accusa ci sono dei buchi e delle contraddizioni evidenti, che farebbero annichilire in un sol colpo le presunte contraddizioni di Bossetti sui suoi spostamenti di quattro anni prima (sic). Sostenere che il corpo di Yara sia rimasto all’aperto a Chignolo per tre mesi (con la traccia nella parte posteriore del corpo e a contatto con il terreno umido) e che non ci sia stata contaminazione è scientificamente risibile. Non c’è nessuno studio che attesti una possibilità di questo tipo e, al contrario, ci sono studi (citati nell’articolo inserito sopra) che la smentiscono clamorosamente: una traccia ematica a contatto con il terreno (asciutto) non restituisce profili già dopo trenta giorni. Questo senza l’azione ulteriore di acqua, fluidi prodotti dalla decomposizione del cadavere, saprofiti. Se ci si vuole basare sulla scienza, non si possono salvare capra e cavoli: o Yara non è rimasta a Chignolo per tre mesi, o la traccia non era lì sin dall’inizio. Tertium non datur. Ad ogni buon conto, nel ricordare che la piena compatibilità di cui si parla non è propriamente tra Bossetti e la traccia di Ignoto1, ma tra Bossetti e l’amplificazione del DNA di Ignoto1 estratto da una traccia (una apparente sottigliezza che in alcuni casi può rilevare) la cui estrazione è con ogni probabilità non ripetibile in contraddittorio, ai venditori di certezze non posso che consigliare un ottimo testo: Application of Low Copy Number DNA Profiling, Forensic Science Service, Trident Court, Birmingham, UK, del Prof. Peter Gill [1]. Parla dei rischi presenti nel DNA “low copy number”, ossia estremamente esigui e degradati. Il Prof. Gill sottolinea che in questi casi ci sono diverse conseguenze che non possono essere evitate: casi di allelic dropout, cosiddetti “falsi alleli” analizzati, e contaminazioni. Sono gli stessi kit di amplificazione e gli stessi strumenti utilizzati per l’analisi di tracce particolarmente problematiche in quanto esigue e deteriorate ad esporre ai rischi di contaminazione a causa della loro particolare sensibilità. Questo per ricordare, sebbene io non abbia mai propeso particolarmente per dinamiche di questo tipo ed abbia sempre preferito basarmi sull’evidenza che il DNA è trasportabile, come il solo sciorinare certezze assolute sia ridicolo. Meritano di essere riportate le considerazioni finali dello studio del Prof. Gill, quanto mai adatte al nostro caso: “Quando vengono analizzate piccole quantità di DNA, si impongono considerazioni particolari come le seguenti: a) Anche se è stato ottenuto un profilo del DNA, non è possibile identificare il tipo di cellule da cui il DNA ha origine, né è possibile affermare quando sono state depositate le cellule. b) non è possibile fare alcuna conclusione circa il trasferimento e la persistenza del DNA in questo caso. (…) c) Poiché il test del DNA è molto sensibile, non è raro trovare dei commisti. Se le potenziali fonti dei profili di DNA non possono essere identificate, non ne consegue necessariamente che siano pertinenti nel caso di specie, dal momento che il trasferimento di cellule può essere esito di contatto casuale. In effetti, il valore della prova del DNA LCN è diminuito rispetto al DNA convenzionale. Ciò deriva inevitabilmente dalle incertezze relative al metodo di trasferimento di DNA su una superficie e dalle incertezze relative al quando il DNA è stato trasferito. Si sottolinea che la rilevanza della prova del DNA in un caso può essere valutata solo sulla base di una considerazione simultanea di tutti gli altri elementi di prova diversi dal DNA”. Stando alle conclusioni del Prof. Peter Gill, va da sé che diviene palese il motivo per il quale c’è chi, come la sottoscritta, non riesce a capire per quale ragione Massimo Bossetti sia in carcere: infatti, nel caso di Massimo Bossetti, gli elementi di prova diversi dal DNA semplicemente non esistono, a meno che non si voglia parlare di gossip e dei summenzionati indizi immaginari. Non entro nel merito della problematicità di per sé del processo indiziario, e vado direttamente alla questione indizi, perché in questo caso siamo ben al di là del processo indiziario. Chi segue il caso, ed anche chi segue questo blog, sa che c’è una “querelle” sul valore degli elementi dell’ordinanza, che ho sollevato sin dall’inizio. Il GIP li ritiene indizi perché assumerebbero, a suo dire, rilievo “in una valutazione globale” e non valutati singolarmente. Il nocciolo della questione è che gli indizi, per essere tali, non possono essere corbellerie di per sé insignificanti unite tra loro: certo, deve procedersi ad una valutazione globale, ma prima gli indizi devono già essere indizi. E quelli “a carico” di Massimo Bossetti, per giunta anche smontabili in altro modo (nel caso in cui fossero indizi), non sono indizi, perché del tutto carenti di univocità. L’esempio più eclatante è quello delle celle telefoniche: quale univocità può avere l’aggancio di una cella telefonica compatibile con la propria abitazione? Messa in questi termini, la questione delle celle telefoniche di per sé è neutra, perché non è univoca, nel senso che è passibile di plurime interpretazioni che, fuor di retorica e mistificazioni, in mano all’accusa non lasciano davvero un bel nulla. Questo anche senza aggiungere la discrasia cronologica evidente (di oltre un’ora) nell’aggancio della medesima cella telefonica da parte di Yara, ed anche senza aggiungere il fatto (guarda caso omesso nell’ordinanza di custodia cautelare), già trapelato dalle fonti giornalistiche dell’epoca e ora provato dai tabulati Vodafone, che l’ultima cella telefonica agganciata da Yara non è, come riportato nell’ordinanza, quella di Mapello alle ore 18,49, ma quella di Brembate alle 18,55. Partiamo da una considerazione: la distanza in linea retta tra Mapello e Brembate di Sopra è 2.72 km, ma la distanza di guida è 4.7 km. In auto, ci vogliono 10 minuti circa per andare da Brembate a Mapello. Alle 18,44 Yara aggancia (per la seconda volta) la cella telefonica di Ponte S. Pietro, compatibile con il cortile della palestra. Se per spostarsi da Brembate a Mapello ci vogliono dieci minuti in auto, e se Yara alle 18,44 era ancora in un’area compatibile con il cortile della palestra dal quale ha agganciato la cella di Ponte S. Pietro, come poteva trovarsi a Mapello alle 18,49, dopo solo 5 minuti? Quindi, se davvero Yara fosse stata a Mapello alle 18,49, non solo il tragitto in auto sarebbe durato la metà del tempo medio necessario, ma in questi 5 minuti dovrebbe collocarsi anche il rapimento o il “convincimento” della ragazza teso a farla salire sull’auto di uno sconosciuto. Ma il problema più grave resta ciò che manca nell’ordinanza. 18,55, Yara aggancia la cella telefonica di Brembate. E’ di nuovo a Brembate, ancora una volta in tempi inferiori a quelli richiesti? E perché andare avanti e indietro tra i due paesi? L’unico scenario verosimile è che l’aggancio della cella telefonica di Mapello sia stato del tutto “incidentale”, dovuto a sovraccarico della cella miglior servente, e che prima delle 18,55 Yara sia sempre stata a Brembate. Il fatto che l’aggancio della cella di Mapello sia circondato dall’aggancio di celle telefoniche compatibili con l’area di Brembate, induce a pensare che la cella telefonica agganciata incidentalmente sia proprio quella di Mapello alle ore 18,49. In soldoni, le celle telefoniche non sono suggestive del fatto che Yara e Bossetti si trovassero nella stessa area (al di là del fatto che parlare della stessa area in spazi geografici così ridotti ha poco senso), ma dell’esatto opposto. Tale considerazione fa a cadere, a mò di tifone, un intero “indizio”, ma è bene sottolineare che tale indizio già non era tale, come avevo già notato da tempo (vedi La questione delle celle telefoniche: tanto rumore per nulla?). Il grande Prof. Alfredo Gaito, nel suo saggio“La prova penale”, si sofferma estesamente proprio sul fatto che gli indizi debbano prima essere valutati singolarmente ed essere, appunto, indizi. Leggendo questa descrizione risulterà immediatamente evidente che quelli contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare, in virtù dei quali un uomo è in carcere da oltre cento giorni, non sono neppure valutabili come elementi indiziari. Riporto parte del testo: “(…) Per gli indizi sono prefigurati requisiti ulteriori, in mancanza dei quali resta de iure esclusa la legittimazione di un giudizio di colpevolezza. Permangono, per vero, alcune difficoltà ermeneutiche, giacché le qualifiche di gravità, precisione e concordanza non possono essere caratterizzate da un sicuro ed univoco referente; va, comunque, evocato l’insegnamento della giurisprudenza di cassazione, per cui gli indizi: a) sono precisi solo quando sono non generici e non suscettibili di diversa ed antitetica interpretazione e, perciò, non equivoci nonché quando sono considerati certi i relativi elementi indiziari (…); b) sono gravi solo quando sono dotati di un elevato grado di fondatezza e, quindi, di un’elevata intensità persuasiva di ogni singolo strumento gnoseologico indiziario; c) sono concordanti solo quando i loro risultati, basati su singoli elementi indiziari, lungi dal porsi in antitesi con altri dati o elementi certi, confluiscono verso una ricostruzione unitaria del fatto cui si riferiscono. Considerato che la prova indiziaria è ontologicamente (e normativamente) composita, richiedendo l’art. 192 c.p.p. la presenza di una pluralità di indizi, tra di loro precisi e concordanti, e di conseguenza gravi, si impone al giudice di merito di verificare la rispondenza degli elementi conoscitivi acquisiti alla regola di giudizio codificata, mediante un accertamento di routine della sussistenza del requisito della concordanza con tutti gli altri elementi indiziari presenti agli atti, e soprattutto di valutare (id est: non ignorare) la rilevanza delle prove contrarie, al fine di articolare un ragionato giudizio di prevalenza delle une rispetto alle altre, singolarmente e nella loro globalità. A fronte della molteplicità degli indizi, si deve procedere in primo luogo all’esame parcellare di ciascuno di essi, definendolo nei suoi contorni, valutandone la precisione (che è inversamente proporzionale al numero dei collegamenti possibili col fatto da accertare e con ogni altra possibile ipotesi di fatto) nonché la gravità; si deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi, così esaminati possono essere collegati tutti ad una sola causa o ad un solo effetto e collocati tutti, armonicamente, in un unico contesto dal quale possa per tale via essere desunta l’esistenza o, per converso, l’inesistenza di un fatto. (…) Nella valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, onde il limite della valenza di ognuno risulta superato, sicché ove il giudice collochi in un contesto indiziario circostanze che non rispondono ai requisiti normativi, è l’intero quadro indiziario che deve essere riconsiderato, al fine di accertare se la caducazione di taluno degli indizi non determini il venir meno della conclusione finale. Simmetricamente, così come non è dato procedere a scomposizioni di comodo della c.d. costellazione indiziaria per contestare la validità del discorso accertativo, allo stesso tempo non è consentito assemblare risultanze singolarmente imprecise per poi apoditticamente tagliare corto che la complessità degli indizi vale a dimostrare alcunché: stando ancorati all’insegnamento giurisprudenziale collaudato, i singoli indizi devono essere anzitutto precisi; che anzi, valendo la precisione a requisito indefettibile della gravità, è logicamente precluso definire grave un indizio non preciso. Le parole del Prof. Gaito sono sostanzialmente adatte a comprendere i termini del problema. E’ il GIP stesso nell’ordinanza ad ammettere che gli elementi hanno rilevanza solo in una valutazione globale e non isolata. Infatti, singolarmente considerati non sono ontologicamente indizi perché non hanno nessuna univocità. Ne discende che non ci sono indizi “precisi”, e di conseguenza non ci sono indizi “gravi”, e ancora di conseguenza non ci sono “indizi”. La valutazione della prova è sempre una tematica estremamente complessa e, vista l’attinenza con il nome del blog mi permetto di richiamare anche un calzante monito del Prof. Tonini ( Manuale breve di diritto processuale penale, V edizione, Giuffrè 2010): “in questa materia l’aspetto problematico sta nel fatto che, al posto di regole di esperienza ricostruite mediante criteri razionali, il giudice (come ogni persona umana) è portato ad utilizzare, a volte inconsciamente, pregiudizi e luoghi comuni. La storia è piena di esempi in tal senso, a cominciare da quei processi agli untori che sono stati descritti da Alessandro Manzoni”. Appurato per l’ennesima volta che il DNA non è accompagnato da elementi indiziari dotati di sussistenza ontologica, sposterei a questo punto la querelle sull’ultima affermazione della Dott.ssa Bruzzone: a suo parere (parlo di parere, dal momento che non ha citato alcuno studio in grado di avvalorare una simile esternazione) una traccia di DNA esito di trasferimento secondario non restituisce profili completi. Davvero? Sarei curiosa di sapere allora per quale ragione la casistica giudiziaria contempli casi in cui ciò si è verificato, e sarei ancora più curiosa di sapere da dove la Bruzzone abbia tratto questa informazione, dal momento che è sufficiente cercare qualche studio scientifico per appurare l’esatto opposto. Evito scientemente giri di parole, e imposto subito la questione nei termini (sia pure, come abbiamo visto, non avvalorati) più graditi alla Bruzzone e a chi ostenta certezze colpevoliste: la traccia è senza alcun dubbio ematica, la contaminazione è esclusa tout court, il DNA è diventato databile e ci permette di dire che la traccia è stata depositata contestualmente all’omicidio. Ebbene, non è difficile reperire studi che hanno accertato non solo il trasferimento secondario di traccia ematica, ma perfino quello terziario (e più), ricavando sulle superfici finali profili completi, perfino a partire da sangue essiccato su superfici non porose (come il vetro). A titolo di esempio, sul trasferimento terziario: “Il trasferimento di sangue liquido ha dato un profilo genetico completo ben oltre gli eventi di trasferimento secondario sia su substrati di cotone sia su vetro. Il sangue secco ha dato un profilo completo ben oltre gli eventi di trasferimento secondario solo su vetro, ma in misura minore rispetto al sangue liquido. Il DNA da contatto ha prodotto solo un profilo completo sul substrato primario sia su cotone sia su vetro, e le quantità rilevabili al di là dell’evento trasferimento secondario solo su vetro. I nostri risultati contribuiranno ad una migliore comprensione del trasferimento terziario e successivo del DNA, che consentirà una migliore valutazione della probabilità di scenari alternativi che spieghino perché il DNA di un individuo è stato trovato sulla scena del crimine.” (da Following the transfer of DNA: How far can it go?, da Forensic Science International Genetics Supplement Series 01/2013, V.J. Lehmann, R.J. Mitchell, K.N. Ballantyne, R.A.H. van Oorschot). Ma non spingiamoci al trasferimento terziario, ed occupiamoci di quello secondario, che nel caso in esame a livello giornalistico si è spesso supposto derivare, ad esempio, dall’uso di un’arma del delitto sporca, come un attrezzo da lavoro. C’è uno studio interessantissimo, che inserisco [2] e che a breve inserirò anche in traduzione integrale, Secondary DNA transfer of biological substances under varying test conditions (M. Goray et al. / Forensic Science International, 2009) Si tratta di uno studio finalizzato all’analisi dei fattori che possono influenzare il trasferimento secondario del DNA, con particolare riferimento al tipo di sostanza biologica depositata, alla natura del substrato primario e secondario ed al contenuto di umidità della sostanza depositata. Le componenti biologiche utilizzate sono state DNA puro, sangue e saliva, i substrati primari e secondari plastica (non porosa), lana e cotone (porosi), e sono stati provati tre tipi di contatto: contatto passivo, pressione e frizione. I risultati hanno mostrato che il trasferimento secondario risulta influenzato sia dal tipo di substrato primario sia dall’umidità del campione biologico, e che risulta inoltre essere maggiore in caso di frizione/attrito. Sebbene le tre diverse fonti biologiche testate (DNA puro, saliva e sangue) abbiano viscosità diverse, non sono emerse fra loro differenze importanti nella quantità di trasferimento secondario, cosa che spinge ad ipotizzare che materiali biologici diversi, come sperma, lacrime e urine produrrebbero risultati simili. Nel caso di campioni umidi il substrato ha mostrato un forte impatto sulla percentuale di trasferimento, maggiormente agevolato dalla plastica (non porosa) come substrato primario e dal cotone (poroso) come substrato secondario, fino a tassi di trasferimento, per il sangue fresco, del 97% del materiale iniziale nel caso di frizionamento.

Mgor

Ipotizzando uno scenario come il trasferimento secondario a mezzo arma, il substrato primario sarebbe non poroso (arma), il substrato secondario poroso (indumenti), e la modalità di trasferimento frizione/attrito: condizioni che, come abbiamo visto, sono proprio quelle che sperimentalmente agevolano il trasferimento secondario di traccia ematica. C’è da introdurre una variabile: il sangue su un’arma sporca non sarebbe liquido ma essiccato, anche se verosimilmente potrebbe reidratarsi, almeno in parte, venendo a contatto con il sangue fresco della vittima, in quantità intuibilmente ben maggiore. Comunque, voglio spingermi fino in fondo nel prendere per buone tutte le tesi sciorinate nei salotti televisivi da persone che sentenziano senza citare studi, e allora parliamo di sangue essiccato tout court senza tener conto della possibile reidratazione. Il grafico parla da sé: in condizioni di frizionamento/attrito il trasferimento secondario del sangue secco da substrato primario non poroso (plastica) a substrato secondario poroso (cotone) è del 16,1%, una percentuale certo non paragonabile a quella del sangue fresco, ma che permette comunque senza nessun dubbio di trovare una quantità ancora considerevole di materiale biologico sulla superficie finale, certamente idonea ad estrarre un profilo completo (che ormai si ricava perfino da un paio di cellule!).

mgoray

Detto ciò, si consideri semplicemente che 1 ml di sangue contiene ben 20.000 ng di DNA, e che è possibile ottenere un profilo da un solo nanogrammo di DNA. Basta fare qualche calcolo per inferire come un trasferimento a mezzo arma possa lasciare sulla superficie finale anche più di quanto necessario all’estrazione di un profilo. Il mio campo (proprio come quello della Dott.ssa Bruzzone) non è la scienza, quindi trovo doveroso citare studi a sostegno delle mie affermazioni anziché presentare opinioni personali come verità assodate, anche se vorrei sottolineare che in casa mia esiste un principio, che gli antichi romani erano soliti compendiare nei termini “affirmanti incumbit probatio”: la prova spetta a chi afferma. Non dovrei essere io a citare degli studi, ma gli studi dovrebbero essere citati da chi, nel Servizio Pubblico pagato dai contribuenti, fa affermazioni in contrasto con i principi costituzionali, come il diritto alla presunzione di innocenza e, a quanto pare, anche con la tanto decantata scienza. Nel cercare una giustificazione alla legge ed agli ordinamenti stessi, la filosofia del diritto avanza diverse ipotesi con altrettanti principi. Uno di questi è la coerenza, ossia la capacità di applicare a se stessi le norme che si vorrebbero imporre agli altri. Ebbene, se si vuole che per Massimo Bossetti la scienza non menta, allora non deve mentire per nessuno: neanche per chi nei saloni televisivi si erge a giudice di un uomo da quasi quattro mesi protesta la propria innocenza mentre è in carcere sulla base di un quadro probatorio di per sé nullo e di un quadro indiziario insussistente. Non posso che concludere con una bellissima citazione di Richard P. Feynman che ci ricorda, qualora ce ne fosse bisogno, che è proprio la scienza a nutrirsi di dubbi piuttosto che di certezze: chissà che queste parole non possano ancora insegnare qualcosa e restituirci una parvenza di civiltà. “Questa libertà di dubitare è fondamentale nella scienza e, credo, in altri campi. C’è voluta una lotta di secoli per conquistarci il diritto al dubbio, all’incertezza: vorrei che non ce ne dimenticassimo e non lasciassimo pian piano cadere la cosa. Come scienziato, conosco il grande pregio di una soddisfacente filosofia dell’ignoranza, e so che una tale filosofia rende possibile il progresso, frutto della libertà di pensiero”. Alessandra Pilloni

Bibliografia: 1-Application of Low Copy Number DNA Profiling, Prof. Peter Gill: lcn dna article gill 2- Secondary DNA transfer of biological substances under varying test conditions, M. Goray et al. : Secondary DNA transfer of biological substances under varying test conditions

Lo strano caso del muratore che acquistava materiali edili

dubito-ergo-cogito-cogito-ergo-sum

“Le mie notti sarebbero un solo incubo al solo terribile pensiero di un innocente che sconta tra i tormenti crudelissimi una colpa che non ha commesso.”

(Emile Zola)


Articolo scritto a quattro mani con Sashinka Gorguinpour.

I miei quattro lettori si saranno ormai abituati all’anticonformismo del blog: in fondo, non è poi così comune, in tempi di forche a buon mercato, sostenere la presunzione di innocenza di un cittadino; per questo, sono certa che sapranno cogliere senza incomprensioni di sorta l’irrinunciabile sfumatura ironica del titolo odierno.
Sono stati gli antichi greci, in fondo, ad insegnarci che spesso l’ironia consente di rivelare più verità di quanto non permetta un discorso troppo serio.
La commedia attica, con la sua vitalità tratta da spunti quotidiani, con la sua ritualità simposiaca e le sue invettive mordaci, aveva una funzione apotropaica: l’inserzione della dimensione comica nella trattazione di tematiche intrinsecamente serie (dalle guerre alle carestie, dalla politica al sistema giuridico) era tesa ad allontanare i mali che, volta a volta, si denunciavano.

“Ingiuriare i mascalzoni con la satira è cosa nobile: a ben vedere, significa onorare gli onesti”, è questa una delle frasi più celebri del grande commediografo Aristofane.

In questo blog, come i nostri lettori ben sanno, non siamo soliti ingiuriare nessuno, e non intendiamo cambiare rotta ora: eventuali considerazioni salaci sono dunque da considerarsi espressione di un semplice diritto di critica.

Eppure, man mano che seguo questa intricata vicenda, comincio ad essere colta da qualche dubbio.
Non fraintendetemi: in oltre cento giorni di carcerazione preventiva, il signor Massimo Bossetti non ha mai vacillato, e meno che mai ho vacillato io nel difendere il suo sacrosanto diritto alla presunzione di innocenza.

Il dubbio che mi assale è d’altro tipo.

Certo, mi rendo conto del fatto che rivendicare il diritto al dubbio sia, di questi tempi, cosa abnorme.
Lo spettro del dubbio, a quanto pare, non inficia neppure la premura di voler “riconoscere” come furgone di Massimo Bossetti un furgone ripreso da una telecamera di sorveglianza, per giunta in un orario non compatibile con il delitto, palesemente diverso, se non fosse per l’avere in comune un dettaglio a dir poco risibile: un catarifrangente non di serie, con buona pace della fanaleria incompatibile (a tal proposito vedasi
Obiezione, Vostro Onore: a tre mesi dal fermo di Massimo Bossetti, ancora non ho capito quali siano i “gravi indizi” a suo carico!).

Seguendo il filo logico in disamina, se io avessi una Mercedes con l’adesivo “Bimbo a bordo” ed una telecamera riprendesse una Punto con analogo adesivo, ciò basterebbe per dire che la Punto ripresa è in realtà la mia Mercedes.

D’altronde lo si è capito sin dall’inizio: in quest’inchiesta non c’è spazio per il dubbio, il dubbio è antipatico e per natura un gran guastafeste, soprattutto dopo aver sciorinato certezze apodittiche che dopo l’entusiasmo iniziale si mostrano prive di riscontri oggettivi.
Ma io sono dubbiosa per natura, e nell’ultimo periodo un dubbio in particolare non mi dà pace.
Vedete, cari lettori, io sono sempre stata convinta di essere dotata di un buon quoziente intellettivo, ed allo stesso modo mi è sempre stata riconosciuta una certa conoscenza e padronanza della lingua italiana.
Giorno dopo giorno, nell’imbattermi nelle “notizie” ed indiscrezioni su questa vicenda, però, mi capita di pensare di non essere in grado di comprendere quanto leggo.

In data 24 settembre, ho avuto modo di leggere un articolo pubblicato sul Corriere a firma della signora Fiorenza Sarzanini.

Questo articolo ha una una caratteristica molto particolare, per la quale non posso che fare i miei più sinceri complimenti all’autrice (che qualora volesse rispondere al mio disappunto, può farlo pubblicamente lasciando un commento in calce all’articolo): lo si può leggere per decine e decine di volte consecutive senza capirne il significato ed i nessi di causalità (o anche meramente logici) sottesi.
A quanto pare, un muratore ha acquistato del materiale edile, e nello specifico un mc di sabbia, dal suo solito fornitore e c’è una fattura che lo dimostra.

Ma andiamo con ordine: l’articolo, nel rendere edotti i lettori del fatto che non sussiste alcun dubbio sulla corretta identificazione di Ignoto1 anche se la traccia biologica lasciata dall’assassino (sic) è di origine non accertabile, ci informa del fatto che quindici giorni dopo la scomparsa di Yara Massimo Bossetti avrebbe acquistato un mc di sabbia a Chignolo, ossia da quello da tre mesi sappiamo essere il suo fornitore abituale.
Certamente un grave indizio di colpevolezza, corroborato dal fatto che a distanza di ben quattro anni non ricordi (rectius, non sia in grado di spiegare) l’uso cui l’acquisto era destinato.
Cosa aspettiamo allora, signori, a buttar via la chiave una volta per tutte?
Un muratore ha acquistato un tipico prodotto usato nell’edilizia e a distanza di quattro anni non ricorda il cantiere di destinazione!
Un fatto che vale di per sé una condanna all’ergastolo, anzi, mi chiedo a questo punto perché non riportare in auge i fasti della gloriosa vigenza della pena capitale.
Certo, è vero che la pena di morte è resa vieta nientemeno che dalla nostra Costituzione, ma visto il clima di enorme rispetto per i principi costituzionali (tra i quali è annoverata la presunzione d’innocenza) che da qualche tempo a questa parte si respira in Italia, sono sicura che i presupposti per invocare una modifica costituzionale ricorrano tutti.
D’altro canto, restano ben poche alternative dinnanzi a un muratore che acquista materiali edili: dopo un atto tanto anomalo e scriteriato, non potrà che essere colpevole.

Titolo e sottotitolo dell’articolo meritano di essere riportati paro paro.

articolo_sarzanini

Infatti, ci danno due notizie eclatanti: la prima è che Bossetti è già “imputato” (perché non anche condannato, a questo punto?), la seconda è che la fattura indicherebbe che abbia visitato il campo in cui fu trovata la piccola Yara: probabilmente si tratta di indicazioni tipiche delle fatture della bergamasca, giacché non mi risulta che le fatture rechino menzione del proprio eventuale tragitto o passaggio in un campo.
Eppure questa fattura lo indicherebbe.
Anzi, non solo lo indicherebbe, ma lo indica senza ombra di dubbio: basti guardare l’assenza di condizionale nel titolo.

I più attenti si saranno chiesti quale dovrebbe essere, di grazia, il valore indiziante di un simile elemento.
Il fatto che un muratore acquisti un mc di sabbia non è indizio di nulla più che del normale espletare un’attività legata al proprio lavoro.
Il passaggio a Chignolo potrebbe avere una valenza indiziaria se Chignolo non fosse un paese pressoché limitrofo al comune di residenza dell’indagato e se l’indagato non fosse stato solito acquistare materiali edili proprio a Chignolo.
L’acquisto di un mc di sabbia avrebbe (forse) rilevanza se l’indagato non fosse un muratore, ovvero se sul luogo del delitto fosse stata trovata della sabbia.
Tali requisiti minimi non sono soddisfatti, dunque un articolo ci ha informati del fatto che Massimo Bossetti acquistava materiali pertinenti alla sua attività: se siamo arrivati al punto di voler vedere del torbido anche in questo e se davvero la Procura si muove su questa linea e non si tratta di mere pontificazioni giornalistiche, mi chiedo francamente come si possa anche solo pensare di rinviare a giudizio un cittadino con elementi di questo tenore, che ad un giudice attempato potrebbero perfino causare una qualche funesta reazione di shock emotivo.

A ciò deve essere aggiunta una ulteriore considerazione: la recente testimonianza di Iro Rovedatti, pilota della protezione civile che sorvolando il campo di Chignolo a bassa quota non vide mai il corpo di Yara, che ove presente si sarebbe dovuto vedere, sembra aprire nuovi interrogativi sul luogo del delitto stesso, che molto verosimilmente (come qui abbiamo ipotizzato sin dall’inizio) non è Chignolo.
Anche qualora si ipotizzasse che il signor Rovedatti non abbia visto il corpo, resta infatti molto difficile credere che la medesima “cecità” abbia colpito anche i suoi colleghi.

Per quanto riguarda la sicumera con la quale la signora Sarzanini non esita ad attribuire la traccia biologica all’assassino, in questo blog è stato rimarcato ad nauseam il fatto che il DNA, specialmente in una traccia unica, non dimostra ovviamente colpevolezza, e posto che è trasportabile se ne deduce che non dimostra neppure (necessariamente) contatto diretto; posto poi che non è databile, possiamo dire ancora che non è elemento sufficiente neppure per collocare temporalmente una persona sulla scena criminis.

A livello mediatico, si è parlato di DNA come prova schiacciante, poiché è stato detto che “il DNA non mente”; purtroppo, però, ci si è dimenticati di aggiungere che il DNA non dice ciò che ci si vuole sentir dire, e nello specifico non dice come e quando sia arrivato lì.

Il fatto che il DNA possa essere trasportato, non solo dolosamente, ma anche in via del tutto incidentale, implica che sulla scena del crimine o sul corpo della vittima possano essere isolate tracce biologiche di persone del tutto estranee al delitto: la casistica giudiziaria internazionale contempla perfino casi di tracce biologiche rinvenute sotto le unghie delle vittime e rivelatesi esito di trasporto.
Anche un oggetto, come un’arma sporca, può veicolare sulla scena del crimine il DNA di un precedente utilizzatore non coinvolto a nessun titolo nel delitto.

Dopo aver posto tutti questi elementi, poniamo ancora che è di recente trapelato in modo finalmente chiaro, come ammette (bontà sua) la stessa signora Sarzanini, che la traccia biologica di “Ignoto1” è di origine “non accertabile”: ciò significa, in Italiano, che può essere qualsiasi cosa, incluse sostanze (esempio più banale, urina) che di per sé si dimostrerebbero intrinsecamente slegate dall’azione omicidiaria.

Il DNA può rivelarsi un elemento importante per le indagini, ma di per sé non è né prova di colpevolezza né, tantomeno, prova schiacciante, e se non contestualizzato in maniera critica rischia di condurre a tentativi grossolani di risolvere indagini sulla base di congetture che, puntualmente, finiscono per non reggere al dibattimento o per portare a sentenze di condanna che, lungi dalle certezze richieste al diritto, portano con sé dubbi che pesano come macigni.

Da un punto di vista strettamente giuridico, quanto detto sopra porta alla logica constatazione che l’esame del DNA reca una conoscenza meramente indiziaria, risultando indizio (e non “prova”), tra l’altro, di mera presenza sulla scena criminis e non di colpevolezza per omicidio.

Ed una tale conoscenza, da sola o rimestata con elementi ai limiti del ridicolo, non rende accettabile un simile accanimento mediatico-giudiziario, né il fatto che un uomo sia in carcere da più di tre mesi.

Ci si aspetterebbe, infatti, visto l’accanimento di stampo persecutorio che da tre mesi colpisce un uomo e la sua famiglia, che ci siano perlomeno delle prove dotate di un certo grado di attendibilità a suo carico.
Una tale aspettativa è però vanificata dalla semplice lettura del’ordinanza di custodia cautelare, che definisce ripetutamente i presunti fatti richiamati come “probabili”, “non illogici” e “suggestivi”.
Eppure non dovrebbe essere una mera “probabilità” e “non illogicità”, né tantomeno una qualche forma di “suggestione” a poter costare, in uno stato di diritto, la privazione della libertà ad un cittadino.

E’ notizia di pochi giorni fa che la Cassazione, nelle motivazioni alla sentenza di assoluzione nei confronti di Raniero Busco, per il delitto di Via Poma, ha stigmatizzato il fatto che la condanna di primo grado si fosse basata su mere congetture.
Qui abbiamo parlato spesso del carico di dubbi che tende sempre ad accompagnare il processo indiziario, ma è bene sottolineare che la congettura, per definizione, non è neppure “indizio”, ma supposizione possibilmente infondata che trae legittimazione da altre supposizioni altrettanto infondate.
Nel caso di Massimo Bossetti, è difficile perfino distinguere indizi e congetture da quello che spesso appare come puro e semplice gossip.

Proprio a proposito della fine del calvario di Raniero Busco, leggevo una sua intervista su Il Tempo.
Una frase, in particolar modo, mi ha colpita:
«Un incubo durato sette anni. E il fatto di aver voluto collaborare con la Giustizia si è ritorto contro di me. “Ci servono le sue dichiarazioni spontanee”, mi disse il pm nel 2004. Poi mi fecero bere un caffè, tenendo da parte la tazzina. Io volevo dare una mano, invece nel 2007 mi hanno indagato per l’omicidio di Simonetta. Sono andato da loro tante volte, tante…ho ripetuto sempre le stesse cose. E loro non mi hanno creduto. Uno che ha la coscienza pulita come me pensa che, se dice la verità, gli crederanno. Invece tutto quello che ho detto è stato usato contro di me».

Mi sembra di vedere il ripetersi della medesima storia, insomma, e non solo in relazione alla questione delle “congetture”.
Ripenso a come, negli interrogatori di Massimo Bossetti, perfino le “contraddizioni” relative ai suoi spostamenti di quattro anni prima gli vengano ritorte contro senza criterio e, mi si perdoni, come già precedentemente evidenziato, senza alcuna logica: forse, sarebbe più opportuno che il signor Bossetti evitasse di rispondere a certe domande, perché ogni sua risposta in buona fede viene puntualmente rigirata ad usum delphini.

Si tratta di cose che, per sua natura, nessun essere umano può ricordare senza dare adito a confusioni/contraddizioni puntualmente usate contro di lui.
Un colpevole ricorda cosa ha fatto nel pomeriggio di quattro anni prima, se ha compiuto un delitto probabilmente conserva ricordi nitidi sia del “prima” sia del “dopo”, in quanto trattasi di momenti connotati da una imprescindibile “particolarità”.

Un innocente, invece, va da sé che non può ricordare, meno che mai senza confusioni di sorta, cosa ha fatto nel giorno X dell’anno Y.
Nessuno di noi lo ricorda.
Può provare, sulla base delle sue abitudini, a ipotizzare un quadro verosimile dei propri spostamenti.
Ma se quanto dichiara gli viene puntualmente ritorto contro (nessuno che faccia la semplicissima constatazione del fatto che l’alibi migliore di Massimo Bossetti sia, paradossalmente, il fatto di non avere un alibi: per lui era una giornata come tante, e ovviamente non può ricordare con esattezza cosa ha fatto!!!), allora è meglio non parlare.
Quando si finisce nel tritacarne della giustizia, specie se c’è una certa premura di avere un colpevole ad ogni costo per salvare la faccia, bisogna aver paura, soprattutto -per quanto mi dolga dirlo- se non si è colpevoli.

Ce ne dà prova nuovamente il Corriere, che dimostrando di trovarsi davvero poco a proprio agio con i dizionari della lingua italiana, presenta il mancato riscontro di uno spostamento di quattro anni prima indicato da Massimo Bossetti in un interrogatorio in questi termini:

“Bossetti non andò dal meccanico”
Barcolla anche l’ultimo alibi.

Autrice dell’articolo è la signora Giuliana Ubbiali, la stessa che si prese la briga di portare all’attenzione del popolo italiano i gossip su una presunta infedeltà coniugale.

Ora sono io, cittadina nata nel paese del garantismo che spesso suole definirsi culla del diritto, a voler fare una domanda alla signora Ubbiali: cos’è, secondo la lingua italiana, un alibi?
Potrei riportare la definizione data dallo Zingarelli, ma per non farla giocare “fuori casa”, ho deciso di servirmi del dizionario online del Corriere stesso, che riporta la seguente definizione:

“Prova della propria estraneità a un reato, consistente nel dimostrare che al momento in cui veniva commesso ci si trovava in un luogo diverso”.

Vede, signora Ubbiali, io non so se Massimo Bossetti quel giorno sia stato o meno dal meccanico: personalmente, non ricordo cosa ho fatto il 26 novembre di quattro anni fa, e penso non lo ricordi neppure lei.
Questo semplice elemento, mi fa pensare che anche Massimo Bossetti abbia il diritto di non ricordarlo e di confondersi, non senza evidenziare, inoltre, che non sempre il fatto di andare dal meccanico è provabile: non necessariamente viene fatta una fattura e, anche qualora venisse fatta, sono certa che secondo il Corriere sarebbe comunque indizio di colpevolezza.
In quel caso il titolone sarebbe stato con ogni probabilità: “Massimo Bossetti incastrato da una fattura: era a Brembate il giorno del delitto”.

Resta però un fatto: la ricostruzione degli spostamenti di Massimo Bossetti in quella giornata non costituisce “un alibi”, perché è noto sin dal deposito in cancelleria dell’ordinanza di custodia cautelare il fatto che per quella sera, ossia per il momento in cui si è consumato il delitto, Massimo Bossetti non abbia mai dichiarato di avere un alibi, e che la ricostruzione degli spostamenti riguardi le ore precedenti.
Presentare la notizia in questo modo significa suggerire ai lettori qualcosa di intrinsecamente falso, lasciando intendere che Bossetti sostenesse di avere un alibi e sia stato smentito.

Il diritto di cronaca non può spingersi alla creazione di realtà parallele, né al suggerimento di un quadro diverso da quello effettivo.

Ad ogni nuova notizia, sento ormai dentro di me che il vizio dei pennivendoli, asserviti a “logiche patologiche”, in cui la paura di non appartenere è più forte del bisogno di bere e mangiare, non mi fa più alcun effetto.
Si tratta ormai di notizie vuote, oltre che trite e ritrite, quasi volgari nel loro ripetersi.
Quei trafiletti, ma anche quei lunghi articoli, per più della metà riempiti dalle 5 W del giornalismo, hanno esaurito anche i sinonimi che servirebbero da aggettivi qualificativi per il termine “svolta”.
Grande, clamorosa, impressionante, incredibile, eccezionale, strepitosa, sensazionale.

Così tanto eclatante per un solo fatto: ogni svolta di questa inchiesta, riportata dalla stampa, io la trovo invece semplicemente “rumorosa”, “fragorosa” e “chiassosa”.
E’ da oltre tre mesi che ogni giorno, secondo i giornali c’è una svolta clamorosa.
Eppure, non appena si prova a valutare la situazione con occhio critico, ci si accorge non senza un certo stupore che da altrettanto tempo l’indagine è palesemente ferma nel suo stringere un misero pugno di mosche.
Verrebbe da pensare, tanto per restare in tema di metafore stradali, che le clamorose svolte avvengano su una rotonda, che riporta sempre ed invariabilmente al punto di partenza.

Come diceva una iscritta al nostro gruppo facebook, probabilmente i “forcaioli” sembrano di più perché urlano più forte, imbrattano di commenti i forum, intervengono costantemente e a sproposito, vogliono esserci e sono determinati a esserci.
Dilagano, sono puntuali e sputano sentenze con enorme facilità.
Noi, mi permetto questo plurale, siamo sempre qui, a rivendicare la presunzione di non colpevolezza per tutti quelli che sono stati mangiati vivi da una macchina troppo uguale a se stessa per non chiedersi se, forse, in lei c’è qualcosa che non vada.
Probabilmente non ce ne rendiamo conto, ma siamo esattamente più forti, e per forza non intendo niente più che capacità di non credere all’incredibile “perché sennò il mondo non mi accetta”.
Solo a un certo punto ho avuto un cedimento, quando tra tutti gli scoop degli ultimi giorni, ho scorto un paio di frasi, commoventi.
Venivo a conoscenza della prima telefonata tra Bossetti e suo figlio.
Mi ha stretto lo stomaco, ho provato un profondo sentimento di tristezza.
Ho ripensato al Garante della Privacy, intervenuto per ammonire uno dei giornali più conosciuti del paese, secondo in Italia per diffusione.
Ho avuto nostalgia dei bravi giornalisti, quelli che non si fermavano alle apparenze, che approfondivano, che andavano oltre.
Quelli che mai e poi mai si sarebbero permessi di approfittare di una disgrazia, fino a ledere con la mannaia la dignità umana, quelli che avevano scelto questo lavoro per un principio di libertà e di visione critica della realtà.
Perché questo caso non interessa solo quell’uomo e la sua famiglia, ha a che fare con ognuno di noi, con i principi costituzionali, con la scelta che facciamo come persone.
Il garantismo non è faciloneria e non è una parolaccia, è uno strumento nobile e potente, se usato con criterio.

Sbagliano i blog, i siti “riporta notizie” e, perché no, gli altri quotidiani, a credere che il Garante della Privacy abbia imposto il fermo alla diffusione dell’articolo di Repubblica ove sono riportati stralci dell’interrogatorio a Massimo Bossetti, per i particolari sulla vita sessuale tra l’indagato e la moglie.
O non hanno letto il contenuto del divieto, o la nostra società è andata oltre il solito immaginario di squallore.
Ancora qualche giorno fa, dopo l’intervento del Garante, Quarto Grado riportava stralci di interrogatorio, per giunta calati in una nuova ridicola pantomima con un attore che interpretava Bossetti.

Non ci sarebbe nulla di nuovo se i media avessero sputato addosso a moglie, madre, suocera e parenti vari, lo stanno facendo dal giorno del fermo.
Il Garante della Privacy è intervenuto perché l’indecenza ha toccato anche un minore, la mancanza di pietas ha valicato ogni confine e di un adolescente si è tentato di fare scempio.
Quando una nazione che si crede civile non è più in grado di tutelare i suoi cittadini più piccoli, significa che la ferita è profonda, dilagante, forse insanabile.
Chi ha mai detto che gli inquirenti, in un caso così delicato, non debbano indagare?
Lo sappiamo tutti che per sviscerare la realtà di un atto criminoso bisogna andare a fondo, denudare il cittadino interessato e scavare nei meandri della sua vita privata.
Non siamo stati di certo noi a dire a chi di dovere di non fare il proprio lavoro, anzi!
Poi, però, salta fuori il “diritto di cronaca”, anche questo sacrosanto, inviolabile, senza il quale una repubblica diverrebbe dittatura.
Ma il diritto di cronaca che cos’è?
Ci sono gli armadi della vergogna, ci sono i segreti da mantenere sotto chiave per secoli e c’è il diritto di raccontare al mondo gli affari di un ragazzino già martoriato dalla tragedia capitata alla sua famiglia.
Ebbene, dobbiamo chiarirci le idee.
La vita di questo innocente è già stata messa a dura prova, ma ora, grazie a questi signori che impugnano la penna come fosse la spada nella roccia, lo è una volta di più.

Non sono stupita del tutto, non ho mai pensato che in Italia infanzia e adolescenza fossero protette dalla violenza dell’adulto, però credevo ci fosse una certa differenza tra alcuni “giornaletti” – tipo quello che si spinge fino a modificare i tratti somatici e i capelli della giovane vittima di questa storia drammatica – e un quotidiano che deve il suo nome alla Rivoluzione portoghese dei Garofani, in conseguenza della quale fu abbattuta una delle più temibili dittature europee e che è secondo per diffusione in Italia.
Invece pare proprio di no, sembra sia scomparsa quella linea di demarcazione tra serio e ridicolo, che sia stata cancellata dalla brutta malattia del secolo, il denaro.
Sempre che sia questo il motivo, sempre che il “diritto di cronaca” non stia seguendo altri scenari a noi sconosciuti, ma siccome non amiamo il complottismo, ci fermiamo prima e stendiamo il nostro “J’accuse”, sul terreno che possiamo vedere, non sulle immagini sbiadite di sentieri ignoti.
Infine, per tornare su un punto già trattato, ma non digerito, questa stampa che ci è toccata in sorte, non ha fatto diversamente con la sorella dell’indagato.
Raccogliendo tutti i modi condizionali della lingua italiana ha orribilmente messo in dubbio che questa donna fosse stata aggredita, quando c’erano addirittura dei testimoni che hanno paura di parlare.
Una donna sola e indifesa, minacciata una prima volta, strattonata una seconda e riempita di calci la terza sotto gli occhi di tutti, dopo il danno, ha subito anche la beffa di quelli che rivendicano il proprio diritto calpestando quelli degli altri.

Qui continueremo, dunque, a rivendicare un solo imprescindibile diritto: quello di dubitare.

Talvolta si parla del principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” come un portato dei paesi di common law: non è così.
Non ho grandi tendenze al patriottismo, meno che mai negli ultimi tempi, ma vale la pena di ricordare che era italianissimo il compianto Prof.Federico Stella, eccelso giurista le cui elaborazioni hanno costituito la base dottrinale della sentenza Franzese (2002) che ha sancito alcuni principi fondamentali di civiltà giuridica, fungendo da antidoto alla valutazione acritica ed arbitraria, insita di fallacie, della cosiddetta “prova scientifica”.

La sentenza Franzese è stata volta a volta definita come antidoto contro l’esclusione del contraddittorio in relazione alle prove scientifiche, antidoto contro la totale discrezione del libero convincimento del giudice e antidoto contro la deriva tecnicistica del processo penale.
Intervenne poi il legislatore, che con la cosiddetta legge Pecorella ( L. 46/2006)  positivizzò finalmente in un testo di legge un sommo principio di civiltà giuridica: l’oltre ogni ragionevole dubbio.
Venne così finalmente superato, almeno formalmente, il cosiddetto metodo individualizzante che, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, focalizzava maggiormente l’attenzione sull’intuizione del giudice: se non vi è certezza o quasi certezza di colpevolezza occorre assolvere, come si predica ormai, spesso, evidentemente a vuoto, in tutte le aule accademiche nostrane.

Come ho già detto in più circostanze, il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio implica che debba essere pronunciata sentenza assolutoria in tutti i casi in cui esista una spiegazione alternativa rispetto a quella accusatoria, e non è richiesto che tale spiegazione alternativa superi a propria volta il ragionevole dubbio, dovendo semplicemente essere e possibile in rerum natura e non impossibile o estremamente improbabile nel caso concreto.
Quando i Tribunali si discostano da questa interpretazione (che tra l’altro è l’unica che si può coerentemente ricavare dalla legge) e sembrano di contro sposare una sorta di “dubio pro culpa” (contra legem), puntualmente partoriscono mostri giudiziari.

E’ invalsa la distinzione (giurisprudenziale e di parte della dottrina) tra dubbi “interni” ed “esterni”.
Il “dubbio interno” è quello che rivela l’autocontraddittorietà dell’ipotesi del
pubblico ministero (ipotesi incoerente) o la sua incapacità/insufficienza esplicativa (l’ipotesi dell’accusa spiega solo alcuni fatti, ma non tutti i fatti necessari per un giudizio di colpevolezza); il “dubbio esterno” è invece quello che contrappone all’ipotesi dell’accusa una tesi alternativa, che non abbia la mera caratteristica della possibilità logica ma anche, come dicevo, il fatto di non essere del tutto improbabile nel caso concreto.
Negli elementi relativi a Massimo Bossetti sussistono sia dubbi interni sia dubbi esterni: la ricostruzione dei fatti dell’accusa è intrinsecamente contraddittoria, come dimostra il continuo appigliarsi ad elementi opposti nel tentativo (non riuscito) di dimostrare la stessa cosa, e gli “elementi” non hanno alcuna univocità, in quanto passibili di interpretazioni non solo differenti, ma perfino molto più logiche di quelle accusatorie.

L’unica vera domanda, allora, non è perché un muratore abbia acquistato un tipico materiale usato nell’edilizia né perché non abbia ricordi precisi di una giornata di quattro anni prima come la restante popolazione mondiale, ma piuttosto: cosa ci fa Massimo Bossetti in carcere?

Su quali basi è in carcere?
Non si tratta di una domanda retorica, ma di una questione già approfonditamente affrontata in precedenza.

E’ forse in carcere sulla base di una spesa di tre milioni di euro che ha portato al nulla più assoluto perché, dopo l’entusiasmo per l’identificazione di “Ignoto1”, da tre mesi si ha bisogno di blandire il pubblico consenso correndo dietro a gossip familiari, a notizie ridicole come acquisto di materiale edile (da parte di un muratore), e dando in pasto alla stampa interrogatori in cui si scandaglia la vita intima di un uomo, in completa violazione della dignità umana e della segretezza degli atti?

Lo abbiamo detto tante volte e lo ribadiamo: l’onere della prova incombe sull’accusa, e se la Procura non è in grado (come è ormai evidente) di provare, e di provare “oltre ogni ragionevole dubbio”, la colpevolezza di Massimo Bossetti, Massimo Bossetti non deve stare in carcere, ma in casa propria con la sua famiglia e i suoi bambini.

E’ inaccettabile che se si non riesce a dimostrare la colpevolezza per un delitto si cominci a prendere per il naso l’opinione pubblica spacciando corbellerie per indizi, nonché a scavare nella vita intima altrui per poi darla in pasto a 60 milioni di Italiani, contro ogni decenza e buon senso.

Per concludere, è a dir poco imbarazzante constatare come le tanto decantate indagini “avvenieristiche” sembrino basare le proprie ricostruzioni nientemeno che sui detti popolari, come il vecchio adagio in virtù del quale “l’assassino torna sempre sul luogo del delitto”.
A questo punto, perché non tirar fuori dal cilindro anche il  ben più celebre “l’assassino è sempre il maggiordomo”?
Vero è che, in questo caso, il proverbio non collimerebbe con l’attuale indagato.
Sempre che, beninteso, non vada bene anche sostituire “il maggiordomo” con “il nipote della domestica”.

E in fondo, ironia a parte, non mi sorprenderei se andasse bene anche una tale sostituzione: d’altro canto, in un contesto nel quale non ci si fa scrupolo ad attaccarsi alle più grottesche insulsaggini, sarebbe davvero così strano, pur di avere un “colpevole” ad ogni costo, provvedere ad adeguare alla bisogna anche i proverbi?

«Se cammini abbastanza» disse il Gatto «da qualche parte arrivi di sicuro.» (Una riflessione di Laura)

Alice-in-Wonderland

“Cosa vedi sulla strada?”
“Nulla.”
“Che spettacolo dev’essere! Che aspetto ha questo nulla?”

Lewis Carroll docet.


Alla luce della manovra effettuata dal GIP, atta a prendere tempo e a scaricare un po’ della responsabilità di una carcerazione ingiusta sui legali della parte lesa, urgono delle osservazioni.

Come scrissi in un articolo ormai molte lune fa, in tempi ancora non sospetti ove essere una “garantista” equivaleva a portare la lettera scarlatta, l’omicidio della giovane Yara non sembrava, e men che meno sembra oggi, un omicidio premeditato né tantomeno a sfondo sessuale.
Potrebbe essere valida la pista immediatamente accantonata del branco di giovani o peggio di un gruppo di ragazzi che la vittima conosceva, se anche solo di vista.

L’unica certezza è che in questa vicenda non esistono certezze dunque si potrebbero ipotizzare centinaia di scenari diversi e non si arriverebbe comunque a nulla di più del pugno di mosche che la Procura di Bergamo stringe in questo momento.

Va da sé che non sussiste alcun elemento probatorio che tenga banco durante un processo.

E’ vero che l’Italia è diventata, negli ultimi anni, tristemente famosa per i suoi numerosi processi indiziari finiti con condanne vergognose, ma si è trattato, senza far nomi o citare i casi, di “condannati” o imputati vicini alle vittime, che le conoscevano bene e le vivevano nel quotidiano (e ripeto non scendo nel merito come mi aspetto da chi mi leggerà).
Questo non fa di loro degli assassini e non fa delle macchinose fantasie dei PM delle prove.

I processi indiziari sono sempre molto delicati perchè vanno a toccare  per forza di cose dei tasti “al limite” delle garanzie di legge ma nel caso del signor Bossetti ci troviamo di fronte ad un uomo senza nessun legame con la vittima, la quale egli giura di non aver mai incontrato.

Se non si vuole credere all’ormai “più bugiardo” d’Italia bisogna quantomeno dargli atto che nessun altro elemento, se non quella microscopica traccia biologica, lo collega alla vittima. Abbiamo più volte ricordato, nel nostro gruppo facebook, che quelli che dai media sono stati spacciati per elementi a carico di Massimo Giuseppe Bossetti, (quali la sua presenza in zona, nella quale lui risiede, avallata dalla cella telefonica agganciata la sera del 26 novembre, la presenza di un furgone del tutto dissimile da quello dell’operaio ripreso dalle telecamere, la sua assiduità nel frequentare luoghi familiari a Yara, rivelatisi poi luoghi obbligati di passaggio per recarsi al lavoro e rincasare, la sua presenza, confermata da lui stesso, sul luogo del ritrovamento nel febbraio dell’anno successivo, l’assenza dal lavoro, per sua stessa ammissione quel venerdì e quant’altro), sono solo banalità che non troverebbero collocazione in ambito processuale poiché intrinsecamente vuote di ogni valenza probatoria e quindi, in nessun modo per quanto le si rigiri, utilizzabili per un rinvio a giudizio.

C’è da sottolineare anche, e lo faccio spogliando anticipatamente questi concetti da ogni valore a favore o contro l’indagato, che la stampa, approfittando della lunga gittata nel tempo di questo caso di cronaca, ci ha marciato sbandierando tutto ed il contrario di tutto come se non dovesse esserci un domani, confidando nella poca memoria dello spettatore medio, il quale, alla ricerca continua dello scoop giornaliero con cui accompagnare il cornetto ed il  caffè, non bada o non vuol badare alle contraddizioni.
Ma c’è chi è più attento della media e ricorda sin troppo bene che sia il silenzio che il voler contribuire rispondendo alle domande degli inquirenti sono stati letti come segno di malafede da parte dell’operaio, e ancora ricorda bene come lui avesse dichiarato di soffrire di epistassi dal principio, nel tentativo di dare una spiegazione alla presenza del suo DNA sul cadavere, ipotizzando da profano come tutti noi un trasferimento secondario a mezzo arma, e come questo suo tentativo sia stato distorto arrivando a scrivere che lui  confermava essere suo il DNA sulla vittima.
Praticamente un reo confesso cui però non è stato prestato sufficiente orecchio se ancora si cercano appigli negli sfasciacarrozze della bergamasca.

La premura di trovare un colpevole per salvare la faccia ha scavato la fossa e la cattiva informazione ha provveduto a cementare la lapide sulla tomba di un uomo cui sono stati negati i diritti fondamentali di legge.

“Visto che il problema non era di immediata soluzione, non aveva molta importanza che fosse espresso correttamente.”

Si usa dire che Alice nel paese delle meraviglie sia un capolavoro del nonsense e nulla è più calzante del concetto di nonsense per riassumere i toni di questa vicenda.

“Benché il nonsense venga spesso inteso come mancanza di senso, in realtà esso è solo negazione di senso, e presuppone dunque la sua presenza”

“Il nonsense non è dunque sinonimo di demenziale né di insensato.
Il nonsense è il rovesciamento del senso corrente.
Lewis Carroll fa questo a tutti i livelli, sovverte tutte le regole del mondo conosciuto: si mettono in discussione le leggi della fisica, si discutono quelle dell’educazione e del buonsenso, si ribaltano le pratiche linguistiche e le pratiche giudiziarie.
Il mondo in cui Alice si muove è una dimensione anarchica e sovversiva, priva di una geografia ben definita: andando a destra si arriva dalla stessa parte che andando a sinistra, prima si era in una stanza circolare e d’un tratto si galleggia sul pelo di un oceano, nei tronchi degli alberi si aprono porte verso l’interno.
Non si tratta neanche di uno spazio labirintico.
Si tratta decisamente di un non-spazio, uno spazio onirico in cui si muovono personaggi onirici, o meglio apparizioni.”

(cit. da “Io vivo quando nessuno mi vede” di Chiara Pagliochini)

Solo se fosse un racconto di Carroll potrebbe andarmi a genio questa sconclusionata e folle storia.
Mi spaventa però leggere tra le righe di un fatto di cronaca di tale portata gli stessi messaggi che trapelano analizzando “Alice nel paese delle meraviglie” con gli occhi di adulta!

Quelli che Carroll ci propina tra un morso di dolcetto e un sorso di tè sono infatti dei severi ammonimenti riguardo alle “cadute” che si possono prendere quando si perde di vista la dimensione in cui, ci piaccia o no, si vive poiché anche una sola leggerezza, anche un solo attimo di cecità può portare a gravissime conseguenze.

Qui c’è in ballo la vita di un uomo la cui responsabilità è di tutti.

Noi siamo determinati ad esserci ogni giorno, a far sentire la nostra presenza, ad alitare sul collo della Regina di cuori che fa cadere teste come fossero castagne.
Metteremo in discussione la cronaca minuto per minuto e faremo sentire la nostra voce di libertà e giustizia per Massimo Giuseppe Bossetti, non un fratello, non un parente né un conoscente, solo un malcapitato caduto nella tana del Bianconiglio.

“Alice non va dove la porta il cuore: va dove la porta il caos”  

« Puoi dirmi da che parte devo andare? »

  «Tutto dipende da dove vuoi arrivare » disse il Gatto.

«Non importa molto dove… » disse Alice.

«Allora non importa neanche che direzione prendi»  disse il Gatto.

«Mi basta arrivare da qualche parte» aggiunse Alice a mo’ di spiegazione.

«Beh, se cammini abbastanza»  disse il Gatto  «da qualche parte arrivi di sicuro»

Quanta saggezza in una favola per bambini eodem tempore monito per i grandi.
Una logica cristallina che arriva ai più piccoli, i quali scevri da malizia, colgono quello che a noi  spesso sfugge.
Alice è da generazioni sia una guida al vivere civile sia la favola più bella di tutti i tempi. Peccato che incarni anche in toto questo brutto fatto di nera.
Chissà che il buonsenso di qualcuno non ritrovi la strada di casa…

“Prima la sentenza e poi il verdetto”

Per ora questa è la strategia dell’accusa.

Tieni un uomo in isolamento e scava in qualsiasi direzione, non importa quale…da qualche parte arriverai!

La necessità di cautela nell’uso del test del DNA per evitare la condanna di innocenti, del Prof.Michael Naughton, Università di Bristol – Sintesi di Rocco Cerchiara

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Nel ringraziare tantissimo Rocco Cerchiara per il (non semplice) lavoro di traduzione e sintesi, inserisco in questo articolo uno studio del Prof. Michael Naughton, dell’Università di Bristol.
Vorrei farlo precedere, però, da una premessa fondamentale.
I più informati, leggendo questo testo, capiranno che solo una piccola parte delle considerazioni ivi presentate può essere raffrontata al caso del quale ci occupiamo in questo blog.
Allora, perché inserirlo integralmente (o quasi)?

Perché chi scrive ritiene che sia necessario uno sforzo collettivo al fine di diffondere qualche conoscenza base, di stampo giuridico ed in particolar modo in relazione alla cosiddetta prova scientifica, in quanto la vicenda relativa al signor Massimo Bossetti sta mostrando la diffusione, nell’ambito di una parte consistente dell’opinione pubblica, di una totale assenza di conoscenze sull’argomento.
La non conoscenza di un argomento, di per sé, non è nulla di cui vergognarsi: tutti noi abbiamo delle lacune più o meno profonde in alcuni ambiti; diviene però estremamente insidiosa quando si trasforma in una “conoscenza sommaria” e del tutto presunta che porta a vergognose condanne di piazza.

Ieri, dopo le ferie estive, è tornata la trasmissione Quarto Grado.
Non mi dilungherò troppo in questa sede, in quanto la puntata “merita” una disamina apposita che mi riservo di inserire nei prossimi giorni.

A proposito di condanne di piazza vorrei unicamente segnalare le reazioni, ai limiti dell’incredibile, verificatesi nel corso della puntata sulla pagina facebook di Quarto Grado, che -mentre in TV si perpetrava la solita macelleria messicana, con tanto di imbarazzanti pantomime nelle quali c’era perfino un’attrice che impersonava la signora Comi, e della quale venivano ripetutamente inquadrate le gambe- aveva l’ardire di pubblicare un simile “stato”:

quartogradoE se massimo (nome proprio scritto con la minuscola loro) Bossetti stesse dicendo la verità? Se fosse davvero innocente?
Una domanda bizzarra visti i toni del processo mediatico in pieno svolgimento, ma le reazioni sono state tanto deliranti da superare ogni aspettativa: si va da (errori sintattici e grammaticali riportati testualmente) “se lui e inocente io sono la madona ma per favore”, a “si innocente e io sono vergine”, fino al solito capovolgimento dell’onere probatorio con “lui deve spiegare cosa ci faceva il suo dna sulla piccola punto il resto della sua vita non c’è ne frega” e “con una mamma così bugiarda… il figlio nega come la madre… tutti bugiardi! !! Pero una bambina e stata uccisa e deve avere giustizia! !!!”, o ancora il must “il DNA non mente! E’ colpevole!!!” (da quando il DNA indica di per sé colpevolezza?).

La domanda che mi sorge è se davvero l’Italia è tutto questo.
La scarsa conoscenza di un argomento non è un crimine, ma condannare un uomo sulla base della propria ignoranza, specie se, in un’epoca nella quale chiunque può facilmente informarsi sui principi basilari del nostro diritto, l’ignoranza è una scelta, dovrebbe esserlo, tanto più che, nel delirio mediatico, c’è perfino chi crede di conoscere risultati di un test mai effettuato:

testDavvero un’ampia fetta dei miei connazionali sarebbe pronta a condannare un uomo su queste basi?

Per oggi non indulgerò oltre su questi aspetti, tuttavia, dal momento che in questo articolo si parla specificamente di DNA, vorrei cominciare a fare un breve commento delle dichiarazioni rese, nel corso della puntata, dal Gen. Garofano, ex comandante del RIS.

Il Gen. Garofano avrebbe dovuto, almeno secondo le intenzioni, chiarire alcuni dubbi dei telespettatori sul DNA.
Le sue dichiarazioni possono essere compendiate in questo modo:
1- il DNA è certamente di Massimo Bossetti;
2- l’ipotesi di una contaminazione appare poco logica e poco sostenibile, se non fantascientifica;
3- “il DNA non vola”.

Dal momento che non amo pronunciarmi su ciò che non conosco e non posso conoscere, e non avendo ad oggi alcun elemento tale da sollevare dubbi in merito, evito volontariamente di mettere in discussione il primo dei tre punti.

Il secondo e il terzo punto, di contro, sono senz’altro meritevoli di approfondimento.
Con tutto il rispetto per il Gen. Garofano e la sua divisa, infatti, non ci si può esimere da alcune considerazioni (in relazione alle quali resto disponibile a qualsiasi confronto o smentita).
Ritenere poco logica una contaminazione della traccia biologica nel contesto specifico di cui si tratta, a qualcuno potrebbe infatti apparire ben più fantascientifico dell’ipotesi stessa.

Sappiamo bene che gli inquirenti ritengono che la piccola Yara sia morta a Chignolo, e sia dunque rimasta, per ben tre mesi, all’aperto, con la ferita (nella parte posteriore del corpo, sull’area di un gluteo) sulla quale è stata rinvenuta la traccia di “Ignoto1” a contatto con la nuda terra, sulla quale in tre lunghi mesi invernali si sono abbattute forti piogge.

Stavolta, sorvolerò sul fatto che, fino a meno di un anno fa, tutte le fonti concordassero nel definire “esigua e deteriorata” la traccia di DNA di Ignoto1, e mi limiterò a sottolineare che ci sono diversi studi sul tasso di decadimento del DNA esposto a determinate condizioni fisico-chimiche, e in nessuno di questi (se vi fosse anche un solo studio attestante il contrario sono pronta a fare pubblica ammenda) viene prospettato il caso di una traccia di DNA rimasta integra e non contaminata se esposta al contatto con acqua, terra e/o sole per tre mesi.

“La quantità di DNA recuperato da buffy-coat su superfici all’aperto dopo due settimane diminuisce di circa la metà, dopo sei settimane è trascurabile. Dopo due settimane non possono essere ottenuti profili” (Raymond e altri, FSI dic. 2009).
(Nel testo originale: “The amount of DNA recovered from buffy coat on the outdoor surfaces declined by approximately half over two weeks, to a negligible amount after six weeks. Profiles could not be obtained after two weeks”).

Ancora, si potrebbe citare uno studio pubblicato su Forensic Science International nel 2009 (Effect of blood stained soils and time period on DNA and allele drop out using
Promega 16 Powerplex kit, M.S. Shahzad, Ozlem Bulbul, Gonul Filoglu, Mujgan Cengiz, Salih Cengiz, Institute of Forensic Science, Istanbul University, Turkey) [1].

Questo studio è stato effettuato sul terreno secco (dunque, in assenza degli effetti ancor più compromettenti della pioggia), ed evidenzia come dopo soli 30 giorni il DNA derivante da traccia ematica sia estremamente esiguo, contaminato, deteriorato ed estremamente difficile da amplificare.
Da queste tracce di DNA non si è riusciti ad estrarre un profilo.
Dopo 30 giorni.
Come può allora, una traccia di DNA di natura che si suppone (per esclusione) essere ematica, aver resistito, a contatto con il terreno bagnato per ben novanta giorni, restituendo un profilo e presentandosi addirittura come “abbondantemente cellularizzata”?

Il corpo della povera Yara è davvero rimasto a Chignolo per tutto quel tempo?
La traccia di DNA di Ignoto1 è davvero stata depositata contestualmente all’omicidio e non in seguito?

Il solo supporre che la traccia sia stata depositata contestualmente all’omicidio e che il cadavere sia rimasto per 90 giorni all’aperto sembra sfidare la scienza.
Ma ammettiamo che per la presenza di qualche circostanza particolare ciò sia potuto avvenire.
Nella fantascientifica (questa sì) ipotesi in cui ciò sia avvenuto, è davvero così “poco logico” ritenere, che la traccia fosse, perlomeno, contaminata?

Veniamo al terzo punto, ossia al DNA che “non vola”.
Su questa ormai tristemente nota frase fatta mi ero già espressa precedentemente e in termini piuttosto robusti nell’articolo Il DNA vola… Ma non parla! Quando il circo mediatico va a nozze con la fiera della banalità.

Tuttavia, se quando questa frase è pronunciata da un opinionista senza competenze specifiche in ambito scientifico si può sorvolare, non si può fare altrettanto quando a pronunciarla è un ex comandante del RIS.

Ribadendo il mio pieno rispetto al Gen. Garofano, se tali considerazioni dovevano considerarsi una risposta alle domande dei telespettatori, anche io avrei una domanda: cosa significa, esattamente ed in termini scientifici, che il DNA non vola?

Perché non affrontare la questione in termini scientifici?
Perché nessuno afferma che “il DNA non è trasportabile”?
Perché tutti i testi dicono il contrario, ossia che il DNA è trasportabile (ho inserito io stessa diverse fonti sul trasporto del DNA)?

Allora, se il DNA è trasportabile, come tutti i testi sostengono, cosa significa “il DNA non vola”?
Il trasporto, o trasferimento secondario che dir si voglia, del DNA non solo è ipotesi scientificamente possibile, ma è anche ipotesi in relazione alla quale esiste già una casistica giudiziaria concreta.

Il criminologo Ezio Denti, ad esempio, ha illustrato un caso concretamente verificatosi, in cui il DNA di un uomo fu trovato sul corpo della vittima, uccisa a colpi di cacciavite.
L’uomo al quale era riconducibile il DNA, tuttavia, non era l’assassino: era semplicemente stato ferito in una rissa due giorni prima dell’omicidio, con lo stesso cacciavite poi usato come arma del delitto, ed il suo aggressore risultò essere il vero colpevole.

D’altro canto, che una traccia di DNA non sia di per sé prova di colpevolezza non è solo conseguenza logica della trasportabilità del DNA (o del fatto che il DNA possa essere esito di un contatto del tutto “innocente”), ma è anche un dato di fatto talmente evidente che non si capisce neppure come sia possibile discuterne.

In effetti, quando nel 2011 venne isolata la traccia di DNA di Ignoto1, era la stessa PM Dott.ssa Letizia Ruggeri ad affermare, giustamente, ai microfoni di Chi l’ha visto?, che sarebbe stato imprudente affermare con certezza di essere in possesso del DNA dell’assassino.

Nel lasciarvi, finalmente ed in attesa del prossimo articolo, nel quale esamineremo estesamente la puntata di Quarto Grado e le teorie presentate, alla sintesi del testo del Prof. Naughton, vi auguro buona lettura, ribadendo ancora una volta l’invito ad eventuali contestazioni e confutazioni di quanto qui sostenuto,

Alessandra Pilloni


Michael Naughton

Senior Lecturer, Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Sociologia, Politica e Studi Internazionali (Spais), Università di Bristol.

Gabe Tan
Assistente di Ricerca, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bristol.

I profili di DNA (profili genetici) vengono ottenuti, nelle analisi forensi, dall’identificazione delle variazioni (note come alleli o marcatori) in regioni specifiche note come “loci” (s. locus) all’interno del genoma umano, i profili così ottenuti vengono aggiunti al NDNAD (Database nazionale del DNA) o confrontati con quelli in esso già presenti.
Nei primi anni della fondazione del NDNAD  si utilizzava un sistema di definizione del DNA noto come  Second Generation Multiplex (SMG) il quale misurava sei microsatelliti (Short Tandem Repeat) per produrre un profilo genetico.
Questo sistema veniva inizialmente ritenuto quasi infallibile  con una rivendicata probabilità di corrispondenza (cioè le probabilità di due individui che condividono lo stesso profilo SGM) di 1 su svariati milioni.

La fiducia nell’affidabilità della SGM tuttavia ebbe vita breve in seguito a casi di corrispondenza falsa o casuale come ad esempio quello di Raymond Easton:
Nel 1999 il quarantottenne  Easton, di Swindon, fu arrestato per un furto con scasso a Bolton, a 200 chilometri da casa sua, dopo che  un profilo SGM prodotto dal DNA  recuperato dalla scena del crimine si rivelò corrispondente al suo già inserito anni prima nel NDNAD in seguito ad un incidente domestico per il quale aveva ricevuto una segnalazione.
Sebbene Easton soffrisse di morbo di Parkinson e non potesse guidare (riusciva a malapena a vestirsi da solo)  la polizia e la procura erano convinti della sua colpevolezza a causa della corrispondenza apparente del DNA.
Le accuse contro Easton furono ritirate, tuttavia, quando le sue proteste di innocenza, supportate da forti alibi, costrinsero all’esecuzione di test più rigorosi con 10 punti di corrispondenza anziché 6 i cui risultati presentarono un profilo i cui 4 loci addizionali non corrispondevano a quelli del profilo di Easton.

Nello stesso anno, il sistema SGM a sei loci è stato cambiato in un 10-loci (SGM+) e si diceva che avesse un potenziale di discriminazione di oltre 1 su un miliardo fornendo quindi una stima più sicura.
Comunque non tutti i profili DNA recuperati dalle scene del crimine e caricati nel NDNAD  sono profili completi SMG+ provenienti da singole fonti.
Il più delle volte  si tratta di campioni di DNA  parziali, degradati o misti e per lo più in piccolissime quantità; per ovviare a queste limitazioni, in anni recenti, sono stati sviluppati test come il Low Copy Number (LCN) il quale può produrre un profilo da quantità di DNA minori rispetto a quelle richieste da SGM ed SGM+ e le prove ottenute da DNA misto sono state ammesse nei tribunali.

In questo contesto questo documento vi mostrerà che tale utilizzo del DNA e dei database del DNA può produrre risultati che possono potenzialmente causare l’arresto e la condanna di persone di fatto innocenti.

Low Copy Number  DNA:

Dal 1999 il LCN può produrre un profilo a partire da sole 15-20 cellule laddove ad SMG ed SMG+ ne occorrono almeno un centinaio permettendo dunque di ottenere un profilo da quantità di materiale biologico infinitamente piccole come ad esempio da cellule della pelle o da residui di sudore presenti in una singola impronta digitale o reperibili sugli oggetti toccati dal donatore o da quelli con cui è entrato in contatto.
Ma questa grande sensibilità è accompagnata da una serie di rischi in quanto può sviare le indagini e/o portare a possibili errori giudiziari.

Primo – il numero di cicli di reazioni a catena della polimerasi (Polymerase Chain Reaction – PCR) deve essere sensibilmente  aumentato per ottenere  profili con la LCN, il che amplifica notevolmente il rischio di errori dovuti alla contaminazione  e  anomalie di tipo statistico.

Secondo – anche se un profilo di DNA è prodotto con accuratezza, ci sono difficoltà legate alle proposizioni e alle interpretazioni che si possono trarre dall’analisi dei risultati.
Dato che il profilo DNA LCN può essere ottenuto dalle cellule  lasciate dal singolo tocco di un individuo innocente non connesso al crimine e prima del crimine può facilmente verificarsi un fenomeno comunemente noto come “ trasferimento accidentale “

Terzo – Bassi livelli di DNA possono anche derivare da trasferimento secondario.
Per esempio se il perpetratore che è un cattivo dispersore di DNA ha, prima del crimine, un contatto casuale con un innocente che è un buon dispersore di DNA  il perpetratore può lasciare sulla scena del crimine una traccia di DNA appartenente all’innocente senza spargere nessuna delle proprie cellule.

I limiti della LCN sono stati messi in risalto in seguito al proscioglimento di Sean Hoey, alla fine del 2007, inizialmente accusato dell’attentato dinamitardo rivendicato dal Real Irish Republican  Army (RIRA) ad Omagh in Irlanda del nord nel 1998 e che causò 29 morti e più di 200 feriti.
All’epoca dell’arresto di Hoey, più di 8 anni dopo l’attentato, la Royal Ulster Constabulary  (RUC) era sotto forte pressione da parte del pubblico perché trovasse i colpevoli dato che tutti i 12 uomini arrestati nel settembre del 98 erano stati rilasciati senza accuse.
Ulteriori 7 persone vennero arrestate l’anno successivo ma solo uno di loro venne condannato, Colm Murphy.
Tuttavia nel 2005 la condanna di Murphy venne revocata a causa di irregolarità delle prove contro di lui.
Hoey venne accusato nel 2005 sulla base di un apparente collegamento tra il suo DNA e quello ritrovato su molti oggetti sulla scena del crimine; queste prove vennero comunque screditate dai periti della difesa,i professori Allan Jamieson e Dan Krane sulla base del fatto che i risultati del test  LCN possono essere molto facilmente distorti e in generale soggetti a contaminazione.
Le conseguenze dell’assoluzione di Hoey portarono alla stesura di un rapporto, da parte dell’Autorità Regolatrice delle scienze forensi in cui veniva affermato che il test LCN è “adatto allo scopo” anche se “migliori pratiche standard” scarseggiavano.
Ne conseguì una sospensione dell’utilizzo del test LCN dato il dubbio sollevato tra le forze di polizia sulla sua affidabilità.

Ma in seguito il Crown Prosecution Service (CPS) effettuò un cosiddetto “ esame precauzionale interno” dei casi in cui era coinvolta la la LCN tra il 21 dicembre 2007 e il 14 gennaio 2008 che lo portò a dichiarare di non aver trovato nessun particolare problema e quindi a reinstituire l’utilizzo della LCN stessa  lasciando però alcune domande cruciali senza risposta:
– perché era un esame intero e non un più esteso e trasparente esame dei 21000 casi in cui la LCN era stata utilizzata?
– perché questo esame era stato condotto nel periodo di Natale e Capodanno quando pochi casi potevano essere, ovviamente, inclusi?
-quanti casi erano stati alla fine effettivamente esaminati?

Probabilmente, l’approccio adottato dal CPS rivela un impegno a mantenere condanne penali a scapito del tentativo di scovare possibili condanne  errate e di mettere in atto i protocolli necessari per impedire che se ne potessero verificare in futuro.

Più di recente, un parere su come i tribunali dovrebbero occuparsi di analisi del DNA LCN  è stato espresso nei ricorsi combinati di David e Terence  Reed e Neil Garmson  tra continue preoccupazioni sulla sua affidabilità. Nel complesso il giudizio è stato :
“(…) Una sfida alla validità del sistema LCN non dovrebbe essere più consentita in quei procedimenti in cui la  la quantità di DNA analizzato è superiore alla soglia stocastica di 100-200 picogrammi [con picogrammo si intende un  millesimo di miliardesimo di grammo] in assenza di nuove  prove scientifiche.”

La decisione fissa così uno standard minimo per quando la prova del DNA LCN può essere considerata affidabile dai tribunali nei processi futuri e allo stesso tempo apre potenzialmente la strada alle contestazioni a condanne penali basate sul LCN se si riesce a dimostrare che è stato eseguito su campioni con quantità di DNA inferiori ai 100-200 picogrammi.

Tuttavia, i casi di R vs Reed e Reed; R vs Garmson sembrano inadeguati nell’affrontare la questione di come i tribunali devono gestire la prova del DNA LCN.

Gli appelli in genere hanno a che fare con i motivi dell’appello che alla fine vengono presentati dagli appellanti nelle loro contestazioni alle condanne ricevute.
Nei casi R vs Reed e Reed; R vs Garmson anche se la prova LCN è stata presentata in entrambi i casi al processo la discussione sull’affidabilità della LCN è stata abbandonata dai tre appellanti o nei giorni precedenti il ricorso (Reed) o nella fase preliminare del ricorso.
Il metodo LCN era stato usato quando c’era in effetti una quantità sufficiente di DNA per effettuare un test SGM+  il quale è stato poi condotto sulla quantità di DNA disponibile  rimanente  confermando il risultato precedentemente ottenuto con la LCN presentato al processo di David e Terence  Reed.

Similmente la questione nel caso Garmson era relativa più alla presentazione e alla rappresentazione fuorviante di prove basate su DNA parziale o misto al processo e alle metodologie usate per illustrare e interpretare le prove piuttosto che al metodo LCN usato per ottenerle.

Visti in questa luce gli appelli illustrati sono discutibili.
Sembra che questa sentenza possa  essere letta più come una rappresaglia generale contro quello che il giudice ha visto come ‘attacco’ sull’affidabilità del DNA LCN nel caso R vs S.Hoey.
Questo potrebbe spiegare perché la testimonianza del dottor Bruce Budowle  e del  professor Allan Jamieson (la cui testimonianza sui limiti di LCN DNA era stata determinante per l’assoluzione di Sean Hoey per l’attentato di Omagh) era stata accolta dalla Corte d’Appello de bene esse, che significa “condizionalmente o ​​“in anticipo di futura necessità”’.

Come tale, il giudice ha colto l’occasione per affrontare la questione delle contestazioni all’affidabilità del DNA LCN indipendentemente dall’apparente mancanza di pertinenza del DNA LCN nella motivazione finali per gli appelli di Reed e Reed e Garmson.
Eppure non doveva tener conto di qualsiasi rilevanza che le prove accettata de bene esse possono avere sulla sicurezza delle condanne dei ricorrenti.

Questo sembra trasmettere una nozione di giustizia in contrasto con l’opinione pubblica anziché un vero e proprio tentativo di valutare l’affidabilità del DNA LCN per evitare future condanne illecite, la sentenza può essere concepita come un esplicito tentativo di disegnare una linea giurisdizionale di sfide in corso per l’uso del DNA LCN nel processo penale post-Hoey.

Ciò  legittima ulteriormente il suo uso continuo in indagini di polizia e dai CPS, nonostante i suoi limiti intrinseci.

Profili DNA parziali:

Anche i profili DNA parziali possono essere discutibili nelle indagini penali, anche se questo è ancora ufficialmente ammesso in forma di assoluzioni nei processi penali o condanne ribaltate.

È abbastanza comune che la quantità di DNA in un campione biologico recuperato dalla scena del crimine possa essere di quantità talmente piccola e / o così degradata che che né SGM + né LCN siano in grado di produrre un profilo del DNA completo.
Piuttosto si ottiene un profilo incompleto o parziale  analogo a quello ottenibile con la SGM sopra descritta,che non ha neanche i 10 loci di un profilo  SGM+ completo.
Infatti, il CPS riferisce  che circa il 50 per cento dei profili DNA, ottenuti da campioni recuperati dalle scene del crimine sono profili parziali.
Secondo gli attuali criteri del NDNAD perché un profilo possa essere caricato nel database deve avere almeno 8 markers STR, ciononostante anche i profili che contengono troppi pochi alleli per soddisfare i requisiti del NDNAD possono essere confrontati con quelli in esso già contenuti anche se non possono esservi inclusi.

L’uso di di profili DNA parziali per rafforzare il caso in un  procedimento penale e anche la condanna di di un sospetto già individuato, in particolare se vi sono altre forme preesistenti di prove per sostenere la sua colpevolezza, è di per sé non
problematico.
Ciò che può essere causa di preoccupazione è il caso in cui questa metodologia investigativa è invertita: piuttosto che confrontare il profilo parziale con quello di un sospetto già individuato lo si confronta con quelli presenti nel database usandolo come una specie di rete da traino per potenziali sospetti.

Questa pratica presenta almeno tre problemi chiave:
Primo – ovviamente se il profilo recuperato dalla scena del crimine non è completo è impossibile determinare con assoluta certezza se combacia realmente in toto con quello di un potenziale sospetto pescato nel database (Vedi l’esempio di Raymond Easton citato sopra).

Secondo – il confronto tra un profilo parziale con dei profili completi contenuti in un database accresce enormemente la probabilità di trovare corrispondenze multiple, un fenomeno verificatosi circa 50.000 volte dal 2001.

Terzo – il confronto di profili parziali trovati sulla scena del crimine con profili contenuti in un database o con quello di un potenziale sospetto aumentano di parecchio il rischio che innocenti vengano erroneamente indagati, sospettati o addirittura ingiustamente condannati.

Il CPS rende noto che :
Un sospetto non deve essere accusato esclusivamente sulla base di una corrispondenza tra il suo profilo DNA e un profilo del DNA trovato sulla scena del crimine, a meno che non ci siano motivi validi per farlo.

Tuttavia tali sospetti possono essere  tracciati, interrogati e casomai eliminati dalla lista, ma se non possono fornire un alibi in relazione ad un caso avvenuto per esempio anni o decenni prima o se hanno commesso in passato reati simili possono essere facilmente accusati e perfino condannati.
Nonostante le riconosciute limitazioni dell’utilizzo di profili DNA parziali la possibilità che un innocente possa essere condannato sulla base dei medesimi è più che concreta.
Contemporaneamente è estremamente facile che l’effettivo autore di un crimine possa sfuggire tranquillamente alla cattura se il suo profilo non è presente in un database.

Profili DNA misti.

I campioni di DNA raccolti su una scena del crimine non sempre provengono da un’unica fonte, piuttosto spesso il materiale biologico raccolto sulla scena del crimine può contenere DNA appartenente a più di una persona.
Nonostante ciò non c’è ancora un criterio generale che stabilisca come i profili DNA misti debbano essere interpretati.

Il National Policing Improvement Agency (NPIA) che è l’organo responsabile della supervisione del NDNAD fornisce, sul proprio sito web, la seguente descrizione di come i profili misti vengono trattati:

Se due persone lasciano il proprio DNA sulla scena di un crimine e questo DNA viene recuperato si può ottenere un profilo misto.
Ci sono regole severe per l’inserimento di un profilo nel NDNAD nel caso in cui sia stato ottenuto da DNA misto: se conosci il profilo DNA di un contributore è possibile rimuoverlo dalla mistura lasciando il profilo DNA dell’altro contributore. Questo è possibile quando i DNA della vittima e quello dell’aggressore sono mescolati insieme, l’eliminazione del DNA della vittima è sufficiente ad identificare il profilo DNA dell’aggressore.

Il problema di questa descrizione è che semplifica eccessivamente la complessità legata all’interpretazione di profili DNA misti, come detto in precedenza il DNA profiling è fatto comparando alleli in loci specifici. Tipicamente nel DNA proveniente da una singola fonte ogni locus contiene due alleli ognuno dei quali viene ereditato da uno dei due genitori. Un DNA misto è caratterizzato dalla presenza di tre o più alleli in un locus. Tuttavia dato che  vari individui possono condividere molti alleli è difficile dire con assoluta certezza quante persone hanno contribuito ad un profilo DNA misto.

Inoltre è spesso difficile identificare come contributore un sospetto.
Greg Hampikian fornisce un’utile analogia descrivendo il problema dell’analisi di campioni di DNA misti.
Per Hampikian, gli alleli possono essere visti come le lettere di un nome e il tentativo di identificare sospetti da profili misti può essere paragonato al tentativo di inchiodare un sospetto basandosi sul fatto che il suo nome possa derivare totalmente o, pensando ai profili DNA, parzialmente dalle lettere.
Utilizziamo noi autori come esempi, i nostri nomi sono MICHAEL JOSEPH NAUGHTON e GABE SI HAN TAN, se mescoliamo le lettere dei nostri nomi possiamo ottenere i seguenti nomi completi e questi sospetti non possono essere esclusi: CAIN and ABEL, JOSEPH STALIN, PLATO, TOM JONES e/o JANE AUSTEN, se invece cerchiamo tra i profili parziali i seguenti sospetti non possono essere esclusi TON(Y) BLAI(R),AM(Y) (W)INEHOUSE e/o MOTHE(R) THE(R)ESA.

Allo stesso modo, Jamieson afferma che un profilo DNA misto di due individui con i profili AB e CD (nonostante il fatto che più di una persona potrebbe condividere gli stessi alleli) risultino nel profilo ABCD misto che potrebbe produrre almeno sei
diversi potenziali contributori: AB, CD, AC, BD, AD e BC. Jamieson osserva che attraverso 10 loci, con due alleli per ogni contributore, ci sono oltre un milione di modi per interpretare una miscela di due contributori, cioè una miscela di DNA  derivante da due fonti potrebbe produrre un milione di possibili profili.

Come per altre prove basate sul DNA il significato probatorio di un presunto legame tra un individuo con un profilo DNA misto è comunemente misurato da quello che viene definito il “rapporto di verosimiglianza”, confrontando l’ipotesi dell’accusa che vede l’imputato come contributore di un profilo DNA misto con ipotesi alternative lo escludono.

Tuttavia, l’analisi di Jamieson delle relazioni DNA ha mostrato che gli scienziati forensi spesso non riescono a tener conto di altre possibili spiegazioni che escludono l’imputato.

Spesso non è evidente da cosa uno scienziato tragga l’opinione che favorisce una di queste opzioni rispetto a tutte le altre. Perlomeno la possibilità di altre interpretazioni dovrebbe figurare nei reports ma, tristemente, ciò non avviene.
Spesso ci imbattiamo in reports che riferiscono tutto ma ignorano ogni altra possibile interpretazione oltre quella che offre il miglior valore probatorio contro l’imputato.
La spiegazione più ovvia è che lo scienziato sia stato influenzato dalla conoscenza dei profili dei soggetti coinvolti, il denunciante e l’imputato.

Il rapporto di verosimiglianza derivato da questa modalità di valutazione statistica può essere sopravvalutato ed ha causato noti errori giudiziari negli stati uniti:
Nel 1993 Timothy Durham venne accusato dello stupro di una bambina ad Oklahoma City.
Durham al processo produsse 11 testimoni, inclusi i suoi genitori, che asserirono all’unanimità che mentre lo stupro avveniva, lui si trovava a Dallas, cosa confermata anche dalle ricevute delle carte di credito.
Ma l’accusa aveva dalla sua l’identificazione da parte della vittima e prove basate sul DNA, quindi Durham venne condannato.
Ma Durham ebbe fortuna: una parte del DNA prelevato dal seme ritrovato sulla vittima era ancora disponibile e la famiglia di Durham poteva permettersi le spese per rifare il test e così non solo lui venne escluso come fonte del DNA trovato sulla vittima ma venne dimostrato che il precedente test era sbagliato.

Similmente, nel 1998, Josiah Sutton venne identificato da una donna che era stata rapita e violentata da due uomini a Houston, Texas.
In seguito all’insistenza di Sutton sull’esecuzione di un test del DNA per essere  scagionato, vennero esaminati i campioni di sperma recuperati dalla scena del crimine.
Tuttavia, i test produssero una corrispondenza tra il profilo di Sutton e profili di DNA misti ottenuti dal tampone vaginale della vittima e da una macchia di sperma trovato sul sedile posteriore della sua auto, che il Dipartimento di Polizia di Houston Crime Laboratory sosteneva essere di 1 su 694.000.
Dopo aver scontato quattro anni e mezzo di condanna dei 25 ricevuti, la condanna di Sutton fu annullata quando un ulteriore esame del DNA mostrò non solo che la probabilità di una corrispondenza casuale era  in realtà più di 1 su 8, ma anche che la macchia di sperma trovata sul sedile posteriore della sua auto non apparteneva affatto a lui.

Conclusioni:

Il test del DNA non è infallibile e non ci sono limiti alla sua applicazione nelle indagini.
Come evidenziato dalla ricerca scientifica e nei casi discussi precedentemente, ci sono insidie ​​associate al NDNAD e all’uso dei test del DNA , vale a dire, LCN, profili di DNA parziali e misti, per condannare i sospetti di crimini. L’uso di tali mezzi ì, quindi, deve essere trattato con cautela al fine di evitare l’identificazione e la condanna illecita di individui innocenti.

Inoltre, il DNA, anche quando identificato con certezza, è la prova attendibile solo di un’associazione con una scena del crimine o con  la vittima di un crimine.
Non è una prova prima facie di colpevolezza per un reato penale.
Ci può essere anche una spiegazione del motivo per cui il DNA di una persona innocente viene trovato sulla scena del crimine.
Come tutte le prove traccia, il DNA è facilmente  trasferibile, non può essere datato, è suscettibile di contaminazione e può essere male interpretato.
Nonostante questi profili di fallibilità, gli investigatori e i tribunali penali sembrano similmente non prestare attenzione  a scienza e giurisprudenza sui difetti intrinseci nelle applicazioni di tecniche di genetica forense.

La conclusione generale che si può trarre da quanto precedentemente analizzato è che le persone che affermano di essere innocenti nonostante i test del DNA che li collegano ai reati per cui sono stati o condannati potrebbero benissimo star dicendo la verità.
Il DNA e i database del DNA non sono la panacea investigativa come invece popolarmente si crede.

La presunzione di innocenza che si dice essere al centro di tutte le indagini e delle azioni penali impone che ciò sia più adeguatamente riconosciuto e messo in pratica da parte del sistema di giustizia penale per evitare nuovi errori giudiziari e risolvere quelli che si sono già verificati.


1 – Effect of blood stained soils and time period on DNA and allele drop out using
Promega 16 Powerplex kit, M.S. Shahzad, Ozlem Bulbul, Gonul Filoglu, Mujgan Cengiz, Salih Cengiz, Institute of Forensic Science, Istanbul University, Turkey
1-s2.0-S1875176809002054-main (2)

Henri Poincaré e la marmellata d’arance: cronistoria di un’arrampicata sugli specchi

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Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore
e i cui pastori sono guide cattive
Pietà per la nazione i cui leader sono bugiardi
i cui saggi sono messi a tacere
Pietà per la nazione che non alza la propria voce
tranne che per lodare i conquistatori
e acclamare i prepotenti come eroi
e che aspira a comandare il mondo
con la forza e la tortura
Pietà per la nazione che non conosce
nessun’altra lingua se non la propria
nessun’altra cultura se non la propria
Pietà per la nazione il cui fiato è danaro
e che dorme il sonno di quelli
con la pancia troppo piena
Pietà per la nazione – oh, pietà per gli uomini
che permettono che i propri diritti vengano erosi
e le proprie libertà spazzate via
Patria mia, lacrime di te
dolce terra di libertà!

Lawrence Ferlighetti


Un ringraziamento particolare a Rocco Cerchiara per le preziose osservazioni su movente sessuale e pedofilia.

Pietà: la fallacia è servita, non c’è trucco non c’è inganno!

Non a caso esordisco con i celebri versi di Ferlighetti (spesso erroneamente attribuiti a Pasolini): vorrei farli miei, fermarmi un attimo e invocare pietà.
Pietà per ciò che da quasi tre mesi a questa parte l’opinione pubblica italiana si trova ad ascoltare, pietà per l’imbarazzo che suscita il vedere come un tristissimo caso di cronaca nera si stia vergognosamente trasformando in qualcosa di sempre più simile ad una barzelletta a puntate, pietà per un Paese che ha perduto, in un sol colpo, civiltà, capacità critica e buon senso.

“Una donna viene trovata strangolata e parzialmente bruciata nella sua casa.
Un DNA coincidente con quello del suo ex compagno – che sostiene di non averla vista per diversi mesi – viene isolato nel suo pigiama.
L’uomo afferma che il suo DNA deve essere arrivato attraverso i vestiti o i giocattoli del loro bambino. 
Gli credereste? Continuate a leggere prima di prendere la vostra decisione.”

Con queste parole esordisce un articolo del New Scientist (http://www.newscientist.com/article/mg21328475.000-how-dna-contamination-can-affect-court-cases.html#.VAiCi8V_vzl) pubblicato in data 13 gennaio 2012.

L’articolo prosegue con l’elencazione di alcuni esempi di trasporto del DNA, e si conclude con una considerazione del Prof.Peter Gill, scienziato presso l’Università di Oslo e precedentemente presso il Forensic Science Service del Regno Unito, che afferma:

“Penso che quando abbiamo a che fare con piccole quantità di DNA dobbiamo segnalare che un profilo di DNA corrisponde, ma come e quando sia arrivato lì proprio non lo sappiamo”.

Sebbene l’articolo sia incentrato principalmente sul cosiddetto touch DNA, spesso indicato in Italiano come DNA da contatto, cioè il DNA che viene generalmente lasciato toccando oggetti o persone, che secondo un recente studio dell’Università “La Sapienza” di Roma deriverebbe non -come si credeva- dalle cellule localizzate nello strato più superficiale della pelle per effetto del loro sfaldamento, ma dalle ghiandole sebacee, le considerazioni ivi esposte possono rivelarsi del tutto valide anche per il trasporto di DNA derivante da materiale biologico d’altra natura, passibile di trasferimento secondario.

“Il trasferimento secondario si verifica quando il DNA depositato su un elemento o una persona è, a sua volta, trasferito su un altro oggetto o su un’altra persona, oppure su un punto diverso dello stesso oggetto/persona.
Non c’è stato alcun contatto fisico tra il depositante originale e la superficie finale in cui si trova il profilo del DNA.
Qualsiasi sostanza biologica come sangue, sperma, capelli, saliva e urine
potrebbe essere trasferita in questo modo.”
(da Secondary DNA transfer of biological substances under varying test conditions, di Mariya Goray, Ece Eken, Robert J. Mitchell, Roland A.H. van Oorschot).

Ancora, nelle conclusioni dello studio del Prof. Michael Naughton, dell’Università di Bristol, “La necessità di cautela nell’uso della prova del DNA per evitare condanne di innocenti”, si legge chiaramente che:

“Il test del DNA non è infallibile e ci sono limiti alla sua applicazione nelle indagini.

Come evidenziato dalla ricerca scientifica e dai casi precedentemente esaminati, ci sono insidie associate alle banche dati del DNA e all’uso di alcune forme di DNA, come LCN, profili di DNA parziali e misti, per condannare i sospettati di crimini.
L’uso di tali mezzi di prova, quindi, deve essere trattato con cautela
al fine di evitare identificazioni errate e condanne di individui innocenti.

Inoltre, il DNA, anche quando porta a identificazioni corrette, è prova attendibile solo di un’associazione con una scena del crimine o una vittima di un crimine.
Non è una prova prima facie di colpevolezza per un reato penale.
Ci può anche essere una spiegazione del perché il DNA di una persona innocente venga trovato sulla scena del crimine.
Infatti, come altre prove, il DNA è facilmente trasportabile, non può essere datato, è suscettibile di contaminazione e può essere mal interpretato.
Nonostante questi profili di fallibilità, investigatori penali e tribunali
sembrano non essere riusciti a prendere coscienze dei difetti intrinseci nelle applicazioni tecniche del DNA mostrate dalla scienza e dai casi giudiziari.

La conclusione generale che si può trarre dalla precedente analisi è che è ben possibile che le persone che sostengono di essere innocenti nonostante la prova del DNA li colleghi ad un reato del quale sono accusate/condannate stiano dicendo la verità.

DNA e banche dati non sono la panacea dell’identificazione criminale come a livello popolare si crede.
La presunzione di innocenza che si afferma sia il cuore di tutte le indagini ed azioni penali impone che di questo si debba tener conto in maniera più
adeguata da parte del sistema di giustizia penale al fine di evitare errori giudiziari.”
(The need for caution in the use of DNA evidence to avoid convicting the innocent, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EVIDENCE & PROOF, 2011).

La vicenda relativa al signor Massimo Bossetti, ai più disillusi, fa tirare un sospiro di sollievo per l’assenza nel nostro Paese di una banca dati del DNA, in quanto da quasi tre mesi buona parte degli Italiani (e non mi riferisco ad un ipotetico idraulico che mentre beve un grappino al bar si lascia andare a qualche avventata considerazione sulla cronaca nera, ma anche ad una nutrita schiera di opinionisti che affollano i nostri salotti televisivi e giornalisti che tanto peso hanno nella formazione della cosiddetta opinione pubblica) sta facendo costante sfoggio di una tanto sconcertante quanto pericolosa disinformazione in materia.

Volendo indulgere a termini espliciti, il 99% degli Italiani sembra cascare a mò di pera cotta dinnanzi alla cosiddetta fallacia dell’accusatore, nota altresì come fallacia del condizionale trasposto, che può essere compendiata in questi termini [1]:

“Se X fosse colpevole
allora N sarebbe molto probabile;
se fosse innocente, allora N sarebbe molto improbabile;
ma si è verificato;
perciò è molto improbabile che X sia innocente,
ovvero è molto probabile che sia colpevole.”

Nel nostro caso, l’esempio concreto diviene “Se il DNA non fosse di Tizio, la probabilità che un’altra persona a caso abbia quei markers genetici è piccolissima, perciò è stato certamente lui”.

Cosa non quadra in questo ragionamento?
E’ semplice: la fallacia dell’accusatore si annida nel confondere la probabilità che il DNA sia di un determinato soggetto (rectius, che possa appartenere ad un altro soggetto su base casuale) con la probabilità che il soggetto sia colpevole.
In parole povere, una probabilità statistica viene attribuita ad una classe di fatti diversa da quella alla quale si riferisce.

L’esempio storico per eccellenza di fallacia dell’accusatore (con tanto di relativo errore giudiziario) è il caso Dreyfus.

L’accusa sostenne che un documento trovato dal controspionaggio francese in un cestino dell’ambasciata tedesca e scritto, per sua stessa ammissione, da Dreyfus, contenesse dei messaggi cifrati, poiché in quel documento le lettere dell’alfabeto comparivano con una frequenza diversa da quella con cui sarebbero comparse nella prosa francese “normale”.
Nel processo del 1894 lo scienziato forense Alphonse Bertillon calcolò la probabilità che quella particolare combinazione di lettere trovata nel documento si fosse prodotta in modo casuale, ossia supponendo che Dreyfus fosse innocente e non avesse scritto alcun messaggio cifrato.
Giacché dai calcoli di Bertillon tale probabilità risultò infinitesimale, si concluse erroneamente, sulla base della fallacia del condizionale trasposto, che dovesse essere infinitesimale anche la probabilità che Dreyfus fosse innocente.

Ma Dreyfus era innocente e la fallacia fu smascherata da Henri Poincaré nel secondo processo d’appello.

Oggi, come già visto in vari articoli precedenti, la fallacia dell’accusatore è tipicamente rilevata nei processi penali in relazione alla prova scientifica, ed in particolare al DNA.

Nel nostro caso, al Tribunale non si è ancora arrivati, e mi auguro non si arrivi, ritenendo personalmente che non vi siano elementi tali da giustificare neppure il rinvio a giudizio dell’attuale indagato, ma i media ci hanno regalato dei clamorosi, e spesso piuttosto imbarazzanti, esempi di fallacia del condizionale trasposto.
Uno dei più evidenti, in quanto colpisce perfino il titolo, è a firma Stefano Zurlo su Il Giornale in data 21 giugno, con evidente confusione della probabilità statistica relativa all’appartenenza del DNA con la probabilità statistica di colpevolezza.

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Poincaré si sarà intuibilmente rivoltato nella tomba più e più volte, in quanto non si tratta di un esempio isolato, anzi: la fallacia ha finito inesorabilmente per colpire anche tanti (troppi) garantisti, che si sono limitati unicamente ad ipotizzare la possibilità di un errore di laboratorio, dimenticando tout court che il DNA di per sé dimostra solo appartenenza e non colpevolezza e che l’onere della prova dovrebbe essere ancora a carico dell’accusa, che ben difficilmente riuscirà a dimostrare che quell’unica traccia, attribuita a Massimo Bossetti, sia indice di colpevolezza, non essendo emerso alcun corollario di indizi univoci a sostegno di tale ipotesi.

Da Poincaré alla marmellata d’arance, ovvero il movente tappabuchi che non c’è

“La stupidità ha fatto progressi enormi. È un sole che non si può più guardare fissamente. Grazie ai mezzi di comunicazione, non è più nemmeno la stessa, si nutre di altri miti, si vende moltissimo, ha ridicolizzato il buon senso, spande il terrore intorno a sé”.
(Ennio Flaiano, Ombre grigie tratto dall’elzeviro sul Corriere della sera, 13 marzo 1969)

In data 19 giugno, sui polverosi scaffali della cancelleria di un Tribunale, con il deposito dell’ordinanza di non convalida del fermo e disposizione di custodia cautelare del GIP Dott.ssa Vincenza Maccora, è stato approssimativamente ed avventatamente impacchettato il destino di un uomo che si dichiara innocente, procedendo al sequestro della sua vita.

I media si sono affrettati, sulla base di una traccia di DNA interpretata come prova di colpevolezza secondo i tipici moduli della fallacia dell’accusatore, a cucire addosso a quest’uomo, papà di tre bambini incensurato e con una vita perfettamente ordinaria, la veste dell’assassino.
Nonostante l’estenuante lavoro di sartoria, però, dopo quasi tre mesi, quell’abito continua ad andargli stretto, e l’inchiesta arranca, aggrappandosi al gossip come ultimo colpo di reni.

Oggi è stato pubblicato su Panorama un articolo di taglio che definirei garantista, sia pure con qualche profilo di ambiguità, giacché ancora una volta, nessuno spiega ai lettori che il DNA è trasportabile e non indica colpevolezza.

Panorama

Vedasi qui: http://news.panorama.it/cronaca/Nessuna-nuova-prova-contro-Bossetti-Lo-si-inchiodi-sul-gossip

Dall’articolo si apprende che la signora Marita resta orfana del primo amante (che pare non esistesse), ma viene ribadito il secondo, in modo piuttosto discutibile: in primis poiché non si capisce da cosa derivi la certezza essendo la parola di questo signore (che a questo punto non so nemmeno se sia certa visto che il primo pare fosse inventato) contro quella della signora Marita, in secondo luogo perché una coerente critica al gossip, almeno in linea teorica, imporrebbe di evitarlo a propria volta.

Però, “Allegria!”, finalmente si è riusciti a dire ciò che io scrissi seduta stante, in data 23 agosto (mi fa fede l’articolo Tra realtà e reality, tra processo giudiziario e processo mediatico, la condanna del nostro secolo avverrà tramite il televoto (seconda parte)), ossia che, in relazione all’indiscrezione sulla pedopornografia non è stato trovato né materiale pedopornografico né accessi a siti del genere, e che la ricerca su google delle parole “tredicenne” e “sesso”, attribuibile logicamente al figlio tredicenne o al limite ad un genitore che fa una ricerca per aiutare il proprio figlio adolescente ad affrontare un tema delicato, rimandi appunto a risultati google di forum per adolescenti, tra i quali spicca in prima battuta Yahoo Answers, dove sciami di ragazzini alle prese con le prime curiosità sul mondo del sesso pongono le loro domande, e non certo a materiale pedopornografico.
Davvero ci sono volute due settimane per arrivarci, ossia per capire che i siti pedopornografici sono illegali ed oscurati e non si raggiungono sicuramente dai motori di ricerca?
Meglio tardi che mai, dice il proverbio, ma in questo caso il ritardo, giacché si trattava di arrivare all’ovvio, è piuttosto imbarazzante.
Gli Italiani peccano notoriamente di creduloneria, e questa è cosa nota, ma che la “notizia” (senza offesa al concetto di notizia) come fornita da Repubblica fosse un nonsense logico era evidente sin da una prima lettura.

Nonostante questo, ancora ieri su Pomeriggio5, la signora Barbara D’Urso, anziché porsi la legittima domanda sul significato di una simile ricerca su Google in un mondo in cui qualsiasi adulto sa che la pedopornografia è reato e un certo tipo di materiale non si trova sui motori di ricerca e in una famiglia nella quale, guarda caso!, c’è un adolescente di tredici anni (e, guarda caso ancora una volta, la ricerca è stata effettuata proprio nel maggio di quest’anno e non certo nel periodo del delitto), ha preferito la frase ad effetto.
Mica ha cercato la ricetta della marmellata d’arance.

In realtà, si potrebbe malignare che anche se avesse cercato la ricetta della marmellata qualcuno vi avrebbe visto comunque un indizio di colpevolezza: possibile che la signora Marita, essendo una frana in cucina e trascorrendo troppo poco tempo ai fornelli, abbia ingenerato nell’uomo una spinta all’omicidio?
In fondo, non sarebbe certo un’ipotesi più ridicola della maggior parte di quelle sentite finora, dalle sopracciglia ossigenate (al di là dell’irrilevanza palese della questione, è chiaro che trattasi di un semplice schiarimento causato dall’esposizione al sole) alle cene in trattoria.

Il plauso va invece, e sentitamente, a Giangavino Sulas, che nello stesso salottino televisivo, scegliendo vesti impopolari piuttosto esplicite e ben argomentate (nonché coerenti, giacché la sua linea garantista è stata palese sin dall’inizio), ha espressamente dichiarato di essere convinto dell’innocenza di Massimo Bossetti.

Tornando al’articolo di Panorama, comunque, ciò che è apprezzabile è che viene sottolineato in maniera robusta che in due mesi gli inquirenti non hanno trovato un bel nulla e che il gossip è una palese arrampicata sugli specchi, che più passa il tempo più diviene clamorosa.

“Le indagini languono e gli investigatori corrono dietro a corna e mutandine”.

Fin qui ci siamo, e con il passare del tempo quella che all’inizio pareva una mera impressione dei soliti beceri garantisti sta diventando un’evidenza innegabile.

Causa di quello che appare ormai un buco nell’acqua è, a parere di scrive, un’inchiesta che, probabilmente a causa della sua intrinseca difficoltà (cosa della quale, per onestà, è assolutamente necessario dare atto senza se e senza ma), ha seguito direttrici irrituali e rovesciate focalizzandosi per anni su un’unica traccia biologica che non dava certezza alcuna di appartenere all’assassino della piccola Yara.
Quando la traccia è stata finalmente attribuita, dopo anni di mancati riscontri, l’entusiasmo ha avuto la meglio sulla prudenza e si è tratta la fallace conclusione che appartenesse necessariamente all’assassino, ma tale fallacia sta emergendo ora prepotentemente dall’assenza di riscontri probatori/indiziari univoci, giacché è chiaro che né gli elementi contenuti nell’ordinanza (come la cella telefonica di Mapello agganciata da Bossetti che è residente nientemeno che a Mapello) né quelli emersi in seguito e solertemente riportati da salotti televisivi e organi di stampa possano avere un nesso logico ed univoco con l’omicidio, apparendo anzi, spesso, molto problematici o ai limiti del ridicolo.

La stessa ricerca (infruttuosa) di elementi che possano suffragare un presunto movente sessuale è indice di grandi difficoltà a far quadrare i conti.
L’impressione è che si cerchi un movente sessuale come “tappabuchi”, nel senso che non trovando alcun nesso tra Yara e Bossetti, giacché non emerge un movente specifico in virtù del quale un quarantenne senza precedenti potesse avercela con una bambina che neppure conosceva, si è costretti a cercare una sorta di movente passepartout.
Il problema è che i conti non tornano lo stesso.

La scena del crimine non ha nulla che possa far pensare ad un movente sessuale e il sospettato sembra non avere alcuna caratteristica del sex offender.
Come già ribadito in articoli precedenti (in particolare vedasi i primi due punti diTra realtà e reality, tra processo giudiziario e processo mediatico, la condanna del nostro secolo avverrà tramite il televoto (prima parte).), l’omicidio a sfondo sessuale non è un atto posto in essere da un giorno all’altro da un soggetto clinicamente sano, ma un atto che trae origine da disturbi psichiatrici del soggetto agente e sul quale si “fantastica” per anni, specie nel caso di “predilezione” per vittime appena adolescenti.

Ad oggi, dopo quasi tre mesi di indagini, non risulta che sia saltato fuori nulla che faccia pensare a qualcosa del genere: non una ex che ne abbia raccontato strane abitudini o desideri sessuali, non una donna che abbia detto “quel signor Bossetti mi ha fatto più volte delle proposte/mi ha toccata/mi ha molestata”, non una sola adolescente che abbia detto che lui si fermava con la macchina e la guardava insistentemente o che abbia offerto passaggi o addirittura doni e piccoli favori in cambio di prestazioni sessuali di vario genere, neppure un amico intimo o conoscente che abbia parlato di una certa passione, anche solo occasionale, per le prostitute.

La casistica giudiziaria, in casi analoghi, indica che in tre mesi sarebbero venute fuori parecchie di cose del genere… Se ce ne fossero stati i presupposti.

Dalla perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, citata in alcune sue parti anche nell’ordinanza del GIP, da tempo si sa che Yara è morta di stenti, di freddo, e comunque non dissanguata.
Yara non è morta dissanguata poiché nessuna delle lesioni è stata giudicata letale, nemmeno quella inferta alla gola.
Sulla ragazza non è stato riscontrato alcun segno di violenza sessuale, e il corpo è stato trovato completamente vestito.
Unico particolare, il reggiseno risultava essere slacciato, ma con i lacci “integri e resistenti alla trazione” (dalla relazione agli atti nella parte citata nell’ordinanza del GIP), sui quali non sono state rinvenute impronte di estranei né frammenti di cellule epiteliali.
Ciò rende abbastanza palese che si sia slacciato da solo, come spesso accade a causa di movimenti bruschi, soprattutto nel caso di reggiseni con le coppe preformate e le spalline sottili (come quello indossato da Yara, ripetutamente mostrato in TV).

Per quanto atletica, una tredicenne avrebbe potuto fare ben poco contro un muratore quarantenne determinato a stuprarla e ucciderla e lui, di contro, sarebbe andato fino in fondo o perlomeno avrebbe lasciato una scena del crimine ben differente (vittima nuda o parzialmente nuda, quantomeno leggins e mutande abbassati, sarebbero stati presenti segni di violenza sessuale abbastanza evidenti) e avrebbe ucciso con molta più determinazione: ferite da arma da taglio in numero maggiore e certamente mortali, colpi alla testa più violenti e ripetuti, segni di strangolamento (tipici degli omicidi a sfondo sessuale).

Le evidenze peritali sembrano suggerire che questo omicidio è stato invece commesso da qualcuno che si è trovato in serie difficoltà nel commetterlo, che ha usato il coltello con mano debole e malferma, che non era abbastanza forte e determinato per avere la meglio in breve tempo.

Il quadro dell’omicidio non sembra suggerire neppure uno stupro non riuscito, che avrebbe ingenerato una forte aggressività nell’agente (in casi di questo tipo, la correlazione sesso-aggressività è sempre marcata) in quanto non sembra esserci un overkilling dovuto alla rabbia e alla frustrazione di chi riesce dopo molto sforzo a sopraffare la vittima: in parole povere, in un caso del genere non sarebbero emerse ferite “relativamente superficiali”, ma di tutt’altro tipo.

Il modello bipartito proposto dall’FBI in relazione agli omicidi a sfondo sessuale mostra bene come le differenze siano irreconciliabili.
In tale frangente, si suole distinguere tra omicidio a sfondo sessuale organizzato e disorganizzato: ai due modelli corrispondono due distinti profili di sex offender e differenti caratteristiche della scena del crimine.
Al di là del fatto che il profilo dell’indagato non corrisponde né al sex offender organizzato né a quello disorganizzato, poiché da ciò che sappiamo della sua vita (cioè, “grazie” ai media, tutto) il Bossetti si colloca all’interno di una “media” personale più ordinaria tra i due estremi (sex offender organizzato: soggetto d’intelligenza spiccata, generalmente con famiglia, con livello di istruzione medio-alto, alta estrazione sociale, lavoro di medio-alta qualifica ma con tendenza a frequenti cambiamenti; sex offender disorganizzato: scarsa intelligenza, situazione familiare multiproblematica, basso livello di istruzione, disoccupazione, scarsa cura di sé), ancora una volta è l’analisi della scena criminis a far risultare molto problematica questa pista.
Nel caso di sex offender organizzato la scena criminis è sempre piuttosto chiara, mostra segni di limitazioni della vittima (nastro adesivo, bende, catene, corde, indumenti, manette, bavagli), che viene sottomessa prima di essere uccisa con
mezzi di costrizione  e soprattutto restano evidenti tracce di atti sessuali- che nell’omicidio sessuale organizzato sono sempre presenti e diretti.
L’offender disorganizzato sceglie invece le vittime in modo completamente casuale, tanto che le vittime del sexual offender disorganizzato sono delle vere e proprie “vittime del caso”, mai selezionate, ad esempio, sulla base di età o caratteristiche fisiche: in tal caso sarebbe molto difficile supporre un’ossessione dell’agente per la vittima, e del tutto inutile cercare riscontri in tal senso.
In questi casi, però, l’arma del delitto è di norma lasciata ben in vista nel luogo del delitto, l’attacco è d’impeto, aggressivo, segnato da atti sessuali dopo la morte, anche se spesso manca la penetrazione diretta della vittima (sostituita da penetrazione tramite oggetti).

In questo caso, la scena del crimine non ha lasciato nulla che rimandi ad un omicidio a sfondo sessuale, e la pista non trova alcun riscontro nel profilo personale dell’indagato.

Volendo per forza vedere un movente sessuale, purtroppo, si perdono di vista tutte le altre piste possibili.

Per restare in tema di omicidi a sfondo sessuale e DNA, volendo fare un esempio che mostri platealmente le differenze, si potrebbe citare il caso di Altemio Sanchez, stupratore ed omicida seriale americano che si muoveva nella zona di Buffalo.
Sanchez venne incastrato dal DNA: erano state isolate diverse tracce di sperma sulle vittime, e il suo DNA venne prelevato da alcuni agenti che lo avevano seguito allo scopo in un ristorante nel quale si era recato con la moglie (gli agenti sequestrarono allo scopo bicchieri e posate).
Nel caso di Sanchez, però, non solo le tracce repertate nei luoghi del delitto erano plurime e di natura chiara, ma il DNA fu la verifica finale di un quadro indiziario già molto forte: vi erano fibre, impronte parziali, descrizioni di vittime sopravvissute e di persone che frequentavano i luoghi dei delitti.
Questo per rimarcare come qua non si voglia contestare l’uso della scienza nel processo penale, ma i suoi metodi.
La prova scientifica utilizzata per confermare un quadro già univoco è un ottimo strumento nelle mani degli inquirenti, ma se avulsa da un corollario che possa avvalorarla rischia di essere uno strumento pericoloso per la libertà di individui innocenti.
Se la sorte di un uomo non si decide con un tiro di dadi e si vuole usare la scienza nel processo, la si deve usare cum grano salis, logica ferrea, e freddezza tale da evitare di cadere in comode fallacie.Il trasferimento di DNA secondario (e perfino terziario, in alcuni casi) non è fantasia o cavillo difensivo, ma è scienza, e di questo prima o poi qualcuno dovrà rendere conto alla totalità dell’opinione pubblica che si è vista presentare come prova regina qualcosa che tale non era e che si sta dimostrando unica roccaforte di una colpevolezza data immediatamente per certa, il 16 giugno, senza alcuna possibilità d’appello, e che invece si sta rivelando ogni giorno più insussistente.

L’onere della prova incombe sull’accusa!

PeterGill(estratto da Misleading DNA Evidence: Reasons for Miscarriages of Justice, del Prof.Peter Gill; indica la possibilità di diversi modi di trasferimento del DNA, ed evidenzia come nel DNA non vi sia alcuna informazione utile a identificare la modalità di trasferimento dello stesso).

Sono passati ormai quattro anni dal momento in cui, purtroppo, la piccola Yara ci ha lasciati.
Il bisogno di giustizia è forte, ma non sarà la “giustizia” sommaria a dare a Yara la pace che merita.
Non saranno i gossip sulle lampade solari o le tanto presunte quanto inverificabili ed inutili ai fini delle indagini corna della famiglia Bossetti a garantire giustizia ad una bimba strappata alla sua vita e al suo futuro in modo atroce.
E non sarà neppure il linciaggio mediatico o la condanna di un uomo contro il quale non sta emergendo alcuna prova, che anzi rischia di aggiungere ingiustizia ad ingiustizia e sofferenza a sofferenza.

EcoDiBergamoEntro martedì la difesa di Massimo Bossetti presenterà istanza di scarcerazione.

Nella speculazione giuridica dottrinale, negli ultimi anni, ci si è spesso interrogati sull’eventuale influenza dei media sul processo penale.
Questo blog è nato per invertire la tendenza, cioè per ripristinare uno spazio civile nel quale dare nuovo significato e nuovo valore ai principi dello stato di diritto che i nostri media hanno, in questo caso anche più del solito, abbondantemente calpestato.
In un articolo letto qualche tempo fa sul blog di Massimo Prati, Gilberto Migliorini scriveva, emblematicamente, questa frase:
“Che gli inquirenti non abbiano in mano niente è evidente, salvo per la stampa che si è buttata come al solito sull’osso cercando di rosicchiare tutto quello che si può rosicchiare, cioè centrifugando il niente.”

Ottanta giorni sono sufficienti a valutare la situazione, e a notare come il tempo non abbia fatto altro che confermare questa considerazione.
A carico di Massimo Bossetti non c’è nessun elemento univoco, e dunque, giacché gli indizi per inchiodare una persona alle proprie responsabilità dovrebbero essere univoci, principi di ascendenza illuministica, e non dell’altro ieri, vogliono che l’istanza che verrà presentata dai suoi legali venga accolta.
D’altronde, come già mostrato nell’articolo Ecce homo, ecce mutanda!, i presupposti per la custodia cautelare in carcere sembrano davvero discutibili ed insussistenti.

Un ulteriore passo avanti sarebbe quello di una globale rivalutazione, da parte della Procura, ma anche dei media e dei comuni cittadini, dell’intera vicenda, che potrebbe insegnare davvero tanto.
Una cosa fra tutte: la presunzione di innocenza è una conquista da difendere, ed esiste non come grida di manzoniana memoria affidata alla carta e senza alcun valore concreto, ma perché nei secoli il suo valore si è rivelato imprescindibile affinché la Giustizia possa ancora, a buon diritto, chiamarsi in questo modo.

Alessandra Pilloni


1- Il superamento della fallacia della trasposizione del condizionale attraverso un processo argomentativo–operazionale- congetturale, del Prof. Sergio Novani.

Ecce homo, ecce mutanda!

“Nelle Catilinarie Cicerone non avrebbe avuto bisogno di disegnare una immagine del nemico, perché del complotto di Catilina aveva le prove.
Ma lo costruisce quando, nella seconda orazione, dipinge ai senatori l’immagine degli amici di Catilina, riverberando sul principale
accusato il loro alone di perversità morale:

Individui che bivaccano nei conviti, che stanno allacciati
a donne svergognate, che illanguidiscono nel vino, pieni
di cibo, incoronati di serti, cosparsi di unguenti, debilitati
dalla copula, vomitano a parole che bisogna far strage dei
cittadini onesti e incendiare la città. […] Li avete sotto gli
occhi: senza un capello fuori posto, imberbi o con la barba
ben tagliata, vestiti di tuniche sino alla caviglia e con le
maniche lunghe, avvolti da veli e non dalla toga… Questi
“fanciulli” così graziosi e delicati hanno imparato non
solo ad amare e a essere amati, a danzare e cantare, ma
anche a brandire pugnali e somministrare veleni.”

(Da “Costruire il nemico”, di Umberto Eco)


Articolo scritto a quattro mani con Sashinka Gorguinpour. Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Chiara Rimmaudo per la segnalazione dell’interessante articolo su Il Chimico Italiano, al Dott. Gennaro Francione per i suoi interventi nel gruppo facebook riguardo processo indiziario e profili di dubbia costituzionalità della carcerazione preventiva, ma un grazie anche a tutti gli altri utenti che costantemente interagiscono, pubblicamente o in privato, fornendo spunti di riflessione, discussione e approfondimento.

A due mesi e mezzo dal fermo di Massimo Bossetti, mentre i dubbi continuano ad essere infinitamente maggiori delle certezze, una cosa, e solo una, è davvero chiara.
Mi riferisco all’andamento delle notizie, sempre inesorabilmente lo stesso (lo abbiamo visto in relazione ai reperti piliferi, al furgone, ora alla presunta pedopornografia con l’apprezzato intervento demistificatore del Dott. Paolo Reale): ogniqualvolta sembra saltar fuori un nuovo elemento, prima se ne parla tanto, troppo.
Poi, puntualmente interviene un esperto che smonta la questione.
E allora tutto torna a tacere.

Intanto, però, la notizia infondata è stata data in pasto all’opinione pubblica, e nessun dietrofront potrà mai cancellare un dato inserito nell’impietoso circuito mediatico.

D’altro canto, come potremmo pretenderlo in un contesto di disinformazione in cui c’è chi è disposto a credere che i pedopornografi, che notoriamente usano server super criptati saltando da un server all’altro ogni 10 secondi da New York a Kuala Lumpur, si mettano a fare ricerche su Google?

Allora si può soltanto tornare a tacere, e tornare nel solito limbo degli indizi non sufficienti a fare di Massimo Bossetti un assassino, ma, a quanto pare, sufficienti a consentire, ad ogni nuovo fiato di tromba, un nuovo linciaggio mediatico.

E tra questi elementi mai sufficienti, va inserito anche il DNA (che è anzi l’unico elemento non risibile dell’intera vicenda): va inserito tra gli elementi non sufficienti per le ragioni già esposte tante volte, e che oggi vorrei lasciar spiegare a questo articolo pubblicato su Il Chimico Italiano, maggio – giugno 2014, anno XXV, n. 3.

IlChimicoItaliano

La parte finale merita di essere messa in evidenza in maniera chiara:
“Per gli investigatori si tratta di un aiuto importante anche se non sufficiente a collocare temporalmente il soggetto sul luogo del delitto, perché sia un mozzicone che un coltello si possono trasportare, veicolando un DNA estraneo nella scena criminis.
Se non contestualizzata in maniera critica, ogni fonte di prova, anche quella genetica, rischia di palesarsi come mero effetto CSI – ovvero tentativi grossolani di risolvere le indagini con semplici congetture, come appunto si assiste nei serial televisivi, e che spesso conducono a clamorosi errori investigativi destinati a naufragare durante il processo quando, nel dibattimento, durante il contraddittorio tra le parti, si formano realmente le prove”.

Ogni volta, dunque, al cadere dell’ultima news ventilata, si torna bruscamente all’amara realtà: oltre al DNA, inesorabilmente affetto dalle solite problematiche di trasportabilità e non databilità, non c’è un solo indizio univoco, e dunque non c’è un solo indizio, perché per essere tale un indizio deve rispondere a requisiti di gravità, precisione e concordanza.
E questo anche al di là delle problematiche che di per sé pone il processo indiziario (per chiunque volesse approfondire, nel nostro gruppo facebook ci sono stati degli interessanti dibattiti con il Dott.Gennaro Francione): come si diceva ieri, infatti, volendo citare un avvocato titolare della cattedra di procedura penale all’Università di Palermo, “cento indizi non fanno una prova così come cento conigli non fanno un leone ma una conigliera”.
Proprio a proposito di processo indiziario, Gennaro Francione ha citato una parte della sua opera “I dadi di Temi”, in cui l’esito di un processo viene emblematicamente deciso con un lancio di dadi dal giudice: pari colpevole, dispari innocente.

lL CANCELLIERE GIORGIO TRIBOULET(declamando): E come fa giudice a motivare così divinamente, a esprimere le rationes decidendi una volta che ha scelto a caso?
ARMANDO BRIGLIADOCA: Tutto si motiva, mio caro. Io scrivo 100 pagine di una sentenza che fila come un orologio, poi metto la firma e do 30 anni di galera. Peccato che la verità sia un’altra. Il poveraccio incriminato era innocente!
GIORGIO TRIBOULET(al pubblico): Insomma basta rispettare formalmente le forme, fare un esercizio onesto e salutare e accordare il beneficio del tempo. Poi, comunque vada, il verdetto vero o sbagliato che sia… giustizia è fatta!
ARMANDO BRIGLIADOCA: Bravo! Giustizia e aria fritta!

Il punto è che, nel nostro caso, non siamo neppure di fronte ad un processo indiziario, perché i presunti indizi mancano di univocità (o, per dirla in termini giuridici, di precisione), dunque è molto difficile perfino ritenerli indizi.

Così, al cadere dell’ultima news, tutto torna sempre a tacere.
La quiete dopo la tempesta.

Una falsa quiete, però, perché una notizia inserita nel circuito mediatico, quand’anche smentita o smontata, non lascia scampo.
Ed una volta approntato il patibolo, nessuna obiezione potrà fermare il crepitare della mitraglia.

La degenerazione mediatica è stata sin dall’inizio, e continua ad essere, senza precedenti e senza pari, ed anzi continua giorno dopo giorno a raggiungere picchi inusitati, tanto che non si può dar torto a Gianluca Perricone, che in un articolo pubblicato sul suo blog qualche giorno fa con l’emblematico titolo FATTI PRESUNTI SENZA NESSO LOGICO, esordiva con queste parole:

“Continuando di questo passo, si verrà prima o poi a scoprire che il cagnolino ha messo incinta una bastardina e che magari uno dei figli ha anche rubato la merendina ad un compagnetto di scuola”.

Non bastavano, in effetti, cene alla trattoria e lampade solari fatte in un centro estetico vicino alla fermata dell’autobus che prendeva Yara (si dovrebbe dunque supporre che Massimo Bossetti facesse le lampade alle sette del mattino o all’una e mezza del pomeriggio per vedere gli autobus degli studenti, ovviamente ritenendo del tutto credibile che un centro estetico sia aperto in tali fasce orarie?), ci si è voluti spingere perfino oltre nella tragicommedia, fino alle presunte “corna”: quindi, ammesso e non concesso che la notizia possa essere fondata, se un uomo viene tradito dalla consorte ci sarebbero leggi scientifiche o massime d’esperienza attestanti la correlazione ad azioni omicidiarie non rivolte verso le persone coinvolte (come gli amanti) ma verso una terza persona del tutto estranea?

O, molto più verosimilmente, si scava tra i gossip di famiglia e nelle mutande della consorte perché non si trovano altri appigli concreti per avvalorare un castello accusatorio che non sta in piedi?

Certo è che se il “movente” più credibile che si riesce a trovare è proprio questo, il mio augurio di non arrivare al rinvio a giudizio, prima ancora che al sig. Massimo Bossetti, è rivolto alla Procura di Bergamo, che potrebbe uscirne con un’immagine non propriamente entusiasmante.

Nei precedenti articoli ho usato spesso una parola e i suoi derivati.
Mi riferisco alla parola farsa.

Qualcuno potrebbe aver pensato che abbia scelto questo termine nell’intento di muovere una critica pungente alla continua divulgazione di presunti indizi insussistenti e privi di qualsivoglia nesso logico- ma sbaglia: ho usato la parola farsa in senso prettamente storico ed etimologico.
La parola farsa deriva dal Latino farcire, ed inizialmente indicava l’inserzione di intermezzi comici nelle rappresentazioni sacre che si tenevano sul sagrato delle chiese; a partire dal XV secolo, pian piano passò ad indicare un componimento teatrale, che aveva la funzione di rallegrare gli spettatori, specie alla fine di una tragedia.

Se sin dai tempi di Cicerone la penisola italica può vantare un certo primato nella costruzione del mostro in questo caso temo ci si sia spinti davvero troppo oltre, dimenticando anche i lati umani della vicenda, e facendo sfoggio di una grettezza aberrante.

Nella vicenda di Massimo Giuseppe Bossetti c’è un esercito di bambini e ragazzini coinvolti.
La prima in assoluto è Yara, che a distanza di 4 anni non ha ancora trovato una pace adeguata, lasciando i suoi familiari in un limbo assoluto, incolmabile e straziante.
Ci sono i suoi fratelli, di cui uno in particolare è citato anche nell’ordinanza di custodia cautelare del secondo presunto assassino.
A lui credono quando parla di “barbetta” e di “macchina grigia”, non lo fanno quando dice che l’uomo di cui aveva paura sua sorella era “cicciottello” e che non corrisponde alla figura di Massimo Bossetti.

Ci sono le compagne di ginnastica ritmica che il presunto colpevole non l’hanno mai visto in palestra, ma anche a questo dettaglio è dato poco peso, non ha valore ai fini dell’indagine.

E poi ci sono i figli dell’accusato, di 8, 10 e 13 anni, sbattuti da un profilo facebook all’altro senza umana pietà, citati anche nei più squallidi articoli di giornale, in alcuni casi si svelano pure i nomi, non si sa mai che possiate incontrarli e far loro qualche domanda.
Tre innocenti che pagano il prezzo di una società che ha perduto completamente il senno, vigliacca, ipocrita e totalmente incapace di empatia.
Giornalisti, conduttori televisivi, esperti, opinionisti che non si chiedono, nemmeno per un attimo, “E se i figli di quest’uomo accendono la televisione, navigano su internet, s’imbattono su un quotidiano e leggono, vedono, ascoltano ciò che sto dicendo?”.
Arriva, prima o poi, il momento in cui la vita si fa vedere per quella che è e il mondo si svela nella sua bruttura, costringendoci a crescere all’improvviso, nessuno è scevro da questo passaggio, ma il modo in cui tutti questi bambini e ragazzini hanno dovuto impararlo è indecente.
Quei chilometri apparentemente troppo lunghi per l’accusato – sfido chiunque a non aver mai percorso distanze maggiori per evitare il traffico -, per questi giovani sono invece distanze ristrette, visto che da un paese all’altro si conoscono tutti, si sa vita, morte e miracoli, si condividono molte più esperienze che in un quartiere di città.
Encomiabile la famiglia Gambirasio che chiede di pregare per questi figli senza colpa, e necessario sarebbe andare oltre alla preghiera, ricordare, nei fatti, che loro non c’entrano e proprio per questo le lingue dovrebbero smettere di battere a vanvera, le penne dovrebbero aver finito l’inchiostro quando non c’è nulla da dire e la televisione dovrebbe occuparsi d’altro, se ancora sa occuparsi di qualcosa.

Negli ultimi giorni, meditavo sul concetto di famiglia e su come il nostro inconscio collettivo si stia dimostrando “schizofrenico”.
Poniamo che le ipotesi qui ventilate siano giuste e che alla fine scopriremo di aver sempre avuto ragione.
Facciamo finta che l’inchiesta si stia arrampicando sugli specchi e utilizzi il gossip di due famiglie (più tutte le altre satelliti – di fratelli, sorelle, cognati e cognate, con relativa prole) per continuare a battere la pista sbagliata.
Fatto questo, immaginiamo che sia solo una ripicca a muovere determinate scelte e cominciamo a elencare una serie di domande.
È davvero così imperdonabile dichiarare di avere una “famiglia normale”? In caso affermativo, cosa ci sarebbe di male, se alla fin della fiera, le bugie ruotassero intorno a qualche lampada in più, non preventivata dal budget stabilito tra coniugi?
Se in questa, più o meno, famiglia normale, non ci fosse nulla da sviscerare, tranne le solite gelosie, le piccole spese fatte di nascosto per evitare la solita lite, cosa ci sarebbe di tanto sconvolgente?
Se gli amanti di Marita non esistessero, sarebbe così grave, o si potrebbe perdonarle il fatto di essere una bella donna, che trova il tempo per prendersi cura di sé, al di là del piacere che potrebbe procurare ai maschi e dopo (ma anche durante) aver svolto il suo ruolo di moglie e di madre?
Se Massimo Bossetti fosse innocente, dovremmo condannarlo per non aver frequentato i disco-pub, per non avere l’amante cameriera e per il fatto che il sabato sera lo passa con moglie e bambini, anziché al bar coi suoi amici?
Sarebbe tanto brutto se andasse in chiesa, senza per questo essere un integralista cattolico come 3/4 di carta stampata e televisione sembrano aver capito?
Chi scrive non è qui per difendere la morale cristiana, la monogamia o cose di questo tipo.
L’obiettivo di questa riflessione è comprendere, nell’ottica della presunzione d’innocenza di un uomo che vive in un paese che si dice democratico, come mai la società civile, rappresentata dalle istituzioni, si accanisca tanto contro un ideale di vita semplice, fatto di lavoro, casa, scuola, qualche lampada e qualche messa, trascinando con sé la ripicca di modelli deliranti, ove se non si è in grado di dimostrare un delitto, si deve per forza massacrare la vita della gente come il più squallido dei reality show.
E nel dimenticatoio dell’esistenza, tra il pubblico, i volti inermi di chi ha perso una figlia che tutti sembrano aver dimenticato.

Allora, probabilmente questa vicenda si svilupperà e si concluderà secondo i moduli prospettati dal Prof. Giovanni Catalisano nell’articolo “La dimensione umana nell’interpretazione del reato”, pubblicato su Altalex [1], che cito anche nel (temo vano) tentativo di rinfrescare la memoria ad un’ampia schiera di giornalisti italiani:

“(…) il giornalista, pur investito dell’altissimo compito di informazione, deve sempre attenersi, fino a che non intervenga una sentenza di condanna, al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell’imputato e non può tacciare quindi lo stesso di una colpevolezza non ancora accertata. È vero, infatti, che sulla presunzione costituzionale di non colpevolezza dell’imputato prevale l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti di rilievo sociale relativi all’esercizio dell’attività giudiziaria, ma è anche vero che, come affermato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, l’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria non può tradursi nella celebrazione di pseudoprocessi, che inducano la pubblica opinione a “prendere conclusioni” sulla base di quanto viene diffuso dai mezzi di comunicazione di massa, con il rischio ulteriore di una perdita di fiducia nell’autorità giudiziaria, in aggiunta alla violazione della presunzione di non colpevolezza degli accusati.

Non è superfluo ricordare, visto ciò che accade, che la colpevolezza dell’imputato si ritiene accertata quando sia intervenuta una sentenza definitiva con cui sia stata accertata e provata, oltre ogni ragionevole dubbio, davanti ad un giudice naturale, terzo, imparziale, indipendente ed autonomo sulla base delle prove formate in dibattimento, ad eccezione dei casi in cui la prova non si forma in dibattimento, nel pieno contraddittorio tra le parti a cui deve essere garantito di esercitare tutti i diritti ed i poteri che sono diretti all’emanazione di una sentenza frutto di un giusto processo.

Alla luce di quanto detto finora si comprende come pochi siano gli elementi in possesso dei giornalisti che sempre più ritengono di aver già compreso una realtà che ancora è in corso di accertamento e che sarà interpretabile solo quando si saranno accertati i fatti come si sono realmente verificati e non come sono stati presentati all’opinione pubblica dai giornalisti. Sono tantissimi i casi di persone indicate in un articolo giornalistico come colpevoli di un reato che in realtà non vengono ritenute tali dal giudice competente.

Neanche la differenza tra l’essere indagato ed imputato è spesso posta nella giusta cornice comunicativa e, in tal modo, l’opinione pubblica viene spinta verso un’idea piuttosto che un’altra. Ciò ha dato vita alla classica divisione tra “innocentisti” e “colpevolisti”.

In molti dimenticano che non sempre i colpevoli vengono individuati e condannati, tanti sono i casi di detenzione ingiusta che producono richieste di risarcimenti danni che non potranno ridare al detenuto non colpevole il ripristino della reputazione goduta prima del coinvolgimento processuale sfociato nella ingiusta detenzione. In questi casi i giornalisti che avevano riempito intere pagine con le loro osservazioni, sempre in chiave colpevolista, si limiteranno, quando ciò accade, in un piccolo articolo o in un breve servizio televisivo, a comunicare l’errore giudiziario che è avvenuto, nella consapevolezza che l’opinione pubblica, pronta a schierarsi quando si trattava di dichiararsi “colpevolisti” o “innocentisti”, rimarrà indifferente poiché troppo impegnata a discutere il caso del giorno.”

Lo ripeterò dunque per l’ennesima volta: le schifezze che abbiamo sentito su quest’uomo, senza alcun controllo, spesso senza alcun fondamento, per bocca e penna di giornalisti e opinionisti sputasentenze tronfi di presuntuosa ignoranza, sono sintomo di un imbarbarimento collettivo che la nostra civiltà e le nostre coscienze non possono tollerare.

Dove sono finiti, rispettivamente, i garantisti, l’Ordine dei Giornalisti e il Garante della Privacy?

Dice bene il Catalisano, e in fondo un tale modus operandi è tipicamente da noi: prima si sputano le sentenze sulle pagine dei giornali e nei palinsesti televisivi, poi, quando i casi si concludono con proscioglimenti e assoluzioni, un breve trafiletto e tutto finisce così.
Tanto, il popolino sarà già impegnato a crocifiggere il nuovo mostro di turno, vero o falso che sia.

Ed ecco che sul vecchio “mostro”, sulla cui vita erano stati avventatamente posti i sigilli, viene fatto calare in fretta e furia il sipario dell’indifferenza, dopo averlo distrutto nel fisico, nella mente, nella dignità, dopo averlo ucciso e sepolto, lasciando in suo ricordo una lapide con sempre la stessa scritta prestampata: “Uno dei tanti”.

Come da protocollo, come una comparsa priva perfino della dignità del proprio nome nei titoli di coda.

Ma nello svolgersi di questo ennesimo spettacolo che stride con la civiltà ed il buon senso, non possiamo dimenticare neppure che da ormai 75 giorni un uomo che si dichiara innocente è in carcere.
Qualche giornalista ha solertemente spiegato a beneficio del popolo intero perché Massimo Bossetti deve stare in carcere: noi, oggi, alla luce dell’istanza di scarcerazione che verrà presentata a breve dai difensori, vogliamo spiegare invece perché non dovrebbe starci.

istanza-scarcerazione

Sulla custodia cautelare in carcere di per sé si potrebbero versare fiumi di inchiostro, sia in relazione ai concreti modi di applicazione attuale che tendono a renderla, contra legem, del tutto indistinguibile nei contenuti da una pena detentiva, sia prospettando qualche possibile profilo di incostituzionalità con riguardo agli artt. 13 e 27,2 Cost., ma in queste sede, per non risultare dispersivi, limitiamoci ad una considerazione: nell’articolo che ho inserito ieri, tratto dal blog di Emilio Quintieri, viene spiegato molto bene come la carcerazione preventiva dovrebbe essere usata unicamente come extrema ratio, cioè solo laddove tutte le altre misure cautelari siano inidonee a prevenire pericolo di fuga/inquinamento delle prove/reiterazione del reato.

Posto che nel nostro caso la custodia cautelare è stata disposta sulla base di un preteso pericolo di reiterazione del reato, avevo già fatto qualche considerazione in proposito, sottolineando come sembrino mancare i presupposti de iure e de facto.

Infatti, l’art. 274 del codice di procedura penale, rubricato “Esigenze cautelari” dispone in relazione alla pretesa possibilità di reiterazione del reato che questa possa sussistere:

“…per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali”

Il signor Massimo Bossetti risulta però incensurato e non risultano valutazioni psicologiche che ne abbiano dimostrato ferocia tale da “commettere gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale”; inoltre, quand’anche Bossetti fosse colpevole, il delitto non è stato reiterato per quattro anni e appare dunque del tutto inverosimile che la reiterazione possa avvenire ora con gli occhi della Procura e di 60 milioni di Italiani puntati addosso.

Dalla lettura dell’ordinanza sembra emergere come per disporre la custodia cautelare in carcere il GIP abbia provato a fare una valutazione psicologica (ritenendo l’indagato “privo di freni inibitori”), basata non su comportamenti o atti precedenti verificati, essendo il soggetto incensurato, ma esclusivamente sull’addebito di un fatto di reato in relazione al quale l’indagato è coperto dalla presunzione d’innocenza.

Sembra insomma agitarsi nell’ordinanza lo spettro del concetto di “pericolosità sociale”, esito di teorie in larga parte datate e sconfessate, di ascendenza lombrosiana.

Questa problematica è oggi generalmente affrontata con riferimento alla disposizione di misure di sicurezza, perché di norma è proprio in questo frangente che, a livello codicistico, se ne parla.

Il concetto di “pericolosità sociale” del reo prese piede a cavallo tra ‘800 e ‘900 come esito della traduzione in schemi giuridici di un indirizzo criminologico dell’epoca, propugnato dalla cosiddetta Scuola Positiva.

Secondo questa teoria, le origini del fenomeno criminale andavano ricercate nell'”uomo delinquente”, cioè nelle caratteristiche biologico-somatiche dei singoli individui.

Questa concezione aveva chiaramente dei risvolti illiberali del tutto inaccettabili, in quanto consentiva al giudice un arbitrio incontrollabile, e pertanto finì per cadere vittima dei propri stessi eccessi, tanto che diversi Autori che muovevano da premesse criminologiche di questo tipo (come il penalista tedesco Franz Von Liszt) finirono per prendere le distanze dalle spinte illiberali del modello positivistico, riaffermando il valore universale dei principi, di ascendenza illuministica, dello stato di diritto come imprescindibile punto di partenza.

Le teorie della “pericolosità sociale” erano tanto eccessive da aver influenzato poco perfino le nostre codificazioni d’epoca fascista: il concetto di pericolosità sociale è stato infatti recepito dal codice Rocco ma in modo tutto sommato “debole” (almeno per l’epoca), profilandosi quasi sempre, per aversi dichiarazione di pericolosità sociale, l’esigenza della commissione di un fatto di reato concreto.

Attualmente, quando si parla di pericolosità sociale (come ho anticipato, in relazione alle misure di sicurezza) sorgono inevitabili problemi dottrinali.
Questo perché “la stessa categoria concettuale della pericolosità sociale attraversa una gravissima crisi: è fortemente dubbio che il giudice (…) possa prognosticare come “probabili” futuri comportamenti devianti di questo o quel soggetto (…)”. [2]

Fatta questa premessa, ciò che vorrei evidenziare è che in tale frangente non si parla di misure cautelari, ma di misure di sicurezza, disposte dopo l’accertamento processuale della effettiva commissione di un determinato reato.

A norma dell’art. 202,1 c.p., infatti, “le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato”.
Ancora, in relazione alle misure di sicurezza disposte per soggetti imputabili, si pensi ai commi 1 e 2 dell’art. 216 c.p. che fa riferimento a:
“coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere”

Se sorgono problemi in questi casi, secondo recenti orientamenti criminologici, poiché è pressoché impossibile e rischia di risultare arbitrario ogni tentativo di  prognosticare come “probabili” futuri comportamenti devianti di questo o quel soggetto, come è possibile azzardare una tale prognosi in capo ad un incensurato coperto da presunzione di innocenza per un delitto in relazione al quale non è stato ancora accertato il suo coinvolgimento?

Se a tanti la possibilità che Massimo Bossetti non sia colpevole pare arrecare un certo disagio, non da ultimo perché questo implicherebbe il fatto che il colpevole non sia stato ancora individuato, come recentemente dichiarato all’Adnkronos dal Dott. Ezio Denti questa consistente parte dell’opinione pubblica “si dovrà ricredere, perché contro un sospettato servono prove”.

Alla luce di queste considerazioni e delle indiscrezioni mostranti un’indulgenza al gossip che lascia, nel contempo, basiti ed amareggiati, non posso che concludere con un appello, ironico ma non troppo: se nulla di concreto emerge a confortare la valenza probatoria del DNA (ricordiamolo, riscontrato in una traccia unica, quantomeno anomala se si suppone che il killer si sia ferito un dito durante l’aggressione) e vengono presentati come indizi di un grave delitto lampade solari, presunti episodi di infedeltà coniugale, celle telefoniche agganciate dal paese di residenza, furgoni senza targa visibile e di modello diverso dal proprio ripresi in un paese limitrofo e cene in trattoria, allora temo che potremmo essere tutti colpevoli.

A questo punto, direi che abbiamo trovato finalmente la soluzione per il sovraffollamento delle carceri: è semplice, basta sottoporre tutti a carcerazione preventiva.
Se venissimo sottoposti tutti a custodia cautelare, infatti, l’intera penisola potrebbe diventare il posto in cui eseguire la misura cautelare stessa.
Basterà recintarla e sorvegliarla a dovere e così, finalmente, potendo questa soluzione garantire a tutti uno spazio vitale adeguato, la Corte di Strasburgo la smetterà una buona volta di condannare l’Italia per le disumane condizioni delle nostre carceri.
Con questo semplice stratagemma, come si suol dire, prenderemmo due piccioni con una fava: in fondo, cosa mai potremmo chiedere di più?


1- http://www.altalex.com/index.php?idnot=50507

2- Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, G. Marinucci – E. Dolcini, Giuffrè Editore

Il criminologo Ezio Denti all’Adnkronos: il DNA non basta, Bossetti sarà scagionato

Oggi non avrei dovuto scrivere, ma non posso non segnalare questo articolo-intervista al Dott. Ezio Denti, su DNA (e suo possibile trasporto), ragionevole dubbio e totale assenza di altri indizi univoci a carico di Massimo Bossetti.

http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2014/08/23/caso-yara-criminologo-bossetti-sara-scagionato-dna-non-basta_dE12GINNqZ3siS4sePdAJK.html

Secondo il Dott. Denti, Massimo Bossetti “sarà scagionato. Il Dna è una prova, ma sfido qualsiasi genetista a dire che non è trasportabile; dunque dove sono gli elementi che dimostrano che lui ha ucciso Yara?”.

(…)

“Bossetti è nato per essere scagionato”, contro di lui ci sono “elementi discutibili” e poco importa se l’opinione pubblica sembra aver bisogno di un colpevole, “si dovrà ricredere, perché contro un sospettato servono prove” e con quello che la procura ha in mano “non credo si arriverà neanche a processo”.

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Naturalmente, non posso che concordare con quanto dichiarato dal Dott. Ezio Denti.

Traggo dal saggio “La prova scientifica nel processo penale” del Prof. Giovanni Barroccu:
“Scrisse Ludwig Wittgenstein che al di là di ogni ragionevole dubbio deve significare che la vanga del dubbio, che deve sempre armare il giudice, ha incontrato lo strato duro della roccia, rappresentato dalle prove, e si è piegata, risultando implausibile ogni spiegazione diversa della colpevolezza. E’ vero che la clausola ha in sé una contraddizione in termini, in quanto ritenere provato un fatto in presenza di un dubbio che appaia ragionevole risulta illogico; tuttavia il beyond a resonable doubt deve costituire un canone interpretativo secondo cui la colpevolezza deve sempre essere suffragata da un solido e coerente quadro probatorio (…)”

Nel caso in analisi, è mia precisa opinione che la soglia del ragionevole dubbio non possa essere superata.
Mancano definizioni precise del concetto di ragionevole dubbio, tuttavia è possibile tracciare qualche considerazione generale.
Scrive il Prof. Giovanni Canzio che “la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio pretende (ben al di la della stereotipa affermazione del principio del libero convincimento del giudice) percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica in termini di certezza processuale, dovendosi riconoscere che il diritto alla prova come espressione del diritto di difesa estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti a una valutazione legale completa e razionale della prova.”

Ancora, secondo la definizione della Dott.ssa Maria Elena Catalano “il dubbio può dirsi ragionevole quando le prove acquisite nell’istruzione dibattimentale consentono una spiegazione alternativa dei fatti”.

Possiamo dunque affermare che si ritiene, in linea generale, che il ragionevole dubbio sia superato solo qualora non esistano (o non resistano), dinnanzi all’impianto accusatorio, alternative plausibili.
Rectius: c’è chi sottolinea, giustamente, che il ragionevole dubbio possa essere superato anche qualora vi siano alternative astrattamente plausibili in rerum natura, a patto che siano del tutto inverosimili nel caso concreto.

E’ chiaro che nel “nostro” caso il ragionevole dubbio non potrà essere superato: questo perché, per quanto riguarda la traccia biologica, non solo il trasporto è possibile in rerum natura, ma è reso plausibile proprio dalle circostanze concrete (lavoro svolto dall’agente implicante utilizzo di strumenti passibili di essere utilizzati da terzi come arma del delitto, epistassi, traccia unica ed esigua in cadavere rinvenuto dopo diversi mesi ed esposto ad intemperie e possibili contaminazioni del terreno).
Questo per quanto concerne la c.d. “prova scientifica”, che di fatto resta meramente indiziaria poiché isolata da altri elementi che concretamente la avvalorino.

Non ci sono elementi che avvalorino il DNA in quanto i vari altri presunti elementi (dalle docce solari alle altre amenità più grottesche fino a cose apparentemente meno ridicole) non costituiscono neppure indizi in quanto ad un’analisi attenta mancano del tutto dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Ciò posto che:
-un indizio è grave quando è dotato di un grado di persuasività
elevato e quindi riesce a resistere ad eventuali obiezioni;
-un indizio è preciso quando non è suscettibile di diverse
interpretazioni;
-un indizio è concordante nel senso che vi devono essere
necessariamente più indizi che confluiscono tutti nella stessa
direzione.

Nel nostro caso non vi è nulla che resista ad eventuali obiezioni, e soprattutto non vi è nulla che non sia suscettibile di diversa interpretazione.

Mille elementi equivoci e passibili di plurime interpretazioni incollati fra loro non fanno una prova, e Massimo Bossetti non potrà essere condannato solo perché la sua condanna è stata decisa in diretta da teleimbonitori che ne hanno decretato la colpevolezza senza appello contravvenendo al proprio dovere di imparzialità e correttezza professionale.

Per concludere, inserisco questo link (http://www.crimeblog.it/post/8675/melania-rea-identificate-le-tracce-di-dna) apparentemente del tutto slegato ed estemporaneo, sul caso Melania Rea.
Lungi da me voler entrare, in questa sede, nel merito della questione, perché il risultato sarebbe estremamente dispersivo, ma forse non tutti ricordano che anche su Melania Rea furono trovate varie tracce di DNA, tra le quali una negli slip attribuita al bambino di una sua amica.
Ecco, con ciò vorrei sottolineare ancora una volta un fatto che, più o meno (in)direttamente ho rimarcato a più riprese: lo spettacolo di ricerca estenuante che non porta a nulla se non ad una serie di elementi equivoci è il risultato diretto di quello che personalmente considero un errore precedente.
L’errore in questione è stato quello di affidarsi alla cieca ad una traccia biologica dando per scontato che appartenesse all’assassino.
Un’inferenza, questa, assolutamente illogica, perché la cosa non stava scritta da nessuna parte.
L’errore è stato il fatto di essersi irrazionalmente innamorati di una tesi comoda.
La convinzione -spesso mediaticamente indotta e scientificamente risibile- che una traccia di DNA rinvenuta nel luogo del delitto o sul corpo della vittima debba necessariamente essere dell’assassino, deve essere contrastata anche al di là del caso specifico, perché trattasi di una convinzione fuorviante e pericolosa, e come disse Goya “il sonno della ragione genera mostri”.

Bisogna rendersi conto del fatto che si sta parlando, nel nostro caso, di una traccia unica.
Se la vittima fosse stata completamente imbrattata di sangue altrui, ovviamente, i dubbi sarebbero stati ben pochi, ma il “nostro” quadro è completamente diverso.

Se partendo da una traccia biologica repertata si fa un’indagine alla cieca e si arriva ad una persona, e se di questa persona si scarnifica la vita privata, anche familiare, fino all’inverosimile è ovvio che si possano trovare elementi con una doppia lettura.
Qualsiasi persona del luogo, ad esempio, sarebbe stata vista passare a Brembate (paese limitrofo), qualsiasi persona del luogo avrebbe agganciato celle telefoniche locali, qualsiasi persona del mondo ha dei piccoli “vizi” personali, delle piccole fisse, delle situazioni familiari che messi impietosamente sotto la lente d’ingrandimento in qualche modo possono più o meno forzatamente (e malamente) essere accostati al fatto.
Il punto è che, se come si suol dire il delitto perfetto non esiste, allora si dovrebbero trovare elementi chiari ed univoci, non continui presunti elementi che possono essere accostati al fatto in modo del tutto forzato e innaturale e che, al contrario, troverebbero spiegazioni ben più ovvie e confacenti.

Dunque, nel caso in questione, l’unica vera domanda da porsi è: perché questi elementi univoci non ci sono?

Io ho dato la mia risposta: perché l’innamoramento della tesi comoda (traccia di dna=assassino) nell’esasperazione di un’indagine difficile ha prodotto un mostro logico e giudiziario.

A questo punto, non posso che augurarmi che questo caso possa, anche a posteriori, insegnare qualcosa e servire da monito per il futuro, anche alla luce di una pressante esigenza di alfabetizzazione giuridica funzionale, che in questo caso si è dimostrata, ahimè, del tutto carente.

Alessandra Pilloni

Il DNA vola… Ma non parla! Quando il circo mediatico va a nozze con la fiera della banalità.

A ormai due mesi dal fermo del signor Massimo Bossetti, credo si renda necessario sviluppare ed approfondire qualche considerazione sulla gogna mediatica alla quale stiamo tristemente assistendo.

C’è un filo sottile, in questo caso, che lega forcaioli, sciacalli mediatici e linciatori morali di ogni risma, che fa da collante come un laconico “volemose bene” che tiene tutti uniti.
Si tratta di una frase: “il DNA non vola.”

Anche in data 12 agosto, il Servizio Pubblico ci ha offerto su un piatto d’argento questa ormai famosa perla.
Uno Mattina Estate, intervista alla nota giornalista Grazia Longo.
La signora Longo ci avverte: “Sul corpo di Yara c’era il sangue di questo signore, non è che il sangue vola. Il dna è una prova inconfutabile.”
Ora sì che possiamo stare davvero tranquilli: le certezze giornalistiche superano, a quanto pare, anche quelle dei periti: non c’è infatti certezza alcuna che la traccia sia ematica, e la natura biologica del materiale genetico rinvenuto è stata ricavata solo per esclusione, eppure Grazia Longo conosce con precisione perfino la natura della traccia (oltre a sapere che non vola).
Quisquilie, immagino, per chi sentenzia dai saloni televisivi.

E se il DNA non vola non si può avere pietà nei confronti di Massimo Bossetti, che non può che essere colpevole del terribile delitto ascrittogli.
Che il DNA non voli lo ripetono davvero tutti i colpevolisti: dagli opinionisti televisivi alle casalinghe annoiate in cerca di mostro edizione estate 2014, da esponenti del mondo della cultura ad anziane comari estimatrici di Umperi Bogart ed attente a seguire un’alimentazione povera di grassi a causa del “polistirolo” alto, tutti uniti nel nome della forca, da levare sempre più alto e con sempre maggior protervia.
E’ il nuovo slogan del forcaiolismo democratico: forcaiolismo a buon mercato per grandi e piccini, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

forche

Insomma, signore e signori, sappiatelo: siete tutti invitati alle nozze tra circo mediatico e fiera della banalità!

Non dimenticate: il DNA non vola.

E’ un vero tormentone… Ma è anche un tormentone vero?

Appena qualche giorno fa, l’indimenticabile Robin Williams ci ha lasciati, ed ho visto circolare con insistenza sulla home di facebook una celebre frase tratta dal film “L’attimo fuggente”, una frase così bella che vale davvero la pena di riportare:

“Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! E’ proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva”.

Una lezione di vita tanto grandiosa e facile da postare su facebook quanto difficile da mettere in pratica.

O forse, in questo caso, piuttosto che salire sulla cattedra vi si dovrebbe scendere, perché se è facile ergersi ad esperti, soprattutto in materie che esulano dalle proprie competenze, non è accettabile che lo si faccia a cuor leggero sulla pelle di un uomo che ha tutto il diritto di essere considerato innocente fino al terzo grado di giudizio.

In data 29 luglio, su Tgcom24, il Dott. Paolo Liguori ha condotto una puntata magistrale di Fatti e Misfatti, che riporto e consiglio ai lettori.

http://fattiemisfatti.tgcom24.it/wpmu/2014/07/29/presunto/

Tra gli ospiti, anche il genetista Dott.Vincenzo Nigro, che pur affermando che una traccia di DNA consente di identificare con certezza pressoché assoluta una persona, ha detto anche ciò che in pochi si sono presi la briga di sottolineare.

Non si tratta di chissà quale rivelazione, in effetti, ma di una semplice quanto scomoda ovvietà: la presenza di una traccia di DNA nel luogo del delitto indica solo ed esclusivamente la presenza della traccia stessa, e nulla più.

La presenza di una traccia di DNA, per quanto ai “buttachiavi” possa dispiacere, finisce in tal modo per rivelarsi tautologica: non indica colpevolezza, e come coerentemente evidenziato dalla Dott.ssa Cristina Brondoni, criminologa anch’essa presente in studio, non implica ovviamente capovolgimento dell’onere probatorio.

A proposito di prova “scientifica”, mistificazioni e diritto alla difesa, non posso che inserire un brillante intervento del Prof. Sergio Lorusso, che mostra molto bene alcune insidie e fallacie comuni che, anche a causa della fortissima mediatizzazione della giustizia, rischiano di creare realtà potenzialmente pericolose non solo per i cittadini, ma per i principi stessi dello stato di diritto:

“Dico cd. ‘prova scientifica’ perché in realtà – a dispetto del titolo dato a questo bel Convegno – possiamo affermare che la prova scientifica non esiste.
O, almeno, non esiste nell’accezione invalsa in questi ultimi anni anche nel nostro Paese, fortemente alimentata dai
media.
Vi sembrerà un’affermazione forte, ma cercherò di darne conto in questa mia relazione introduttiva.
Ricordo, intanto, che dell’espressione ‘prova scientifica’ non troviamo traccia alcuna nel codice di rito né in altre leggi che disciplinano lo svolgimento del processo penale.
Si parla tutt’al più di prova atipica, o per meglio dire di prove non disciplinate dalla legge, nell’art. 189 c.p.p., ma quest’ultimo concetto non va confuso con quello di prova scientifica.
(…)
Dobbiamo realisticamente prendere atto, in ogni caso, che espressioni come “investigazioni scientifiche” e “prova scientifica” sono divenute ormai di uso comune non soltanto da parte di chi opera in ambito giudiziario ma anche da parte dell’opinione pubblica, grazie soprattutto alla risonanza mediatica di alcuni casi in cui il ricorso alle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo penale è stato massivo; anche se, come sappiamo, non sempre risolutivo, come i processi per i delitti di Perugia e di Garlasco ci insegnano.
“Investigazioni scientifiche”: una formula che in questi ultimi tempi è diventata quasi una ‘formula magica’, idonea a risolvere i più intricati ed efferati casi giudiziari.
Ma è proprio così?
E davvero la cd. “prova scientifica” è in grado di sciogliere tutti i dubbi e le incertezze che da sempre accompagnano la difficile arte del giudicare?
E ancora, in quale maniera il diritto alla prova viene ad essere condizionato dalle conoscenze tecnico-scientifiche applicate al processo? Sono interrogativi ai quali occorre rispondere per fare chiarezza sull’argomento, per comprendere fino a che punto l’apporto delle scienze stia condizionando l’accertamento giurisdizionale, quanto incida sulla nascita di una ‘nuova’ cultura dell’investigazione, in che misura – e questo mi sembra un aspetto di particolare interesse per una platea di avvocati – i diritti e le garanzie individuali siano davvero tutelati nella più recente stagione del processo penale caratterizzata dall’exploit della scienza applicata al processo.
Affinché a farne le spese non sia l’effettività del diritto di difesa.

Il ricorso poco meditato alla scienza e alle sue applicazioni investigative può infatti tradursi in un vulnus per l’intero sistema di garanzie delineato dal codice di rito, eludendo le griglie probatorie e decisorie tracciate dal legislatore.
Ciò non significa, naturalmente, rinunciare per partito preso all’indubbio contributo che la scienza e la tecnica possono fornire all’accertamento giurisdizionale.
Già alla fine dell’ottocento, del resto, era maturata la consapevolezza del valore fondamentale di un’investigazione penale svolta con metodo e rigore, sfruttando anche le potenzialità offerte dalla scienza.
(…)
Più potere alla scienza, quindi?
E se sì, a quale prezzo per il processo penale e per le sue garanzie?
Per poter rispondere compiutamente a tali domande è necessario partire da una riflessione sui rapporti tra scienza e prova penale, per sfatare alcuni miti e far affiorare le insidie insite in una materia che presenta un indubbio fascino.
Evitando così di cadere vittime di credenze e luoghi comuni potenzialmente molto pericolosi.

“Siamo tutti molto ignoranti. Ma non tutti ignoriamo le stesse cose”, afferma Albert Einstein (1879-1955), il padre della fisica moderna, uno dei pensatori simbolo del XX secolo, esplicitando il suo approccio relativistico alla conoscenza scientifica.
E al contempo rimarcando l’importanza della condivisione del sapere e delle competenze, il valore aggiunto derivante dalle sinergie tra gli apporti individuali: una visione che risulta fondamentale in ambiti quale quello in esame.
L’apporto degli esperti – periti e consulenti tecnici – che si muovono sulla scena del crimine e nel processo penale avvalendosi sia di strumenti tecnico-scientifici consolidati che di metodi innovativi talvolta non ancora avallati dalla comunità scientifica internazionale, può risultare decisivo per la soluzione di casi giudiziari altrimenti inestricabili.
Ciò non significa,tuttavia, che la scienza sia oggi (come ieri) in grado di fornire tutte le risposte che l’accertamento giurisdizionale rivendica: il risultato dell’azione degli esperti nel processo penale, difatti, per quanto attendibile possa essere si traduce pur sempre in ‘certezze provvisorie’, che necessitano di un attento e meditato vaglio giudiziario, nel rispetto delle regole dettate dal codice di rito: il procedimento probatorio, come dicevo, ha le sue scansioni e i suoi canoni, che devono essere osservati sempre e comunque, senza che il progresso scientifico e la sua proiezione processuale possano alimentare facili entusiasmi, che rischierebbero di mettere in crisi le linee portanti dell’ordinamento.
“I media, le fiction, la cronaca offrono oggi un’immagine idealizzata della scienza, e il suo metodo viene spesso visto dalla gente comune come infallibile”, le scienze forensi appaiono investite di aspettative che “spesso superano le loro reali potenzialità” e come ha affermato una nota antropologa forense impegnata nelle più importanti indagini di questi ultimi anni, Cristina Cattaneo, “l’equivoco che attribuisce a queste discipline, che [certo] possono fare molto ma non sono prive di limiti e imprecisioni, una sorta di ‘onnipotenza’ può nuocere davvero non solo agli ‘scienziati forensi’ stessi, ma alla giustizia e alle vittime.

Il vero volto delle investigazioni forensi, insomma, è ben distante “dalle versioni patinate che ne danno alcune fiction o dall’immagine completamente falsata che emerge dai casi di cronaca o dai salotti televisivi”.”

Se dobbiamo, in ogni caso, ritenere ancora validi i principi fondamentali dello stato di diritto, ne consegue che, come tante volte ho avuto modo di sottolineare su queste pagine, non è il signor Massimo Bossetti a dover dimostrare di essere estraneo al delitto ascrittogli o a dover dimostrare come la traccia sia giunta lì, ma è l’accusa a dover provare al di là di ogni ragionevole dubbio che la presenza di quella traccia dimostra la sua colpevolezza.

La sensazione, che ogni giorno che passa tende a trasformarsi sempre più marcatamente in una vera e propria certezza, è che l’accusa non sarà in grado di adempiere all’arduo compito.

Temo che in troppi, forse a causa dell’ottundimento causato dalla marea di gossip diffusi, non abbiano capito che l’unico vero e grande scoop dell’intera vicenda è che, al di là della traccia di DNA, in ben due mesi non sia emerso alcun indizio dotato di fondamento a carico del Bossetti.

Negli ultimi giorni, alcune testate giornalistiche ci hanno regalato un curioso dietrofront: da grandi accusatori a prudenti garantisti.
Ecco, ad esempio, rispettivamente, alcuni articoli pubblicati da “Oggi”, Corriere e perfino il Fatto Quotidiano.

fr

corriere

fq

Come dovremmo interpretare queste inversioni a U?
Non c’è nulla di male nel cambiare idea, anzi è segno di grande intelligenza e coraggio, tuttavia mi chiedo, se davvero di un sincero cambiamento d’idea si tratta (e non della ennesima strategia comunicativa per vendere qualche copia in più) dove fosse tutta questa intelligenza quando le stesse testate giornalistiche spacciavano come prove, per fare qualche esempio (e neppure tra i più imbarazzanti):

-una testimonianza anonima e inverificabile su presunte assenze dal lavoro di Massimo Bossetti;
-cene alla Trattoria “La Toscanaccia” (su questo “indizio” così imbarazzante scherzò perfino Feltri, dicendo che in quel caso anche lui dovrebbe considerarsi un omicida, avendo frequentato il locale);
-presunta frequentazione di una discoteca smentita dal titolare della discoteca stessa.

Un metodo di costruzione del mostro mediatico ben noto alla sociologia e anche piuttosto datato: chi ha un background di studi classici ricorderà certamente la descrizione che Cicerone faceva di Catilina, per dipingerlo come un uomo dissoluto e perverso.
La differenza, neppure troppo sottile, è che in quel caso Cicerone aveva in mano delle prove tangibili per dimostrare la congiura di Catilina, prove tangibili che sembrano invece platealmente mancare nel caso del signor Massimo Bossetti.

Insomma, se cambiare idea è del tutto legittimo, meno encomiabile è il dilazionato tentativo di resuscitare un uomo dopo averlo ucciso nel più brutale dei modi, linciato a mezzo stampa forti delle proprie certezze e posizioni, sottoposto a gogna e marchiato d’infamia senza contraddittorio e senza pietà, spesso sulla base di gossip inverificati, inverificabili e meschini.

Il DNA non vola?
Il DNA non vola, forse, ma in troppi sembrano aver dimenticato che non parla neppure: e dal momento che non è databile e nulla dice se la traccia in disamina possa essere esito di una veicolazione per trasporto (come già avvenuto in altri casi), la cautela sarebbe stata auspicabile, ben più della mistificazione alla quale abbiamo invece avuto il disonore di assistere.
Il DNA non vola, ma onestà intellettuale vuole che non si possa negare che non databilità e facile trasportabilità del DNA siano perfino i principali e più evidenti limiti tecnico-scientifici della prova in questione (vedasi ad esempio U. RICCI, C. PREVIDERÈ, P. FATTORINI, F. CORRADI, La prova del DNA per la ricerca della verità. Aspetti giuridici, biologici e probabilistici).

Non è affatto difficile trovare esempi di casi giudiziari in cui la circostanza del trasporto del DNA si è concretamente verificata, anche all’estero, come ben mostra questo articolo (http://www.abajournal.com/news/article/is_dna_infallible_proof_contamination_stats_can_lead_to_injustice), che illustra un caso emblematico in cui il DNA trovato addirittura sotto le unghie della vittima portò dritti dritti ad un 26enne, Lukis Anderson, che trascorse più di 5 mesi in carcere prima che i pubblici ministeri riconoscessero che non potesse essere l’autore del reato.
Anderson, infatti, aveva un alibi di ferro: la notte del delitto era ricoverato in ospedale, preso in cura dai paramedici per una grave intossicazione.
Presumibilmente il suo DNA finì sulla vittima per trasporto, veicolato attraverso strumenti paramedici.
L’articolo si conclude con una considerazione assai amara del Prof. Osagie Obasogie, che riporto paro paro in tutta la sua crudezza:
“Il prossimo Lukis Anderson potresti essere tu. Spera di poter contare su un alibi forte come il suo”.

“Bisogna inoltre considerare che l’uomo comune, dal suo canto, non è in grado, spesso di fare un uso critico dell’informazione: la prevalente disinformazione sulla giustizia dilaga in Italia anche perché la scolarizzazione è insufficiente e non esiste alfabetizzazione funzionale (culturale, civile, tecnica).”
Così si esprime la Prof. P. Bellucci nel suo “A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria”.

E se la Dott.ssa Cristina Cattaneo, nella sua opera “Certezze provvisorie” avverte del fatto che la scienza non fornisce alcuna prova regina è sempre più chiaro che, in fondo, quale fosse l’unica vera prova regina lo si era capito ben prima dell’avvento della genetica, delle indagini forensi e di CSI.

Confessio est regina probationum“, la confessione è la regina delle prove, come recita l’annoso brocardo.
E’ proprio la mancata confessione, nonostante gogna mediatica e regime di isolamento da ormai due mesi che, insieme alla sempre più plateale assenza di riscontri, sta gettando nel panico un po’ tutti, inclusi i nostri giornalisti.
Qualcuno riteneva forse di andare a colpo sicuro, ma probabilmente aveva fatto, come si suol dire, i conti senza l’oste: così, dopo il fermo in pompa magna, gli annunci trionfalistici con quella piccola traccia di DNA erta ad inequivocabile indizio di colpevolezza, i giorni sono cominciati a passare e i riscontri attesi, ahimè, non sono arrivati, nessun elemento è emerso a confortare il castello accusatorio.
Peggio ancora, è emerso che l’indagato soffre di epistassi.

C’è chi ha affermato che ci vuole una gran sfortuna per essere, da non colpevoli, incastrati da una traccia di DNA veicolata attraverso l’arma del delitto, ma volendo seguire questa linea è innegabile che ci voglia una certa dose di sfortuna anche nel concentrarsi sulla traccia di DNA che poi si scopre appartenere ad un uomo che soffre di epistassi.

Il tempo passa, e la probatio probatissima non arriva.
Forse si comincia a temere che non arriverà mai.
Massimo Bossetti, sia pure prostrato da due mesi di isolamento, non vacilla.
Sono innocente, fatemi pure tutte le domande che volete.

E se di pensiero scientifico applicato alle indagini si vuole parlare, ancora una volta non si potrà dimenticare Sherlock Holmes, il quale evidenziava come la verità stia in genere nella spiegazione più semplice.
Nel nostro caso, la spiegazione più semplice potrebbe essere quella che Bossetti non confessa perché non ha nulla da confessare.

Mi è giunta notizia che il solito settimanale Giallo ha recentemente sfornato l’ennesimo titolone: ora si cerca di ipotizzare un trauma subìto da Bossetti negli anni dell’adolescenza.

Giallo_trauma

L’articolo rende edotti i lettori del fatto che una sera di trent’anni fa il signor Massimo si sentì male e venne chiamata un’ambulanza, come avrebbe raccontato una vicina di casa dell’epoca.
“Cosa accadde davvero?”.
Chissà, sono certa del fatto che la cosa sia di vitale importanza ai fini dell’indagine, e soprattutto che rivesta un incomparabile interesse pubblico che ne legittima la divulgazione.
Mi dicono che il nuovo numero sia, ahimè, già approdato in edicola, stavolta con un nuovo titolone su una presunta crisi coniugale.
Mi permetto a questo punto di suggerire, per prossima settimana, l’intervista a qualche altra vicina (meglio se anonima) per informarci se quando Massimo era piccolo la signora Ester gli abbia mai dato una sculacciata per aver fatto i capricci: non sia mai che la chiave del mistero possa nascondersi proprio lì!

A tal proposito, oltre ai diversi casi in precedenza citati, mi è stata segnalata dall’amico Salvatore Massa una sentenza della V sezione penale della nostra Suprema Corte, che ha ben evidenziato come il diritto di cronaca non possa spingersi alla creazione di realtà parallele, specie se indimostrabili, in chiave colpevolista.

Cass. Pen., Sez. V, 3674/11 – la massima: “La reputazione del soggetto coinvolto in indagini e accertamenti penali non è tutelata rispetto all’indicazione di fatti e alla espressione di giudizi critici, a condizione che questi siano in correlazione con l’andamento del procedimento. Rientra cioè nell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tale attività”.
Rientra nell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività. E’ quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni “a futura memoria”, l’opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire.
In tal modo, egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l’evoluzione e l’esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare la affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione. A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell’esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività.”

Mi si dirà che i media non fanno che rispondere alla richiesta dei lettori, e che la tendenza popolare al colpevolismo è comprensibile perché, in fondo, la cosa che più spaventa dinnanzi a fatti di un’atrocità inaudita sia il fatto di non avere un colpevole.
Eppure, credo che il caso relativo a Massimo Bossetti sia stato, e sia, molto di più: è stato il banco di prova in cui alcuni hanno mostrato la propria professionalità e correttezza, altri la propria meschinità.

D’altro canto, come qualcuno ha recentemente ricordato, siamo pur sempre il Paese del caso Tortora, e ancora siamo il Paese dei cappi in Parlamento.

Siamo il Paese in cui prima si uccidono gli inermi, poi si prova, invano, a resuscitarli.
Siamo una terra di santi che ha perso ogni santità.

E a due mesi dal fermo di Massimo Bossetti, siamo anche il Paese che si conferma maestro nell’abuso scriteriato di misure cautelari.

La disposizione della misura cautelare, appare di per sé discutibile, non solo perché come già avevo avuto modo di sottolineare, il preteso pericolo di reiterazione del reato sembra contrastare ampiamente con il fatto che signor Massimo sia incensurato e non abbia reiterato il reato (ammesso e non concesso che mai abbia commesso un reato) per ben quattro anni, ragion per cui appare quantomeno assurdo che possa reiterarlo ora con gli occhi di 60 milioni di italiani puntati addosso, ma anche e soprattutto perché dalla lettura dell’ordinanza sembra emergere come per disporre la custodia cautelare in carcere il GIP abbia sostanzialmente provato a fare una valutazione psicologica (ritenendo il signor Massimo “privo di freni inibitori”) che sicuramente esula dalle sue competenze, in assenza di qualsivoglia accertamento psicologico che abbia dimostrato quella che, fino a prova contraria, resta una sua mera opinione.

E allora, per finire, siamo anche il Paese in cui una domanda resta sempre drammaticamente attuale: qui custodiet ipsos custodes?

Alessandra Pilloni